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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.860/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Daniele D'Aversa ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Roberto Santamaria n.100- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Alessandro Della Valle CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via San Giovanni Bosco n.59/A – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2075/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata l'8/6/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarata la nullità della sentenza per carenza della motivazione e per i molteplici vizi di violazione di legge ed erronea valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, che fossero accolte le sue conclusioni articolate in primo grado con il rigetto delle domande del e con la conferma del precetto per CP_1
l'importo di E 10.685,21, oltre interessi e spese successive e che in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle sue domande, ferma restando la richiesta di riforma della sentenza impugnata quantomeno in relazione alla erronea riduzione delle voci di spesa del precetto
(compenso per atto di precetto, contributo unificato ex art. 492-bis c.p.c., spese modello F24) fosse riformata la statuizione sulle spese di lite del primo grado, disponendone l'integrale compensazione tra le parti o, comunque, fosse condannato al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite del primo grado di giudizio, con distrazione;
chiedeva, infine, sempre ed in ogni caso, che l'appellato fosse condannato al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
2 per l'appellato: chiedeva l'inammissibilità dell'appello in quanto in primo grado l'opposizione doveva essere qualificata quale opposizione agli esecutivi come tale inappellabile;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 13 febbraio 2025 e con ordinanza del 4 marzo 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
si opponeva all'atto di precetto notificatogli CP_1
dall'Avv. per € 8.030,00, oltre spese e accessori Parte_1
maturandi, in forza della sentenza n. 1662/2018 resa dal Tribunale di
Salerno, eccependo la nullità dell'atto impugnato poiché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e la non debenza di alcuni importi riportati nell'atto di precetto.
La parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione.
3 Precisate le conclusioni all'udienza dell'8/6/2022, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda e,
conseguentemente, dichiarava la legittimità dell'atto di precetto unicamente per la somma pari a € 10.375,17, dichiarando, invece, non dovuta la somma eccedente tale importo;
poneva, poi, le spese di lite,
quantificate in E 1.178,97, a carico della parte opposta con attribuzione.
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la richiesta di pagamento di compensi per € 405,00 era illegittima perché in materia di redazione dell'atto di precetto non particolarmente complesso dovevano essere applicate le tariffe medie per un importo pari a € 225,00;
di conseguenza, le ulteriori voci applicate per le spese generali e cpa divenivano rispettivamente pari a € 33,75 e € 10,35;
il credito di € 43,00 non era dovuto in assenza della prova del pagamento;
4 rispetto al pagamento dell'F24 di € 56,85 comprovato documentalmente poteva rilevarsi che solo l'importo di € 32,05 era riferibile all'accesso alle banche dati nei confronti di , CP_1
mentre il restante importo di € 24,80 era stato versato per le ricerche telematiche effettuate su estranea al giudizio. Per_1
L'avv. ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo in primis la piena ammissibilità dell'appello, in quanto l'opposizione, a prescindere dall'intestazione dell'atto era opposizione all'esecuzione in quanto l'opponente intendeva negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo oggetto dell'opposizione; invero nel caso di specie aveva eccepito in sede di opposizione l'inutilizzabilità della copia esecutiva per difetto del soggetto a favore del quale la stessa veniva resa integra;
si perveniva alla stessa conclusione se si riteneva che l'opposizione avesse ad oggetto il difetto di legittimazione soggettiva sia attiva che passiva o la contestazione dell'importo superiore indicato nel precetto rispetto a quanto dovuto;
inoltre l'opponente aveva rinunciato alle altre conclusioni che attenevano alla regolarità del spedizione in forma esecutiva del titolo;
5 2)ancora in via principale - nullità della sentenza n. 2075/2022 –
