Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12621 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 12621 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BETTO ELEONORA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. VOLPATO LAURA , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà presso di sé le minori, mentre le decisioni in ordine alle questioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute nonché di straordinaria amministrazione, verranno assunte concordemente da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a e . Per necessità, Per_1 Per_2
3. Le figlie minori e saranno collocate prevalentemente presso la madre, con facoltà Per_1 Per_2
del padre di vedere e tenere con sé le minori ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi orari di lavoro, con le esigenze della prole e comunque previo accordo raggiunto in anticipo con la madre e, in ogni caso, almeno:
- un weekend alternato, con ciò intendendo dal venerdì pomeriggio dal momento in cui finiranno l'attività sportiva, o comunque dalle ore 18.00, sino alle 20.30 della domenica, con obbligo di riaccompagnare le figlie presso l'abitazione del genitore collocatario;
- durante il weekend di spettanza del padre, quest'ultimo potrà altresì tenere con sé le figlie il martedì, prelevando le medesime dall'uscita di scuola ovvero, nel caso in cui le minori fossero a casa (malattia, vacanze, sciopero ecc), andandole a prendere presso l'abitazione del genitore collocatario entro le ore 8:30, e con obbligo poi di riportarle sempre nell'abitazione del genitore collocatario entro le 20.30;
- il padre, nelle settimane in cui non avrà con sé le figlie il weekend, vedrà le figlie nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, prelevando le minori dall'uscita di scuola ovvero, nel caso in cui le minori fossero a casa (malattia, vacanze, sciopero ecc), andandole a prendere presso l'abitazione del genitore collocatario entro le ore 8:30 e con obbligo poi di riportarle sempre nell'abitazione del genitore collocatario entro le 20.30;
- il giorno di Natale e Capodanno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, di modo che e Per_1
possano trascorrere alternativamente un anno il Natale con la madre e capodanno con il Per_2
padre, e l'anno successivo viceversa;
- il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, di modo che e possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre ed il Per_1 Per_2
lunedì di Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- ogni altra festività verrà gestita attenendosi al calendario ivi stabilito;
- durante il periodo estivo, ogni genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 di maggio di ogni anno e con un preavviso di almeno sette giorni con riferimento ad altri eventuali soggiorni vacanzieri nel corso dell'anno; qualora le due settimane di ferie lavorative estive dei genitori coincidessero, le figlie rimarranno una settimana con un genitore e una settimana con l'altro genitore;
- ogni genitore potrà partecipare agli eventi di significativa rilevanza per i figli indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale (recite scolastiche, feste di fine anno, comunioni, cresime...).
In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (compleanni, matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) i minori potranno parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo avviso al genitore che avrebbe le figlie collocate presso di sé di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento;
- il giorno del compleanno di e , sempre ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, Per_1 Per_2
avendo cura che in quella giornata, previo accordo, il genitore non collocatario possa trascorrere almeno un'ora assieme alle figlie;
- per la festa della mamma e quella del papà, le figlie trascorreranno il pranzo o la cena con il genitore festeggiato e ciò indipendentemente dal calendario di visita;
- durante i weekend e comunque durante le festività e le vacanze estive, le figlie entreranno in contatto telefonico ogni giorno con il genitore assente rispettando la fascia oraria che va dalle 19.30 alle 20.30. Sarà compito del genitore in quel momento affidatario garantire che il contatto telefonico avvenga regolarmente con il genitore assente.
- Sono fatti salvi diversi accordi presi congiuntamente di volta in volta dai coniugi, fatti sempre salvi gli interessi e le esigenze delle minori nonché gli impegni dei genitori.
4. La casa coniugale sita in GG (PD) Via Morosini 40/C, di proprietà del sig. , Parte_1
viene assegnata a quest'ultimo, con ogni arredo e corredo ivi presente. La sig.ra
[...]
, con il consenso del sig. , ha già lasciato l'abitazione familiare a CP_1 Parte_1 gennaio 2024, portando con sé i propri effetti personali. Il sig. presta sin d'ora il Parte_1
proprio consenso al trasferimento della residenza anagrafica di e , presso la residenza Per_1 Per_2
che verrà individuata dalla madre, nel Comune di Camposampiero o in altro comune limitrofo all'ultimo di residenza (GG); la madre avrà cura di darne tempestiva comunicazione al padre, consapevole che siffatto eventuale trasferimento non sarà di ostacolo all'esercizio della potestà genitoriale e alla possibilità per quest'ultimo di vedere e trascorrere del tempo con le figlie. Le figlie, concluderanno il percorso scolastico obbligatorio della scuola primaria presso le scuole di GG;
per la scuola secondaria di primo grado, invece, i coniugi, salvo diverso accordo, opteranno per un istituto che preveda il tempo prolungato o il servizio di doposcuola.
5. Il cambio di residenza e, quindi, il trasferimento definitivo della sig.ra unitamente CP_1
a quello delle figlie, avrà luogo entro 30 giorni a far data dal rogito avente ad oggetto l'acquisto da parte della stessa di un immobile già individuato o comunque entro un anno dalla CP_1
omologa. Nelle more, la residenza rimarrà fissata presso la casa coniugale di proprietà del sig.
sita in GG (PD) Via Morosini 40/C, il quale si farà comunque carico per l'intero Parte_1
dei costi di utenze e di tutte le spese inerenti alla predetta abitazione.
6. Il padre concorrerà, con decorrenza dal deposito del ricorso, al mantenimento delle figlie versando alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico Controparte_1
bancario alle coordinate IBAN [...], la somma di € 400,00= (€ 200,00= cadauna) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo è stato così determinato, considerando il fatto che la madre percepisce l'AUU per intero.
7. Quanto alle spese straordinarie effettuate nell'interesse della prole e da individuare sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, che si intende qui integralmente richiamato, i genitori se ne faranno carico al 50% ciascuno, impegnandosi a farsi carico del costo di rette del nido/scuola dell'infanzia nei termini che precedono (al 50%) senza preventivo accordo.
Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordarsi, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via email o via sms, tramite gli indirizzi che verranno comunicati, dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta con analoghe modalità entro 7 giorni equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria anticipata da un solo genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni a far data dalla comunicazione con le modalità di cui sopra previo invio di copia del documento comprovante la relativa spesa e o semplice esibizione dello stesso.
8. L'importo dell'AUU spetterà integralmente alla NO . A tal fine il sig. Controparte_1
si impegna, laddove necessario, a consegnare senza dilazione alcuna tutta la Pt_1 documentazione ai fini della presentazione dell'ISEE e/o di altra domanda volta all'ottenimento di una misura a sostegno della famiglia;
le spese straordinarie, invece, potranno essere detratte fiscalmente dai genitori, nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi, al fine di regolare e definire questioni patrimoniali tra loro sorte durante il periodo dapprima di convivenza e poi di matrimonio, a totale tacitazione di ogni reciproca pretesa, dichiarano di aver raggiunto un accordo che hanno trasfuso in separata scrittura privata e che si intende qui richiamata.
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale a titolo di mantenimento personale.
11. Autorizzare le parti a prestare il consenso per il rilascio e/o il rinnovo al passaporto nell'interesse delle minori.
12. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
13. Le parti dichiarano sin da ora di prestare piena e incondizionata acquiescenza alla emananda sentenza di omologa.
FATTO E DIRITTO I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 28/09/2019 in GG (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte I, anno 2019.
Dalla loro unione sono nate le figlie il 5.1.2017 a Camposampiero Persona_3
(PD) e il 2.03.2019 a Camposampiero (PD). Persona_4
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle minori,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze delle figlie.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P,Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1
rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente dr.ssa Cinzia Balletti