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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17900/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. CA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2018 vertente
tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e in qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Persona_1
NA FA ed TT NO
ATTORI
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20.12.2018 , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
hanno agito in giudizio, in proprio nonché in qualità di eredi dei genitori Parte_4 [...]
(deceduta il 15.1.2015) e (deceduto il 27.3.2017), al fine di ottenere la Per_2 Persona_1
1 condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti sia iure Controparte_1
proprio sia iure hereditatis in conseguenza della morte della madre (e coniuge) Persona_2
.
[...]
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 31.5.2019, Controparte_1
eccependo preliminarmente la “inammissibilità del rito sommario di cognizione” e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.6.2019 il Tribunale ha disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario di cognizione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale e Ctu medico-legale.
All'udienza del 6.12.2022 parte attrice ha rinunciato all'azione “in ordine alla domanda di
risarcimento del danno iure successionis, insistendo per l'accoglimento della ulteriore domanda
proposta di risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto ”. Persona_2
All'udienza del 15.7.2025, alla quale il convenuto non è comparso, la causa è CP_1
stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il non ha depositato né comparsa conclusionale né memoria di Controparte_1
replica.
2 – L'eccezione di prescrizione è infondata e, dunque, inaccoglibile in quanto il diritto in questa sede azionato è stato fatto valere entro il decennio dalla morte del dante causa degli attori
(intervenuta il 15.1.2015).
Infatti, la pretesa risarcitoria vantata iure proprio si fonda su una condotta integrante il reato di omicidio colposo e la stessa può essere fatta valere soltanto in conseguenza del decesso del congiunto.
In tal caso, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla morte della vittima.
2 3 – La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
3.1 – In ordine all'an debeatur, valgano le seguenti considerazioni.
Parte attrice ha correttamente prospettato la responsabilità del per Controparte_1
omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
In particolare, è stata imputata al una condotta di tipo omissivo Controparte_1
consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Detta responsabilità, che s'inquadra nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 cod. civ.
(come ribadito recentemente da Cass., S.U., 11.1.2008, n. 576), rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite nel nostro ordinamento al suddetto dicastero.
La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 L. n. 296/1958, che attribuisce al la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, Controparte_2
sebbene la stessa normativa non costituisca l'unica fonte del dovere di emovigilanza gravante sul competente , il quale riveste funzioni apicali in tema di tutela della salute pubblica (cfr., in CP_1
proposito, la L. n. 592/1967, il Decreto Min. Sanità 18.6.1971, la L. n. 519/1973, la L. n. 833/1978,
la L. n. 107/1990, etc.).
D'altra parte, al di là di specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem CP_1
laedere, applicabile anche nei confronti della P.A.
In sostanza, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
3 Come è noto l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante, l'evento,
il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una condotta CP_1
di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Sussistendo a carico del (oggi ), anche prima Controparte_2 Controparte_1
dell'entrata in vigore della L. n. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata sia l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato sia l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o CV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se CP_1
fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass., S. U., 11.1.2008, n. 576).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per CP_1
comportamento omissivo colposo va precisato che detta responsabilità è stata affermata in relazione ai casi in cui l'insorgenza delle patologie per infezioni HBV, HIV e CV, dovute ad emotrasfusioni o ad assunzioni di prodotti emoderivati, si sia verificata rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e 1988, indicati come quelli in cui per ciascuna di dette patologie furono approntati i test diagnostici e, dunque, a partire dai quali poteva accertarsi se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.
La Suprema Corte aveva inizialmente sposato l'opzione ermeneutica, secondo cui “finché
non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed CV, e, quindi i "test" di
identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l'evento
infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati,
deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del (tenuto Controparte_2
4 in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e
sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché
negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno della serie causale può darsi rilievo
solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e non successivamente, non appaiono
del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l'attività omessa. A
maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del atteso che l'evento non era CP_1
prevedibile, in quanto lo stesso non poteva conoscere prima ancora della comunità CP_1
scientifica la capacità infettiva dei detti virus” (Cass., Sez. III, 31.5.2005, n. 11609).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza (Cass., S.U., nn. 576 e 581/2008), che ha, invece, ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e CV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato)
in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del , Controparte_1
sia pure limitatamente ai danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
È stato, quindi, individuato negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il Controparte_1
può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica prodotti in conseguenza di
[...]
emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, fu sancito l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B. A quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non
5 A e non B): si trattava, cioè, di un'ipotizzata epatite di tipo A in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A.
