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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/08/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3641/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso, dall' abogado RAPONE Cristian che agisce Parte_1
d'intesa con l'avv. MAGRIN Maurizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina Via Oslavia n. 41
PARTE ATTRICE
CONTRO
; Controparte_1
PARTE CONVENUTA-contumace
OGGETTO: lesioni personali CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 maggio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 29 aprile 2025
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 19 giugno 2018 deduceva: Parte_1
a) in data 18/12/2016 alle ore 10:00 circa, si trovava in sella alla Parte_1
propria bicicletta insieme ad un gruppo di amici e percorreva il tratto di strada che univa la via Lungomare Pontino a via Torre Paola in Sabaudia (LT), direzione verso
San Felice Circeo. L'attore giunto nei pressi del civico n. 15266, a causa di una buca presente sul lato destro della strada, ricoperta di acqua, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo della propria bicicletta cadendo a terra;
b) nell' occorso la bicicletta di proprietà e condotta dall' attore riportava danni materiali per € 618,00 come da preventivo di riparazione e fotografie allegate;
c) a causa dell'occorso riportava lesioni personali, diagnosticate in Parte_1
sede di pronto soccorso in “trauma cranico non commotivo, FLC fronte e frattura trochite omerale dx”, che gli conferivano una IP sotto il profilo biologico nella misura non inferiore al 12% a cui andavano aggiunti i giorni 40 di ITT, giorni 40 di
ITP oltre alle spese mediche che ammontavano complessivamente ad € 302,00, come documentato da ampia certificazione medica e dalla consulenza medica di parte;
d) con lettera di messa in mora del 15 aprile 2017 l'attore chiedeva, senza esito, il risarcimento dei danni al di ed altrettanto senza riscontro CP_1 CP_1 rimaneva l' invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
e) la responsabilità dell'evento era imputabile in via esclusiva al Controparte_1
quale proprietario e custode responsabile ex art. 2051 c.c. essendo anche CP_2 soggetto obbligato alla manutenzione dei beni pubblici;
f) la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti, tra i quali biologico, esistenziale e morale con adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subiva lesioni personali;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così giudicare: In via principale, dichiarare che il sinistro di cui è premessa è avvenuto per fatto e colpa del quale soggetto responsabile ex art. Controparte_1
2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dai beni appartenenti al demanio pubblico e, per l'effetto condannare I' Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall' odierno attore in conseguenza del sinistro in esame, che si quantificano in complessivi € 44.780,00, di cui € 618,00 per il danno materiale ed € 43.860,00 per le lesioni fisiche (danno non patrimoniale)
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al saldo effettivo. In via subordinata, nel caso sia disattesa la domanda principale dichiarare che dalle modalità del sinistro, appare evidente la responsabilità del in Controparte_3 qualità di soggetto responsabile ex art. 2043 c.c. dei e danni cagionati a terzi dai beni appartenenti al demanio pubblico e, per l'effetto condannare I' Ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall' odierno attore in conseguenza del sinistro in esame, che si quantificano in complessivi € 44.780,00, di cui € 618,00 per il danno materiale ed € 43.860,00 per le lesioni fisiche (danno non patrimoniale) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al saldo effettivo Inoltre in caso di soccombenza dell' odierno Ente condannare il al versamento all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in considerazione del rifiuto del suddetto di aderire alla richiesta di negoziazione assistita. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell' che si dichiara antistatario. In via Controparte_4 istruttoria si chiede, sull' AN: ammettersi prova per testi con il sig. nato a [...]
Latina, il 27 dicembre 1964 con riserva di indicarne altri ed articolare i relativi capitoli di prova;
Sul : - disporsi C.T.U. medico legale sulla persona del sig. ” CP_5 Parte_1
All'udienza del 20 novembre 2018 parte attrice produceva atto introduttivo del giudizio notificato alla parte convenuta. Nessuno compariva per parte convenuta CP_1
Parte attrice si riportava agli scritti difensivi e chiedeva la concessione dei
[...]
termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice rilevata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di;
concedeva i termini Controparte_1 ex art. 183, 6 c., c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del
25.06.2019
Con memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. secondo termine del 11 gennaio 2019 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva l'ammissione di prova per testi diretta, con il sig. sui seguenti capitoli:
1. Vero è che il giorno 18.12.2016 alle ore 10:00 Testimone_1
circa, il sig. si trovava in sella alla propria bicicletta insieme ad un Parte_1
gruppo di amici e percorreva il tratto di strada che unisce la via Lungomare Pontino a via
Torre Paola in Sabaudia (LT), direzione verso San Felice Circeo;
2. Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo il sig. giunto nei pressi del civico n. Parte_1
15266, andava a finire con le ruote della bicicletta dallo stesso condotta in una buca presente sul lato destro della strada, ricoperta di acqua, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo a terra;
3. Vero è che la bicicletta condotta dal sig. Parte_1
riportava danni materiali;
4. Vero è che il sig. riportava lesioni Parte_1 personali. Chiedeva inoltre di disporre CTU medico legale sulla sua persona.