R.G. 4516/2019 per carenza di motivazione;
la sentenza era nulla per assoluta carenza di motivazione non essendo stato esplicitato il ragionamento logico - giuridico posto alla base della decisione;
il
Tribunale aveva ignorato il principio dell'autoliquidazione in sede di precetto, per il quale era pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, quando esse riguardavano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito;
inoltre il contributo unificato per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. era stato da lei sopportato per accedere alla successiva fase di richiesta, all'Agenzia
delle Entrate, delle risultanze di accesso alle banche dati finanziare,
così come l'F24 pagato all'Agenzia delle Entrate per la trasmissione del risultato delle ricerche;
3)violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc - soccombenza reciproca;
il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata per cui vi era una soccombenza reciproca che
6 doveva condurre alla compensazione delle spese di lite;
invero l'appellante precisava che il giudice di prime cure aveva ritenuto non reiterata la domanda principale dell'atto introduttivo di lite di annullamento di un precetto pari ad € 10.367,17 e aveva ritenuto,
rispetto alla domanda subordinata, non dovute dalle somme precettate solo l'importo di € 310,00; anzi secondo l'avv. il Tribunale Pt_1
aveva erroneamente ritenuto rinunciata la domanda principale dell'opponente di nullità e inefficacia del precetto nonché di improcedibilità dell'esecuzione ed avendo accolto quella subordinata relativa alla nullità del precetto per importi non dovuti per un importo di soli € 310,00, aveva sbagliato a condannarla al pagamento della somma di € 1.178,97, quale valore quantomeno spropositato alla luce del principio per cui, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali, il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum e non del disputatum;
infine, l'appellante rilevava che il giudizio di primo grado si era concluso con l'accertamento di una differenza di saldo di € 310,00, talmente lontano dalle conclusioni dall'opponente da doversi ritenere quest'ultimo, pur nella
7 soccombenza reciproca, in pratica totalmente soccombente
(cfr.sent.Cass.1269/2020).
si costituiva e in primis precisava che l'appello era CP_1
inammissibile perché l'opposizione in primo grado era agli atti esecutivi;
invero aveva eccepito l'inutilizzabilità della copia esecutiva della sentenza di condanna da parte dell'avv. poiché rilasciata in Pt_1
favore della sua assistita e, quindi, l'irregolarità degli atti prodromici all'esecuzione; precisava che dopo la rinuncia dell'avv al Pt_1
precetto notificatogli per primo aveva censurato il precetto solo in relazione alla debenza di alcune voci di spesa;
per il resto la sentenza era correttamente motivata e quanto al principio dell'autoliquidazione affermava che gli spettava contestare la debenza delle spese indicate.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Va premesso che l'opposizione in primo grado era in parte agli atti esecutivi e in parte all'esecuzione.
L'opposizione era agli atti esecutivi nella parte in cui l'opponente aveva eccepito l'inutilizzabilità della copia esecutiva della sentenza di condanna da parte dell'avv. poiché rilasciata in favore della sua Pt_1
assistita e, quindi, l'irregolarità degli atti prodromici all'esecuzione ed
8 era opposizione all'esecuzione nella parte in cui l'opponente aveva negato da parte dell'intimato la spettanza di uno o più crediti indicati nel precetto (cfr.sent.Cass.n. 9698/2011) e, quindi, l'esistenza in parte del credito vantato dall'opponente (cfr.sent.Cass.n.10599/2010).
A seguito della rinuncia al primo atto di precetto oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi il contenzioso rimaneva in essere in relazione all'opposizione all'esecuzione.
Secondo questo ragionamento l'appello è, quindi, ammissibile avendo ad oggetto una decisione del Tribunale in tema di opposizione all'esecuzione.
Il primo motivo di appello non è accoglibile in quanto la sentenza è congruamente motivata in modo sintetico in relazione all'esiguità delle somme contestate;
invero è possibile intendere quale sia stato il ragionamento del Tribunale non essendovi affermazioni inconciliabili e neppure una motivazione perplessa o obiettivemente incomprensibile (cfr.sent.Casss.n. 7085/2024).
Neanche è censurabile la decisione nella parte in cui sono state considerate non dovute somme non documentate o non riferibili allo stesso appellato.
