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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MANCA LUCILLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVI FRANCESCO e PAOLO GENNARI ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale sita Piazza Ridolfi, n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
- convenuta E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante e (c.f.: , in proprio e Controparte_3 C.F._1 nella qualità, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
-terzi chiamati in causa in persona del Curatore pro Controparte_4 tempore
-terzo chiamato in causa contumace Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione- contratto di garanzia autonoma- azione di regresso Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da memorie autorizzate ex art. 189 cpc. 1)- In Via preliminare, sussistendone tutti i presupposti di Parte_1 legge, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti di ordinando alla medesima di corrispondere alla Controparte_2 [...]
l'importo di € 894.846,78, già pagato dalla Compagnia al Parte_1 Parte_2
1
[...] oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo e, per le medesime ragioni, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti del sig. Controparte_3 ordinando al medesimo, in via solidale con la condebitrice, di corrispondere alla Pt_1
l'importo di € 512.152,95 ai sensi della polizza n. 54/C989146; 2)- Nel Parte_1 merito, revocare/annullare in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni tutte esposte nell'atto di opposizione, come ribadite e precisate in corso di causa;
3)- Sempre nel merito, dichiarare nulla la comparsa di risposta depositata dai chiamati in causa per difetto di procura, in conseguenza del denunciato conflitto di interessi tra le parti rappresentate dai medesimi legali. In via gradata, confermare la competenza del Tribunale adito e respingere comunque tutte le eccezioni rivolte all'indirizzo della perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto. 4)- In subordine, all'esito dell'espletanda CTU per la quale si insiste nella richiesta, condannare il alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
di tutte le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia Parte_1 rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa. 5)- In ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza anche parziale della , condannare la a Parte_1 Controparte_2 rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo al CP_1 in virtù delle polizze fideiussorie n. 54/C989147 e n. 54/C989146, nonché tutti gli CP_1 oneri sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza delle suddette polizze e del pari condannare il sig. CP_3
a rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo
[...] al in virtù della polizza fideiussoria n. 54/C989146, nonché tutti gli oneri Controparte_1 sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza della suddetta polizza. 6)- Con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali di Studio (15%), Cpa ed Iva come per legge.
“Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per l'integrale reiezione di Controparte_1 quanto argomentato e dedotto dall'odierna opponente e la conseguente conferma della gravata 'ingiunzione fiscale, anche in fase cautelare, con ogni effetto di legge”.
«Si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_3 Controparte_3 rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e domanda: 1) di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Terni dovendo la causa essere differita al collegio arbitrale previsto dall'art. 12 della convenzione 2) per l'effetto della declaratoria d'incompetenza di cui al punto 2 1), revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza d'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di opposta dalla;
3) revocare/annullare CP_1 Parte_1 in toto l'ordinanza ingiunzione emessa dal 4) accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla è dovuto per le opere di urbanizzazione garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147; 5) rigettare tutte le domande formulate dal nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione;
6) rigettare tutte le domande formulate dalla nei Parte_1 confronti della e del Sig. 7) Controparte_5 Controparte_3 dichiarare esclusivamente responsabile per l'eventuale mancanza e/o carenze nell'esecuzione delle urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società
[...]
, esonerando espressamente da Controparte_6
2 ogni responsabilità la società e il Sig. 8) Controparte_2 Controparte_3 escludere ogni responsabilità del Sig. e anche rispetto Controparte_3 Controparte_2 alla polizza n. 54/C989147. Con vittoria di spese. Con conferma del rigetto della richiesta di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter proposta dalla Unipol di cui al Provvedimento del 13.06.2025.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio il proponendo opposizione alla ordinanza ingiunzione Controparte_1 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della complessiva somma di euro € 894.846,78, con istanza di sospensiva inaudita altera parte. A fondamento della domanda assumeva: che in data 5.1.2024 il notificava Controparte_1 alla una ordinanza ingiunzione, escutendo le polizze fideiussorie Parte_1 rilasciate in favore della e suoi aventi causa, stipulate a Controparte_2 garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo di iniziativa pubblico-privata in Loc. S. Martino a a scomputo degli oneri CP_1 concessori;
che, a fondamento della escussione, il poneva circostanze non provate, CP_1 quali l'inadempimento della agli obblighi assunti con la Controparte_2 sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche;
che il completamento delle opere risulta da documenti di provenienza del Comune;
di avere interesse alla chiamata in causa della del e di per comunanza della lite, in ragione Controparte_2 CP_4 Controparte_3 della azione di regresso e rivalsa promossa nei loro confronti. Il Giudice rigettava l'istanza di emissione del provvedimento di sospensione inaudita altera parte, riservando ogni valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio. Si costituiva in giudizio il domandando il rigetto della opposizione. Controparte_1
A fondamento della sua difesa assumeva: che la vicenda di causa attiene al pagamento di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, contestata dalla opponente per mancanza di prova dell'inadempimento della;
che la prova dell'inadempimento Controparte_2 delle obbligazioni contrattuali è presunta, salvo che il debitore non dimostri l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile;
che il rifiuto di escussione della garanzia a prima richiesta è sempre ingiustificato fatte salve le ipotesi di richieste abusive o fraudolente, non sussistenti nel caso concreto;
che l'inadempimento del debitore principale e della sua garante non è confutato dalla missiva del valorizzata nella citazione, la Controparte_1 quale, letta nel suo contenuto integrale, conferma l'inadempimento della società garantita;
che le opere realizzate non sono conformi agli impegni assunti in convenzione dal debitore principale e non soddisfano l'interesse del creditore;
che l'adempimento parziale è sempre rifiutabile;
che le opere eseguite presentano carenze funzionali e inadeguatezza allo scopo a cui erano preordinate. Con ordinanza del 25.3.2024 veniva disattesa l'istanza di sospensiva. Con decreto del 17.4.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della di Controparte_2
e del Controparte_3 Controparte_4
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_4 contumacia.
3 Si costituivano in giudizio la (di seguito per brevità indicata Controparte_2 anche come e contestando la competenza del Tribunale Controparte_2 Controparte_3 in ragione della clausola arbitrale, oltre al merito della domanda. A fondamento delle loro difese assumevano: che le opere/infrastrutture interrate, garantite dalla polizza n. 54/C989146 sono state integralmente e correttamente eseguite;
che non sussiste la certezza e l'esigibilità del credito, presupposto essenziale per il ricorso al RD n. 639/1910 e, comunque, l'importo oggetto di ingiunzione deve essere decurtato della somma di euro 512.152,95 garantito con la suddetta polizza 54/C989146; che la pretesa del CP_1 deve essere circoscritta all'importo di Euro 382.693,80, garantito con altra e separata polizza la nr. 54/C989147; che, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex RD 639/1910, il diventa processualmente parte attrice ed ha l'onere di dimostrare le opere mancanti e CP_1 le carenze genericamente dedotte nella comparsa di costituzione, fornendo prova dell'esatta quantificazione;
che tale prova nel caso concreto non è stata data, con la conseguenza che l'azione ex RD 639/1910 deve essere dichiara inammissibile e, comunque, rigettata;
che con riferimento alle opere di urbanizzazione, garantite con la citata polizza n. 54/C989147, la ha ceduto, con contratto trascritto in data 30.11.2005, l'area alla società CP_2 [...]
