Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2020, proposto da PA RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Martano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 73 del 7 ottobre 2020, a firma del Responsabile 3° Settore - Affari Tecnici del Comune di Martano, notificata al ricorrente in data 9 ottobre 2020, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate presso l'immobile rurale sito sul fondo rustico denominato “Sinopie Grandi” prospiciente la S.P. Martano Borgagne;
- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra, del “ verbale di sopralluogo del 23.07.2020 prot. n. 11983/20/R.G. trasmesso all'UTC in data 05.08.2020 prot. 12618/R.G. da parte del Comando di Polizia Locale effettuato presso il fabbricato rurale in questione ”, così richiamato nel preambolo della medesima ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EL BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è l’ordinanza n. 73 del 7 ottobre 2020, a firma del Responsabile 3° Settore - Affari Tecnici del Comune di Martano, notificata in data 9 ottobre 2020, che ha intimato al ricorrente la demolizione entro 90 giorni delle opere abusive realizzate presso l’immobile rurale sito sul fondo rustico denominato “Sinopie Grandi”, ubicato urbanisticamente in zona E/3 – Zona Parco agricolo produttivo.
In data 27 maggio 1997 l’ufficio comunale aveva rilasciato al ricorrente la concessione edilizia in sanatoria n. 234/1996 per la realizzazione, presso il fondo rustico, di un locale adibito a “deposito attrezzature artigianali”, che sviluppava una superficie di metri 5 per 10.
Qualche anno dopo, a seguito di esposto, il Comune ha avviato una verifica di regolarità edilizia e urbanistica; nel corso del sopralluogo svoltosi in data 17 novembre 2009 ha accertato che il signor RD aveva realizzato, in assenza di titolo, un complesso edilizio formato da due abitazioni, oltre al deposito, nonché il cambio di destinazione d’uso del fabbricato rurale oggetto di concessione edilizia. Inoltre il complesso era stato recintato con muratura dell’altezza di circa 3 metri, sormontata da livellino di coronamento.
Il Comune ha assunto una prima ordinanza di demolizione nel 2010, che è stata impugnata dal destinatario avanti al TAR Lecce, con ricorso assunto a Ruolo al NRG 1268/2010, dichiarato perento con decreto presidenziale n. 375 del 2013.
Non avendo l’interessato ottemperato all’ordine di demolizione, il Comune di Martano ha assunto la determinazione n. 358/139 dell’11 luglio 2017, che ha disposto l’acquisizione del lotto al patrimonio comunale; tale provvedimento è stato parimenti impugnato dall’odierno ricorrente e annullato dal TAR Lecce, Sez. I, con sentenza 1411/2019, perché l’ordine di demolizione inottemperato faceva riferimento all’art. 27 anzichè all’art. 31 del TU Edilizia, che consente l’apprensione del bene da parte del Comune in caso di inadempimento.
Dopo la pronuncia di annullamento il Comune ha riavviato il procedimento.
Come rilevato dal verbale di sopralluogo del 23 luglio 2020 effettuato dal Comando di Polizia locale presso il compendio di cui è questione, è emerso non solo che l’ordinanza di demolizione 5/2010 non è stata ottemperata, ma altresì che il ricorrente ha successivamente realizzato - sempre in assenza di titolo edilizio - una piscina interrata di forma rettangolare delle dimensioni di 9,30 metri per 4,20 metri e profondità di 1,20 metri, con pavimento in legno a bordo della stessa.
Il Comune ha quindi assunto l’ordinanza qui impugnata, n. 73 del 7 ottobre 2020, con la quale ha ordinato al ricorrente di rimuovere tutte le opere abusive realizzate negli anni, ovvero sia quelle già individuate e accertate nel 2009, sia la piscina interrata, entro il termine di 90 giorni, pena adozione delle sanzioni acquisitiva e pecuniaria previste dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto comunale con un unico motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto in materia di sanzioni edilizie; in particolare, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa .”.
Con tale censura il deducente sostiene che nessuna delle opere oggetto dell’ordine demolitorio richiede il titolo edilizio e quindi è sanzionabile con la misura reale della demolizione ai sensi dell’art. 31 del TU edilizia.
