Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 .
Nota all' art. 2:
- Il decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 , reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati".
Nota all' art. 2:
- Il decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92 , reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati".