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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/08/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4351/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4351 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa per la decisione il 15.1.2025, vertente TRA (p. iva: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Alessandro Rocca;
OPPONENTE E
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2 Fernando Esposito;
OPPOSTA E (p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_3 Giampaolo Raia del Foro di Cosenza;
TERZA CHIAMATA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Cosenza, su ricorso ex art. 633 c.p.c. della società , ha emesso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1231/2021 del 29/10/2021 (RG n. 3789/2021) con il quale è stato ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di euro 11.416,97, oltre interessi Parte_1 legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo ed oltre spese del monitorio. La ricorrente, odierna opposta, ha premesso in ricorso che tra essa (quale concedente), e CP_2 la società (P. IVA Controparte_3
) veniva stipulato con atto in Notar del 15.03.2016, Rep. n. 84656, Racc. P.IVA_3 Persona_1 n. 35812, Registrato a Cosenza il 23.03.2016 al n. 3172 serie 1T, veniva stipulato “Contratto di affitto di ramo d'azienda” per la durata di cinque anni, con decorrenza 12 marzo 2016, avente ad oggetto il ramo d'azienda commerciale inserito all'interno del Centro Commerciale VIBO CENTER sito nel Comune di Vibo Valentia (VV), S.S. 18, Zona ex Aeroporto, specializzato nell'attività di vendita al dettaglio di “articoli di ottica ed accessori” con insegna ”; che a tale contratto veniva Parte_1
pagina 1 di 8 aggiunto in data 21.03.2017 successivo “Addendum” stipulato dalle medesime parti con il quale veniva concordato l'ampliamento da mq 49 circa a mq 61 della superficie della unità immobiliare affittata, ora contraddistinta con il numero “66a” e non più con il n. “33” e venivano modificati sia l'importo che la decorrenza del canone d'affitto, che veniva stabilito nella misura minima garantita di € 17.565,00 oltre Iva ed oneri di legge, con decorrenza dal 01.05.2017, restando invariate le altre clausole contrattuali;
che l'affittuaria " " si Controparte_3 era resa inadempiente nel pagamento del canone di affitto e degli oneri consortili, per un debito complessivo alla data del 31.12.2020, di € 11.416,97 nei confronti della e di € 5.866,01 CP_1 nei confronti del;
che con Parte_2
“Atto di accollo non liberatorio del debito” del 29.01.2021, l'affittuaria in riferimento al Parte_1 detto contratto di affitto di ramo d'azienda del 15.03.2016 si riconosceva debitrice della concedente dell'importo di € 11.416,97 per i canoni d affitto maturati al 31.12.2020 oltre che CP_1 debitrice del dell'importo di € 5.866,01 per oneri consortili;
che nel medesimo Parte_2 atto la società dichiarava di accollarsi entrambi i debiti della Parte_1
obbligandosi a pagare entro il 28.02.2021 il debito nei confronti del ed entro Parte_1 Parte_2 il 31.07.2021 il debito nei confronti della e che, tuttavia, l'accollante mentre provvedeva CP_1 puntualmente alla scadenza prevista al pagamento del debito in favore del , alcun pagamento Parte_2 eseguiva nel termine indicato in favore della creditrice . CP_1 La ricorrente ha inteso precisare in ricorso altresì che a garanzia del futuro pagamento l'accollante rilasciava in favore della l'assegno postale n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 ma CP_1 di non avere portato all'incasso tale assegno, atteso che già altro assegno postale n. 7238508172-12, emesso dalla odierna opponente presso la medesima Filiale di in favore di altra società CP_4 del Gruppo (la Fin.Im srl) era tornato impagato con la causale “40” (assegno emesso da correntista deceduto, ecc.); che senza esito era rimasta la diffida a mezzo pec dell'8.10.2021 alla debitrice principale e all'accollante per il pagamento. Il Decreto ingiuntivo è stato emesso senza concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. evidenziando il giudice del monitorio “di non poter concedere la provvisoria esecutività dell'emanando decreto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. (non apparendo con certezza riconducibile all'accollante l'assegno versato in atti dalla ricorrente, dichiaratamente mai portato all'incasso e afferendo la fase genetica dell'obbligazione – non la sua ricognizione attuale – la scrittura del 29.1.2021);”. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30.10.2021.