9 Corretta è la decisione impugnata anche in ordine alla riduzione degli importi per la redazione del precetto che sulla base di quanto contestato non potevano essere riconosciuti nella misura massima, ma giustamente in quella media.
La censura in ordine alle spese è parzialmente accoglibile.
La questione che attiene alla sussistenza o meno della soccombenza reciproca va decisa sulla base della sent. Cass. sez un.
32601/2022.
Va premesso che la domanda principale dell'opponente è stata oggetto di rinuncia per cui è stata accolta la domanda subordinata con conseguente applicazione del principio della soccombenza.
Non vi sono i presupposti per individuare nel caso di specie una soccombenza reciproca ai sensi della predetta sentenza a sezioni unite che evidentemente ha superato la sent. Cass.1269/2020 indicata dall'appellante al fine di affermare che non andasse applicato il principio della soccombenza a suo sfavore.
Il motivo è, invece, accoglibile in rapporto alle somme liquidate che sono sproporzionate rispetto a quanto oggetto di accoglimento in
10 considerazione del fatto che andava applicato lo scaglione in relazione al decisum e non al disputatum (cfr. sent.Cass.n. 5381/2006).
Oltretutto il Tribunale censurabilmente non ha chiarito sulla base di quale ragionamento è pervenuto a calcolare tale somma. Ne
consegue che le spese di primo grado vanno riformate applicando lo scaglione fino a 1.100,00 E e i valori minimi per tutte le fasi.
Coerentemente le spese seguono la soccombenza anche in questo grado e la relativa quantificazione deve avvenire sulla base dell'entità
delle spese liquidate in primo grado e, quindi, sulla base dello scaglione fino a 1.100,00 E;
vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività
in appello
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese di primo grado, condannando la parte opposta a pagare le spese a favore dell'opponente, spese che
11 liquida in E 332,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per il resto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante , spese che liquida in E 292,00 oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
12
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.860/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Daniele D'Aversa ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Roberto Santamaria n.100- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Alessandro Della Valle CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via San Giovanni Bosco n.59/A – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2075/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata l'8/6/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarata la nullità della sentenza per carenza della motivazione e per i molteplici vizi di violazione di legge ed erronea valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, che fossero accolte le sue conclusioni articolate in primo grado con il rigetto delle domande del e con la conferma del precetto per CP_1
l'importo di E 10.685,21, oltre interessi e spese successive e che in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle sue domande, ferma restando la richiesta di riforma della sentenza impugnata quantomeno in relazione alla erronea riduzione delle voci di spesa del precetto
(compenso per atto di precetto, contributo unificato ex art. 492-bis c.p.c., spese modello F24) fosse riformata la statuizione sulle spese di lite del primo grado, disponendone l'integrale compensazione tra le parti o, comunque, fosse condannato al pagamento delle CP_1
spese e competenze di lite del primo grado di giudizio, con distrazione;
chiedeva, infine, sempre ed in ogni caso, che l'appellato fosse condannato al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
2 per l'appellato: chiedeva l'inammissibilità dell'appello in quanto in primo grado l'opposizione doveva essere qualificata quale opposizione agli esecutivi come tale inappellabile;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 13 febbraio 2025 e con ordinanza del 4 marzo 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
si opponeva all'atto di precetto notificatogli CP_1
dall'Avv. per € 8.030,00, oltre spese e accessori Parte_1
maturandi, in forza della sentenza n. 1662/2018 resa dal Tribunale di
Salerno, eccependo la nullità dell'atto impugnato poiché non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e la non debenza di alcuni importi riportati nell'atto di precetto.
La parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione.
3 Precisate le conclusioni all'udienza dell'8/6/2022, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda e,
conseguentemente, dichiarava la legittimità dell'atto di precetto unicamente per la somma pari a € 10.375,17, dichiarando, invece, non dovuta la somma eccedente tale importo;
poneva, poi, le spese di lite,
quantificate in E 1.178,97, a carico della parte opposta con attribuzione.
