Versione
28 luglio 1997
28 luglio 1997
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 .
Nota all' art. 2:
- Il decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 , reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati".
Nota all' art. 2:
- Il decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 , reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati".
Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/05/2025, n. 869Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI VI TI Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2378/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente SENTENZA TRA Parte_1 difeso dall'avv. PAGANO MARIA ASSUNTA ricorrente E Controparte_1 ,IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. e Controparte_2 rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso …Leggi di più...
- L. 210/1992·
- art. 429 c.p.c.·
- indennizzo vitalizio·
- spese processuali·
- rivalutazione monetaria ISTAT·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- arretrati rivalutati·
- art. 127 ter c.p.c.