con atto di citazione notificato il 2.12.2021 ed iscritto in
Parte_1 data 4.12.2021 al n. 4351/2021 R.G. ha proposto opposizione valorizzando anzitutto la motivazione con la quale non era stata concessa la provvisoria esecuzione del D.I.; rilevando che il titolo (emesso in favore di FinIm) che era stato portato all'incasso non appariva riferibile ad essa opponente;
contestando che ricorresse insolvenza da parte della contestando la ricostruzione dei
Parte_1 rapporti fra le parti esposta nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ed evidenziando la posizione di debitore principale di;
evidenziando che l'atto di accollo traeva la sua ragione dalla necessità per
Parte_1 la (che era titolare di circa 8 negozi di ottica) di dividere tra i soci i detti negozi: “In
Parte_1 sostanza la socia (moglie del ) è uscita dalla ed Parte_3 Controparte_5 Parte_1 ha ceduto le quote all'altro socio, suddividendosi i punti vendita……(…).. dovendo
Parte_1 cedere il negozio di Vibo Valentia (presso il Vibo Center), ha interrotto la Parte_2 corresponsione dei fitti nel 2020 ed a dicembre ha preteso che la socia uscente ( Parte_3
pagina 2 di 8 ) o chi per essa, si accollasse i debiti maturati...(…)..Così, il 16.09.2020 con Atto del Notaio Pt_3 n° 80598 rep. e 32493 racc. la cedeva il 50% delle sua Per_1 Parte_3 partecipazione societaria ed a gennaio 2021 veniva stipulato un contratto di fitto tra
[...] con per il negozio di Vibo Valentia…”; spiegando che aveva Parte_1 CP_1 CP_1 preteso la redazione del ridetto “Accollo non liberatorio del debitore” con scrittura del 20.1.2021 intervenuta tra ed CP_1 Parte_2 Parte_1 Parte_1 contestando come improbabile la motivazione spesa dalla ricorrente per spiegare perché non aveva portato all'incasso il titolo al 31.07.2021 ed eccependo in proposito che il titolo al 31.07.2021 prodotto da non è della mancando in esso qualsivoglia timbro e/o CP_1 Parte_1 riferimento ad essa opponente e mancando riferimenti nell'atto di accollo al numero dell'assegno; eccependo poi che l'opposta non aveva prodotto in atti l'assegno emesso dall'accollante in suo favore ed eccependo la mancanza di prova circa il fatto che l'assegno, ove presentato per l'incasso, sarebbe rimasto impagato. L'opponente ha poi allegato, oltre alla copia dell'assegno postale n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 già allegato dalla opposta in monitorio, altresì l'assegno postale n.7238508175-02 emesso il 28.2.2021 in favore del per l'importo di euro 5.323,41, entrambi tratti dal Parte_2 medesimo conto corrente postale. Co Entrambi gli assegni, come quello n. 7238508172-12, emesso in favore di prodotto dalla Pt_4 opposta, recano sottoscrizione agevolmente riferibile al legale rappresentante della
[...]
, come può evincersi dal confronto con la sottoscrizione apposta da Parte_5 questi sul mandato alle liti ai fini della opposizione (donde la chiara riferibilità del ridetto assegno n. 7238508171-11 alla garanzia del credito accollatosi dalla ndr.). Parte_1 In punto di diritto, la società opponente (la quale ha evidenziato che nella scrittura privata di accollo la è qualificata quale fideiussore, per poi rilevare che la circostanza che Parte_1 nella scrittura del 29.01.2021 la sia qualificata quale “FIDEIUSSORE” Parte_1 non snatura la chiara volontà delle parti contrattuali di procedere ad un accollo vero e proprio) ha eccepito che ove si qualifichi l'impegno da essa opponente formulato verso l'opposta quale accollo cumulativo esterno, non essendovi liberazione del debitore principale, quest'ultimo rimane ugualmente obbligato in quanto l'obbligazione rimane anche a carico dell'accollato, ed ha eccepito il conseguente onere da parte del creditore di richiedere il pagamento prima di tutto all'accollato e solo in caso di sua inadempienza, senza necessità di sua preventiva escussione, rivolgersi per il pagamento all'accollante, cosicché la avrebbe dovuto agire nei confronti della società accollata anziché nei confronti CP_1 della società accollante. Ne ha tratto il difetto di sua legittimazione passiva, essendo legittimata passiva la nei Parte_1 confronti della quale intendeva richiedere la chiamata in garanzia. Ha quindi chiesto “a) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
attese le chiare pattuizioni del 29.01.2021, e b) nel merito dichiarare Parte_1 nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n° 1231/2021 d.i. opposto per tutte le eccezioni e considerazioni sopra esposte e che nulla è dovuto dalla nei confronti di Parte_1
condannando la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
c) CP_1 autorizzare la chiamata del “terzo” in persona del l.r.p.t., quale reale debitore nella Parte_1 vicenda odierna, per come ampiamente illustrato nella parte narrativa della presente opposizione e comprovata dalla documentazione allegata;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a
pagina 3 di 8 favore del procuratore anticipatario, dei quali si fa ferma richiesta attesa la evidente illegittimità della pretesa azionata…”. Con decreto del 9.12.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., questo giudice ha differito la prima udienza, autorizzando parte opponente alla citazione del terzo.
