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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3311 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
(a cui è riunita n. 3410/2023 Rg), vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucido, alla via Strada U, Traversa B, n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De
Luca, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo del giudizio n. 3311/2023 Rg
- OPPONENTE NEL PROC. N. 3311/2023 RG –
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in San Lucido, alla via Strada U, Traversa B, n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Luca, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo del giudizio n. 3410/2023
Rg
- OPPONENTE NEL PROC. N. 3410/2023 RG -
E
, già (c.f. e p.i. ), in giudizio Controparte_2 CP_2 P.IVA_1 per il tramite della mandataria, giusta procura speciale a rogito del Notaio Per_1
in Venezia – Mestre, rep. n. 42351 – racc. n. 15678 del 09.12.2020,
[...] [...]
, già (c.f. e p.i. ), in persona della CP_3 CP_4 P.IVA_2 procuratrice speciale dott.ssa , giusta procura a rogito Notaio Controparte_5
in Venezia - Mestre, rep. n. 44416 – racc. n. 16819 del 05.08.2022, Persona_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato da intendersi apposto in calce alle comparse di costituzione depositate nei due giudizi riuniti, dall'avv. Roberto Pietro
1 Sidoti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, piazza
Velasca n. 8
- OPPOSTA NEI DUE GIUDIZI RIUNITI –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 805/2023 del Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 2286/2023 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per gli opponenti (conclusioni precisate nelle note di precisazione depositate nel rispetto del primo termine assegnato ex art. 189 cpc): “quanto alla posizione del sig.
: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria Parte_1 del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in via preliminare nel rito, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza, per violazione della regola del Foro del Consumatore e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito:
1. ACCERTARE E DICHIARARE la NULLITÀ del Decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in atti e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo ed inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 805/2023, emesso in data 10.07.2023 dal Tribunale di Cosenza, con ogni ulteriore consequenziale statuizione di Legge;
2. CONDANNARE la convenuta soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari per la presente procedura, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore antistatario”.
- quanto alla posizione del sig. : “Voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1.
ACCERTARE e DICHIARARE la NULLITÀ del Decreto ingiuntivo opposto, per tutti
i motivi di fatto e diritto sopra esposti e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 805/2023, emesso in data
10.07.2023 dal Tribunale di Cosenza, con ogni ulteriore consequenziale statuizione di Legge;
2. ACCERTATO il superamento del tasso soglia usura, per tutti i motivi di fatto e diritto sopra esposti ed in applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., DICHIARARE la nullità della clausola che prevede l'applicazione degli interessi corrispettivi, così come la nullità della decadenza dal beneficio del termine, con conseguente
2 dichiarazione della gratuità del prestito personale e, in ragione di quanto emerso dalla Perizia depositata dal nominato TU, CONDANNARE parte convenuta alla restituzione della somma di € 923,38 in favore del sig. Controparte_1
e, contestualmente, emettere il provvedimento di liquidazione delle spese e competenze di lite, in ragione dell'ammissione del sig. Controparte_1 al Patrocinio a spese dello Stato”.
Per l'opposta (conclusioni precisate all'udienza del 20.10.2025): “si riporta agli scritti difensivi e alle osservazioni del CT di parte e insiste affinché non sia considerata nel TAEG la polizza assicurativa stipulata dal contraente, essendosi trattato di sua scelta discrezionale”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso telematicamente depositato in data 3.7.2023 Controparte_2
, premesso di essere cessionaria del relativo credito in forza di vari passaggi di
[...] cartolarizzazione, chiedeva a questo Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di (debitore principale) e (co- Controparte_1 Parte_1 obbligato), in relazione all'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 9494392, sottoscritto con , poi fusa per incorporazione CP_6 in . CP_7
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale (n. 805/2023) interponevano separate opposizioni (proc. N. 3311/2023 Rg) e Parte_1 Controparte_1
(proc. n. 3410/2023 Rg).
[...]
In particolare, premesso di essere residente in [...]rientrante nel Parte_1 circondario del Tribunale di Paola, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del foro adito dall'attrice in senso sostanziale, in ragione della propria qualifica di “consumatore” ad ogni effetto di legge. Nel merito, l'opponente evidenziava l'illeggibilità delle clausole del contratto a base della domanda, tale da precludere anche il necessario vaglio sulla presenza di clausole vessatorie in danno del consumatore.
contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione Controparte_1 della chiesta ingiunzione e lamentava la pattuizione di interessi usurari, stante la necessità di tenere conto, ai fini del TEG e della valutazione di superamento del tasso- soglia, anche dei costi sostenuti dall'ingiunto per la sottoscrizione di polizza assicurativa e per l'incasso della rata.
3 Si costituiva in entrambi i giudizi riuniti chiedendo il Controparte_2 rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio era denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
Veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, accettata dagli opponenti ma rifiutata da parte opposta.
Era, quindi, ammessa TU contabile sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 3.12.2024.
In data 20.10.2025, spirati i termini concessi ex art. 189 cpc, la causa era rimessa in decisione.
2. L'opposizione è limitatamente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei termini che seguono.
2.1 Va, invero, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in via pregiudiziale dall'opponente alla luce del proprio luogo di residenza Parte_1
(rientrante nel circondario del Tribunale di Paola). Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che anche l'altro destinatario dell'ingiunzione ( ) Controparte_1 non abbia a sua volta qualifica di consumatore, fondandosi la domanda su contratto avente ad oggetto un prestito personale destinato a “ristrutturazione”, quale attività estranea all'ambito professionale del debitore (qualificato come dipendente di impresa privata). Poiché, quindi, la disciplina a tutela del consumatore deve, comunque, confrontarsi con i principi generali dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, con il principio di economia dei mezzi processuali, deve ritenersi che la tutela offerta dal d.lgs. 206/2005 in presenza di due debitori aventi entrambi veste di consumatore sia rispettata nel momento in cui il creditore promuova l'azione nel foro di residenza o domicilio di uno di essi, come avvenuto nel caso di specie
(risiedendo incontestatamente in città rientrante nel Controparte_1 circondario di questo Tribunale).