All'udienza del 25 giugno 2019, parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice limitatamente ai capp. 1, 2 della memoria ex art. 183, 6 c. n. 2 c.p.c., essendo gli altri capitoli di prova inammissibili perché formulati in modo generico;
fissava per l'escussione del teste l'udienza del 21 aprile 2020
All'udienza del 24 novembre 2020 a seguito di un rinvio veniva introdotto il primo testimone che dichiarava: “sono nato a [...] il [...] Persona_1 residente in [...] identificato con CI rilasciata dal Comune di
Latina n. in corso di validità, di professione operaio elettricista non ho rapporti di Num_1 parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti” Sono amico dell'attore Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di Parte_1
parte attrice dichiarava: Capitolo 1) e' vero. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero la ruota posteriore si era bloccata e non camminava. Capitolo 4): è vero. A domanda del giudice: sono a conoscenza dei fatti perché ero anche io in bicicletta proprio dietro il sig. Pt_1
Eravamo in 5 o 6 persone ed io ero proprio dietro il sig. A domanda del Pt_1
Giudice: la visibilità era buona ma c'era della foschia. La zona è umida. A domanda del
Giudice: abbiamo chiamato l'ambulanza ed ho soccorso il sig. portandolo Pt_1 all'ospedale di Terracina. Non abbiamo chiamato la Polizia Municipale. Parte attrice insisteva sulla CTU medica. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di CTU medica avanzata da parte attrice, nominava CTU il dott. conferendogli i seguenti quesiti: Persona_2
A) Descriva le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il Parte_1
nesso di causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal
Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H) Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere”. Rinviava la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 25 febbraio 2021. Con decreto del 24 febbraio 2021 il Giudice, letta l'istanza con la quale il CTU dott. chiedeva di essere sostituito per incompatibilità, ritenutane la necessità Per_2
accoglieva la predetta istanza e nominava in sostituzione il dott. Persona_3
All'udienza del 25 febbraio 2021; il Giudice dava atto che il CTU nominato dott. Per_2
aveva chiesto di essere sostituito per incompatibilità e che pertanto con provvedimento era stato sostituito con il dott. e pertanto rinviava per il Persona_3
conferimento dell'incarico a quest'ultimo all'udienza del 23 marzo 2021.
All'udienza del 23 marzo 2021 il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento. Il
Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere: - conferiva al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 24 novembre 2020 - concedeva al CTU l'acconto di € 400,00 che poneva provvisoriamente a carico diparte attrice - dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 8 aprile 2021 presso il proprio studio - assegnava al CTU termine sino al 8 giugno 2021 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata;
alle parti termine sino al 8 luglio 2021 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni e al CTU termine sino al 10 settembre 2021 per depositare la relazione di consulenza tecnica;
autorizzava il CTU ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; autorizzava le parti alla nomina di
CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; parte attrice nominava proprio
CTP il dott. Il Giudice disponeva che il CTU desse conto della Persona_4
presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
autorizzava il CTU al ritiro dei fascicoli delle parti. Il Giudice rinviava poi all'udienza del 21 ottobre 2021 per definitivo esame della CTU
Con relazione del 5 luglio 2021 il CTU in risposta al primo quesito: A seguito di una caduta dalla bicicletta causata dall'urto con una buca non segnalata sul ciglio della strada,
e nell'impossibilità di evitare la suddetta buca il signor aveva Parte_1
riportato una frattura composta della testa omerale, che per la guarigione aveva necessitato di un periodo di immobilizzazione con tutore e di un periodo di fisiokinesiterapia e magnetoterapia, con guarigione a 3 mesi circa dal trauma della spalla.