si è costituita tempestivamente in data 8.2.2022, eccependo l'irrilevanza dei rapporti CP_1 interni fra società accollata e società accollante;
deducendo che, indipendentemente dalla titolarità dell'assegno postale n. 7238508171-11 con scadenza 31.07.2021, prodotto con il ricorso monitorio, il debito di € 11.416,97 alla scadenza prevista non veniva pagato da parte accollante nonostante il preciso impegno in tal senso e nonostante specifica diffida a mezzo PEC dell' 08.10.2021; rilevando che nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio è l'obbligazione dell'accollato a degradare ad obbligazione sussidiaria, sussistendo l'onere per il creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, non essendo invece necessaria una sua preventiva escussione. Ha quindi insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e “..con sentenza definitiva, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore-avvocato costituito”. La terza chiamata (nei confronti della quale l'opponente ha notificato l'atto di citazione Parte_1 del terzo chiedendo, al punto sub “c” di accertare che l'eventuale debito discendente dall'atto di accollo è a carico della per quanto esposto nell'atto di opposizione) si è costituita Parte_1 tempestivamente per l'udienza differita del 3.5.2022, eccependo l'infondatezza della sua chiamata in garanzia, contestando l'opposizione, evidenziando la natura solidale dell'obbligazione e la legittimazione passiva di , chiedendo il rigetto “della domanda di Parte_1 dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e dichiarare Parte_1 invece la carenza di legittimazione passiva della ed estrometterla dal giudizio de quo;
Parte_1 nel merito accertare l'infondatezza della chiamata di terzo nei confronti di ” con Controparte_6 condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, ex art. 96 comma 3 c.p.c. per temerarietà della lite, da liquidarsi in via equitativa. All'udienza cartolare del 3.5.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. le sole società opposta e terza chiamata si sono avvalse del primo termine depositando rispettiva memoria, con la quale hanno insistito nelle loro conclusioni. La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 22.10.2024, presente il solo procuratore della società terza chiamata, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. La sola terza chiamata ha depositato comparsa conclusionale.
******************************** Giova riportare quanto stabilito nella scrittura privata di accollo del 29.1.2021 intitolata “atto di accollo non liberatorio di debito” intervenuta tra le creditrici “accollatarie” e CP_1 Parte_2
l'accollata e l'accollante (alla quale
[...] Parte_1 Parte_1
come riportato nella premessa dell'atto, aveva concesso in affitto il ramo di azienda CP_1 commerciale prima gestito dalla ): Parte_1
pagina 4 di 8 Le norme di riferimento nella fattispecie sono l'art. 1273 c.c. “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito(3), e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”; e l'art. 1268 c.c., relativo alla delegazione “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga(1) verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente(2) di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”. È indubbio che nel caso di specie le parti abbiano inteso regolare i rapporti relativi ai debiti di Parte_1
rispettivamente verso e verso il mediante accollo da parte della
[...] CP_1 Parte_2 [...] dei detti debiti, con adesione da parte delle creditrici all'accollo, senza liberazione Parte_1 del debitore principale. Tale accordo integra un accollo esterno (stante l'adesione dei creditori e, per quanto qui di interesse, della e cumulativo (in quanto) non liberatorio, in conseguenza del quale l'obbligazione del CP_1 debitore originario degrada a sussidiaria rispetto alla obbligazione dell'accollante, sussistendo l'onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (Cass. 1758/2012 “La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente pagina 5 di 8 onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante”) essendo mera facoltà del creditore rivolgersi all'accollato ove la sua richiesta di adempimento non sia stata soddisfatta dall'accollante. In tema di accollo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come trovi applicazione in via analogica, in mancanza di liberazione, da parte del creditore, del debitore principale, la disposizione prevista per la delegazione al secondo comma dell'art. 1268 c.c. sopra citato, cfr. Cass. 9982/2004:
“….l'accollo consiste in un accordo tra debitore originario (accollato) e terzo (accollante) avente come oggetto l'assunzione del debito del primo…..(…)…A seconda che il creditore aderisca o no l'accollo è esterno o interno. Nell'accollo interno o semplice - non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela - l'accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo (Cass. 26.8.1997, n. 8044; Cass. 17.12.1984, n. 6612)……(….)…l'adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l'estensione a lui degli effetti dell'accordo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore (Cass. 27.1.1992, n. 861). L'accollo esterno è liberatorio, se il creditore, manifestando la propria adesione, dichiara di liberare l'accollato, e cumulativo nel caso opposto;
con la conseguenza che nel primo caso l'obbligazione si trasferisce all'accollante e nel secondo rimane anche a carico dell'accollato (Cass. 11.4.2000, n. 4604). L'adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare l'accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno, una specifica previsione della convenzione di accollo (Cass. 21.8.1985, n. 4469). L'accollo cumulativo, insomma, costituisce la fattispecie legale prevista dall'ordinamento e l'acquisto di un altro creditore in aggiunta a quello originario rappresenta l'effetto naturale del negozio, derogabile mediante manifestazione di volontà del creditore. (…)……autorevole dottrina da tempo ritiene che nell'accollo cumulativo, che - come già detto - richiede l'adesione del creditore, deve ricevere applicazione analogica la regola stabilita per la delegazione dall'art. 1268, comma 2, c.c. che degrada l'obbligazione del delegante ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante. La dottrina ha argomentato in questo senso dalla compatibilità di sussidiarietà e solidarietà; dalla unità del fenomeno dell'assunzione del debito altrui;
dalla disciplina di alcune ipotesi tipiche di accollo cumulativo (artt. 1408, comma 2, 2356, 2481 c.c.); sul piano sistematico ha osservato che nell'accollo cumulativo il peso definitivo del debito è destinato a gravare interamente sull'accollante, sicché lo schema appropriato è quello dell'obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggettivo, la cui modalità tipica è la sussidiarietà. Il Collegio recepisce l'indicato orientamento dottrinale e dà, quindi, soluzione affermativa alla questione negativamente risolta dal tribunale, considerando che, come osservato dalla dottrina più recente, se il creditore aderisce all'accollo, accetta implicitamente il nuovo debitore nel ruolo di obbligato principale, con la conseguenza che l'applicazione della regola della degradazione dell'obbligazione dell'accollato ad obbligazione sussidiaria è pienamente: giustificata”.