2.2 Ciò posto, le due opposizioni vanno esaminate nel merito.
Deve, quindi, osservarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in
4 quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cass., Sez. Un., 13533/2001). Deve, altresì, osservarsi che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass., Sez.
Un., 927/2022). Ne consegue che la fondatezza della pretesa dell'opposto, attore in senso sostanziale, dovrà valutarsi all'esito del giudizio a cognizione piena, sulla base degli ordinari canoni probatori e dell'intero compendio istruttorio raccolto, indipendentemente dalla sufficienza o meno della documentazione prodotta in sede monitoria ad ottenere la chiesta ingiunzione.
2.3 Nella vicenda all'esame del Tribunale, , premesso di Controparte_2 essere cessionaria del relativo credito, esponeva di essere creditrice nei confronti di e della complessiva somma di euro Parte_1 Controparte_1
17.716,30, quale esposizione debitoria derivante da contratto di prestito personale n.
9494392. Il contratto, costituente il titolo della pretesa dell'attrice in senso sostanziale, è stato versato in atti sin dalla fase monitoria e leggibili appaiono essere nel documento le sole condizioni individuali del finanziamento, apparendo, effettivamente, non intellegibili le condizioni generali. Né a fronte dell'eccezione degli opponenti né a fronte dell'istanza del TU (di cui quest'ultimo dà atto nel proprio elaborato) l'opposta ha versato in atti l'originale o una copia interamente leggibile del contratto. Trattasi di omissione che non può che ripercuotersi in danno della parte onerata della prova del titolo e che rende fondata la deduzione degli opponenti circa la necessità di tenere conto, nella determinazione del TEG, dei costi legati alla polizza assicurativa sottoscritta. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità anche più recente (Cass. 21831/2025; Cass. 29501/2023;
Cass. 3025/2022) tra i costi del credito devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse
5 risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Nel caso di specie,
a fronte della contestualità tra l'assicurazione e il finanziamento, la società creditrice alcuna prova ha offerto circa la mancanza di collegamento tra i due negozi, né, come detto, una mancanza di collegamento può ricavarsi dal documento sottoscritto, illeggibile nella parte di interesse. Né, infine, può rilevare il solo fatto che la stipula della polizza assicurativa fosse opzionale, in mancanza di elementi che facciano ritenere che essa non fosse “collegata” all'erogazione del credito nel senso sopra detto
(non potendosi verificare, ad esempio, sulla base del documento che le condizioni di finanziamento fossero le stesse con o senza polizza o che al debitore sia stato concesso il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento).
Includendo i costi di assicurazione nel calcolo del TEG, oltre alle spese di istruttoria e a quelle di incasso rata, il tasso di interesse corrispettivo pattuito tra le parti all'atto della stipula risulta essere usurario, in quanto superiore al tasso-soglia ratione temporis vigente rispetto al tipo di operazione di riferimento (“anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre € 5.000”, per come chiarito dal TU in riscontro alle osservazioni del
CT di parte opposta): non possono, infatti, che recepirsi i conteggi operati dal TU, immuni da qualsiasi censura di ordine tecnico (sommando, infatti, al T.A.N. contrattualmente previsto di 10,990% il costo della conversione mensile pari a
0,571% e quello degli oneri accessori pari al 5,009% si ottiene un tasso effettivo globale pari al 16,570%, superiore al tasso soglia del 16,41%).
La pattuizione di interessi usurari comporta la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma
2 c.p.c. in punto di interessi corrispettivi e, pertanto, la necessità per il mutuatario di restituire il solo capitale (pari a euro 20.000,00).
Quanto agli interessi di mora, premessa la necessità di computare separatamente questi ultimi rispetto agli interessi corrispettivi a fini di usura e di compierne un'autonoma valutazione (Cass., Sez. Un., 19597/2020), deve osservarsi che come correttamente rilevato dal TU difetta, nel caso di specie, una valida (e intellegibile) regolamentazione di tali interessi in contratto e ciò comporta come conseguenza la necessità di fare applicazione degli interessi legali, sulla base della generale disciplina di cui all'art. 1284 c.c..
6 Ciò posto, tuttavia, deve osservarsi che il debitore, nell'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto pagamenti per euro 16.129,07, sicché, essendo onere del debitore dare prova (e, a fortiori, allegare) il fatto estintivo dell'altrui pretesa, il capital residuo va quantificato nella misura 3.870,93, non potendosi recepire il conteggio effettuato dal
TU sulla base degli estratti conto in atti.
Al pagamento dell'indicata minore somma – oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo – vanno, pertanto, condannati gli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite vengono compensate, considerandosi la parziale fondatezza dell'opposizione (che giustificherebbe una compensazione parziale delle spese) e l'ingiustificato rifiuto, da parte dell'opposta, della proposta conciliativa fatta in corso di causa da questo giudice, ampiamente congrua alla luce del contenuto della presente decisione. Le spese di TU, come liquidate in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della parte opposta, stante l'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'opposta, che dava causa all'accertamento tecnico
(art. 91, comma 1, cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sulle separate opposizioni interposte da e Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed CP_1 Controparte_1 eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
2. In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della minore somma di euro 3.870,93, oltre interessi legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo;
3. Dichiara compensate le spese di lite;
4. Pone le spese di TU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte opposta, che ingiustificatamente rifiutava la proposta conciliativa fatta dal giudice ex art. 185 bis cpc;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 28/10/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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