Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4795 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Mario Ciancio (C.F.: ); C.F._2
Appellante
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Vincenzo Nicolò (C.F.: ); C.F._4
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. chiedeva la revoca della sentenza n. 8023, depositata il Parte_1
29.05.2014, resa nel procedimento recante R.G. n. 22986/2010 del Tribunale di Napoli.
Deduceva che, con atto di citazione notificato il 30 giugno 2010, aveva convenuto in giudizio
, al fine di sentire A) accertare e dichiarare che quest'ultimo si era Controparte_1
Felice (NA) alla località “La Schiana” (In catasto alla partita 5950 in ditta IPER spa, foglio 22
m. 160, sub. 1 via Domitiana Km 53,800 - ctg A/7, c. 2, NCE 2910 e f. 22 m. 160 CP_2 sub 2 Via Domitiana Km 53,800, 1-1 S, ctg. 4/7, cl. 2 RCL 2522.); B) dichiarare l'obbligo del a trasferire tale cespite all'attrice; C) emettere sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. CP_1
e disporre, per l'effetto, il trasferimento del detto cespite alla Parte_1
L'attrice chiariva che l'immobile era stato acquistato attraverso denaro derivante dalla vendita di propri immobili e, oltretutto, dimostrava l'inconsistenza patrimoniale del convenuto, attraverso varie documentazioni, tra cui: la dichiarazione dei redditi di quest'ultimo; la lettera inviata all'avv. Milone che confermava la proprietà dell'immobile in capo all'attrice; un atto di precetto indirizzato ad entrambi i coniugi, di cui il si CP_1
disinteressava completamente.
In ultimo, a seguito della separazione tra i coniugi, rilasciava procura a vendere CP_1 la casa (oggetto di causa), anche all'istante; second l'attrice, il rapporto che li legava poteva rientrare nell'alveo del pactum fiduciae.
Il si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto azionato e la mancanza di CP_1
prova scritta.
Il Tribunale si pronunciava, rigettando la domanda attorea in quanto infondata per intervenuta prescrizione e per la mancanza di prova scritta del pactum fiduciae.
La roponeva appello, dolendosi dell'errata applicazione dell'istituto della Parte_1
prescrizione.
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., mancando la prova scritta del pactum fiduciae ed essendo stata provata la prescrizione.
Veniva proposto ricorso in Cassazione. Nella pendenza di tale giudizio, la aveva Pt_1
ritrovato un documento decisivo che non aveva potuto allegare agli atti.
Ciò premesso, l'attrice evidenziava, in merito all'ammissibilità della domanda di revocazione, che nel caso di specie, seppure non fosse applicabile l'art. 395, co. 1, cpc, non contemplando questo articolo casi di revocazione dell'ordinanza non impugnabile di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., risultava applicabile però l'art. 396 co.1
c.p.c.
Nel caso di specie erano stati recuperati documenti rilevanti, idonei a proporre domanda di revocazione e, stando all'istante, nemmeno la pendenza del giudizio in Corte di cassazione, operando l'art. 398 co. 4 c.p.c., avrebbe potuto essere un ostacolo nell'esperire tale azione processuale. In ultimo, sosteneva che il ritrovamento dei documenti, in data 1.12.2017, e l'accoglimento nel merito della domanda di revocazione, avrebbe fatto decorrere i termini di prescrizione dell'azione da tale data.
Così concludeva:
“Preliminarmente revocarsi, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., la sentenza resa dal Tribunale di Napoli XI sez. civile, nella persona dott. Massimo Pignata, in funzione di Giudice unico,
n. 8023/2014, del 9.05.2014, depositata il 29.05.2014, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
b) per effetto della statuizione richiesta al precedente punto sub lett. a): b.1) accertare
e dichiarare essersi il sig. interposto alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
ell'acquisto dell'immobile sito in Pozzuoli - Arco Felice (Na) alla località "La Schiana",
[...]