pagina 6 di 8 Nel medesimo senso Cass. 4482 del 24/02/2010 “Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato”. La società opponente contesta la fondatezza della domanda di pagamento proposta nei suoi confronti, eccependo di avere adempiuto la sua obbligazione mediante l'emissione di assegno per l'importo del credito vantato dalla non portato all'incasso dalla per ragioni prive di valore;
ne CP_1 CP_1 trae il conseguente difetto di sua legittimazione passiva deducendo ricorrere la legittimazione passiva del debitore principale, chiamato pertanto in causa dall'opponente a tale titolo. Invero, la stessa parte opponente ammette il mancato pagamento del debito, anche successivamente alla diffida di pagamento notificata a mezzo pec in data 8.10.2021 sia alla società accollante che alla società accollata. Parte opponente, inoltre, contestando solo genericamente la provenienza dell'assegno emesso per l'importo di euro 11.416,97 prodotto da in sede monitoria, non individua quale sia il diverso CP_1 assegno, rispetto a quello prodotto da dato in pagamento e che parte opposta non avrebbe CP_1 portato all'incasso, laddove parte opposta, al fine di evidenziare l'inadempimento della opponente e l'inutilità di portare all'incasso l'assegno ricevuto a garanzia del detto adempimento, ha documentato il protesto (con la causale “assegno emesso da correntista deceduto, ecc”) di altro assegno presentato all'incasso in data 15.7.2021, emesso sul medesimo rapporto di conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 e sul quale è stato emesso l'assegno postale n.7238508175-02 del 28.2.2021 in favore del per l'importo di euro 5.323,41, Parte_2 indicato da parte opponente come dato in pagamento alla CP_1 Si rileva, inoltre, ferma restando la mera facoltà del creditore accollatario di rivolgersi in via sussidiaria al debitore principale, che la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c. integra domanda formulata in via giudiziale di pagamento e non attività esecutiva. In conclusione, deve ritenersi che correttamente la società accollataria abbia rivolto la sua CP_1 domanda di pagamento nei confronti dell'accollante, ricorrendo, infatti, la piena legittimazione passiva della accollante società rispetto alla domanda di pagamento formulata Parte_1 dalla accollataria . CP_7 Alcun rilievo assume, rispetto all'accollo del debito intervenuto il 29.1.2021, la circostanza evidenziata da parte opponente circa la prestazione di garanzie (cauzione infruttifera di euro 9.000,00 e fideiussione rilasciata dal Sig. fino all'importo massimo di euro 17.000,00) in favore di Parte_6 CP_1 previste nel contratto di affitto di ramo di azienda, allegato al fascicolo monitorio, del 15.3.2016, stipulato tra e avendo la creditrice fondato la sua domanda di CP_1 Parte_1 CP_1 pagamento facendo valere l'obbligazione nascente a carico della Parte_1 dall'accollo di cui alla scrittura privata del 29.1.2021. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla ed ogni altra domanda Parte_7 formulata da essa parte opponente, in quanto infondata, deve essere rigettata ed il Decreto Ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e di trattazione in favore della opposta e per le fasi studio, introduttiva e decisionale, come richiesto con nota CP_1 spese, in favore della terza chiamata . Parte_1 Va, infine, disattesa la richiesta della terza chiamata di condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede, per quanto in parte motiva:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1231/2021, e rigetta ogni altra domanda formulata da essa parte opponente e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 1231/2021 (RG 3789/2021), emesso il 29.10.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta e della terza chiamata, delle spese e competenze di lite, che liquida, in favore dell'opposta in complessivi euro 1.689,00 oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarre in favore del procuratore costituito e che liquida, in favore della terza chiamata in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-rigetta la richiesta della terza chiamata di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Cosenza, 20 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4351 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa per la decisione il 15.1.2025, vertente TRA (p. iva: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Osvaldo Alessandro Rocca;