Durante lo stesso evento a livello della regione frontale destra il paziente aveva presentato una ferita lacero contusa necessitante del posizionamento di punti di sutura, la ferita risultava essere di 1 cm circa, e risultava essere ben consolidata e stabilizzata. Tali esiti erano da ritenersi quali-quantitativamente, modalmente, cronologicamente e topograficamente idonei a prodursi così come descritto dall'attore e desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e, pertanto, risultavano pienamente soddisfatti i criteri di giudizio riguardanti il nesso di causalità. Sul secondo quesito così rispondeva: derivava un periodo di inabilità temporaneo totale di 30 giorni cui seguiva un periodo di inabilità parziale al 50% di ulteriori 30 giorni. In risposta al terzo quesito: in conseguenza delle lesioni patite erano residuati esiti permanenti rappresentati dalla sintomatologia sovra descritta e dalla obiettività riscontrata. Tali esiti costituivano un danno biologico valutabile percentualmente nella misura del 5% per quanto concerneva la spalla (Instabilità di spalla di grado lieve, accertata clinicamente e strumentalmente, braccio dominante) e per quanto concerneva la ferita lacero contusa della regione frontale 1% (Classe I: il pregiudizio estetico era lievissimo) (secondo quanto previsto dalle tabelle: Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
. Sul quarto quesito: tali postumi non si ripercuotevano sulla capacità di CP_8 svolgimento di attività non lavorativa, il periziando non presentava alcuna documentazione in merito ad attività lavorative regolarmente svolte, riferiva di svolgere tutte le attività di vita quotidiana. In risposta al quinto quesito: i postumi non si ripercuotevano né sulla capacità lavorativa generica né su quella specifica. I postumi erano sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici. Sul sesto quesito rispondeva che non era valutabile se i postumi impedissero del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e neppure erano determinabili i settori di attività preclusi. Sul settimo quesito: i postumi erano sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici. Sull'ottavo quesito rispondeva: erano state documentate spese mediche sostenute in proprio al periziando nell'ammontare di 302 €, documentato con fattura, le spese Parte_1 risultavano utili e necessarie, non prevedibili invece erano le spese future. Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta lette le note di udienza depositate da parte attrice rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 maggio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con note di trattazione del 29 aprile 2025 parte attrice si riportava ai propri atti concludendo in conformità e, trattandosi di procedimento ultraquinquennale visto il decreto del presidente del Tribunale n. 86 del 18/10/2023, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 29 aprile 2025 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 così concludendo:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, dichiarare che per il sinistro di cui in premessa, dal quale sono derivati danni materiali alla bicicletta di proprietà del sig. e nel quale lo stesso subiva lesioni personali, 6 Parte_1 radichi l'obbligo di risarcimento del danno, in capo all' odierno Ente convenuto e per l' effetto condannare il al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig. Controparte_1 rispettivamente: per il danno alla propria bicicletta quantificati in euro in euro Parte_1
618,00 come rappresentato nel preventivo di riparazione in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiore o minore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo. Per il danno da lesioni subite, mediante il pagamento della somma ritenuta di giustizia, così come valutato nella CTU maggiorata di una congrua rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT,
OLTRE AL DANNO MORALE, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della competenza per valore dell' Ill.mo Tribunale adito. Il tutto oltre alle spese di CTU anticipate. Il tutto, entro la competenza dell' Ill.mo Controparte_9
Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenza ed onorari oltre IVA e CPA , da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell' Avv. Cristian, che si dichiara antistatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice riconduce l'occorso alla responsabilità extracontrattuale di parte convenuta quale Ente proprietario o gestore, che - come noto -si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Il caso fortuito può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
E in questo senso, ancora, deve osservarsi che nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c., peraltro, è ormai prevalente la tesi che, nel caso in cui venga in rilievo una responsabilità della PA da cose in custodia aventi grandi dimensioni, come le strade, distingue tra situazioni di pericolo che derivano da difetti intrinseci alla cosa (vizio costruttivo o manutentivo), di cui l'amministrazione dovrà rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., e situazioni di pericolo in cui il danno sia derivato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza, nemmeno utilizzando la più diligente attività di manutenzione, e che possono anche essere conseguenza della condotta di altri utenti della strada. Queste ultime circostanze sono da ritenersi idonee a spezzare il nesso di causalità tra res e danno solo se la circostanza è allegata e provata dalla PA. E così, si osserva, una volta provato il danno (nelle due componenti del danno evento e del danno conseguenza), il relativo nesso eziologico tra danno e res, nonché il rapporto di custodia, soltanto la prova del caso fortuito potrà consentire alla PA di andare esente da colpa.
La recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021).
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 287 del 13/01/2015 precisa che “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”. La eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico,
è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Nel caso di specie non può sostenersi che la condotta dell'attore sia stata imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione della strada possa determinare l'incidente in bici) e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente in bici sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Ciò detto, nel richiamare il generale “principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. C.Cost. 10.5.1999 n. 156), non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, e che il sinistro si sia verificato di giorno, nella mattinata del 18.12.2016, allorquando vi era, dunque, una normale visibilità dello stato dei luoghi come confermato dal teste in udienza. Tuttavia, sul punto Tes_1 quest'ultimo ulteriormente dichiara “c'era della foschia. La zona è umida” pertanto tale affermazione fa presumere che la visibilità dell'insidia fosse in qualche modo ridotta ed inoltre certamente l'attore manifestava un legittimo affidamento nella sicurezza della strada percorsa, soprattutto per la mancata segnalazione della buca, la quale spettava al convenuto posto che sussiste un preciso obbligo normativo dell'ente proprietario CP_1
- posto dall'art. 14, co. 1 lett. a) del codice della strada – di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, può affermarsi la sussistenza del potere-dovere del di intervenire sul manto stradale delle vie comunali, che costituisce l'essenza del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, alla luce di tali elementi e del dovere generale di ragionevole cautela esigibile dall'utente della strada (art.2 Cost.), si ritiene di dover riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dei danni in ragione del 50%, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente riduzione del risarcimento del danno. In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, il
CTU ha accertato che l'attore riportava lesioni di natura traumatica causalmente collegate al sinistro de quo che avevano determinato un danno biologico permanente del 6%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 30 ed un'inabilità temporanea relativa al 50% di gg.30 e consistite in riportato una frattura composta della testa omerale, che per la guarigione aveva necessitato di un periodo di immobilizzazione con tutore e di un periodo di fisiokinesiterapia e magnetoterapia, con guarigione a 3 mesi circa dal trauma della spalla. Durante lo stesso evento a livello della regione frontale destra il paziente aveva presentato una ferita lacero contusa necessitante del posizionamento di punti di sutura, la ferita risultava essere di 1 cm circa, attualmente risultava essere ben consolidata e stabilizzata. I postumi non si ripercuotevano né sulla capacità lavorativa generica né su quella specifica ed erano inoltre sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici.
Le conclusioni del CTU vengono condivise, perché adeguatamente motivate e immuni da vizi logici.
Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. micro- permanenti (postumi di lieve entità fino a 9%), trovano applicazione i criteri fissati dagli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), aggiornati dal D.M.
16/07/2024. Si osserva che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Sez. Un. n. 26972/08). Nel caso di specie, in difetto di allegazione e prova di una sofferenza morale eccedente quella normalmente correlata alle lesioni personali subite dall'attore, non si ritiene di dover riconoscere la c.d. "personalizzazione" del danno. Pertanto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto delle risultanze della CTU in applicazione dei richiamati criteri si perviene al seguente calcolo adottando quale riferimento le tabelle del
Tribunale di Milano:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 7.681,66
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80
Spese mediche € 302,00
TOTALE GENERALE: € 10.469,46
L'importo di € 10.469,46 così ottenuto deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo
(18/12/2016) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di €
11.551,22. Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, l'importo deve essere ridotto della misura del 50% in € 5.234,73
Quanto ai danni patrimoniali si ritengono rimborsabili le spese mediche sostenute da parte attrice e documentate per € 302,00.
In ragione del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% e vengono liquidate in applicazione del DM 55/204 nella misura media in ragione del decisum. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta che dovrà rifondere quanto anticipato da parte attrice, atteso che il consulente ha accertato l'esistenza di postumi lesivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, condanna il nella persona del Controparte_1 sindaco p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 5.234,73 già stimata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed inoltre della somma di € 302,00 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- compensate le spese di lite al 50% condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta che dovrà rifondere quanto anticipato da parte attrice.