con accesso dal Km 53,831 della Via Domitiana, parco Sibilla e precisamente: casa di abitazione su tre livelli, denominata A/12, composta da piano cantinato, piano rialzato di tre vani ed accessori, con annessa zonetta di giardino e successivo primo piano di tre vani ed accessori, confinante per due lati con strada condominiale, dal terzo con proprietà gi della venditrice sigla B/2 e B/12, dal quarto con proprietà già , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
e Guardascione sigla B/13. In catasto alla partita 5950 in ditta IPER spa, foglio 22 m. 160, sub. 1 via Domitiana Km 53,800 - T/1 - S, cg A/7, cl 2 NCE 2910 e f. 22 m. 160 sub 2 Via
Domitiana Km 53,800, 1-1 S, ctg. A/7, cl. 2 RCI. 2522. b2) conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo del sig. a trasferire il cespite di cui innanzi alla sig.ra Controparte_1
b3) per effetto di quanto innanzi accertato e dichiarato, Parte_1
emettere ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che produca gli effetti del contratto di cui al precedente punto b.1) e, quindi disporre il trasferimento del cespite di cui innanzi dal sig.
alla sig.ra ; b.4) ordinare al competente Controparte_1 Parte_1
Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi dell'art.
2652, comma 2, n. 2 c.c. con esonero da ogni responsabilità; c) condannare il sig. CP_1
alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
[...]
2. Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché Controparte_1
inammissibile e comunque infondata nel merito.
Il convenuto, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda per due ragioni:
- il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. escludeva il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado, allorquando la stessa sia stata tempestivamente appellata, a prescindere dall'esito di tale impugnazione;
- mancavano i presupposti previsti dall'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., considerato che l'attrice non aveva dimostrato l'impossibilità di produrre la documentazione tempestivamente.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza della domanda per la prescrizione del relativo diritto, in quanto, avendo l'attrice individuato il pactum fiduciae con il rilascio della procura del coniuge, il termine di prescrizione doveva decorrere dalla revoca della procura e non dal ritrovamento dei documenti.
In ultimo, il convenuto riteneva la domanda di revocazione infondata, data l'irrilevanza dei documenti posti a fondamento della richiesta.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 8515, pubblicata il 18.10.2021, dichiarava la domanda inammissibile e condannava l'attrice al pagamento delle spese secondo soccombenza.
In motivazione, il Tribunale – aderendo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19233/2015)
- evidenziava che il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. escludeva il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado, allorquando la stessa era stata tempestivamente appellata, a prescindere dall'esisto dell'impugnazione.
4. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo d'appello, impugna l'intera sentenza di primo grado, poiché ha omesso totalmente l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda di revocazione, facendo esclusivo riferimento all'eccezione di inammissibilità della controparte e non tenendo conto delle peculiarità del caso - pronuncia con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., non impugnabile, della Corte d'Appello.
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omesso esame della natura dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello.
Quest'ultima si è riferita esclusivamente al dato letterale dell'art. 395 c.p.c. e 398 c.p.c., sorvolando sulla peculiarità della pronuncia (ordinanza) che dichiarava l'appello inammissibile, poiché palesemente infondato (mancando la prova scritta del pactum fiduciae).
L'appellante sostiene che volendo limitarsi alla lettura del dato letterale delle norme su richiamate, si lascerebbe chi trovasse un documento idoneo - come nel caso di specie - sprovvisto di tutela, non potendo impugnare detta pronuncia. La Suprema Corte ha equiparato l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. alla sentenza ricorribile in
Cassazione, qualora questa abbia carattere sostanziale e solo per vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale.
Aggiunge l'appellante che non ricorrendo, nella specie, vizi processuali, la pronuncia del giudice di prime cure - che ha ritenuto la domanda di revocazione inammissibile, poiché proposta davanti al Tribunale e non alla Corte d'Appello - postula un errore di quest'ultimo che, pronunciandosi su un error in procedendo, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ribadisce la fondatezza della domanda di revocazione e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 395 n.3 c.p.c ravvisando:
- la tempestività della domanda proposta entro 30 giorni dal ritrovamento dei documenti;
- l'interposizione del nell'acquisto dell'immobile sito in Pozzuoli, in nome proprio, CP_1
ma per conto della moglie.