OPPONENTE E
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2 Fernando Esposito;
OPPOSTA E (p.iva: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_3 Giampaolo Raia del Foro di Cosenza;
TERZA CHIAMATA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Cosenza, su ricorso ex art. 633 c.p.c. della società , ha emesso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1231/2021 del 29/10/2021 (RG n. 3789/2021) con il quale è stato ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di euro 11.416,97, oltre interessi Parte_1 legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo ed oltre spese del monitorio. La ricorrente, odierna opposta, ha premesso in ricorso che tra essa (quale concedente), e CP_2 la società (P. IVA Controparte_3
) veniva stipulato con atto in Notar del 15.03.2016, Rep. n. 84656, Racc. P.IVA_3 Persona_1 n. 35812, Registrato a Cosenza il 23.03.2016 al n. 3172 serie 1T, veniva stipulato “Contratto di affitto di ramo d'azienda” per la durata di cinque anni, con decorrenza 12 marzo 2016, avente ad oggetto il ramo d'azienda commerciale inserito all'interno del Centro Commerciale VIBO CENTER sito nel Comune di Vibo Valentia (VV), S.S. 18, Zona ex Aeroporto, specializzato nell'attività di vendita al dettaglio di “articoli di ottica ed accessori” con insegna ”; che a tale contratto veniva Parte_1
pagina 1 di 8 aggiunto in data 21.03.2017 successivo “Addendum” stipulato dalle medesime parti con il quale veniva concordato l'ampliamento da mq 49 circa a mq 61 della superficie della unità immobiliare affittata, ora contraddistinta con il numero “66a” e non più con il n. “33” e venivano modificati sia l'importo che la decorrenza del canone d'affitto, che veniva stabilito nella misura minima garantita di € 17.565,00 oltre Iva ed oneri di legge, con decorrenza dal 01.05.2017, restando invariate le altre clausole contrattuali;
che l'affittuaria " " si Controparte_3 era resa inadempiente nel pagamento del canone di affitto e degli oneri consortili, per un debito complessivo alla data del 31.12.2020, di € 11.416,97 nei confronti della e di € 5.866,01 CP_1 nei confronti del;
che con Parte_2
“Atto di accollo non liberatorio del debito” del 29.01.2021, l'affittuaria in riferimento al Parte_1 detto contratto di affitto di ramo d'azienda del 15.03.2016 si riconosceva debitrice della concedente dell'importo di € 11.416,97 per i canoni d affitto maturati al 31.12.2020 oltre che CP_1 debitrice del dell'importo di € 5.866,01 per oneri consortili;
che nel medesimo Parte_2 atto la società dichiarava di accollarsi entrambi i debiti della Parte_1
obbligandosi a pagare entro il 28.02.2021 il debito nei confronti del ed entro Parte_1 Parte_2 il 31.07.2021 il debito nei confronti della e che, tuttavia, l'accollante mentre provvedeva CP_1 puntualmente alla scadenza prevista al pagamento del debito in favore del , alcun pagamento Parte_2 eseguiva nel termine indicato in favore della creditrice . CP_1 La ricorrente ha inteso precisare in ricorso altresì che a garanzia del futuro pagamento l'accollante rilasciava in favore della l'assegno postale n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 ma CP_1 di non avere portato all'incasso tale assegno, atteso che già altro assegno postale n. 7238508172-12, emesso dalla odierna opponente presso la medesima Filiale di in favore di altra società CP_4 del Gruppo (la Fin.Im srl) era tornato impagato con la causale “40” (assegno emesso da correntista deceduto, ecc.); che senza esito era rimasta la diffida a mezzo pec dell'8.10.2021 alla debitrice principale e all'accollante per il pagamento. Il Decreto ingiuntivo è stato emesso senza concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. evidenziando il giudice del monitorio “di non poter concedere la provvisoria esecutività dell'emanando decreto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. (non apparendo con certezza riconducibile all'accollante l'assegno versato in atti dalla ricorrente, dichiaratamente mai portato all'incasso e afferendo la fase genetica dell'obbligazione – non la sua ricognizione attuale – la scrittura del 29.1.2021);”. Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30.10.2021.