Lì 1 agosto 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3641/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso, dall' abogado RAPONE Cristian che agisce Parte_1
d'intesa con l'avv. MAGRIN Maurizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Latina Via Oslavia n. 41
PARTE ATTRICE
CONTRO
; Controparte_1
PARTE CONVENUTA-contumace
OGGETTO: lesioni personali CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 maggio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 29 aprile 2025
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 19 giugno 2018 deduceva: Parte_1
a) in data 18/12/2016 alle ore 10:00 circa, si trovava in sella alla Parte_1
propria bicicletta insieme ad un gruppo di amici e percorreva il tratto di strada che univa la via Lungomare Pontino a via Torre Paola in Sabaudia (LT), direzione verso
San Felice Circeo. L'attore giunto nei pressi del civico n. 15266, a causa di una buca presente sul lato destro della strada, ricoperta di acqua, non segnalata e non visibile, perdeva il controllo della propria bicicletta cadendo a terra;
b) nell' occorso la bicicletta di proprietà e condotta dall' attore riportava danni materiali per € 618,00 come da preventivo di riparazione e fotografie allegate;
c) a causa dell'occorso riportava lesioni personali, diagnosticate in Parte_1
sede di pronto soccorso in “trauma cranico non commotivo, FLC fronte e frattura trochite omerale dx”, che gli conferivano una IP sotto il profilo biologico nella misura non inferiore al 12% a cui andavano aggiunti i giorni 40 di ITT, giorni 40 di
ITP oltre alle spese mediche che ammontavano complessivamente ad € 302,00, come documentato da ampia certificazione medica e dalla consulenza medica di parte;
d) con lettera di messa in mora del 15 aprile 2017 l'attore chiedeva, senza esito, il risarcimento dei danni al di ed altrettanto senza riscontro CP_1 CP_1 rimaneva l' invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
e) la responsabilità dell'evento era imputabile in via esclusiva al Controparte_1
quale proprietario e custode responsabile ex art. 2051 c.c. essendo anche CP_2 soggetto obbligato alla manutenzione dei beni pubblici;
f) la richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti, tra i quali biologico, esistenziale e morale con adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subiva lesioni personali;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così giudicare: In via principale, dichiarare che il sinistro di cui è premessa è avvenuto per fatto e colpa del quale soggetto responsabile ex art. Controparte_1
2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dai beni appartenenti al demanio pubblico e, per l'effetto condannare I' Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall' odierno attore in conseguenza del sinistro in esame, che si quantificano in complessivi € 44.780,00, di cui € 618,00 per il danno materiale ed € 43.860,00 per le lesioni fisiche (danno non patrimoniale)
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al saldo effettivo. In via subordinata, nel caso sia disattesa la domanda principale dichiarare che dalle modalità del sinistro, appare evidente la responsabilità del in Controparte_3 qualità di soggetto responsabile ex art. 2043 c.c. dei e danni cagionati a terzi dai beni appartenenti al demanio pubblico e, per l'effetto condannare I' Ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall' odierno attore in conseguenza del sinistro in esame, che si quantificano in complessivi € 44.780,00, di cui € 618,00 per il danno materiale ed € 43.860,00 per le lesioni fisiche (danno non patrimoniale) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo al saldo effettivo Inoltre in caso di soccombenza dell' odierno Ente condannare il al versamento all'entrata del Controparte_1 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in considerazione del rifiuto del suddetto di aderire alla richiesta di negoziazione assistita. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell' che si dichiara antistatario. In via Controparte_4 istruttoria si chiede, sull' AN: ammettersi prova per testi con il sig. nato a [...]
Latina, il 27 dicembre 1964 con riserva di indicarne altri ed articolare i relativi capitoli di prova;
Sul : - disporsi C.T.U. medico legale sulla persona del sig. ” CP_5 Parte_1
All'udienza del 20 novembre 2018 parte attrice produceva atto introduttivo del giudizio notificato alla parte convenuta. Nessuno compariva per parte convenuta CP_1
Parte attrice si riportava agli scritti difensivi e chiedeva la concessione dei
[...]
termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice rilevata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di;
concedeva i termini Controparte_1 ex art. 183, 6 c., c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del
25.06.2019
Con memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. secondo termine del 11 gennaio 2019 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva l'ammissione di prova per testi diretta, con il sig. sui seguenti capitoli:
1. Vero è che il giorno 18.12.2016 alle ore 10:00 Testimone_1
circa, il sig. si trovava in sella alla propria bicicletta insieme ad un Parte_1
gruppo di amici e percorreva il tratto di strada che unisce la via Lungomare Pontino a via
Torre Paola in Sabaudia (LT), direzione verso San Felice Circeo;
2. Vero che in tali circostanze di tempo e di luogo il sig. giunto nei pressi del civico n. Parte_1
15266, andava a finire con le ruote della bicicletta dallo stesso condotta in una buca presente sul lato destro della strada, ricoperta di acqua, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo a terra;
3. Vero è che la bicicletta condotta dal sig. Parte_1
riportava danni materiali;
4. Vero è che il sig. riportava lesioni Parte_1 personali. Chiedeva inoltre di disporre CTU medico legale sulla sua persona.