In ordine alle eccezioni sollevate dal in ordine ai documenti ritrovati dalla CP_1 ed aventi ad oggetto la critica all'autenticità degli stessi, l'inesistente intrinseco Pt_1 valore probatorio ed il non evincibile impegno di trasferimento del bene, l'appellante sostiene:
-che i documenti ritrovati confermano la propria titolarità del bene, stando al pagamento delle spese di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile di cui l'appellato non si è fatto carico;
-che l'obbligo giuridico di trasferimento, su richiesta dell'acquirente, è diretta conseguenza dell'accertata interposizione del a seguito della dichiarazione unilaterale di CP_1 quest'ultimo, che conferma il rapporto fiduciario sottostante tra i coniugi;
-di essere venuta a conoscenza dei documenti e del loro contenuto solo l'1.12.2017 e non prima, smentendo quando indicato dall'appellato, che indica un luogo diverso da quello del ritrovamento e che, in ogni caso, non nega la veridicità e la sottoscrizione.
Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, alla luce delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, l'appellante specifica:
-che la prescrizione del diritto sotteso alla domanda di revocazione vada fatta decorrere dal ritrovamento dei documenti, tant'è che l'art. 395, comma 1, co.3 c.p.c. non pone alcun limite al ritrovamento del documento e dunque, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è da allora che decorrono i termini prescrizionali;
-che la domanda di revocazione prescinde da eventuali giudicati, come sostiene invece l'appellato, in relazione all'accertamento in via definita di quanto oggetto di sentenza ed in particolare della non provata interposizione tra i coniugi;
-che la domanda di revocazione può essere proposta in pendenza del giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione;
-che i documenti non erano già di sua conoscenza, poiché ritrovati in un'ala della casa di uso esclusivo del . CP_1
Così concludeva:
“a) revocare la impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, II sez. civ., in persona del giudice monocratico dott. Roberto Notaro, n. 8515/2021, pubblicata il 18.10.2021, non notificata, e nel merito: b) preliminarmente revocarsi, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, XI sez. civile, nella persona del Giudice dott. Massimo
Pignata in funzione di Giudice Unico, n. 8023/2014, del 9.05.2014, depositata il 29.05.2014;
c) per effetto della statuizione richiesta al precedente punto sub lett. b): c.1) accertare e dichiarare essersi il sig. interposto alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 ell'acquisto dell'immobile sito in Pozzuoli – Arco Felice (Na) alla località “La Schiana”,
[...]
con accesso dal Km 53,831 della Via Domitiana, parco Sibilla e precisamente: casa di abitazione su tre livelli, denominata A/12, composta da piano cantinato, piano rialzato di tre vani ed accessori, con annessa zonetta di giardino e successivo primo piano di tre vani ed accessori, confinante per due lati con strada condominiale, dal terzo con proprietà già della venditrice sigla B/2 e B/12, dal quarto con proprietà già , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
e Guardascione sigla B/13. In catasto alla partita 5950 in ditta IPER spa, foglio 22 m. 160, sub. 1 via Domitiana Km 53,800 - T/1 – S., ctg A/7, cl. 2, NCE 2910 e f. 22 m. 160 sub 2 Via
Domitiana Km 53,800, 1-1 S, ctg. A/7, cl. 2 RCL 2522; c.2) conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo del sig. a trasferire il cespite di cui innanzi alla sig.ra Controparte_1
c.3) per effetto di quanto innanzi accertato e dichiarato, Parte_1 emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che produca gli effetti del contratto di cui al precedente punto b.1), e, quindi, disporre il trasferimento del cespite di cui innanzi dal sig.
alla sig.ra ; c.4) ordinare al competente Controparte_1 Parte_1
Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi dell'art.
2652, comma 2, n. 2 c.c., con esonero da ogni responsabilità; d) condannare il sig. CP_1
alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
[...]
5. Si costituisce , il quale contesta quanto eccepito dalla controparte ed Controparte_1 insiste per la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto integrale dell'atto d'appello.
Nello specifico, sostiene l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, comma
1, n.3 c.p.c. poiché il combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro le sentenze di primo grado tempestivamente appellate.
Nel caso di specie, l'appellante ha proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n.3 c.p.c. avverso la sentenza n. 8023/2014 del Tribunale di Napoli.
La suddetta sentenza è stata dapprima appellata e poi impugnata in Cassazione;
dunque, non può trovare applicazione l'art. 396 c.p.c., che prevede la possibilità di esperire azione revocatoria avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata e - sostiene ancora l'appellato - a nulla rileva, quindi, nel caso di specie, la forma del provvedimento emanato (ordinanza).
Aggiunge che il Giudice competente, nel caso in esame, sarebbe stata la Corte d'Appello, in quanto giudice della decisione impugnata, e non il Tribunale.
In ultimo, l'appellante fa proprie le argomentazioni della Corte d'Appello nel dichiarare inammissibile la domanda di revocazione proposta.
Per di più, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 395, comma 1, n.3 c.p.c.,
l'appellante appare dubbioso circa il ritrovamento di documenti decisivi da parte dell'istante, soprattutto perché ritrovati in un periodo sfavorevole e cioè a seguito di plurimi tentativi di vendita del bene non andati a buon fine e con l'utilizzo di una procura revocatale.
Oltretutto, afferma l'appellato, nel corso del procedimento di rilascio, l'appellante non ha fatto menzione del pactum fiduciae, ma ha assunto di detenere l'immobile in comodato.
Avendo riguardo al ritrovamento dei documenti nella cassaforte di proprietà del , CP_1
deduce che le modalità di reperimento sono da considerare illecite, costituendo fatti penalmente rilevanti (ex artt. 610 c.p., 624 bis c.p. e 635 c.p.).
Per giunta, l'appellante non ha dimostrato l'impossibilità di allegare, nei termini, detti documenti ed, inoltre, in merito al contenuto, non si evidenzia la sussistenza di alcuna intestazione fiduciaria dell'immobile e di un obbligo di trasferimento in capo al . CP_1
Così conclude:
“- Dichiarare inammissibile la domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt.
395 e 396 c.p.c.; - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
-
Trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. vertendosi in tema di fatti-reato procedibili d'ufficio. - Il tutto con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio e con riserva di esperire querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso il verbale di rinvenimento per atto del
Notaio ” Per_5
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato.
2.L'art. 395 cpc prevede - per quel che in questa sede rileva – che le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate per revocazione, tra le altre ipotesi, se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che ai fini dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., è decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive o comunque atte a determinare una modificazione della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda revocazione (v. Cass.
8342/1990; v. nello stesso senso, Cass. 4508/1996 “Analogamente, con riguardo all'ipotesi di cui al numero terzo dello stesso art. 395, l'elemento della decisività esige che il documento rinvenuto sia idoneo a fornire nuovi elementi probatori, tali che se il giudice ne avesse avuto tempestiva conoscenza avrebbe risolto la lite in senso favorevole alla parte che domanda la revocazione”; 11007/2000 “Ai fini dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art.395
n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione”; 29122/2023).
4. Nella specie, la sostiene di avere ritrovato due documenti (una dichiarazione Pt_1 sottoscritta da , con cui questi riconosce che l'immobile è di proprietà di CP_1 Pt_1
in quanto acquistato con danaro di questa;
una dichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, datata 4.08.1987, indirizzata al comune di Pozzuoli, nella quale, tra l'altro, viene riconosciuta la proprietà esclusiva dell'immobile in capo alla che integrano la Pt_1
prova scritta del pactum fiduciae, prova scritta la cui mancanza aveva condotto prima il tribunale di Napoli con la sentenza 8023/2014, poi la Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza ex art. 348 bis e ter cpc dell'11.6.2015 e, infine, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8519/2018, a rigettare la domanda di accertamento dell'esistenza della vendita fiduciaria dell'immobile e la domanda di trasferimento dell'immobile dal CP_1