In particolare, negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene ” quale marcatore Per_3
dell'epatite virale di tipo B e la comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Inoltre, fin dal 1966 il Ministero della Sanità prescrisse la valutazione del valore delle transaminasi, indicatori indiretti di epatopatia, per selezionare ed escludere i donatori di sangue con alterazioni epatiche in atto.
Nel 1970 (circolare n. 95 del 9 giugno) e nel 1971 (circolare n. 118 del 30 giugno) il prescrisse altresì la ricerca dell'antigene ” per lo screening dei donatori di CP_1 Per_3
sangue, in aggiunta alle transaminasi.
D'altra parte, sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare dimostrata dall'emanazione del D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. sul punto Corte App. Roma, Sez. I, 8.2.2010, r.g.n. 590/2006).
Sicché, a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può
qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Tale principio è stato riaffermato da Cass., Sez. III, 20.4.2010, n. 9315, a tenore della quale
“è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70
sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44
6 prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in
tal caso la trasfusione ad altri;
legge n. 519 del 1973; legge n. 833 del 1973) di controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla
metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle
transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era
obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o
plasma[…]” (in tema, cfr. anche Cass., Sez. III, 29.8.2011, n. 17685).
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ulteriormente puntualizzato gli assunti in parola,
chiarendo “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di
trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n.
6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib.
Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967;
D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 dcl 1973) in ordine a controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano
infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle
GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso , ben a CP_1
conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre
1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene (cui fu dato poi il nome di antigene di Per_3
superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la
ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”
(Cass., Sez. III, n. 8495/2020).
Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il Controparte_1
(già ) è invero tenuto già alla stregua di obblighi di fonte codicistica, prima ancora
[...] CP_2
7 che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già l'art. 1 L. n. 296/1958 attribuì al il compito di CP_1
provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Dunque, all'epoca in cui fu sottoposta a emotrasfusione (ossia nel Persona_2
1980), il virus dell'epatite C era già stato identificato e, di conseguenza, sul convenuto CP_1
gravavano senza alcun dubbio doveri di controllo e prevenzione nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
3.2 – Sempre in punto di an debeatur, occorre ricostruire brevemente -sulla scorta della documentazione in atti- la vicenda da cui il presente giudizio trae origine: - il 12.3.1980 Persona_2
fu ricoverata presso la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale Generale di Zona “S. Nicola
[...]
Pellegrino” di Trani con la diagnosi di “ematemesi e melema da ulcera gastrica”; - nel corso di tale ricovero fu sottoposta a più d'una trasfusione di sangue (cfr. all. n. 11 al fascicolo di parte attrice); -
nell'anno 2012, a seguito di esami ematochimici eseguiti presso il P.O. di Bisceglie-Trani, fu riscontrata per la prima volta la positività ad CV (cfr. all. n. 12 al fascicolo di parte attrice); - per tale ragione, in data 15.6.2012 propose istanza di indennizzo ex Legge n. 210/1992, in Per_2
quanto soggetto danneggiato da epatite post-trasfusionale (cfr. all. n. 18 al fascicolo di parte attrice);
- con sentenza n. 1782/14 del 17.6.2014 (passata in giudicato il 21.1.2015), il Tribunale di Trani,
acclarata -sulla scorta dell'espletata Ctu- “l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni subite
dalla ricorrente e l'infezione da CV poi evoluta in “Epatite Virale Cronica Hcv correlata”, in accoglimento della domanda proposta da , condannò il a Per_2 Controparte_1
corrispondere alla ricorrente “l'indennità di cui alla 5° categoria della Tab. A alleg. dpr n. 834/81
dal mese di luglio 2012 e fino al soddisfo”; - a seguito dell'aggravamento della patologia, il
9.1.2014 fu ricoverata d'urgenza presso l' dell'Ospedale di Andria Controparte_3
8 per febbre settica di origine polmonare in cirrotica CV+ con anasarca da crioglobulinemia;
- il
20.1.2014 fu dimessa con diagnosi di “Cirrosi epatica da CV – Anasarca – Crioglobulinemia –
Fibrillazione atriale cronica – BCO Riacutizzata – Cisti renali bilaterali – Insufficienza renale
cronica – Ipertensione arteriosa”; - il 15.1.2015 decedeva;
- con sentenza n. 1170/18 Per_2
del 5.6.2018 (passata in giudicato il 12.12.2018), il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta da in qualità di erede di , ha condannato il Persona_1 Persona_2
a corrispondere al ricorrente l'assegno una tantum di cui all'art. 2 comma 3 Controparte_1
Legge n. 210/1992.