Il Giudice di primo grado accoglieva in parte l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la richiesta di pagamento di compensi per € 405,00 era illegittima perché in materia di redazione dell'atto di precetto non particolarmente complesso dovevano essere applicate le tariffe medie per un importo pari a € 225,00;
di conseguenza, le ulteriori voci applicate per le spese generali e cpa divenivano rispettivamente pari a € 33,75 e € 10,35;
il credito di € 43,00 non era dovuto in assenza della prova del pagamento;
4 rispetto al pagamento dell'F24 di € 56,85 comprovato documentalmente poteva rilevarsi che solo l'importo di € 32,05 era riferibile all'accesso alle banche dati nei confronti di , CP_1
mentre il restante importo di € 24,80 era stato versato per le ricerche telematiche effettuate su estranea al giudizio. Per_1
L'avv. ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo in primis la piena ammissibilità dell'appello, in quanto l'opposizione, a prescindere dall'intestazione dell'atto era opposizione all'esecuzione in quanto l'opponente intendeva negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo oggetto dell'opposizione; invero nel caso di specie aveva eccepito in sede di opposizione l'inutilizzabilità della copia esecutiva per difetto del soggetto a favore del quale la stessa veniva resa integra;
si perveniva alla stessa conclusione se si riteneva che l'opposizione avesse ad oggetto il difetto di legittimazione soggettiva sia attiva che passiva o la contestazione dell'importo superiore indicato nel precetto rispetto a quanto dovuto;
inoltre l'opponente aveva rinunciato alle altre conclusioni che attenevano alla regolarità del spedizione in forma esecutiva del titolo;
5 2)ancora in via principale - nullità della sentenza n. 2075/2022 –
R.G. 4516/2019 per carenza di motivazione;
la sentenza era nulla per assoluta carenza di motivazione non essendo stato esplicitato il ragionamento logico - giuridico posto alla base della decisione;
il
Tribunale aveva ignorato il principio dell'autoliquidazione in sede di precetto, per il quale era pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, quando esse riguardavano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito;
inoltre il contributo unificato per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. era stato da lei sopportato per accedere alla successiva fase di richiesta, all'Agenzia
delle Entrate, delle risultanze di accesso alle banche dati finanziare,
così come l'F24 pagato all'Agenzia delle Entrate per la trasmissione del risultato delle ricerche;
3)violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc - soccombenza reciproca;
il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata per cui vi era una soccombenza reciproca che
6 doveva condurre alla compensazione delle spese di lite;
invero l'appellante precisava che il giudice di prime cure aveva ritenuto non reiterata la domanda principale dell'atto introduttivo di lite di annullamento di un precetto pari ad € 10.367,17 e aveva ritenuto,
rispetto alla domanda subordinata, non dovute dalle somme precettate solo l'importo di € 310,00; anzi secondo l'avv. il Tribunale Pt_1
aveva erroneamente ritenuto rinunciata la domanda principale dell'opponente di nullità e inefficacia del precetto nonché di improcedibilità dell'esecuzione ed avendo accolto quella subordinata relativa alla nullità del precetto per importi non dovuti per un importo di soli € 310,00, aveva sbagliato a condannarla al pagamento della somma di € 1.178,97, quale valore quantomeno spropositato alla luce del principio per cui, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali, il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum e non del disputatum;
infine, l'appellante rilevava che il giudizio di primo grado si era concluso con l'accertamento di una differenza di saldo di € 310,00, talmente lontano dalle conclusioni dall'opponente da doversi ritenere quest'ultimo, pur nella
7 soccombenza reciproca, in pratica totalmente soccombente
(cfr.sent.Cass.1269/2020).