alla ex art. 2932 c.c. Pt_1
5. I documenti ritrovati non hanno alcun carattere di decisività.
6. Nella specie, va rilevato che la sentenza del tribunale di Napoli n. 8023/2014 ha rigettato le domande formulate dalla per due ordini di motivi. Pt_1
La sentenza si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi:
-il tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione delle domande. In particolare, ha indicato il termine a quo di decorrenza della prescrizione, individuandolo o nel giorno di stipulazione dell'atto di vendita (13 settembre 1974) o, quanto meno, nel giorno della presentazione del ricorso per separazione personale tra le parti in causa (28 luglio 1993);
- il tribunale ha, poi, ritenuto non fondata la domanda nel merito, in quanto la Pt_1 aveva mancato di produrre una prova scritta dell'assunto pactum fiduciae concluso con l'ex marito . Ritenuto necessario il documento scritto contenente il pactum fidiciae, il CP_1
tribunale concludeva che le prove testimoniali richieste dalla fossero Pt_1
inammissibili, in assenza di un principio di prova scritta.
L'ordinanza ex art. 348 bis e ter cpc emessa dalla Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto che l'appello non avesse probabilità di accoglimento.
In particolare, la Corte distrettuale accertava l'inesistenza di alcun patto fiduciario nella procura a vendere rilasciata da alla atteso che mancava alcun CP_1 Pt_1 impegno del a trasferire l'immobile alla ex moglie;
nè riscontrava altre prove della CP_1
esistenza di un patto fiduciario scritto.
In ogni caso, confermava che la prescrizione delle domande era maturata, ritenendo che il dis a quo da cui far decorrere la prescrizione era da indentificare con il momento della revoca della procura a vendere.
Infine, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8519/2018, rigettava entrambi i motivi del ricorso promosso dalla Pt_1
In particolare, quanto al primo motivo, riconosceva che correttamente il tribunale aveva ritenuto maturata la prescrizione;
quanto al secondo motivo, evidenziava che correttamente il tribunale aveva ritenuto inammissibili le prove testimoniali, in assenza di un principio di prova scritta relativa all'obbligo al ritrasferimento.
7. Come detto, deve intendersi decisivo il documento che, ove depositato nel giudizio concluso con la sentenza revocanda, avrebbe condotto ad una decisione diversa, favorevole alle istanze del soggetto attore in revocatoria.
8. Nella specie, ove nel giudizio concluso con la sentenza di cui è chiesta la revocazione la avesse depositato i due documenti ritrovati, l'esito del giudizio non sarebbe Pt_1
mutato.
Seppure il tribunale avesse ritenuto rilevanti i due documenti scritti, e quindi avesse ritenuto che essi comprovano l'esistenza di un patto fiduciario, in ogni caso avrebbe dichiarato prescritte le domande.
Infatti, i due documenti prodotti dalla incidono sulla prova della esistenza del Pt_1
pactum fiduciae; ma non incidono in alcun modo sulla statuizione in merito alla maturazione della prescrizione.
Va infatti evidenziato che il tribunale (e poi gli altri uffici giudiziari investiti) hanno dichiarato prescritte le domande, a prescindere che esistesse o meno la prova della esistenza di un patto fiduciario scritto.
Al limite, la sentenza del tribunale avrebbe rigettato le domande della fondandosi Pt_1 su un'unica ratio decidendi, invece che su due, vale a dire solo sulla accertata maturazione della prescrizione dei diritti.
9. In ordine alla prescrizione delle domande, la con l'atto di appello, ha dedotto Pt_1 quanto segue: “né può essere considerato prescritto il diritto che con la revocazione si in- tende far valere. Ed infatti se anche si volesse considerare esatto quanto affermato nei richiamati provvedimenti in merito alla decorrenza del termine decennale, riferendosi l'art.
2935 c.c. alla impossibilità oggettiva e non soggettiva di far valere il proprio diritto, non vi è dubbio che nel caso in esame il termine prescrizionale non può che decorrere dal ritrovamento del “docu-mento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, come previsto dall'art. 395 n. 3
c.p.c., in quanto in mancanza di tale documento la parte non era oggettivamente in condizioni di far valere il proprio diritto.