; che tale società è subentrata, Controparte_6 quindi, a tutti gli obblighi ivi incluso quello di realizzare le opere di urbanizzazione;
che la cessione è nota alla compagnia di assicurazione;
che, ad ogni modo, le opere di urbanizzazione garantite con polizza n. 54/C989147, o, comunque, previste dalla Convenzione risultano sostanzialmente eseguite;
che tale circostanza emerge dal fatto che è stato realizzato il parcheggio e le opere di viabilità; che, a seguito della petizione popolare del 30.9.2003, il decise di soprassedere all'esecuzione del “collegamento stradale CP_1 diretto” tra il nuovo parcheggio da realizzare vicino allo Stadio e il piccolo anello viario privato;
che è stato realizzato l'impianto di pubblica illuminazione;
che il ha CP_1 rilasciato le agibilità per gli interventi realizzati e funzionali previsti nel Piano Attuativo oggetto di convenzione;
che le opere di urbanizzazione relative alla “strutture di superficie” sono state nella sostanza eseguite;
che il credito del oggetto della ingiunzione di CP_1 pagamento non sussiste;
che il si è reso inadempiente rispetto alle procedure Controparte_1 di esproprio in ordine alle quali era, in base all'art. 5 della Convenzione, direttamente responsabile;
che il non risulta aver attivato alcuna procedura espropriativa Controparte_1 successivamente all'approvazione del PA, avvenuta con D.C.C. n. 121 del 20-4-2004; che la coobbligazione personale e solidale del signor risultante dalla polizza n. 54/C989147 CP_3 non sussiste in quanto il non ha sottoscritto la suddetta polizza e non può essere CP_3 destinatario della azione di rivalsa. Con la memoria ex art. 171 ter cpc la compagnia di assicurazione, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme portate nella ordinanza ingiunzione esecutiva non sospesa, presentava istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti di e Controparte_2 del per l'importo di € 894.846,78, Controparte_7 nonché nei confronti di per il minore importo di euro € 512.152,95, oltre Controparte_3 interessi dalla data del pagamento al soddisfo. Con ordinanza del 13.2.2025 il giudice rilevava l'improcedibilità delle domande promosse nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 24 L.F., suscitando il contraddittorio delle parti sul tema.
4 Con la memoria autorizzata del 31.3.2025 la rinunciava alla istanza ex Parte_1 art. 186 ter cpc ed alle domande promosse nei confronti del , mantenendo ferme le CP_4 domande nei confronti degli altri obbligati in solido. Disattesa l'istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti dei chiamati in causa costituiti e le istanze istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189 cpc. e, all'esito, la causa veniva presa in decisione. II)A)Sulla eccezione di incompetenza del Tribunale adito La difesa dei terzi chiamati ha sollevato una eccezione di arbitrato invocando l'art. 12 della convenzione stipulata con il (Rep. n. 35702 del 4/02/2005- allegato 7 alla Controparte_1 comparsa) la quale prevede che “tutte le controversie che dovessero sorgere per qualsiasi motivo e di qualsiasi natura dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute, giusti gli art. 806 e ss c.p.c., al giudizio di tre arbitri, nominati rispettivamente dal dalla come sopra rappresentata e successori, ed il CP_1 Controparte_8 terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri;
in difetto di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Terni su richiesta della parte più diligente. Il collegio deciderà secondo diritto. La sede del Collegio è fissata fin da ora in Terni”. In ragione di tale previsione è stata contestata la competenza del Tribunale di Terni a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal e le Controparte_1 domande promosse dalla compagnia di assicurazione nei confronti dei terzi chiamati. La doglianza è infondata in quanto l'eccezione di arbitrato non è opponibile alla
[...]
, la quale non è parte della convenzione che prevede la clausola arbitrale la Parte_1 cui efficacia è limitata alle parti che l'hanno specificamente pattuita. Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui una clausola arbitrale inserita in un contratto non è vincolante per un soggetto terzo, anche se coinvolto nell'operazione economica complessiva (Cass. n. 18197/2024 in motivazione). Da ciò consegue che sussiste la competenza del Tribunale adito a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande di rivalsa promosse nei confronti dei terzi chiamati. La clausola arbitrale contenuta nella convezione stipulata con il esclude la Controparte_1 competenza del Tribunale a conoscere le domande che i terzi chiamati hanno promosso nei confronti del CP_1
Costoro nelle conclusioni hanno chiesto di revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di ad CP_1 adiuvandum delle richieste della ed hanno chiesto accertamenti che Parte_1 attengono alla esecuzione della convenzione: in particolare i terzi chiamati hanno chiesto a questo giudice di accertare la corretta realizzazione delle opere garantite con le polizze di cui è causa, al fine di impedire l'escussione. Tali accertamenti, tuttavia, riguardano i rapporti contrattuali intercorsi tra la Controparte_2 ed il che sono sottratti, in forza della clausola arbitrale richiamata, alla competenza CP_1 del Tribunale. Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale rispetto a tutte le domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del Controparte_1
B)Sul difetto di costituzione dei terzi chiamati
5 Parte opponente ha eccepito il difetto di costituzione dei terzi chiamati, in quanto rappresentati da uno stesso collegio difensivo, nonostante la sussistenza di un conflitto di interessi. La doglianza è infondata. Il conflitto di interessi tra due parti del giudizio, tale da escludere che le stesse possano essere rappresentate da un unico difensore, deve essere valutato in concreto e non in astratto ed in particolare va accertato sulla base della posizione sostanziale rapportata alle conclusioni rassegnate. Nel caso di specie non si ravvisa alcun conflitto di interessi tra il e la Pt_4 Controparte_2 che sono stati convenuti dalla compagnia di assicurazione in regresso e rispondono per l'intero nei confronti della compagnia di assicurazione che ha escusso la garanzia: la infatti, è il Contraente della polizza fideiussoria e è il coobbligato Controparte_2 CP_3
(pur nei limiti che di eseguito si esporranno) quindi, rispetto alla domanda del garante autonomo che agisce in rivalsa, vantano una posizione omogenea e non confliggente. A ciò si aggiunga che la difesa dei terzi chiamati ha precisato nella prima memoria ex art. 171 ter cpc le allegazioni e le domande e ciò elimina ulteriormente il conflitto che la parte opponente ravvisava sulla base delle allegazioni e delle conclusioni svolte dai terzi chiamati nel loro atto introduttivo. Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023; Cass. n. 13218 del 2015). C)Sulla improcedibilità delle domande promosse dai terzi chiamati costituiti nei confronti del Fallimento I terzi chiamati costituiti nelle conclusioni hanno chiesto al Tribunale di “dichiarare esclusivamente responsabile per l'eventuale mancanza e/o carenze nell'esecuzione delle Co urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società
, esonerando espressamente da Controparte_6 ogni responsabilità la società e il Sig. . Controparte_2 Controparte_3
Tale domanda è inammissibile in questa sede, in quando, come già rilevato in corso di causa, le domande nei confronti del contumace sono improcedibili ai sensi dell'art. 24 CP_4
L.F. L'improcedibilità di dette domande, contrariamente a quanto assumono i terzi chiamati negli scritti difensivi, non rende improcedibile l'opposizione alla ordinanza ingiunzione per la quale non può operare la competenza del giudice delegato, in quanto l'ingiunzione di pagamento promossa dal non è rivolta alla società fallita, ma alla , garante CP_1 Parte_1 autonomo della Controparte_2
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 24 L.F. della domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del Fallimento contumace. D)Sulla opposizione alla ordinanza ingiunzione
6 D1)L'opposizione promossa dalla compagnia di assicurazione nei confronti del CP_1
è infondata.
[...]