All'udienza del 25 giugno 2019, parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice limitatamente ai capp. 1, 2 della memoria ex art. 183, 6 c. n. 2 c.p.c., essendo gli altri capitoli di prova inammissibili perché formulati in modo generico;
fissava per l'escussione del teste l'udienza del 21 aprile 2020
All'udienza del 24 novembre 2020 a seguito di un rinvio veniva introdotto il primo testimone che dichiarava: “sono nato a [...] il [...] Persona_1 residente in [...] identificato con CI rilasciata dal Comune di
Latina n. in corso di validità, di professione operaio elettricista non ho rapporti di Num_1 parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti” Sono amico dell'attore Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di Parte_1
parte attrice dichiarava: Capitolo 1) e' vero. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero la ruota posteriore si era bloccata e non camminava. Capitolo 4): è vero. A domanda del giudice: sono a conoscenza dei fatti perché ero anche io in bicicletta proprio dietro il sig. Pt_1
Eravamo in 5 o 6 persone ed io ero proprio dietro il sig. A domanda del Pt_1
Giudice: la visibilità era buona ma c'era della foschia. La zona è umida. A domanda del
Giudice: abbiamo chiamato l'ambulanza ed ho soccorso il sig. portandolo Pt_1 all'ospedale di Terracina. Non abbiamo chiamato la Polizia Municipale. Parte attrice insisteva sulla CTU medica. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta ammissibile e rilevante la richiesta di CTU medica avanzata da parte attrice, nominava CTU il dott. conferendogli i seguenti quesiti: Persona_2
A) Descriva le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il Parte_1
nesso di causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal
Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H) Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere”. Rinviava la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 25 febbraio 2021. Con decreto del 24 febbraio 2021 il Giudice, letta l'istanza con la quale il CTU dott. chiedeva di essere sostituito per incompatibilità, ritenutane la necessità Per_2
accoglieva la predetta istanza e nominava in sostituzione il dott. Persona_3
All'udienza del 25 febbraio 2021; il Giudice dava atto che il CTU nominato dott. Per_2
aveva chiesto di essere sostituito per incompatibilità e che pertanto con provvedimento era stato sostituito con il dott. e pertanto rinviava per il Persona_3
conferimento dell'incarico a quest'ultimo all'udienza del 23 marzo 2021.
All'udienza del 23 marzo 2021 il CTU accettava l'incarico e prestava giuramento. Il
Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere: - conferiva al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 24 novembre 2020 - concedeva al CTU l'acconto di € 400,00 che poneva provvisoriamente a carico diparte attrice - dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 8 aprile 2021 presso il proprio studio - assegnava al CTU termine sino al 8 giugno 2021 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata;
alle parti termine sino al 8 luglio 2021 per rimettere, al CTU, le proprie eventuali osservazioni e al CTU termine sino al 10 settembre 2021 per depositare la relazione di consulenza tecnica;
autorizzava il CTU ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; autorizzava le parti alla nomina di
CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; parte attrice nominava proprio
CTP il dott. Il Giudice disponeva che il CTU desse conto della Persona_4
presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
autorizzava il CTU al ritiro dei fascicoli delle parti. Il Giudice rinviava poi all'udienza del 21 ottobre 2021 per definitivo esame della CTU
Con relazione del 5 luglio 2021 il CTU in risposta al primo quesito: A seguito di una caduta dalla bicicletta causata dall'urto con una buca non segnalata sul ciglio della strada,
e nell'impossibilità di evitare la suddetta buca il signor aveva Parte_1
riportato una frattura composta della testa omerale, che per la guarigione aveva necessitato di un periodo di immobilizzazione con tutore e di un periodo di fisiokinesiterapia e magnetoterapia, con guarigione a 3 mesi circa dal trauma della spalla.