Le circostanze fattuali innanzi illustrate non hanno costituito oggetto di contestazione e, in ogni caso, si evincono chiaramente dalla documentazione in atti, peraltro esaminata dal Ctu
nominato in corso di causa, che ne ha dato atto nell'elaborato consulenziale depositato il 25.2.2022.
Come anticipato, le allegazioni attoree hanno trovato conferma nell'espletata Ctu.
In particolare, l'ausiliare del Giudice, esaminata la documentazione medico-sanitaria in atti e ricostruita la storia clinica della de cuius, ha formulato le seguenti considerazioni e rassegnato le seguenti conclusioni: - “Nel caso in esame, la prima diagnosi di epatite cronica CV+ avviene in
data 11/05/2012 a seguito di Esame ematochimico presso la Asl Bat Ospedale di Trani: “CV-
RNA quantitativo (PCR real-time) 163111””; - “La diagnosi di epatopatia cronica evoluta CV
correlata veniva confermata dai successivi accertamenti già descritti”; - “Nella fattispecie, gli
attori denunciano una possibile fonte di contagio da virus C della epatite, nel corso del ricovero in
data 12.03.1980 presso l'Ospedale Civile San Nicola Pellegrino di Trani Sezione Chirurgia con
diagnosi di “ematemesi e melena da ulcera gastrica. Polipo angiomatoso dell'orifizio pilorico”,
per cui durante il ricovero veniva sottoposta ad emotrasfusioni ben documentate in cartella
clinica”; - “Tali emotrasfusioni possono potenzialmente risultare idonei a determinare un contagio
di epatite C, che all'epoca non era conosciuta come tale (veniva denominata epatite non-A non-B),
né erano disponibili test di laboratorio specifici, solo successivamente predisposti, a partire dalla
seconda metà del 1989”; - “In base ai criteri classici adottati in medicina legale in materia di nesso
9 di causalità, è possibile sostenere una correlazione, anche se il lasso di tempo piuttosto ampio fino
alla prima diagnosi, impone una certa cautela”; - “Infatti, il criterio di esclusione di altra casa
appare adeguatamente rispettato (mai effettuato, anteriormente la diagnosi di epatopatia CV+,
altre trasfusioni o assunto emoderivati;
non si tratta di tossicodipendente, né di emofilica, né di
positiva per l'HIV, né di soggetto sottoposto ad altri interventi chirurgici anche minori, come quelli
odontoiatrici, non presenta positività parentale per l'CV)”; - “Anche il criterio cronologico e di
continuità fenomenologica sono rispettati, visto che la evoluzione verso la cronicizzazione è silente,
quasi sempre manca una forma iniziale acuta dopo il contatto, la evolutività può impiegare anche
molti anni prima che si manifesti clinicamente in maniera evidente una epatopatia cronica o una
cirrosi”; - “Tali considerazioni, sia pur non in chiave di certezza assoluta, soddisfano quella
impostazione medico-legale più attuale, supportata anche sul piano Giurisprudenziale, che
ammette, nella valutazione del nesso di causalità materiale, oltre alla causa unica ed esclusiva,
anche una concausalità qualificata, sostenuta da elementi fondati su criteri di elevata probabilità,
così come nella fattispecie”.
Inoltre, come visto, la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di sangue del 1980,
l'epatopatia e il decesso di è stata positivamente acclarata e affermata anche nell'ambito Per_2
dei succitati giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Trani dal dante causa degli odierni attori e dal coniuge di quest'ultima, definiti con sentenze ormai passate in giudicato che Persona_1
hanno integralmente recepito le risultanze delle espletate Ctu.