Il con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 894.846,78, quale importo della garanzia prestata dalla impresa attuatrice Agridustria srl Unipersonale in favore del per CP_1
l'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione stipulata con il riguardanti CP_1
l'intervento di carattere residenziale commerciale direzionale in Loc. San Martino a CP_1
(all.6 alla citazione) Con la notifica della ordinanza ingiunzione, il escuteva la garanzia di cui alla polizza CP_1
n. 54/C898146 del 26.1.2005 pari a 512.152,98 e la polizza n. 54/C989147 del 26.1.2005 di importo pari ad euro 382.693,80 (all. 2 e 3 alla citazione). L'escussione era preceduta da una nota del (all. 10 alla citazione) che Controparte_1 rappresentava: la stipula della convenzione del 4.2.2005 con la Controparte_2 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il Piano
[...] attuativo di iniziativa mista pubblico privata in loc. S. Martino approvato con deliberazione di C.C. n. 121 del 20.04.2004; la cessione gratuita al delle opere di Controparte_1 urbanizzazione inerenti il piano attuativo stesso, del 21.10.2005, che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
l'obbligo della CP_2
a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria secondo il
[...] progetto esecutivo esaminato dalla Conferenza dei servizi nella seduta n. 1 del 29.1.2004, e modificato a seguito del parere espresso e costituito dagli elaborati inoltrati in data 6.4.2004 prot. 37385 a scomputo degli oneri del contributo di urbanizzazione primaria totale determinato dai computi metrici estimativi in Euro 894.846,75, distinto in Euro 512.152,95 per le infrastrutture a rete sotterranee e in Euro 382.693,80 per le opere in superficie;
la prestazione di fideiussioni assicurative della i ripetuti solleciti da Parte_1 parte del Comune alla realizzazione delle opere previste nella convenzione;
il subentro nella convezione della la Controparte_4
Dalla missiva emerge che secondo la prospettazione del le opere non sono state CP_1 ultimate nel termine previsto dalla Convenzione, che indicava il limite massimo di 10 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa, poi prorogato di ulteriori tre anni (scadenza 3.2.2018). Il Comune evidenziava che il suddetto termine è scaduto;
che i lavori, malgrado tutti i solleciti, non sono stati ultimati;
che il cantiere è stato abbandonato da tempo da parte della impresa attuatrice;
che tale situazione crea notevole disagio ai residenti ed alla collettività in generale, non essendo state ultimate le opere di urbanizzazione, nonostante lo scomputo degli oneri concessori. Il Comune comunicava che, essendo rimaste senza esito le richieste di ultimazione dei lavori rivolte alle imprese interessate, sussistono i presupposti per l'escussione delle polizze rilasciate dalla compagnia di assicurazione. Parte opponente assume che il credito vantato dal non è certo, liquido ed esigibile, CP_1 perché non ha provato l'inadempimento delle imprese esecutrici. La doglianza non ha pregio in quanto fondata su una errata interpretazione dei contratti posti a fondamento della domanda di ingiunzione, qualificati come polizze fideiussorie.
7 Occorre infatti considerare che le clausole contrattuali, identiche nelle due polizze azionate con l'ordinanza ingiunzione, prevedono che “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 cc., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso” (art. 5 condizioni generali di contratto). Il Tribunale ritiene che i contratti di cui è causa, a prescindere dal nome assegnato dalle parti, debbono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”(Cass.,Sez. 3, , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021;Cass.,Sez. 6, Ordinanza n. 32786/20 22 che assegna rilievo non dirimente al nomen iuris assegnato al contratto). La Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella di cui è causa avente ad oggetto una polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica, ha chiarito che “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Sent. n. 30509 del 22/11/2019). Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al
8 garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). Nel caso di specie, parte opponente contesta i presupposti che fondano l'escussione della garanzia, assumendo che i lavori sarebbero ultimati e che il non avrebbe titolo per CP_1 escutere le polizze, valorizzando una missiva che proverebbe la suddetta allegazione. Tale eccezione, tuttavia, non è opponibile al proprio perché quella rilasciata è una CP_1 garanzia autonoma e, in sede di escussione della garanzia, non è idonea ad impedire il pagamento richiesto dal creditore beneficiario della garanzia. A ciò si aggiunga che la missiva che dovrebbe provare la carenza dei presupposti per l'escussione non può essere interpretata nel senso proposto dalla opponente, la quale estrapola da essa solo la parte funzionale alla propria difesa, mentre una lettura completa della missiva esclude che il abbia ammesso l'ultimazione delle opere. CP_1
Infatti nella lettera del 31.5.2022 il dichiara che “….lo scrivente Ufficio conferma CP_1 che la gran parte delle opere di urbanizzazione stabilite in convenzione sono state effettivamente realizzate e risultano totalmente mancanti solo parte di esse;
tuttavia, di quelle realizzate, parte risultano realizzate con gravi carenze e di assoluta inadeguatezza funzionale, altre in stato di avanzato degrado e in pessime condizioni e altre ancora in palese difformità dai progetti approvati e convenzionati.”. Tale comunicazione, quindi, contrariamente a quanto assume parte opponente, conferma l'inadempimento della impresa affidataria e dunque il presupposto per l'escussione della polizza. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata per l'intero importo ingiunto. D2)Parte opponente in via subordinata ha domandato “all'esito dell'espletanda CTU” la condanna del alla restituzione in favore della di tutte Controparte_1 Parte_1 le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa.” La domanda non può trovare accoglimento in primo luogo in ragione della natura autonoma della garanzia. La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude l'azione di ripetizione nei confronti del creditore beneficiario, assumendo che “Il garante «autonomo», invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito […] , senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento” (Cass., S.U. n. 3947/2010; n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007, tutte richiamate da Cass. n. 865/2025)”. La domanda, in ogni caso, è infondata per carenza di allegazione e prova. L'inadempimento della esecutrice agli obblighi derivanti dalla Convenzione emerge dalla perizia di parte (che, come noto, costituisce una allegazione tecnica difensiva) redatta all'esito
9 del sopralluogo tenuto dai tecnici del Comune e dal perito della (all. Parte_1
11 alla citazione). Il perito della assicurazione ha evidenziato, anche con rilievi fotografici, l'elenco delle opere non ultimate (circostanza che conferma la correttezza della escussione della garanzia) e, al contempo, ha dichiarato di non disporre di documentazione sufficiente per apprezzare la reale consistenza e correttezza dei lavori completati.
Considerato che
il lamenta la tardiva, incompleta e non corretta esecuzione delle CP_1 opere, la generica prospettazione attorea della avvenuta ultimazione delle stesse non solo non può precludere l'escussione della garanzia, ma neppure fondare una azione di restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso rispetto a lavori asseritamente completati a regola d'arte, ma del tutto indimostrati: parte opponente, che vi era onerata, non ha chiarito quali siano le somme pagate in eccesso e gli elementi da cui ricavare il completamento e la correttezza delle opere eseguite. L'azione di restituzione appare smentita dalle note del che lamenta Controparte_1
l'inadempimento della impresa esecutrice e dalla stessa perizia di parte e comunque è connotata da genericità, elemento che rendeva inammissibile la ctu richiesta, meramente esplorativa e per ciò disattesa. E)Sulla azione di rivalsa promossa dalla opponente nei confronti dei terzi chiamati E1)Sulla rinuncia di parte opponente alle domande verso il CP_4
Parte opponente ha rinunciato a tutte le domande promosse nei confronti del . CP_4
La rinuncia è regolare in quanto presentata da un difensore munito di valida procura, dovendosi ritenere che, nel potere di disporre del diritto controverso (v. procura alle liti allegata all'atto introduttivo) sia compreso il potere di rinuncia agli atti, parte integrante del mandato alle liti. Tale potere è rafforzato, in concreto, anche dal conferimento della procura a transigere e conciliare depositata in corso di causa (9.12.2024), la quale, per giurisprudenza costante, implica anche il potere di rinuncia agli atti (Cass. 26433/2025 e giurisprudenza richiamata in motivazione;
Cass. n. 4837/2019). Considerato che il non si è costituito in giudizio, la rinuncia è efficace anche in CP_4 assenza di notifica al contumace e non richiede l'accettazione di quest'ultimo. Ritenuta dunque la ritualità della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 cpc deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra la opponente e il fallimento terzo chiamato non costituito, con compensazione delle spese di lite in ragione della contumacia del terzo nei cui confronti vi è stata rinuncia. E2)Sulla azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati costituiti La ha agito in rivalsa nei confronti della e del signor Parte_1 Controparte_2 in proprio. CP_3
La domanda è fondata nei limiti che di eseguito si esporranno. I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa assumendo che manca il suo presupposto, ossia il pagamento delle somme dovute al in forza della escussione della garanzia oggetto CP_1 della ordinanza ingiunzione opposta. La doglianza è infondata, in quanto questo giudice non ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione e la ha pagato la somma portata nella Parte_1 ingiunzione di pagamento (si vedano le produzioni documentali del 24.4.2024), quindi sussiste, essendo intervenuto in corso di causa, il presupposto della azione di rivalsa.
