Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPV BBLICABBLICA ITALTALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1421/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 1) nata il [...] ad [...]
Piceno e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Massetti e Massimo Cappelli, entrambi del Foro di
Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: C.F. 2 1) nato il [...] Controparte 1
ad Ascoli Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Fabrizio De Vecchis del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente si sono accordate nei seguenti termini: “- il CP 1 si impegna a versare la somma di euro 270 mensili per ciascun figlio minore;
l'assegno unico familiare verrà riscosso al 100% dalla Pt_1 - le parti si impegnano a collaborare nella gestione dei figli minori e a comunicare con congruo anticipo la presenza dei figli presso i nonni materni e paterni o la loro presenza in altri luoghi;
invariato il resto."-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la Sig.ra Parte 1 sulla premessa che:
- in data 04.10.2008 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1 a
Castel di Lama (AP) in regime di separazione dei beni;
matrimonio che veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama (AP) dell'anno 2008 numero 9 parte I serie Ufficio 1; dall'unione nascevano i seguenti figli: Persona 1 (CF:
), nato ad [...] il [...] e Persona_2 C.F. 3
[…] (CF:
), nato ad [...] il [...], entrambiC.F. 4 minorenni;
in data 03.12.2019 i Sigg.ri CP 1 e Pt 1 presentavano congiuntamente ricorso per separazione consensuale dei coniugi e il Tribunale di A scoli Piceno con il decreto di omologazione n. cronol. 1666/2020 del 14/02/2020 RG. 128/2020 omologava la separazione alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati l'uno dall'altro con l'obbligo del reciproco rispetto e secondo le norme del buon vivere civile;
2) entro 30 giorni dall'omologa della separazione il sig. CP_1 provvederà a ritirare tutti i suoi effetti personali presenti all'interno della
[...]
casa coniugale e a restituire le relative chiavi;
in particolare il sig. CP 1
oltre agli effetti personali potrà asportare un orologio da polso, una catenina d'oro, lo stereo, una cassetta attrezzi, una radio, una cassettina contenente altri oggetti personali nonché le bottiglie di vino della cantinetta;
3) i figli minori Per 1 ed Per 2 verranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale che rimarrà nella disponibilità della stessa in Castel di
Lama via Chiaini n. 50/A; 4) Il padre potrà tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana con attuale preferenza per il martedì e il giovedì prelevandoli presso l'abitazione della madre od altro luogo con quest'ultima previamente concordato riaccompagnandoli presso l'abitazione della stessa od altro luogo previamente concordato entro e non oltre le ore 21,00; i genitori potranno concordare che il padre trattenga con sé i figli in giorni ed orari differenti rispetto a quelli indicati ovvero anche ulteriormente ai giorni ed ai tempi indicati nel rispetto delle esigenze, inclinazioni e specifiche necessità dei minori previo accordo, anche telefonico, tra le parti;
5) a settimane alterne il padre potrà permanere con i figli dall'uscita della scuola del sabato sino al lunedì mattina ove sarà onere dello stesso provvedere ad accompagnarli nelle rispettive scuole che frequentano. Nel caso in cui vi siano problemi per il padre o per la madre relativamente al diritto di visita dei minori
(es. motivi di lavoro o di salute o di altro impegno improrogabile e sopravvenuto)
i genitori avranno cura di avvisarsi con un congruo anticipo anche per l'organizzazione familiare e dei minori;
i genitori potranno concordare che il padre trattenga con sé i figli in giorni ed orari differenti rispetto a quelli indicati ovvero anche ulteriormente ai giorni ed ai tempi indicati nel rispetto delle esigenze, inclinazioni e specifiche necessità dei minori, previo accordo anche telefonico tra le parti;
6)oltre a quanto stabilito nei punti precedenti e fermo restando che i genitori potranno di anno in anno concordare, previa comunicazione anche per via telefonica diversi e/o ulteriori tempi e modalità di visita e/o trattenimento del padre con i figli durante il periodo estivo, natalizio, pasquale e/o altre festività: - nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli per 15 giorni non consecutivi ovvero 8 nel mese di luglio e 7 nel mese di agosto (con facoltà di pernotto secondo le esigenze
-dei minori); il padre, inoltre, potrà tenere con sé i minori durante le festività natalizie il giorno 24 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ovvero dal 25 al 30 dicembre alternando detti periodi ogni anno con la madre. Il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali concordandoli con la madre anche telefonicamente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle festività stesse. 2) dal mese successivo alla emissione del Decreto di omologa della separazione il sig. corrisponderà alla signora la somma di euro Controparte_1 Parte 1
400,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori, pari ad euro 200,00 per ogni minore. Somme che saranno versate entro il giorno 15 o 16 di ogni mese e che saranno altresì rivalutate in aumento, di anno in anno a partire dalla data di omologa di separazione, in base all'indice ISTAT sul costo della vita. Il sig.
Controparte_1 il 50% delle spese rimborserà alla signora Parte_1
straordinarie che la stessa dovrà sostenere per i figli minori secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e della ripartizione delle spese straordinarie agli stessi relative nell'ambito dei procedimenti di separazione, divorzio e mantenimento di figlio naturale che si allega al presente ricorso costituendone parte integrante;
3)il sig.
Controparte 1 con la sottoscrizione del presente atto rinunzia agli assegni familiari previsti dalla legge a beneficio degli esercenti la patria potestà sui figli minori a beneficio della sig.ra Parte 1 per i figli nati dal loro matrimonio la quale potrà beneficiare al 100% e ciò quale contributo al mantenimento dei minori stesi 4) il sig. Controparte_1 inoltre corrisponderà alla medesima cadenza mensile sopra indicata (15-16 di ogni mese) la somma di euro 250,00 circa che corrisponde alla metà della rata del mutuo che grava sull'abitazione coniugale;
5)il sig. con la sottoscrizione del Controparte_1 e la sig.ra Parte 1 presente atto si danno reciproca autorizzazione ed assenso al rilascio del passaporto anche per eventuali gite all'estero dei figli da concordare previo avviso di 30 giorni"; dall'epoca della separazione personale dei coniugi ad oggi la convivenza non era stata più ripresa ed il tempo trascorso rendeva impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 29.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 17.04.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
Controparte 1 perIn data 05.03.2025 si costituiva in giudizio il resistente dichiarare la propria adesione alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dissentendo, al contempo, dalle richieste economiche della Pt 1
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, le parti depositavano ritualmente le proprie memorie.
All'udienza del 17.04.2025 le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo e il Giudice disponeva, pertanto, la discussione orale, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che dalla pronuncia di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che nessuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale può essere più ricostituita, deve essere accolta. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelli dei figli minori.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
1421/2024 come sopra promossa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt 1
[...] e Controparte_1 ;
dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castel di Lama così
che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castel di Lama (AP) dell'anno 2008 - numero 9 parte I serie Ufficio 1;
- CP 1dispone che il corrisponda alla Sig.ra Parte 1 la somma di euro
270,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per ciascun figlio minore;
dispone che l'assegno unico familiare venga riscosso al 100% dalla Sig.ra Pt 1
[...] ;
le parti si impegnano a collaborare nella gestione dei figli minori e a comunicare con congruo anticipo la presenza dei figli presso i nonni materni e paterni o la loro presenza in altri luoghi;
conferma, per il resto, le condizioni stabilite in sede di separazione;
le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le
-
parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi