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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI LO EN, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3193/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/10/2018, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Consorzio PAC Prod. d'Orlando. CP_2
Si doleva che l' resistente, con nota datata 12/12/2017, le aveva comunicato di aver CP_1 respinto la domanda di DS agricola 2011 in quanto non era iscritta presso gli elenchi dei lavoratori agricoli, e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate a titolo di DS agricola 2011, pari a € 712,65.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e chiedeva, pertanto, CP_1 la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come CP_1 sopra indicati, nonché l'annullamento dell'indebito, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Consorzio
PAC Prod. d'Orlando. CP_2
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1 agricoltura di per gli anni dedotti in giudizio, come da elenco di variazione Parte_1 pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/12/2014 al 10/01/2015 (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata CP_1 di giorni 15.
Non può trovare accoglimento la contestazione sollevata ex adverso dalla parte ricorrente relativamente al disconoscimento della veridicità del documento informatico, asseritamente prodotto in copia analogica dall' , dal momento che, quand'anche si trattasse di copia analogica, su tale CP_1 documento è apposta la sottoscrizione del Direttore della Sede Provinciale, sicché tale documento va inteso quale atto pubblico, fidefacente sino a querela di falso.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art.
22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez.
L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione,
non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve ritenersi Parte_1 che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 09.02.2015.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, Pt_1
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del
[...] proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda. Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1 in data 10/10/2018, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell'odierna domanda.
Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito in quanto quest'ultimo ricorso si limita a richiedere l'annullamento dell'indebito e il riconoscimento della spettanza di una prestazione previdenziale, non è invece inteso a contestare il disconoscimento/cancellazione della istante dagli elenchi anagrafici.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe
(quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595). Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei Parte_1 lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte dell' , CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2011 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte di del requisito fondamentale costituito Parte_1 dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate nell'anno 2011 annualità per la quale era stata chiesta l'indennità stessa.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 10/10/2018, disattesa ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione delle 102 giornate per l'anno 2011 per intervenuta decadenza;
- Conferma il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025.
Il Giudice PI LO EN