10 I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa, assumendo che non sussiste l'inadempimento lamentato dal e ne chiedono l'accertamento. CP_1
L'eccezione rispetto al come già detto, è sottratta alla cognizione del Controparte_1
Tribunale, in forza della clausola arbitrale che opera nei rapporti tra la società ed il CP_1 sulla base della convenzione in atti. Con riferimento ai rapporti tra il garante autonomo e il Contraente Controparte_2
l'eccezione deve essere disattesa. Le polizze stipulate dalle parti n. 54/C989146 e n. 54/C989147 in virtù dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevedono che “Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.c.. La società è surrogata per tutte le somme pagate al beneficiario in tutti i dritti, ragioni e dazioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso” ( v. all. 2 e 3 alla citazione e polizze allegata alla Convenzione doc. nn. 1 e 2 alla citazione). Tale pattuizione, sottoscritta dalla compagnia di assicurazione e dalla (v. Controparte_2 polizze allegate alla convenzione) è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, la quale osserva che in ragione della natura autonoma della garanzia è preclusa al debitore non solo la richiesta che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, ma anche la proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. n. 1963/2022). Alla luce dei principi richiamati il Contraente non può opporre al garante autonomo le eccezioni dedotte in questa sede, con la conseguenza che tutte le tematiche relative alla ultimazione e corretta esecuzione dei lavori oggetto della convenzione e alla inesistenza dell'inadempimento delle società terze chiamate, non possono essere spese per paralizzare la pretesa del garante che agisce in regresso contro la beneficiaria Controparte_2
L'accertamento della realizzazione delle opere da parte della o della società Controparte_2 che ad essa è subentrata non paralizzerebbe la domanda di regresso promossa dalla
[...]
elemento che rendeva ultronea la ctu, finalizzata ad accertare un fatto Parte_1 irrilevante ai fini del decidere, perché non opponibile al garante autonomo in sede di rivalsa. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la deve essere condannata alla Controparte_2 restituzione delle somme pagate dalla al in relazione alla Parte_1 Controparte_1 ordinanza ingiunzione opposta e confermata in questa sede. b)La assume che non potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata CP_2 esecuzione di alcuni lavori, perché rispetto a quelli garantiti con la polizza n. 54/C989147 Co sarebbe subentrata la , in Controparte_6 forza di un atto di compravendita avente ad oggetto l'area di cui alla convenzione urbanistica più volte citata (v. all. 2 alla costituzione dei terzi chiamati). La cessione dell'area è inidonea a paralizzare l'azione di rivalsa verso i terzi chiamati costituiti, in primis per il limite operante al regime delle eccezioni opponibili dal Contraente al garante autonomo e, in ogni caso, perché l'alienazione del bene oggetto della convenzione urbanistica non produce di per sé effetti liberatori della Contraente rispetto Controparte_2 alla . Parte_1
11 Nei contratti di garanzia, infatti, è stabilito che la si costituisce Parte_1 fideiussore del Contraente, ossia della “ -che accetta per sé i propri Controparte_2 successori ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni del presente contratto- in favore del Beneficiario….” (ossia in favore del di . CP_1 CP_1
c)Passando ad esaminare la posizione del si osserva quanto segue. CP_3
Il terzo chiamato contesta l'azione di rivalsa promossa nei suoi confronti in quanto la coobbligazione personale in solido non risulta sottoscritta per la polizza n. 54/C989147. L'eccezione è fondata limitatamente a detta polizza. Occorre considerare che ha sottoscritto le polizze quale legale Controparte_3 rappresentante della e le sottoscrizioni sono presenti nei contratti (v. polizze Controparte_2 allegate alla convenzione). Alle polizze depositate in giudizio dalla è allegato un atto di Parte_1 coobbligazione a firma del signor CP_3
Occorre tuttavia rilevare che nella scheda contrattuale prodotta dalla compagnia di assicurazione manca la firma dell'obbligato in proprio con riferimento Controparte_3 alla polizza n. 54/C989147, come eccepito dallo stesso in corso di causa. Tale circostanza risulta per tabulas e non è stata confutata dalla opponente con la produzione della copia dell'atto di coobligazione sottoscritto dal e, in mancanza di prova della CP_3 sottoscrizione, la garanzia è nulla, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del nome del garante. A fronte della eccezione promossa dal coobbligato sin dal suo primo atto difensivo, la compagnia di assicurazione, che vi era onerata, non ha prodotto in giudizio il contratto di garanzia stipulato dal in proprio quale coobbligato con riferimento alla polizza n. CP_3
54/C989147, con la conseguenza che la non ha diritto di rivalsa verso Parte_1 il in proprio per le somme pagate a seguito della escussione di tale polizza. CP_3
, dunque, risponde in solido con la solo con riferimento Controparte_3 Controparte_2 alla polizza n. 54/C989146, rispetto alla quale ha prestato garanzia nei confronti della assicurazione con rinuncia alle eccezioni;
da ciò consegue che, limitatamente ad essa, valgono anche per il le stesse argomentazioni illustrate per il contraente CP_3 Controparte_2
, pertanto, deve essere condannato in solido con la Controparte_3 Controparte_2 limitatamente alle somme pagate dalla con riferimento alla polizza Parte_5
54/C989146. IV)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Quanto al rapporto processuale tra la ed il le spese sono Parte_1 Controparte_1 poste a carico della prima, in ragione del rigetto della opposizione e delle domande svolte in via subordinata. Quanto al rapporto processuale tra la e i terzi chiamati costituiti le spese Parte_1 sono poste a carico di questi ultimi, in quanto soccombenti rispetto all'azione di rivalsa. Quanto al rapporto processuale tra il contumace e le altre parti del giudizio CP_4 sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. La liquidazione, eseguita in dispositivo, tiene conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria, della natura delle questioni sottese al giudizio, elementi che, complessivamente considerati, consentono di determinarla in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Terni, limitatamente alle domande promosse dalla e da nei confronti del Comune di per essere Controparte_2 Controparte_3 CP_1 competente sulle stesse il collegio arbitrale;
2)Dichiara l'improcedibilità delle domande promosse dalla e da Controparte_2 [...]
nei confronti del ai sensi CP_3 Controparte_4 dell'art. 24 L.F.; 3)Dichiara estinto il giudizio tra la e il Parte_1 Controparte_4 per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 cpc;
[...]
4)Rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande promosse in via subordinata dalla nei confronti del e, per l'effetto, conferma Parte_1 Controparte_1
l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
5)Condanna la e in proprio, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento nei confronti della delle somme versate da quest'ultima al Parte_1
Comune di in relazione alla escussione della polizza n. 54/C989146, oltre interessi dalla CP_1 domanda al saldo;
6)Condanna la al pagamento nei confronti della delle Controparte_2 Parte_1 somme versate dalla compagnia di assicurazione in favore del in relazione Controparte_1 alla escussione della polizza n. 54/C989147, oltre interessi dalla domanda al saldo;
7)Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se Controparte_1 dovuta;
8)Condanna la e in proprio alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore della , che liquida in € 20.000,00, oltre spese Parte_1 forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
9)Compensa le spese di lite tra i terzi chiamati costituiti ed il Controparte_1
10)Compensa le spese di lite tra le parti e il Controparte_4
[...]