Durante lo stesso evento a livello della regione frontale destra il paziente aveva presentato una ferita lacero contusa necessitante del posizionamento di punti di sutura, la ferita risultava essere di 1 cm circa, e risultava essere ben consolidata e stabilizzata. Tali esiti erano da ritenersi quali-quantitativamente, modalmente, cronologicamente e topograficamente idonei a prodursi così come descritto dall'attore e desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e, pertanto, risultavano pienamente soddisfatti i criteri di giudizio riguardanti il nesso di causalità. Sul secondo quesito così rispondeva: derivava un periodo di inabilità temporaneo totale di 30 giorni cui seguiva un periodo di inabilità parziale al 50% di ulteriori 30 giorni. In risposta al terzo quesito: in conseguenza delle lesioni patite erano residuati esiti permanenti rappresentati dalla sintomatologia sovra descritta e dalla obiettività riscontrata. Tali esiti costituivano un danno biologico valutabile percentualmente nella misura del 5% per quanto concerneva la spalla (Instabilità di spalla di grado lieve, accertata clinicamente e strumentalmente, braccio dominante) e per quanto concerneva la ferita lacero contusa della regione frontale 1% (Classe I: il pregiudizio estetico era lievissimo) (secondo quanto previsto dalle tabelle: Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente, , Controparte_6 Controparte_7 [...]
. Sul quarto quesito: tali postumi non si ripercuotevano sulla capacità di CP_8 svolgimento di attività non lavorativa, il periziando non presentava alcuna documentazione in merito ad attività lavorative regolarmente svolte, riferiva di svolgere tutte le attività di vita quotidiana. In risposta al quinto quesito: i postumi non si ripercuotevano né sulla capacità lavorativa generica né su quella specifica. I postumi erano sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici. Sul sesto quesito rispondeva che non era valutabile se i postumi impedissero del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e neppure erano determinabili i settori di attività preclusi. Sul settimo quesito: i postumi erano sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici. Sull'ottavo quesito rispondeva: erano state documentate spese mediche sostenute in proprio al periziando nell'ammontare di 302 €, documentato con fattura, le spese Parte_1 risultavano utili e necessarie, non prevedibili invece erano le spese future. Con ordinanza del 24 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta lette le note di udienza depositate da parte attrice rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 maggio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con note di trattazione del 29 aprile 2025 parte attrice si riportava ai propri atti concludendo in conformità e, trattandosi di procedimento ultraquinquennale visto il decreto del presidente del Tribunale n. 86 del 18/10/2023, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 8 maggio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 29 aprile 2025 assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 6 giugno 2025 così concludendo:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, dichiarare che per il sinistro di cui in premessa, dal quale sono derivati danni materiali alla bicicletta di proprietà del sig. e nel quale lo stesso subiva lesioni personali, 6 Parte_1 radichi l'obbligo di risarcimento del danno, in capo all' odierno Ente convenuto e per l' effetto condannare il al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig. Controparte_1 rispettivamente: per il danno alla propria bicicletta quantificati in euro in euro Parte_1
618,00 come rappresentato nel preventivo di riparazione in atti o della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiore o minore oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo. Per il danno da lesioni subite, mediante il pagamento della somma ritenuta di giustizia, così come valutato nella CTU maggiorata di una congrua rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT,
OLTRE AL DANNO MORALE, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti della competenza per valore dell' Ill.mo Tribunale adito. Il tutto oltre alle spese di CTU anticipate. Il tutto, entro la competenza dell' Ill.mo Controparte_9
Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenza ed onorari oltre IVA e CPA , da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell' Avv. Cristian, che si dichiara antistatario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice riconduce l'occorso alla responsabilità extracontrattuale di parte convenuta quale Ente proprietario o gestore, che - come noto -si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C.
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass.
7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Il caso fortuito può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
E in questo senso, ancora, deve osservarsi che nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c., peraltro, è ormai prevalente la tesi che, nel caso in cui venga in rilievo una responsabilità della PA da cose in custodia aventi grandi dimensioni, come le strade, distingue tra situazioni di pericolo che derivano da difetti intrinseci alla cosa (vizio costruttivo o manutentivo), di cui l'amministrazione dovrà rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., e situazioni di pericolo in cui il danno sia derivato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza, nemmeno utilizzando la più diligente attività di manutenzione, e che possono anche essere conseguenza della condotta di altri utenti della strada. Queste ultime circostanze sono da ritenersi idonee a spezzare il nesso di causalità tra res e danno solo se la circostanza è allegata e provata dalla PA. E così, si osserva, una volta provato il danno (nelle due componenti del danno evento e del danno conseguenza), il relativo nesso eziologico tra danno e res, nonché il rapporto di custodia, soltanto la prova del caso fortuito potrà consentire alla PA di andare esente da colpa.
La recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021).
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 287 del 13/01/2015 precisa che “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”. La eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico,
è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Nel caso di specie non può sostenersi che la condotta dell'attore sia stata imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione della strada possa determinare l'incidente in bici) e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente in bici sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Ciò detto, nel richiamare il generale “principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. C.Cost. 10.5.1999 n. 156), non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, e che il sinistro si sia verificato di giorno, nella mattinata del 18.12.2016, allorquando vi era, dunque, una normale visibilità dello stato dei luoghi come confermato dal teste in udienza. Tuttavia, sul punto Tes_1 quest'ultimo ulteriormente dichiara “c'era della foschia. La zona è umida” pertanto tale affermazione fa presumere che la visibilità dell'insidia fosse in qualche modo ridotta ed inoltre certamente l'attore manifestava un legittimo affidamento nella sicurezza della strada percorsa, soprattutto per la mancata segnalazione della buca, la quale spettava al convenuto posto che sussiste un preciso obbligo normativo dell'ente proprietario CP_1
- posto dall'art. 14, co. 1 lett. a) del codice della strada – di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, può affermarsi la sussistenza del potere-dovere del di intervenire sul manto stradale delle vie comunali, che costituisce l'essenza del rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, alla luce di tali elementi e del dovere generale di ragionevole cautela esigibile dall'utente della strada (art.2 Cost.), si ritiene di dover riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dei danni in ragione del 50%, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente riduzione del risarcimento del danno. In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, il
CTU ha accertato che l'attore riportava lesioni di natura traumatica causalmente collegate al sinistro de quo che avevano determinato un danno biologico permanente del 6%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 30 ed un'inabilità temporanea relativa al 50% di gg.30 e consistite in riportato una frattura composta della testa omerale, che per la guarigione aveva necessitato di un periodo di immobilizzazione con tutore e di un periodo di fisiokinesiterapia e magnetoterapia, con guarigione a 3 mesi circa dal trauma della spalla. Durante lo stesso evento a livello della regione frontale destra il paziente aveva presentato una ferita lacero contusa necessitante del posizionamento di punti di sutura, la ferita risultava essere di 1 cm circa, attualmente risultava essere ben consolidata e stabilizzata. I postumi non si ripercuotevano né sulla capacità lavorativa generica né su quella specifica ed erano inoltre sufficientemente stabilizzati e non necessitavano di ulteriori trattamenti farmacologici o chirurgici.
Le conclusioni del CTU vengono condivise, perché adeguatamente motivate e immuni da vizi logici.
Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. micro- permanenti (postumi di lieve entità fino a 9%), trovano applicazione i criteri fissati dagli artt. 138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), aggiornati dal D.M.
16/07/2024. Si osserva che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Sez. Un. n. 26972/08). Nel caso di specie, in difetto di allegazione e prova di una sofferenza morale eccedente quella normalmente correlata alle lesioni personali subite dall'attore, non si ritiene di dover riconoscere la c.d. "personalizzazione" del danno. Pertanto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto delle risultanze della CTU in applicazione dei richiamati criteri si perviene al seguente calcolo adottando quale riferimento le tabelle del
Tribunale di Milano:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 7.681,66
Invalidità temporanea totale € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Totale danno biologico temporaneo € 2.485,80
Spese mediche € 302,00
TOTALE GENERALE: € 10.469,46
L'importo di € 10.469,46 così ottenuto deve essere devalutato alla data dell'evento lesivo
(18/12/2016) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di €
11.551,22. Tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, l'importo deve essere ridotto della misura del 50% in € 5.234,73
Quanto ai danni patrimoniali si ritengono rimborsabili le spese mediche sostenute da parte attrice e documentate per € 302,00.
In ragione del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, le spese di lite devono essere compensate nella misura del 50% e vengono liquidate in applicazione del DM 55/204 nella misura media in ragione del decisum. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta che dovrà rifondere quanto anticipato da parte attrice, atteso che il consulente ha accertato l'esistenza di postumi lesivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%, condanna il nella persona del Controparte_1 sindaco p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 5.234,73 già stimata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed inoltre della somma di € 302,00 a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- compensate le spese di lite al 50% condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta che dovrà rifondere quanto anticipato da parte attrice.
Lì 1 agosto 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava