Articolo 2356 del Codice civile
Articolo 2355 bisArticolo 2325 ter
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2356.

(( (Responsabilita' in caso di trasferimento di azioni non liberate). )) ((Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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