Conseguentemente, acclarato che risultano soddisfatti i criteri (i) di esclusione di altra causa di contagio, (ii) cronologico e (ii) di continuità fenomenologica, risulta, dunque, provato, in ossequio agli standard probatori propri del giudizio civile, il nesso di causa tra le trasfusioni di sangue cui fu sottoposta nel 1980 presso l'Ospedale di Trani e il decesso della stessa, Per_2
cagionato dalla cirrosi epatica CV scompensata da cui era affetta.
3.3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare i pregiudizi, non patrimoniali, di cui gli attori hanno chiesto il ristoro.
10 3.3.1 – Preliminarmente, va ribadito che, all'udienza del 6.12.2022, il procuratore di parte attrice, munito di mandato speciale ad hoc rilasciato dai germani in data 7.11.2022, ha Per_1
formalizzato la rinuncia degli attori all'azione in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta iure successionis in qualità di eredi di , ossia di ristoro dei pregiudizi Persona_2
sofferti da in conseguenza dei fatti di causa. Persona_2
Come noto, sia la rinuncia agli atti del giudizio che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia,
per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ne ha bisogno, perché
produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti,
estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte:
“La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue
l'azione” (ex multis, Cass. n. 33761/2019).
Pertanto, preso atto di quanto innanzi, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla sola domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, ossia dei pregiudizi sofferti da in conseguenza dei fatti di causa, essendo venuta meno Persona_2
ogni ragione di contrasto tra le parti, posto, peraltro, che il convenuto nulla ha osservato CP_1
al riguardo e lo scrutinio del Tribunale dev'essere circoscritto all'accertamento e alla determinazione dei danni da perdita del rapporto parentale patiti dai germani e dal loro Per_1
genitore defunto in conseguenza della morte della madre e moglie. Persona_1
Conseguentemente, non facendosi più questione di danno alla salute patito dalla c.d. vittima primaria non va neanche operato alcuno scomputo dell'indennizzo percepito da Persona_2
ex L. n. 210/1992.
11 3.3.2 – Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. Cass. n.
4571/2023).
Più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un criterio di regolarità
logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa (v.
Cass. n. 25486/2016).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle Tabelle
milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10579/2021), secondo cui “in tema di liquidazione equitativa
del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che
preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella”.
Come chiarito dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (che le dette
Tabelle ha elaborato e poi costantemente aggiornato), la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima “secondaria” è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima
“primaria”.
12 Ciò in quanto, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità
del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e dell'intensità del legame tra vittime “secondarie” e vittima “primaria”
(nonché, a seconda delle fattispecie, della quantità e della qualità dell'alterazione della vita familiare).
La sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è
assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo
"nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto,
anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Cass. n. 9010/2022).
“Il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se,
infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il
diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il
primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da
una eventuale prova contraria allegata da controparte” (Cass. n. 25541/2022).
Dunque, se il danno in re ipsa spiega effetti iuris et de iure, insuscettibili di essere superati dalla prova contraria, il danno presuntivo, di contro, rende “sempre possibile per il convenuto
dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite” (v. Cass. Civ. 15 febbraio 2018, n. 3767).
Com'è agevole intendere, la prova presuntiva è tanto più efficace quanto più stretto è il vincolo parentale spezzato: allontanandosi dalla famiglia nucleare tradizionale, la prova dell'affettività concreta e dell'intensità del legame familiare dev'essere più specifica, occorrendo allegare le circostanze di fatto da cui possa emergere tale qualità.