Terni, 3.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA (C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MANCA LUCILLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVI FRANCESCO e PAOLO GENNARI ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale sita Piazza Ridolfi, n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CP_1
- convenuta E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante e (c.f.: , in proprio e Controparte_3 C.F._1 nella qualità, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione
-terzi chiamati in causa in persona del Curatore pro Controparte_4 tempore
-terzo chiamato in causa contumace Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione- contratto di garanzia autonoma- azione di regresso Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da memorie autorizzate ex art. 189 cpc. 1)- In Via preliminare, sussistendone tutti i presupposti di Parte_1 legge, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti di ordinando alla medesima di corrispondere alla Controparte_2 [...]
l'importo di € 894.846,78, già pagato dalla Compagnia al Parte_1 Parte_2
1
[...] oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo e, per le medesime ragioni, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti del sig. Controparte_3 ordinando al medesimo, in via solidale con la condebitrice, di corrispondere alla Pt_1
l'importo di € 512.152,95 ai sensi della polizza n. 54/C989146; 2)- Nel Parte_1 merito, revocare/annullare in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni tutte esposte nell'atto di opposizione, come ribadite e precisate in corso di causa;
3)- Sempre nel merito, dichiarare nulla la comparsa di risposta depositata dai chiamati in causa per difetto di procura, in conseguenza del denunciato conflitto di interessi tra le parti rappresentate dai medesimi legali. In via gradata, confermare la competenza del Tribunale adito e respingere comunque tutte le eccezioni rivolte all'indirizzo della perché infondate Parte_1 in fatto ed in diritto. 4)- In subordine, all'esito dell'espletanda CTU per la quale si insiste nella richiesta, condannare il alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
di tutte le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia Parte_1 rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa. 5)- In ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza anche parziale della , condannare la a Parte_1 Controparte_2 rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo al CP_1 in virtù delle polizze fideiussorie n. 54/C989147 e n. 54/C989146, nonché tutti gli CP_1 oneri sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza delle suddette polizze e del pari condannare il sig. CP_3
a rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo
[...] al in virtù della polizza fideiussoria n. 54/C989146, nonché tutti gli oneri Controparte_1 sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza della suddetta polizza. 6)- Con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali di Studio (15%), Cpa ed Iva come per legge.
“Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per l'integrale reiezione di Controparte_1 quanto argomentato e dedotto dall'odierna opponente e la conseguente conferma della gravata 'ingiunzione fiscale, anche in fase cautelare, con ogni effetto di legge”.
«Si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_3 Controparte_3 rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e domanda: 1) di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Terni dovendo la causa essere differita al collegio arbitrale previsto dall'art. 12 della convenzione 2) per l'effetto della declaratoria d'incompetenza di cui al punto 2 1), revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza d'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di opposta dalla;
3) revocare/annullare CP_1 Parte_1 in toto l'ordinanza ingiunzione emessa dal 4) accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla è dovuto per le opere di urbanizzazione garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147; 5) rigettare tutte le domande formulate dal nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione;
6) rigettare tutte le domande formulate dalla nei Parte_1 confronti della e del Sig. 7) Controparte_5 Controparte_3 dichiarare esclusivamente responsabile per l'eventuale mancanza e/o carenze nell'esecuzione delle urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società
[...]
, esonerando espressamente da Controparte_6
2 ogni responsabilità la società e il Sig. 8) Controparte_2 Controparte_3 escludere ogni responsabilità del Sig. e anche rispetto Controparte_3 Controparte_2 alla polizza n. 54/C989147. Con vittoria di spese. Con conferma del rigetto della richiesta di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter proposta dalla Unipol di cui al Provvedimento del 13.06.2025.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio il proponendo opposizione alla ordinanza ingiunzione Controparte_1 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della complessiva somma di euro € 894.846,78, con istanza di sospensiva inaudita altera parte. A fondamento della domanda assumeva: che in data 5.1.2024 il notificava Controparte_1 alla una ordinanza ingiunzione, escutendo le polizze fideiussorie Parte_1 rilasciate in favore della e suoi aventi causa, stipulate a Controparte_2 garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo di iniziativa pubblico-privata in Loc. S. Martino a a scomputo degli oneri CP_1 concessori;
che, a fondamento della escussione, il poneva circostanze non provate, CP_1 quali l'inadempimento della agli obblighi assunti con la Controparte_2 sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche;
che il completamento delle opere risulta da documenti di provenienza del Comune;
di avere interesse alla chiamata in causa della del e di per comunanza della lite, in ragione Controparte_2 CP_4 Controparte_3 della azione di regresso e rivalsa promossa nei loro confronti. Il Giudice rigettava l'istanza di emissione del provvedimento di sospensione inaudita altera parte, riservando ogni valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio. Si costituiva in giudizio il domandando il rigetto della opposizione. Controparte_1
A fondamento della sua difesa assumeva: che la vicenda di causa attiene al pagamento di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, contestata dalla opponente per mancanza di prova dell'inadempimento della;
che la prova dell'inadempimento Controparte_2 delle obbligazioni contrattuali è presunta, salvo che il debitore non dimostri l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile;
che il rifiuto di escussione della garanzia a prima richiesta è sempre ingiustificato fatte salve le ipotesi di richieste abusive o fraudolente, non sussistenti nel caso concreto;
che l'inadempimento del debitore principale e della sua garante non è confutato dalla missiva del valorizzata nella citazione, la Controparte_1 quale, letta nel suo contenuto integrale, conferma l'inadempimento della società garantita;
che le opere realizzate non sono conformi agli impegni assunti in convenzione dal debitore principale e non soddisfano l'interesse del creditore;
che l'adempimento parziale è sempre rifiutabile;
che le opere eseguite presentano carenze funzionali e inadeguatezza allo scopo a cui erano preordinate. Con ordinanza del 25.3.2024 veniva disattesa l'istanza di sospensiva. Con decreto del 17.4.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della di Controparte_2
e del Controparte_3 Controparte_4
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_4 contumacia.
3 Si costituivano in giudizio la (di seguito per brevità indicata Controparte_2 anche come e contestando la competenza del Tribunale Controparte_2 Controparte_3 in ragione della clausola arbitrale, oltre al merito della domanda. A fondamento delle loro difese assumevano: che le opere/infrastrutture interrate, garantite dalla polizza n. 54/C989146 sono state integralmente e correttamente eseguite;
che non sussiste la certezza e l'esigibilità del credito, presupposto essenziale per il ricorso al RD n. 639/1910 e, comunque, l'importo oggetto di ingiunzione deve essere decurtato della somma di euro 512.152,95 garantito con la suddetta polizza 54/C989146; che la pretesa del CP_1 deve essere circoscritta all'importo di Euro 382.693,80, garantito con altra e separata polizza la nr. 54/C989147; che, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex RD 639/1910, il diventa processualmente parte attrice ed ha l'onere di dimostrare le opere mancanti e CP_1 le carenze genericamente dedotte nella comparsa di costituzione, fornendo prova dell'esatta quantificazione;
che tale prova nel caso concreto non è stata data, con la conseguenza che l'azione ex RD 639/1910 deve essere dichiara inammissibile e, comunque, rigettata;
che con riferimento alle opere di urbanizzazione, garantite con la citata polizza n. 54/C989147, la ha ceduto, con contratto trascritto in data 30.11.2005, l'area alla società CP_2 [...]
; che tale società è subentrata, Controparte_6 quindi, a tutti gli obblighi ivi incluso quello di realizzare le opere di urbanizzazione;
che la cessione è nota alla compagnia di assicurazione;
che, ad ogni modo, le opere di urbanizzazione garantite con polizza n. 54/C989147, o, comunque, previste dalla Convenzione risultano sostanzialmente eseguite;
che tale circostanza emerge dal fatto che è stato realizzato il parcheggio e le opere di viabilità; che, a seguito della petizione popolare del 30.9.2003, il decise di soprassedere all'esecuzione del “collegamento stradale CP_1 diretto” tra il nuovo parcheggio da realizzare vicino allo Stadio e il piccolo anello viario privato;
che è stato realizzato l'impianto di pubblica illuminazione;
che il ha CP_1 rilasciato le agibilità per gli interventi realizzati e funzionali previsti nel Piano Attuativo oggetto di convenzione;
che le opere di urbanizzazione relative alla “strutture di superficie” sono state nella sostanza eseguite;
che il credito del oggetto della ingiunzione di CP_1 pagamento non sussiste;
che il si è reso inadempiente rispetto alle procedure Controparte_1 di esproprio in ordine alle quali era, in base all'art. 5 della Convenzione, direttamente responsabile;
che il non risulta aver attivato alcuna procedura espropriativa Controparte_1 successivamente all'approvazione del PA, avvenuta con D.C.C. n. 121 del 20-4-2004; che la coobbligazione personale e solidale del signor risultante dalla polizza n. 54/C989147 CP_3 non sussiste in quanto il non ha sottoscritto la suddetta polizza e non può essere CP_3 destinatario della azione di rivalsa. Con la memoria ex art. 171 ter cpc la compagnia di assicurazione, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme portate nella ordinanza ingiunzione esecutiva non sospesa, presentava istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti di e Controparte_2 del per l'importo di € 894.846,78, Controparte_7 nonché nei confronti di per il minore importo di euro € 512.152,95, oltre Controparte_3 interessi dalla data del pagamento al soddisfo. Con ordinanza del 13.2.2025 il giudice rilevava l'improcedibilità delle domande promosse nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 24 L.F., suscitando il contraddittorio delle parti sul tema.
4 Con la memoria autorizzata del 31.3.2025 la rinunciava alla istanza ex Parte_1 art. 186 ter cpc ed alle domande promosse nei confronti del , mantenendo ferme le CP_4 domande nei confronti degli altri obbligati in solido. Disattesa l'istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti dei chiamati in causa costituiti e le istanze istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189 cpc. e, all'esito, la causa veniva presa in decisione. II)A)Sulla eccezione di incompetenza del Tribunale adito La difesa dei terzi chiamati ha sollevato una eccezione di arbitrato invocando l'art. 12 della convenzione stipulata con il (Rep. n. 35702 del 4/02/2005- allegato 7 alla Controparte_1 comparsa) la quale prevede che “tutte le controversie che dovessero sorgere per qualsiasi motivo e di qualsiasi natura dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute, giusti gli art. 806 e ss c.p.c., al giudizio di tre arbitri, nominati rispettivamente dal dalla come sopra rappresentata e successori, ed il CP_1 Controparte_8 terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri;
in difetto di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Terni su richiesta della parte più diligente. Il collegio deciderà secondo diritto. La sede del Collegio è fissata fin da ora in Terni”. In ragione di tale previsione è stata contestata la competenza del Tribunale di Terni a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal e le Controparte_1 domande promosse dalla compagnia di assicurazione nei confronti dei terzi chiamati. La doglianza è infondata in quanto l'eccezione di arbitrato non è opponibile alla
[...]
, la quale non è parte della convenzione che prevede la clausola arbitrale la Parte_1 cui efficacia è limitata alle parti che l'hanno specificamente pattuita. Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui una clausola arbitrale inserita in un contratto non è vincolante per un soggetto terzo, anche se coinvolto nell'operazione economica complessiva (Cass. n. 18197/2024 in motivazione). Da ciò consegue che sussiste la competenza del Tribunale adito a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande di rivalsa promosse nei confronti dei terzi chiamati. La clausola arbitrale contenuta nella convezione stipulata con il esclude la Controparte_1 competenza del Tribunale a conoscere le domande che i terzi chiamati hanno promosso nei confronti del CP_1
Costoro nelle conclusioni hanno chiesto di revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di ad CP_1 adiuvandum delle richieste della ed hanno chiesto accertamenti che Parte_1 attengono alla esecuzione della convenzione: in particolare i terzi chiamati hanno chiesto a questo giudice di accertare la corretta realizzazione delle opere garantite con le polizze di cui è causa, al fine di impedire l'escussione. Tali accertamenti, tuttavia, riguardano i rapporti contrattuali intercorsi tra la Controparte_2 ed il che sono sottratti, in forza della clausola arbitrale richiamata, alla competenza CP_1 del Tribunale. Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale rispetto a tutte le domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del Controparte_1
B)Sul difetto di costituzione dei terzi chiamati
5 Parte opponente ha eccepito il difetto di costituzione dei terzi chiamati, in quanto rappresentati da uno stesso collegio difensivo, nonostante la sussistenza di un conflitto di interessi. La doglianza è infondata. Il conflitto di interessi tra due parti del giudizio, tale da escludere che le stesse possano essere rappresentate da un unico difensore, deve essere valutato in concreto e non in astratto ed in particolare va accertato sulla base della posizione sostanziale rapportata alle conclusioni rassegnate. Nel caso di specie non si ravvisa alcun conflitto di interessi tra il e la Pt_4 Controparte_2 che sono stati convenuti dalla compagnia di assicurazione in regresso e rispondono per l'intero nei confronti della compagnia di assicurazione che ha escusso la garanzia: la infatti, è il Contraente della polizza fideiussoria e è il coobbligato Controparte_2 CP_3
(pur nei limiti che di eseguito si esporranno) quindi, rispetto alla domanda del garante autonomo che agisce in rivalsa, vantano una posizione omogenea e non confliggente. A ciò si aggiunga che la difesa dei terzi chiamati ha precisato nella prima memoria ex art. 171 ter cpc le allegazioni e le domande e ciò elimina ulteriormente il conflitto che la parte opponente ravvisava sulla base delle allegazioni e delle conclusioni svolte dai terzi chiamati nel loro atto introduttivo. Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26769 del 18/09/2023; Cass. n. 13218 del 2015). C)Sulla improcedibilità delle domande promosse dai terzi chiamati costituiti nei confronti del Fallimento I terzi chiamati costituiti nelle conclusioni hanno chiesto al Tribunale di “dichiarare esclusivamente responsabile per l'eventuale mancanza e/o carenze nell'esecuzione delle Co urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società
, esonerando espressamente da Controparte_6 ogni responsabilità la società e il Sig. . Controparte_2 Controparte_3
Tale domanda è inammissibile in questa sede, in quando, come già rilevato in corso di causa, le domande nei confronti del contumace sono improcedibili ai sensi dell'art. 24 CP_4
L.F. L'improcedibilità di dette domande, contrariamente a quanto assumono i terzi chiamati negli scritti difensivi, non rende improcedibile l'opposizione alla ordinanza ingiunzione per la quale non può operare la competenza del giudice delegato, in quanto l'ingiunzione di pagamento promossa dal non è rivolta alla società fallita, ma alla , garante CP_1 Parte_1 autonomo della Controparte_2
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 24 L.F. della domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del Fallimento contumace. D)Sulla opposizione alla ordinanza ingiunzione
6 D1)L'opposizione promossa dalla compagnia di assicurazione nei confronti del CP_1
è infondata.
[...]