Delle due l'una! O i documenti ritrovati dalla sig.ra anno i requisiti richiesti Parte_1
dalla menzionata norma, o tali requisiti non sussistono. Nel primo caso, se si volesse retrodatare rispetto alla data del ritrovamento il termine di decorrenza della prescrizione si dovrebbe pervenire ad affermare che la revocazione ex art.
395 n. 3 c.p.c. potrebbe essere esercitata solo ove non siano decorsi i termini prescrizionali applicabili in assenza del documento ritrovato, con la conseguenza che il disposto dell'art.
395 n. 3 c.p.c. perderebbe in buona parte il suo valore. In realtà, l'art. 395 n. 3 c.p.c. non pone alcun limite al tempo in cui il ritrovamento può avvenire, e con-seguentemente è da tale ritrovamento che ai sensi dell'art. 2935 c.c. può considerarsi decorrente il termine prescrizionale”.
Gli assunti non sono condivisibili.
Il ritrovamento dei documenti avrebbe avuto una rilevanza anche in ordine alla maturazione della prescrizione solo ove il tribunale avesse precisato che la prescrizione era maturata solo perché la non era stata in grado di esibire un atto scritto contenente il pactum Pt_1
fiduciae. Ma tale affermazione non è presente nella sentenza del tribunale di Napoli. Il tribunale non ha fatto dipendere in alcun modo la maturazione della prescrizione dalla esistenza o meno del documento scritto contenente il pactum fiduciae; da ciò deriva che l'esistenza di questo - pur accertata in un tempo successivo - non ha alcun riflesso sull'accertamento della maturazione della prescrizione.
10. Va infine osservato che la Corte di cassazione ha affermato che “la natura straordinaria dell'istituto della revocazione comporta che la decisività del documento di cui al n. 3 dell'art.
395 cod. proc. civ. debba essere apprezzata in relazione al profilo della motivazione della sentenza impugnata che si assume viziato proprio in conseguenza della mancata conoscenza in giudizio del documento poi ritrovato, il quale non può quindi essere utilizzato in funzione meramente strumentale per aprire il dibattito su aspetti e temi già preclusi nel precedente giudizio indipendentemente dal nuovo elemento ovvero già trattati in sede di impugnazioni ordinarie” (v. Cass. 3482/1989).
La ha prodotto i due documenti al fine di dimostrare l'esistenza del pactum Pt_1
fiduciae; non ha mai allegato che la produzione dei due documenti fosse volta a infirmare l'affermazione, contenute nella sentenza del tribunale di Napoli, di maturazione della prescrizione. Pertanto, i due documenti possono essere valutati solo al fine di accertare se esista o meno il pactum fiduciae, e non per altri scopi, atteso che la questione della maturazione della prescrizione è stata già trattata e risolta, con forza di giudicato, in altro processo, senza prendere in considerazione l'esistenza di una prova scritta del pactum fiduciae. 11. Anche sotto altro profilo i documenti indicati non hanno carattere di decisività.
12. Come chiarito dalla Corte di cassazione, a sezioni Unite, nella sentenza n. 6459/2020, il pactum fiduciae non necessita di forma scritta ad substantiam, potendo ricoprire anche forma orale;
ove esso abbia forma scritta, deve contenere la dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e la promessa del ritrasferimento: in questo caso, si tratta di atto unilaterale, riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Va premesso che la prova a mezzo di testimoni della esistenza di un patto fiduciario è stata definitivamente esclusa, con forza di giudicato, dalla sentenza del tribunale di Napoli n.
8023/2014 e dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 8519/2018.
La ha inteso, dunque, provare l'esistenza del pactum fiduciae attraverso i Pt_1
documenti ritrovati.