13 3.3.3 – Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno posto a fondamento delle proprie pretese il legame parentale che intercorreva con , coniugata con nato Persona_2 Persona_1
ad Andria il 6.2.1931 e deceduto in Trani il 27.3.2017 (dunque, in epoca successiva alla morte della moglie), e madre, appunto, degli istanti , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
A sostegno dei propri assunti, essi hanno dedotto che: - “gli attori […] lamentano l'avvenuto
stravolgimento in peius della loro vita quotidiana, privata della presenza della madre, in vita
sempre presente nella loro quotidianità, quale fondamentale punto di riferimento”; - “per quanto
concerne la situazione di convivenza, si producono i certificati storici di residenza di tutti i n. 6
componenti del nucleo familiare originario”; - “i coniugi e ” Persona_2 Persona_1
“hanno convissuto per tutta la vita, dapprima in Roma, poi in Andria, e a far data dal 03.11.1971 e
sino al momento del loro decesso presso la loro abitazione in Trani a via Cecoslovacchia”; - “gli
odierni ricorrenti hanno convissuto per tutta la vita con la madre presso l'abitazione del nucleo
familiare d'origine e, quando alcuni di loro per periodi più o meno lunghi se ne sono allontanati,
hanno poi lì sempre fatto ritorno”; - “tutti gli odierni ricorrenti sono cresciuti in una famiglia molto
unita, rapportandosi continuamente per tutta la vita con la madre, ed avendo dunque detta figura
materna come imprescindibile punto di riferimento nello svolgimento di tutti gli accadimenti della
vita quotidiana”; - “tale intensità di rapporto si è ancor più accresciuta durante gli anni di malattia
della madre, che ne hanno preceduto il decesso;
durante tale periodo (e dunque, sostanzialmente
dal 2012 in poi), tutti gli odierni ricorrenti si sono presi cura delle necessità della madre, anche se,
fra loro, colei che maggiormente si è fatta carico di assisterla ogni giorno è stata la figlia Parte_3
poiché, al contrario dei fratelli, non aveva attività lavorativa che la impegnasse”.
[...]
In primo luogo, va rimarcato che il convenuto non ha in alcun modo contestato le CP_1
poste risarcitorie ex adverso invocate e le circostanze fattuali afferenti al rapporto parentale intercorrente tra la de cuius e i propri familiari e ai pregiudizi lamentati, patiti in conseguenza della recisione di tale legame.
14 Nulla ha osservato sul punto nella comparsa di costituzione e, a seguito del mutamento di rito, non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Giova, infatti, rammentare che sussiste in capo al convenuto l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva. Onere che, al di là dell'art. 167
c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115
c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) e si fonda su tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità
posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
Tanto premesso, ai fini della determinazione del quantum debeatur, devono essere prese in considerazione e valorizzate le seguenti circostanze, emerse dagli scritti difensivi attorei e dalla documentazione in atti.
15 Gli attori, unitamente, s'intende, al loro padre, facevano parte della “famiglia nucleare tradizionale” della vittima.
, al momento del decesso (15.1.2015), aveva settantotto anni, essendo nata il Per_2
18.12.1936.
Quando è deceduta, il marito aveva ottantatré anni (essendo nato il [...]), il Per_2
figlio aveva cinquantadue anni (essendo nato il [...]), il figlio aveva Pt_1 Pt_2
cinquant'anni (essendo nato il [...]), la figlia aveva quarantanove anni (essendo nata il Pt_3
17.12.1965) e il figlio aveva quarantatré anni (essendo nato il [...]). Pt_4
Pertanto, , essendo deceduta all'età di settantotto anni (compiuti il mese Per_2
precedente), è venuta a mancare a un'età senz'altro ormai avanzata;
dal canto loro, il marito aveva superato gli ottant'anni, due figli avevano superato il cinquantesimo anno d'età (un'altra lo avrebbe raggiunto in quell'anno 2015) e, in ogni caso, tutti i figli avevano superato i quarant'anni
Sicché, non può ritenersi che i legami parentali in parola siano stati recisi anzitempo.
Ancora, le allegazioni attoree appaiono alquanto generiche in ordine alle conseguenze negative e pregiudizievoli sofferte dai congiunti a causa dell'evento luttuoso e, nello specifico,
relativamente allo stravolgimento delle abitudini di vita dei componenti del nucleo familiare sia nella fase della malattia sia a seguito della morte del dante causa
Né sono stati a tal fine articolati mezzi istruttori (ad esempio, prove testimoniali) aventi ad oggetto quest'ultimo aspetto.