Il con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 894.846,78, quale importo della garanzia prestata dalla impresa attuatrice Agridustria srl Unipersonale in favore del per CP_1
l'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione stipulata con il riguardanti CP_1
l'intervento di carattere residenziale commerciale direzionale in Loc. San Martino a CP_1
(all.6 alla citazione) Con la notifica della ordinanza ingiunzione, il escuteva la garanzia di cui alla polizza CP_1
n. 54/C898146 del 26.1.2005 pari a 512.152,98 e la polizza n. 54/C989147 del 26.1.2005 di importo pari ad euro 382.693,80 (all. 2 e 3 alla citazione). L'escussione era preceduta da una nota del (all. 10 alla citazione) che Controparte_1 rappresentava: la stipula della convenzione del 4.2.2005 con la Controparte_2 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il Piano
[...] attuativo di iniziativa mista pubblico privata in loc. S. Martino approvato con deliberazione di C.C. n. 121 del 20.04.2004; la cessione gratuita al delle opere di Controparte_1 urbanizzazione inerenti il piano attuativo stesso, del 21.10.2005, che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
l'obbligo della CP_2
a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria secondo il
[...] progetto esecutivo esaminato dalla Conferenza dei servizi nella seduta n. 1 del 29.1.2004, e modificato a seguito del parere espresso e costituito dagli elaborati inoltrati in data 6.4.2004 prot. 37385 a scomputo degli oneri del contributo di urbanizzazione primaria totale determinato dai computi metrici estimativi in Euro 894.846,75, distinto in Euro 512.152,95 per le infrastrutture a rete sotterranee e in Euro 382.693,80 per le opere in superficie;
la prestazione di fideiussioni assicurative della i ripetuti solleciti da Parte_1 parte del Comune alla realizzazione delle opere previste nella convenzione;
il subentro nella convezione della la Controparte_4
Dalla missiva emerge che secondo la prospettazione del le opere non sono state CP_1 ultimate nel termine previsto dalla Convenzione, che indicava il limite massimo di 10 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa, poi prorogato di ulteriori tre anni (scadenza 3.2.2018). Il Comune evidenziava che il suddetto termine è scaduto;
che i lavori, malgrado tutti i solleciti, non sono stati ultimati;
che il cantiere è stato abbandonato da tempo da parte della impresa attuatrice;
che tale situazione crea notevole disagio ai residenti ed alla collettività in generale, non essendo state ultimate le opere di urbanizzazione, nonostante lo scomputo degli oneri concessori. Il Comune comunicava che, essendo rimaste senza esito le richieste di ultimazione dei lavori rivolte alle imprese interessate, sussistono i presupposti per l'escussione delle polizze rilasciate dalla compagnia di assicurazione. Parte opponente assume che il credito vantato dal non è certo, liquido ed esigibile, CP_1 perché non ha provato l'inadempimento delle imprese esecutrici. La doglianza non ha pregio in quanto fondata su una errata interpretazione dei contratti posti a fondamento della domanda di ingiunzione, qualificati come polizze fideiussorie.
7 Occorre infatti considerare che le clausole contrattuali, identiche nelle due polizze azionate con l'ordinanza ingiunzione, prevedono che “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 cc., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso” (art. 5 condizioni generali di contratto). Il Tribunale ritiene che i contratti di cui è causa, a prescindere dal nome assegnato dalle parti, debbono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”(Cass.,Sez. 3, , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021;Cass.,Sez. 6, Ordinanza n. 32786/20 22 che assegna rilievo non dirimente al nomen iuris assegnato al contratto). La Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella di cui è causa avente ad oggetto una polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica, ha chiarito che “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Sent. n. 30509 del 22/11/2019). Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al
8 garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). Nel caso di specie, parte opponente contesta i presupposti che fondano l'escussione della garanzia, assumendo che i lavori sarebbero ultimati e che il non avrebbe titolo per CP_1 escutere le polizze, valorizzando una missiva che proverebbe la suddetta allegazione. Tale eccezione, tuttavia, non è opponibile al proprio perché quella rilasciata è una CP_1 garanzia autonoma e, in sede di escussione della garanzia, non è idonea ad impedire il pagamento richiesto dal creditore beneficiario della garanzia. A ciò si aggiunga che la missiva che dovrebbe provare la carenza dei presupposti per l'escussione non può essere interpretata nel senso proposto dalla opponente, la quale estrapola da essa solo la parte funzionale alla propria difesa, mentre una lettura completa della missiva esclude che il abbia ammesso l'ultimazione delle opere. CP_1
Infatti nella lettera del 31.5.2022 il dichiara che “….lo scrivente Ufficio conferma CP_1 che la gran parte delle opere di urbanizzazione stabilite in convenzione sono state effettivamente realizzate e risultano totalmente mancanti solo parte di esse;
tuttavia, di quelle realizzate, parte risultano realizzate con gravi carenze e di assoluta inadeguatezza funzionale, altre in stato di avanzato degrado e in pessime condizioni e altre ancora in palese difformità dai progetti approvati e convenzionati.”. Tale comunicazione, quindi, contrariamente a quanto assume parte opponente, conferma l'inadempimento della impresa affidataria e dunque il presupposto per l'escussione della polizza. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata per l'intero importo ingiunto. D2)Parte opponente in via subordinata ha domandato “all'esito dell'espletanda CTU” la condanna del alla restituzione in favore della di tutte Controparte_1 Parte_1 le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa.” La domanda non può trovare accoglimento in primo luogo in ragione della natura autonoma della garanzia. La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude l'azione di ripetizione nei confronti del creditore beneficiario, assumendo che “Il garante «autonomo», invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito […] , senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento” (Cass., S.U. n. 3947/2010; n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007, tutte richiamate da Cass. n. 865/2025)”. La domanda, in ogni caso, è infondata per carenza di allegazione e prova. L'inadempimento della esecutrice agli obblighi derivanti dalla Convenzione emerge dalla perizia di parte (che, come noto, costituisce una allegazione tecnica difensiva) redatta all'esito
9 del sopralluogo tenuto dai tecnici del Comune e dal perito della (all. Parte_1
11 alla citazione). Il perito della assicurazione ha evidenziato, anche con rilievi fotografici, l'elenco delle opere non ultimate (circostanza che conferma la correttezza della escussione della garanzia) e, al contempo, ha dichiarato di non disporre di documentazione sufficiente per apprezzare la reale consistenza e correttezza dei lavori completati.
Considerato che
il lamenta la tardiva, incompleta e non corretta esecuzione delle CP_1 opere, la generica prospettazione attorea della avvenuta ultimazione delle stesse non solo non può precludere l'escussione della garanzia, ma neppure fondare una azione di restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso rispetto a lavori asseritamente completati a regola d'arte, ma del tutto indimostrati: parte opponente, che vi era onerata, non ha chiarito quali siano le somme pagate in eccesso e gli elementi da cui ricavare il completamento e la correttezza delle opere eseguite. L'azione di restituzione appare smentita dalle note del che lamenta Controparte_1
l'inadempimento della impresa esecutrice e dalla stessa perizia di parte e comunque è connotata da genericità, elemento che rendeva inammissibile la ctu richiesta, meramente esplorativa e per ciò disattesa. E)Sulla azione di rivalsa promossa dalla opponente nei confronti dei terzi chiamati E1)Sulla rinuncia di parte opponente alle domande verso il CP_4
Parte opponente ha rinunciato a tutte le domande promosse nei confronti del . CP_4
La rinuncia è regolare in quanto presentata da un difensore munito di valida procura, dovendosi ritenere che, nel potere di disporre del diritto controverso (v. procura alle liti allegata all'atto introduttivo) sia compreso il potere di rinuncia agli atti, parte integrante del mandato alle liti. Tale potere è rafforzato, in concreto, anche dal conferimento della procura a transigere e conciliare depositata in corso di causa (9.12.2024), la quale, per giurisprudenza costante, implica anche il potere di rinuncia agli atti (Cass. 26433/2025 e giurisprudenza richiamata in motivazione;
Cass. n. 4837/2019). Considerato che il non si è costituito in giudizio, la rinuncia è efficace anche in CP_4 assenza di notifica al contumace e non richiede l'accettazione di quest'ultimo. Ritenuta dunque la ritualità della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 cpc deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra la opponente e il fallimento terzo chiamato non costituito, con compensazione delle spese di lite in ragione della contumacia del terzo nei cui confronti vi è stata rinuncia. E2)Sulla azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati costituiti La ha agito in rivalsa nei confronti della e del signor Parte_1 Controparte_2 in proprio. CP_3
La domanda è fondata nei limiti che di eseguito si esporranno. I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa assumendo che manca il suo presupposto, ossia il pagamento delle somme dovute al in forza della escussione della garanzia oggetto CP_1 della ordinanza ingiunzione opposta. La doglianza è infondata, in quanto questo giudice non ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione e la ha pagato la somma portata nella Parte_1 ingiunzione di pagamento (si vedano le produzioni documentali del 24.4.2024), quindi sussiste, essendo intervenuto in corso di causa, il presupposto della azione di rivalsa.