con atto di citazione notificato il 2.12.2021 ed iscritto in
Parte_1 data 4.12.2021 al n. 4351/2021 R.G. ha proposto opposizione valorizzando anzitutto la motivazione con la quale non era stata concessa la provvisoria esecuzione del D.I.; rilevando che il titolo (emesso in favore di FinIm) che era stato portato all'incasso non appariva riferibile ad essa opponente;
contestando che ricorresse insolvenza da parte della contestando la ricostruzione dei
Parte_1 rapporti fra le parti esposta nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ed evidenziando la posizione di debitore principale di;
evidenziando che l'atto di accollo traeva la sua ragione dalla necessità per
Parte_1 la (che era titolare di circa 8 negozi di ottica) di dividere tra i soci i detti negozi: “In
Parte_1 sostanza la socia (moglie del ) è uscita dalla ed Parte_3 Controparte_5 Parte_1 ha ceduto le quote all'altro socio, suddividendosi i punti vendita……(…).. dovendo
Parte_1 cedere il negozio di Vibo Valentia (presso il Vibo Center), ha interrotto la Parte_2 corresponsione dei fitti nel 2020 ed a dicembre ha preteso che la socia uscente ( Parte_3
pagina 2 di 8 ) o chi per essa, si accollasse i debiti maturati...(…)..Così, il 16.09.2020 con Atto del Notaio Pt_3 n° 80598 rep. e 32493 racc. la cedeva il 50% delle sua Per_1 Parte_3 partecipazione societaria ed a gennaio 2021 veniva stipulato un contratto di fitto tra
[...] con per il negozio di Vibo Valentia…”; spiegando che aveva Parte_1 CP_1 CP_1 preteso la redazione del ridetto “Accollo non liberatorio del debitore” con scrittura del 20.1.2021 intervenuta tra ed CP_1 Parte_2 Parte_1 Parte_1 contestando come improbabile la motivazione spesa dalla ricorrente per spiegare perché non aveva portato all'incasso il titolo al 31.07.2021 ed eccependo in proposito che il titolo al 31.07.2021 prodotto da non è della mancando in esso qualsivoglia timbro e/o CP_1 Parte_1 riferimento ad essa opponente e mancando riferimenti nell'atto di accollo al numero dell'assegno; eccependo poi che l'opposta non aveva prodotto in atti l'assegno emesso dall'accollante in suo favore ed eccependo la mancanza di prova circa il fatto che l'assegno, ove presentato per l'incasso, sarebbe rimasto impagato. L'opponente ha poi allegato, oltre alla copia dell'assegno postale n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 già allegato dalla opposta in monitorio, altresì l'assegno postale n.7238508175-02 emesso il 28.2.2021 in favore del per l'importo di euro 5.323,41, entrambi tratti dal Parte_2 medesimo conto corrente postale. Co Entrambi gli assegni, come quello n. 7238508172-12, emesso in favore di prodotto dalla Pt_4 opposta, recano sottoscrizione agevolmente riferibile al legale rappresentante della
[...]
, come può evincersi dal confronto con la sottoscrizione apposta da Parte_5 questi sul mandato alle liti ai fini della opposizione (donde la chiara riferibilità del ridetto assegno n. 7238508171-11 alla garanzia del credito accollatosi dalla ndr.). Parte_1 In punto di diritto, la società opponente (la quale ha evidenziato che nella scrittura privata di accollo la è qualificata quale fideiussore, per poi rilevare che la circostanza che Parte_1 nella scrittura del 29.01.2021 la sia qualificata quale “FIDEIUSSORE” Parte_1 non snatura la chiara volontà delle parti contrattuali di procedere ad un accollo vero e proprio) ha eccepito che ove si qualifichi l'impegno da essa opponente formulato verso l'opposta quale accollo cumulativo esterno, non essendovi liberazione del debitore principale, quest'ultimo rimane ugualmente obbligato in quanto l'obbligazione rimane anche a carico dell'accollato, ed ha eccepito il conseguente onere da parte del creditore di richiedere il pagamento prima di tutto all'accollato e solo in caso di sua inadempienza, senza necessità di sua preventiva escussione, rivolgersi per il pagamento all'accollante, cosicché la avrebbe dovuto agire nei confronti della società accollata anziché nei confronti CP_1 della società accollante. Ne ha tratto il difetto di sua legittimazione passiva, essendo legittimata passiva la nei Parte_1 confronti della quale intendeva richiedere la chiamata in garanzia. Ha quindi chiesto “a) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
attese le chiare pattuizioni del 29.01.2021, e b) nel merito dichiarare Parte_1 nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n° 1231/2021 d.i. opposto per tutte le eccezioni e considerazioni sopra esposte e che nulla è dovuto dalla nei confronti di Parte_1
condannando la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
c) CP_1 autorizzare la chiamata del “terzo” in persona del l.r.p.t., quale reale debitore nella Parte_1 vicenda odierna, per come ampiamente illustrato nella parte narrativa della presente opposizione e comprovata dalla documentazione allegata;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a
pagina 3 di 8 favore del procuratore anticipatario, dei quali si fa ferma richiesta attesa la evidente illegittimità della pretesa azionata…”. Con decreto del 9.12.2021, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., questo giudice ha differito la prima udienza, autorizzando parte opponente alla citazione del terzo.