In nessuno dei due documenti prodotti vi è un impegno, ida parte del , di CP_1
ritrasferimento del bene alla In entrambi i documenti è contenuto solo un Pt_1 riconoscimento della proprietà dell'immobile in capo alla campione. Da tale assunto non può trarsi indefettibilmente anche l'esistenza di un impegno, da parte del , a ritrasferire CP_1
il bene in capo alla Pt_1
Va ricordato, in merito, che il requisito della decisività va escluso quando il documento non fornisca la prova diretta dei fatti di causa, ma sia un grado di offrire solo semplici elementi indiziari (v. Cass. 13650/2004; 3482/1989).
Nella specie, dunque, i documenti avrebbero dovuto contenere la prova della esistenza del pactum fiduciae, e quindi dell'obbligo contratto dal di ritrasferire l'immobile alla CP_1
– prova che, come detto, non c'è. I due documenti non possono essere presi in Pt_1 considerazione quali elementi indiziari dell'esistenza di un impegno al ritrasferimento: in altri termini, non può dirsi che, dato che il aveva riconosciuto la proprietà esclusiva CP_1
della moglie, era implicito il suo impegno al ritrasferimento.
13. Attesa la decisione del gravame sulla base della ragione più liquida ed evidente, devono ritenersi assorbite le censure preliminari, pure sollevate dalla avverso la sentenza Pt_1
di primo grado.
14. Al rigetto dell'appello fa seguito la conferma della sentenza di primo grado, seppure con altra motivazione. 15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate in favore del difensore antistatario dell'appellato.
16. La liquidazione deve farsi secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
17. Il valore della causa è indeterminabile.
In caso di domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di un obbligo di concludere un contratto, il valore deve determinarsi in ragione del valore del contratto da concludere.
Nella specie, dagli atti di causa non emergono elementi che consentano di valutare il valore dell'immobile della cui proprietà la chiede il trasferimento. Pt_1
Pertanto, il valore della controversia deve tenersi per indeterminabile.
18. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da considerare di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della causa.
Nella specie, in considerazione del presumibile valore dell'immobile conteso, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
19. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, considerando la scarsa complessità delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
20. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 21. ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il CP_1
tribunale di Napoli.
Ha così dedotto:
“Per quanto concerne invece le modalità di ritrovamento di tali documenti e la loro successiva acquisizione quali fonti di prova prodotte nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che le stesse così come descritte da parte appellante presentano evidenti profili di illiceità.
Per dichiarazione resa da e per quanto affermato dalla figlia Parte_1
sentita come testimone di parte attrice, la cassaforte all'interno della quale Testimone_1
sarebbero stati trovati i documenti posti a fondamento della domanda di revocazione era di proprietà e già in uso al , prima del suo allontanamento. Controparte_1
L'apertura forzata di detta cassaforte senza la preventiva autorizzazione del e CP_1
senza il suo consenso, unitamente alla dichiarata attribuzione da parte della Pt_1 dell'appartenenza di detta cassaforte e dei documenti ivi riposti al , costituiscono CP_1
fatti penalmente rilevanti riconducibili ai reati di violenza privata ex art. 610 c.p., danneggiamento ex art. 635 c.p. e furto con scasso ex art. 624 bis c.p.
Essendo quest'ultimo reato procedibile d'ufficio, confessato dalla sig.ra Parte_1
mediante la dichiarata apertura con scasso della cassaforte di proprietà e già in uso
[...] al , senza l'autorizzazione e/o il consenso di quest'ultimo, si reitera la richiesta di CP_1
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per gli accertamenti che si rendono necessari al fine di evitare che ulteriori reati possano essere commessi e che quelli già commessi possano determinare ulteriori conseguenze, tale dovendo ritenersi quelle derivanti dall'utilizzo come fonti di prova di atti e documenti illecitamente acquisiti”.
L'art. 331 cpp prevede:
“
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito(1).
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.”
Nella specie, alla luce di quanto dedotto dal , non può escludersi un fumus di CP_1
esistenza dei reati.
Pertanto, va disposta la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, perché verifichi la eventuale sussistenza degli elementi costitutivi dei reati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, Parte_1
in favore del difensore antistatario di , in euro 7.158,50 a titolo di Controparte_1
compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
d) ai sensi dell'art. 331 cpp, dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini