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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 30/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), e , nata a C.F._1 Parte_2
Imperia (IM) il 30.01.1978 (C.F. ), C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ethel Moreno e Carlo Ruffoni ed elettivamente domiciliati in Sanremo (IM), Via Roma n. 176 presso lo studio dell'avv. Ethel Moreno ed in Sanremo (IM), Via Roma n.
41, presso lo studio dell'avv. Carlo Ruffoni
PARTI RICORRENTI Con comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita voglia:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano Ventimiglia-
Sanremo in data 24 maggio 2023, dichiarata esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica di Roma in data 22 ottobre
2024;
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.”.
Il procedimento risulta notificato al Procuratore Generale, da parte dei ricorrenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2
esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario il
12/12/2016 a Sanremo (IM); che il matrimonio era stato tempestivamente trascritto nell'ufficio di stato civile del Comune di
Sanremo (IM); che il matrimonio era stato dichiarato nullo con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia-
Sanremo in data 24/5/2023; che tale sentenza era stata munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello Stato italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 26/3/2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta e, quindi, il procedimento era deciso in camera di consiglio.
Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente dai sigg.
e tra i quali non vi è alcun Parte_1 Parte_2
conflitto, nemmeno potenziale, che debba esser risolto in via contenziosa.
In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Comune di Sanremo, provincia di Imperia, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, Reg. 1, al n. 55 -
Parte II - Serie A, come risultante dalla documentazione in atti.
Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato. Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus
Iesus, e sono stati sentiti entrambi i coniugi.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia-
Sanremo del 24/5/2023 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attrice a norma del can. 1095 n.
2 C.J.C. e dell'esclusione di indissolubilità da parte dell'uomo convenuto a norma del can. 1101 §2 C.J.C..
Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto del 22/10/2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di Organo Superiore di Controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati, oltreché mediante CTU psicologica), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale, dell'art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine “.
Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Peraltro, l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. 6308/2000, 4311/1999, 2325/1999).
Da tali atti, in particolare dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, emerge non solo la conoscibilità dei vizi ma anche l'effettiva conoscenza di tali vizi da parte di e Parte_2 Parte_1
, e lo stesso comportamento processuale delle parti che hanno
[...]
agito congiuntamente nel presente giudizio lo conferma.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano Ventimiglia-Sanremo in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanremo dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 24/5/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano Ventimiglia-
Sanremo, munita del visto di esecutorietà del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 22/10/2024, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario il 12/12/2016 da Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Imperia il 30/01/1978, trascritto nel registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Sanremo (IM) al Numero 55 - Parte II
- Serie A - Anno 2016 Reg. 1;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo (IM) di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge. Genova, 3/04/2025
Il PRESIDENTE Est.
Dott. Rossella Atzeni