si è costituita tempestivamente in data 8.2.2022, eccependo l'irrilevanza dei rapporti CP_1 interni fra società accollata e società accollante;
deducendo che, indipendentemente dalla titolarità dell'assegno postale n. 7238508171-11 con scadenza 31.07.2021, prodotto con il ricorso monitorio, il debito di € 11.416,97 alla scadenza prevista non veniva pagato da parte accollante nonostante il preciso impegno in tal senso e nonostante specifica diffida a mezzo PEC dell' 08.10.2021; rilevando che nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio è l'obbligazione dell'accollato a degradare ad obbligazione sussidiaria, sussistendo l'onere per il creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, non essendo invece necessaria una sua preventiva escussione. Ha quindi insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e “..con sentenza definitiva, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore-avvocato costituito”. La terza chiamata (nei confronti della quale l'opponente ha notificato l'atto di citazione Parte_1 del terzo chiedendo, al punto sub “c” di accertare che l'eventuale debito discendente dall'atto di accollo è a carico della per quanto esposto nell'atto di opposizione) si è costituita Parte_1 tempestivamente per l'udienza differita del 3.5.2022, eccependo l'infondatezza della sua chiamata in garanzia, contestando l'opposizione, evidenziando la natura solidale dell'obbligazione e la legittimazione passiva di , chiedendo il rigetto “della domanda di Parte_1 dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e dichiarare Parte_1 invece la carenza di legittimazione passiva della ed estrometterla dal giudizio de quo;
Parte_1 nel merito accertare l'infondatezza della chiamata di terzo nei confronti di ” con Controparte_6 condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, ex art. 96 comma 3 c.p.c. per temerarietà della lite, da liquidarsi in via equitativa. All'udienza cartolare del 3.5.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. le sole società opposta e terza chiamata si sono avvalse del primo termine depositando rispettiva memoria, con la quale hanno insistito nelle loro conclusioni. La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 22.10.2024, presente il solo procuratore della società terza chiamata, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. La sola terza chiamata ha depositato comparsa conclusionale.
******************************** Giova riportare quanto stabilito nella scrittura privata di accollo del 29.1.2021 intitolata “atto di accollo non liberatorio di debito” intervenuta tra le creditrici “accollatarie” e CP_1 Parte_2
l'accollata e l'accollante (alla quale
[...] Parte_1 Parte_1
come riportato nella premessa dell'atto, aveva concesso in affitto il ramo di azienda CP_1 commerciale prima gestito dalla ): Parte_1
pagina 4 di 8 Le norme di riferimento nella fattispecie sono l'art. 1273 c.c. “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito(3), e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”; e l'art. 1268 c.c., relativo alla delegazione “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga(1) verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente(2) di liberarlo. Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”. È indubbio che nel caso di specie le parti abbiano inteso regolare i rapporti relativi ai debiti di Parte_1
rispettivamente verso e verso il mediante accollo da parte della
[...] CP_1 Parte_2 [...] dei detti debiti, con adesione da parte delle creditrici all'accollo, senza liberazione Parte_1 del debitore principale. Tale accordo integra un accollo esterno (stante l'adesione dei creditori e, per quanto qui di interesse, della e cumulativo (in quanto) non liberatorio, in conseguenza del quale l'obbligazione del CP_1 debitore originario degrada a sussidiaria rispetto alla obbligazione dell'accollante, sussistendo l'onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante (Cass. 1758/2012 “La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente pagina 5 di 8 onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante”) essendo mera facoltà del creditore rivolgersi all'accollato ove la sua richiesta di adempimento non sia stata soddisfatta dall'accollante. In tema di accollo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come trovi applicazione in via analogica, in mancanza di liberazione, da parte del creditore, del debitore principale, la disposizione prevista per la delegazione al secondo comma dell'art. 1268 c.c. sopra citato, cfr. Cass. 9982/2004:
“….l'accollo consiste in un accordo tra debitore originario (accollato) e terzo (accollante) avente come oggetto l'assunzione del debito del primo…..(…)…A seconda che il creditore aderisca o no l'accollo è esterno o interno. Nell'accollo interno o semplice - non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela - l'accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo (Cass. 26.8.1997, n. 8044; Cass. 17.12.1984, n. 6612)……(….)…l'adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l'estensione a lui degli effetti dell'accordo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore (Cass. 27.1.1992, n. 861). L'accollo esterno è liberatorio, se il creditore, manifestando la propria adesione, dichiara di liberare l'accollato, e cumulativo nel caso opposto;
con la conseguenza che nel primo caso l'obbligazione si trasferisce all'accollante e nel secondo rimane anche a carico dell'accollato (Cass. 11.4.2000, n. 4604). L'adesione del creditore, pertanto, non basta a liberare l'accollato, essendo a questo fine richiesta una espressa manifestazione di volontà del creditore o, per lo meno, una specifica previsione della convenzione di accollo (Cass. 21.8.1985, n. 4469). L'accollo cumulativo, insomma, costituisce la fattispecie legale prevista dall'ordinamento e l'acquisto di un altro creditore in aggiunta a quello originario rappresenta l'effetto naturale del negozio, derogabile mediante manifestazione di volontà del creditore. (…)……autorevole dottrina da tempo ritiene che nell'accollo cumulativo, che - come già detto - richiede l'adesione del creditore, deve ricevere applicazione analogica la regola stabilita per la delegazione dall'art. 1268, comma 2, c.c. che degrada l'obbligazione del delegante ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante. La dottrina ha argomentato in questo senso dalla compatibilità di sussidiarietà e solidarietà; dalla unità del fenomeno dell'assunzione del debito altrui;
dalla disciplina di alcune ipotesi tipiche di accollo cumulativo (artt. 1408, comma 2, 2356, 2481 c.c.); sul piano sistematico ha osservato che nell'accollo cumulativo il peso definitivo del debito è destinato a gravare interamente sull'accollante, sicché lo schema appropriato è quello dell'obbligazione solidale passiva ad interesse unisoggettivo, la cui modalità tipica è la sussidiarietà. Il Collegio recepisce l'indicato orientamento dottrinale e dà, quindi, soluzione affermativa alla questione negativamente risolta dal tribunale, considerando che, come osservato dalla dottrina più recente, se il creditore aderisce all'accollo, accetta implicitamente il nuovo debitore nel ruolo di obbligato principale, con la conseguenza che l'applicazione della regola della degradazione dell'obbligazione dell'accollato ad obbligazione sussidiaria è pienamente: giustificata”.