si costituiva e in primis precisava che l'appello era CP_1
inammissibile perché l'opposizione in primo grado era agli atti esecutivi;
invero aveva eccepito l'inutilizzabilità della copia esecutiva della sentenza di condanna da parte dell'avv. poiché rilasciata in Pt_1
favore della sua assistita e, quindi, l'irregolarità degli atti prodromici all'esecuzione; precisava che dopo la rinuncia dell'avv al Pt_1
precetto notificatogli per primo aveva censurato il precetto solo in relazione alla debenza di alcune voci di spesa;
per il resto la sentenza era correttamente motivata e quanto al principio dell'autoliquidazione affermava che gli spettava contestare la debenza delle spese indicate.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Va premesso che l'opposizione in primo grado era in parte agli atti esecutivi e in parte all'esecuzione.
L'opposizione era agli atti esecutivi nella parte in cui l'opponente aveva eccepito l'inutilizzabilità della copia esecutiva della sentenza di condanna da parte dell'avv. poiché rilasciata in favore della sua Pt_1
assistita e, quindi, l'irregolarità degli atti prodromici all'esecuzione ed
8 era opposizione all'esecuzione nella parte in cui l'opponente aveva negato da parte dell'intimato la spettanza di uno o più crediti indicati nel precetto (cfr.sent.Cass.n. 9698/2011) e, quindi, l'esistenza in parte del credito vantato dall'opponente (cfr.sent.Cass.n.10599/2010).
A seguito della rinuncia al primo atto di precetto oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi il contenzioso rimaneva in essere in relazione all'opposizione all'esecuzione.
Secondo questo ragionamento l'appello è, quindi, ammissibile avendo ad oggetto una decisione del Tribunale in tema di opposizione all'esecuzione.
Il primo motivo di appello non è accoglibile in quanto la sentenza è congruamente motivata in modo sintetico in relazione all'esiguità delle somme contestate;
invero è possibile intendere quale sia stato il ragionamento del Tribunale non essendovi affermazioni inconciliabili e neppure una motivazione perplessa o obiettivemente incomprensibile (cfr.sent.Casss.n. 7085/2024).
Neanche è censurabile la decisione nella parte in cui sono state considerate non dovute somme non documentate o non riferibili allo stesso appellato.
9 Corretta è la decisione impugnata anche in ordine alla riduzione degli importi per la redazione del precetto che sulla base di quanto contestato non potevano essere riconosciuti nella misura massima, ma giustamente in quella media.
La censura in ordine alle spese è parzialmente accoglibile.
La questione che attiene alla sussistenza o meno della soccombenza reciproca va decisa sulla base della sent. Cass. sez un.
32601/2022.
Va premesso che la domanda principale dell'opponente è stata oggetto di rinuncia per cui è stata accolta la domanda subordinata con conseguente applicazione del principio della soccombenza.
Non vi sono i presupposti per individuare nel caso di specie una soccombenza reciproca ai sensi della predetta sentenza a sezioni unite che evidentemente ha superato la sent. Cass.1269/2020 indicata dall'appellante al fine di affermare che non andasse applicato il principio della soccombenza a suo sfavore.
Il motivo è, invece, accoglibile in rapporto alle somme liquidate che sono sproporzionate rispetto a quanto oggetto di accoglimento in
10 considerazione del fatto che andava applicato lo scaglione in relazione al decisum e non al disputatum (cfr. sent.Cass.n. 5381/2006).
Oltretutto il Tribunale censurabilmente non ha chiarito sulla base di quale ragionamento è pervenuto a calcolare tale somma. Ne
consegue che le spese di primo grado vanno riformate applicando lo scaglione fino a 1.100,00 E e i valori minimi per tutte le fasi.
Coerentemente le spese seguono la soccombenza anche in questo grado e la relativa quantificazione deve avvenire sulla base dell'entità
delle spese liquidate in primo grado e, quindi, sulla base dello scaglione fino a 1.100,00 E;
vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività
in appello
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese di primo grado, condannando la parte opposta a pagare le spese a favore dell'opponente, spese che
11 liquida in E 332,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per il resto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante , spese che liquida in E 292,00 oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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