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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
AJ, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1763/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Fabio Lo Verso)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Lorenzo Baiamonte)
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
- opposte-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239001127611000, notificata mediante deposito nella casa comunale il 12.04.2023 e ritirata in data 04.05.2023, limitatamente ai crediti previdenziali di cui alle cartelle esattoriali n.
29620100070850055000 e n. 29620110010472822000, eccependo, in particolare, l'illegittimità della richiesta per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli enti impositori.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del
01.07.2024, con memoria del 17.07.2024, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in particolare la tardività dell'opposizione e CP_4
comunque, in subordine, il difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al procedimento di riscossione.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
*** In via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza, di fatto, non
2 determini di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare all'uopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che:
“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge
n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie, in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui 3 si contesti l'“omessa notifica della stessa cartella” o si adducano, comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle n.
29620100070850055000 e n. 29620110010472822000.
Va, anzitutto, puntualizzato che il diritto di credito azionato dagli Enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale che l'ente riscossore/ creditore asserisce aver ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D.Lgs. n. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito, ad esempio, dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale - necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
4 Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L.
n. 335/1995.
A tal proposito, giova sottolineare la Suprema Corte che si è espressa a
Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v. anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018), statuendo che «la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».
In particolare, l'art. 3 comma 9 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche 5 obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».
Orbene, poiché i ruoli opposti ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare d'avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Emerge per tabulas che tale onere non è stato assolto totalmente.
Da un'attenta analisi della documentazione versata in atti, si evince che l'eccezione di prescrizione, come formulata in ricorso, va accolta con riferimento alle cartelle esattoriali n. 29620100070850055000 e n.
29620110010472822000.
Invero:
1. la cartella n° 29620100070850055000 è stata notificata al ricorrente il 05.11.2010 e successivamente, in data 14.09.2021, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620219001160805000, quando tuttavia, il credito si era già prescritto;
2. la cartella n°29620110010472822000 è stata notificata al ricorrente il 09.09.2011 e, successivamente, in data 14.09.2021, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620219001160805000, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Né può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione la precedente intimazione di pagamento n. 296201559009093411000, 6 notificata in data 28.01.2016 (all.to 8 fascicolo ente riscossore) e contenente la suddetta cartella di pagamento, in quanto l'ente riscossore ha prodotto una busta priva di data e timbro, non consentendo, così, di attribuire data certa alla relativa notifica non correlata dalla raccomandata informativa.
In proposito, si ricorda che la Suprema Corte ha osservato come “in tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 25985 del 10/12/2014).
Per le motivazioni su esposte, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati alle CP_4
cartelle di pagamento nn. 29620100070850055000 e
29620110010472822000 di cui all' intimazione di pagamento n.
29620239001127611000, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
7 - condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1
che liquida in complessivi €.1.700,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Giorgia AJ
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
AJ, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1763/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Fabio Lo Verso)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Lorenzo Baiamonte)
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
- opposte-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239001127611000, notificata mediante deposito nella casa comunale il 12.04.2023 e ritirata in data 04.05.2023, limitatamente ai crediti previdenziali di cui alle cartelle esattoriali n.
29620100070850055000 e n. 29620110010472822000, eccependo, in particolare, l'illegittimità della richiesta per omessa e/o irregolare notifica degli atti prodromici e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dagli enti impositori.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del
01.07.2024, con memoria del 17.07.2024, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in particolare la tardività dell'opposizione e CP_4
comunque, in subordine, il difetto di legittimazione passiva per questioni attinenti al procedimento di riscossione.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
*** In via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Invero, all'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza, di fatto, non
2 determini di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare all'uopo opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che:
“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge
n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie, in quanto chiarisce che, nel caso come quello odierno, in cui 3 si contesti l'“omessa notifica della stessa cartella” o si adducano, comunque, “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle n.
29620100070850055000 e n. 29620110010472822000.
Va, anzitutto, puntualizzato che il diritto di credito azionato dagli Enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale che l'ente riscossore/ creditore asserisce aver ritualmente notificato.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D.Lgs. n. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito, ad esempio, dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale - necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
4 Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L.
n. 335/1995.
A tal proposito, giova sottolineare la Suprema Corte che si è espressa a
Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v. anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018), statuendo che «la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».
In particolare, l'art. 3 comma 9 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche 5 obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».
Orbene, poiché i ruoli opposti ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare d'avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Emerge per tabulas che tale onere non è stato assolto totalmente.
Da un'attenta analisi della documentazione versata in atti, si evince che l'eccezione di prescrizione, come formulata in ricorso, va accolta con riferimento alle cartelle esattoriali n. 29620100070850055000 e n.
29620110010472822000.
Invero:
1. la cartella n° 29620100070850055000 è stata notificata al ricorrente il 05.11.2010 e successivamente, in data 14.09.2021, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620219001160805000, quando tuttavia, il credito si era già prescritto;
2. la cartella n°29620110010472822000 è stata notificata al ricorrente il 09.09.2011 e, successivamente, in data 14.09.2021, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620219001160805000, quando tuttavia, il credito si era già prescritto.
Né può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione la precedente intimazione di pagamento n. 296201559009093411000, 6 notificata in data 28.01.2016 (all.to 8 fascicolo ente riscossore) e contenente la suddetta cartella di pagamento, in quanto l'ente riscossore ha prodotto una busta priva di data e timbro, non consentendo, così, di attribuire data certa alla relativa notifica non correlata dalla raccomandata informativa.
In proposito, si ricorda che la Suprema Corte ha osservato come “in tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 25985 del 10/12/2014).
Per le motivazioni su esposte, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione:
- accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati alle CP_4
cartelle di pagamento nn. 29620100070850055000 e
29620110010472822000 di cui all' intimazione di pagamento n.
29620239001127611000, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
7 - condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_1
che liquida in complessivi €.1.700,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Giorgia AJ
8