pagina 6 di 8 Nel medesimo senso Cass. 4482 del 24/02/2010 “Nell'accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario - che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l'adempimento nei confronti del terzo - l'obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall'art. 1268, secondo comma, cod. civ., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato”. La società opponente contesta la fondatezza della domanda di pagamento proposta nei suoi confronti, eccependo di avere adempiuto la sua obbligazione mediante l'emissione di assegno per l'importo del credito vantato dalla non portato all'incasso dalla per ragioni prive di valore;
ne CP_1 CP_1 trae il conseguente difetto di sua legittimazione passiva deducendo ricorrere la legittimazione passiva del debitore principale, chiamato pertanto in causa dall'opponente a tale titolo. Invero, la stessa parte opponente ammette il mancato pagamento del debito, anche successivamente alla diffida di pagamento notificata a mezzo pec in data 8.10.2021 sia alla società accollante che alla società accollata. Parte opponente, inoltre, contestando solo genericamente la provenienza dell'assegno emesso per l'importo di euro 11.416,97 prodotto da in sede monitoria, non individua quale sia il diverso CP_1 assegno, rispetto a quello prodotto da dato in pagamento e che parte opposta non avrebbe CP_1 portato all'incasso, laddove parte opposta, al fine di evidenziare l'inadempimento della opponente e l'inutilità di portare all'incasso l'assegno ricevuto a garanzia del detto adempimento, ha documentato il protesto (con la causale “assegno emesso da correntista deceduto, ecc”) di altro assegno presentato all'incasso in data 15.7.2021, emesso sul medesimo rapporto di conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno n. 7238508171-11 dell'importo di € 11.416,97 e sul quale è stato emesso l'assegno postale n.7238508175-02 del 28.2.2021 in favore del per l'importo di euro 5.323,41, Parte_2 indicato da parte opponente come dato in pagamento alla CP_1 Si rileva, inoltre, ferma restando la mera facoltà del creditore accollatario di rivolgersi in via sussidiaria al debitore principale, che la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c. integra domanda formulata in via giudiziale di pagamento e non attività esecutiva. In conclusione, deve ritenersi che correttamente la società accollataria abbia rivolto la sua CP_1 domanda di pagamento nei confronti dell'accollante, ricorrendo, infatti, la piena legittimazione passiva della accollante società rispetto alla domanda di pagamento formulata Parte_1 dalla accollataria . CP_7 Alcun rilievo assume, rispetto all'accollo del debito intervenuto il 29.1.2021, la circostanza evidenziata da parte opponente circa la prestazione di garanzie (cauzione infruttifera di euro 9.000,00 e fideiussione rilasciata dal Sig. fino all'importo massimo di euro 17.000,00) in favore di Parte_6 CP_1 previste nel contratto di affitto di ramo di azienda, allegato al fascicolo monitorio, del 15.3.2016, stipulato tra e avendo la creditrice fondato la sua domanda di CP_1 Parte_1 CP_1 pagamento facendo valere l'obbligazione nascente a carico della Parte_1 dall'accollo di cui alla scrittura privata del 29.1.2021. Per i motivi esposti, l'opposizione proposta dalla ed ogni altra domanda Parte_7 formulata da essa parte opponente, in quanto infondata, deve essere rigettata ed il Decreto Ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e di trattazione in favore della opposta e per le fasi studio, introduttiva e decisionale, come richiesto con nota CP_1 spese, in favore della terza chiamata . Parte_1 Va, infine, disattesa la richiesta della terza chiamata di condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede, per quanto in parte motiva:
-rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1231/2021, e rigetta ogni altra domanda formulata da essa parte opponente e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 1231/2021 (RG 3789/2021), emesso il 29.10.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta e della terza chiamata, delle spese e competenze di lite, che liquida, in favore dell'opposta in complessivi euro 1.689,00 oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarre in favore del procuratore costituito e che liquida, in favore della terza chiamata in complessivi euro 1.700,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-rigetta la richiesta della terza chiamata di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Cosenza, 20 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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