Inoltre lamenta che il Comune di Martano ha ordinato la demolizione sia delle opere legittime che di quelle prive di titolo, sull’apodittico presupposto della loro integrazione strutturale. La totale difformità va esclusa perché le opere realizzate senza titolo non sono autonomamente utilizzabili.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato.
La difesa dell’Amministrazione ha rappresentato che in pendenza del giudizio il ricorrente ha depositato una segnalazione certificata di inizio attività, acquisita al protocollo comunale in data 4 gennaio 2022 al n. 159, relativa alla rimozione/demolizione della piscina interrata abusiva e che con nota prot. n. 4760 del 2022 l’Amministrazione comunale ha comunicato al segnalante l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione di quanto richiesto, con conseguente improcedibilità delle doglianze relative a tale manufatto.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Occorre in via preliminare dichiarare l’improcedibilità del ricorso con riferimento alle censure inerenti alla piscina interrata, per la quale il ricorrente ha depositato, pendente il giudizio, una SCIA per l’intervento di demolizione e ripristino.
Per il residuo il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente occorre richiamare il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale, al fine di valutare l'incidenza di un intervento edilizio sull'assetto del territorio, qualora esso consista in una pluralità di opere, è necessaria una valutazione complessiva e globale delle stesse, non potendo essere considerate in modo "atomistico" e parcellizzato. (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 2 febbraio 2026, n. 697; Cons. Stato, Sez. II, 7 luglio 2025, n. 5831).
Nel caso di specie le opere realizzate si integrano le une con le altre nel contesto di un progetto edilizio globale e unitario, che deve essere oggetto di una valutazione complessiva, risultando irrilevante la circostanza che in esso possano confluire anche alcune opere accessorie che non richiedevano il permesso di costruire.
Va sottolineato in particolare come nel caso di specie l’unico manufatto legittimo è il deposito già condonato, per il quale è stato peraltro effettuato un mutamento di destinazione d’uso non assentito.
Nel complesso il ricorrente ha quindi realizzato, in totale assenza di titolo edilizio, due abitazioni e relative opere pertinenziali, sicché non può essere seriamente messo in dubbio che vi sia stata una complessiva radicale trasformazione delle aree, che le opere necessitassero di titolo edilizio e che quindi (anche in una valutazione complessiva e unitaria degli abusi, secondo i consolidati principi in materia) gli abusi siano sanzionabili con la demolizione.
Gli interventi privi di titolo risultano peraltro molto impattanti e rilevanti dal punto di vista urbanistico-edilizio anche considerati singolarmente.
L’originario deposito, unico manufatto dotato di titolo, è stato trasformato per mezzo di tramezzaure interne, con la realizzazione di un vano destinato a cucina, un vano destinato a “tinello” e un vano wc; è stato inoltre incorporato in una delle due abitazioni, con una complessiva destinazione residenziale, con evidente incremento del carico urbanistico e necessità di permesso di costruire.
Pertanto, come evidenziato dalla difesa comunale “ lungi dal rappresentare opere prive di rilevanza urbanistica, come provato, le tramezzature interne hanno frazionato l’originario deposito in tre vani residenziali, comprensivi di impianti (idrico, termico etc.) messi a sistema per consentirne l’abitabilità. Inoltre, anche per effetto di quelle tramezzature l’originario deposito è stato inglobato in un intervento edificatorio ben più ampio, contraddistinto dall’accorpamento di altrettanti vani residenziali, fino all’esecuzione di un’abitazione estesa circa 126,56 mq (senza tenere in conto gli spazi a veranda scoperti) .”
Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento al deposito seminterrato, che fuoriesce dal piano di campagna per 1 metro e che è qualificabile come nuova costruzione richiedente il permesso di costruire.
Lo stesso vale per la piscina, ancorché poi rimossa, perché realizzata per assolvere a finalità abitative e non agricole e rurali, oltre che di dimensioni significative.
Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile con riferimento al manufatto “piscina”, e per il residuo lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Martano le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
EL BA, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BA | ON PA |
IL SEGRETARIO