10 I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa, assumendo che non sussiste l'inadempimento lamentato dal e ne chiedono l'accertamento. CP_1
L'eccezione rispetto al come già detto, è sottratta alla cognizione del Controparte_1
Tribunale, in forza della clausola arbitrale che opera nei rapporti tra la società ed il CP_1 sulla base della convenzione in atti. Con riferimento ai rapporti tra il garante autonomo e il Contraente Controparte_2
l'eccezione deve essere disattesa. Le polizze stipulate dalle parti n. 54/C989146 e n. 54/C989147 in virtù dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevedono che “Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.c.. La società è surrogata per tutte le somme pagate al beneficiario in tutti i dritti, ragioni e dazioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso” ( v. all. 2 e 3 alla citazione e polizze allegata alla Convenzione doc. nn. 1 e 2 alla citazione). Tale pattuizione, sottoscritta dalla compagnia di assicurazione e dalla (v. Controparte_2 polizze allegate alla convenzione) è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, la quale osserva che in ragione della natura autonoma della garanzia è preclusa al debitore non solo la richiesta che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, ma anche la proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. n. 1963/2022). Alla luce dei principi richiamati il Contraente non può opporre al garante autonomo le eccezioni dedotte in questa sede, con la conseguenza che tutte le tematiche relative alla ultimazione e corretta esecuzione dei lavori oggetto della convenzione e alla inesistenza dell'inadempimento delle società terze chiamate, non possono essere spese per paralizzare la pretesa del garante che agisce in regresso contro la beneficiaria Controparte_2
L'accertamento della realizzazione delle opere da parte della o della società Controparte_2 che ad essa è subentrata non paralizzerebbe la domanda di regresso promossa dalla
[...]
elemento che rendeva ultronea la ctu, finalizzata ad accertare un fatto Parte_1 irrilevante ai fini del decidere, perché non opponibile al garante autonomo in sede di rivalsa. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la deve essere condannata alla Controparte_2 restituzione delle somme pagate dalla al in relazione alla Parte_1 Controparte_1 ordinanza ingiunzione opposta e confermata in questa sede. b)La assume che non potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata CP_2 esecuzione di alcuni lavori, perché rispetto a quelli garantiti con la polizza n. 54/C989147 Co sarebbe subentrata la , in Controparte_6 forza di un atto di compravendita avente ad oggetto l'area di cui alla convenzione urbanistica più volte citata (v. all. 2 alla costituzione dei terzi chiamati). La cessione dell'area è inidonea a paralizzare l'azione di rivalsa verso i terzi chiamati costituiti, in primis per il limite operante al regime delle eccezioni opponibili dal Contraente al garante autonomo e, in ogni caso, perché l'alienazione del bene oggetto della convenzione urbanistica non produce di per sé effetti liberatori della Contraente rispetto Controparte_2 alla . Parte_1
11 Nei contratti di garanzia, infatti, è stabilito che la si costituisce Parte_1 fideiussore del Contraente, ossia della “ -che accetta per sé i propri Controparte_2 successori ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni del presente contratto- in favore del Beneficiario….” (ossia in favore del di . CP_1 CP_1
c)Passando ad esaminare la posizione del si osserva quanto segue. CP_3
Il terzo chiamato contesta l'azione di rivalsa promossa nei suoi confronti in quanto la coobbligazione personale in solido non risulta sottoscritta per la polizza n. 54/C989147. L'eccezione è fondata limitatamente a detta polizza. Occorre considerare che ha sottoscritto le polizze quale legale Controparte_3 rappresentante della e le sottoscrizioni sono presenti nei contratti (v. polizze Controparte_2 allegate alla convenzione). Alle polizze depositate in giudizio dalla è allegato un atto di Parte_1 coobbligazione a firma del signor CP_3
Occorre tuttavia rilevare che nella scheda contrattuale prodotta dalla compagnia di assicurazione manca la firma dell'obbligato in proprio con riferimento Controparte_3 alla polizza n. 54/C989147, come eccepito dallo stesso in corso di causa. Tale circostanza risulta per tabulas e non è stata confutata dalla opponente con la produzione della copia dell'atto di coobligazione sottoscritto dal e, in mancanza di prova della CP_3 sottoscrizione, la garanzia è nulla, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del nome del garante. A fronte della eccezione promossa dal coobbligato sin dal suo primo atto difensivo, la compagnia di assicurazione, che vi era onerata, non ha prodotto in giudizio il contratto di garanzia stipulato dal in proprio quale coobbligato con riferimento alla polizza n. CP_3
54/C989147, con la conseguenza che la non ha diritto di rivalsa verso Parte_1 il in proprio per le somme pagate a seguito della escussione di tale polizza. CP_3
, dunque, risponde in solido con la solo con riferimento Controparte_3 Controparte_2 alla polizza n. 54/C989146, rispetto alla quale ha prestato garanzia nei confronti della assicurazione con rinuncia alle eccezioni;
da ciò consegue che, limitatamente ad essa, valgono anche per il le stesse argomentazioni illustrate per il contraente CP_3 Controparte_2
, pertanto, deve essere condannato in solido con la Controparte_3 Controparte_2 limitatamente alle somme pagate dalla con riferimento alla polizza Parte_5
54/C989146. IV)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Quanto al rapporto processuale tra la ed il le spese sono Parte_1 Controparte_1 poste a carico della prima, in ragione del rigetto della opposizione e delle domande svolte in via subordinata. Quanto al rapporto processuale tra la e i terzi chiamati costituiti le spese Parte_1 sono poste a carico di questi ultimi, in quanto soccombenti rispetto all'azione di rivalsa. Quanto al rapporto processuale tra il contumace e le altre parti del giudizio CP_4 sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite. La liquidazione, eseguita in dispositivo, tiene conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria, della natura delle questioni sottese al giudizio, elementi che, complessivamente considerati, consentono di determinarla in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Terni, limitatamente alle domande promosse dalla e da nei confronti del Comune di per essere Controparte_2 Controparte_3 CP_1 competente sulle stesse il collegio arbitrale;
2)Dichiara l'improcedibilità delle domande promosse dalla e da Controparte_2 [...]
nei confronti del ai sensi CP_3 Controparte_4 dell'art. 24 L.F.; 3)Dichiara estinto il giudizio tra la e il Parte_1 Controparte_4 per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 cpc;
[...]
4)Rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande promosse in via subordinata dalla nei confronti del e, per l'effetto, conferma Parte_1 Controparte_1
l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
5)Condanna la e in proprio, in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento nei confronti della delle somme versate da quest'ultima al Parte_1
Comune di in relazione alla escussione della polizza n. 54/C989146, oltre interessi dalla CP_1 domanda al saldo;
6)Condanna la al pagamento nei confronti della delle Controparte_2 Parte_1 somme versate dalla compagnia di assicurazione in favore del in relazione Controparte_1 alla escussione della polizza n. 54/C989147, oltre interessi dalla domanda al saldo;
7)Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se Controparte_1 dovuta;
8)Condanna la e in proprio alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore della , che liquida in € 20.000,00, oltre spese Parte_1 forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
9)Compensa le spese di lite tra i terzi chiamati costituiti ed il Controparte_1
10)Compensa le spese di lite tra le parti e il Controparte_4
[...]
Terni, 3.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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