D'altro canto, va evidenziato che: - i genitori degli odierni attori sono stati sposati e hanno convissuto per oltre cinquant'anni, fino al momento della morte di , alla quale il marito è Per_2
sopravvissuto all'incirca due anni;
- come comprovato dalla documentazione medico-sanitaria allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, negli ultimi anni di vita e, in particolare, negli ultimi dodici mesi, a seguito del ricovero d'urgenza del 9.1.2014 presso il reparto “Malattie
Infettive” dell'Ospedale di Bisceglie, le condizioni di salute di si sono Persona_2
16 sensibilmente e progressivamente aggravate;
- infatti, già nel gennaio del 2014, Per_2
risultava affetta non solo da cirrosi epatica da CV ma anche, tra l'altro, da cisti renali bilaterali,
insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, all'epoca del decesso di Persona_2
, tutti gli attori convivevano con la vittima, con la sola eccezione di il
[...] Parte_1
quale risiedeva altrove da oltre un biennio e, peraltro, non risultava a quel tempo risiedere o,
comunque, abitare nemmeno nello stesso stabile o complesso condominiale dei genitori e dei fratelli.
Quindi, nessun punto può essere attribuito a con riguardo alla convivenza Parte_1
(di cui alla lett. C delle Tabelle).
Infatti, l'elemento “convivenza”, nella sua oggettività, non afferisce alla “intensità del legame genitore/figlio”, aspetto, quest'ultimo, che può essere valorizzato, semmai, ai fini dell'attribuzione dei punti di cui alla lett. E delle Tabelle (“qualità ed intensità della relazione
affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”).
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria, età della vittima secondaria,
convivenza e sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario del de cuius) hanno,
infatti, natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e, come illustrato, deve essere allegata,
potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Può, quindi, procedersi alla seguente “distribuzione”: - dodici punti per ciascun figlio e per il marito in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (settantotto anni); - in base all'età - al momento del decesso di - di ciascuna delle vittime secondarie, otto Persona_2
punti per diciotto punti per e venti punti per ciascuno degli altri Persona_1 Parte_1
figli; - in ragione della convivenza con la vittima primaria, sedici punti per ciascuno degli attori, con
17 la sola eccezione, come visto, di cui non deve essere attribuito alcun punto;
- Parte_1
nessuno punto dev'essere attribuito in riferimento alla lett. D, atteso che gli attori non lo hanno chiesto (cfr. comparsa conclusionale depositata il 23.10.2025) e che i superstiti, per ciascun istante,
sono più di tre (ossia i quattro figli per il coniuge di e il genitore e gli altri tre germani Per_2
per ciascuno degli odierni attori); - due punti per ciascun figlio e per il marito per il parametro di cui alla lett. E.
Conseguentemente, tenendo conto del “valore punto” della tabella integrata a punti 2024
(pari ad € 3.911,00), vanno riconosciute le seguenti somme: a) per l'importo di € Persona_1
148.618,00; b) per l'importo di € 125.152,00; c) per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 195.550,00; d) per l'importo di € 195.550,00; e) per l'importo di Parte_3 Parte_4
€ 195.550,00.
Dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in capo a ossia Persona_1
€ 148.618,00, dev'essere scomputato l'ammontare di € 77.468,00, riconosciutogli quale indennizzo
una tantum ex art. 2, comma 3, L. n. 210/1992.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “quando in conseguenza di un
fatto illecito la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va
defalcato dal risarcimento allorché ricorrano due ipotesi alternative: a) quando il medesimo
soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio
economico a favore della vittima (Sez. U., sent. n. 584 del 11/01/2008); b) oppure quando il
vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione latu sensu risarcitoria, a
condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperare l'importo dal responsabile” (Cass.
ord. n. 8773/2022).
Nel caso de quo, il , tenuto a risarcire il danno subito (anche) da Controparte_1
in quanto coniuge superstite della vittima, è lo stesso soggetto passivo della Persona_1
domanda di indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, che, come si è detto, è stato liquidato.
18 Il risarcimento del danno e l'indennizzo sono, quindi, posti a carico del medesimo soggetto,
il appunto, ragion per cui deve trovare applicazione la compensazione, Controparte_1
richiesta, d'altronde, dagli stessi attori.
Ancora, sempre in sede di legittimità è stato chiarito che l'indennizzo previsto dall'art. 2
della L. n. 210/1992 va riconosciuto agli aventi diritto iure proprio e non iure hereditario.
In altri termini, “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio
a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2
comma 3 della l. n. 210 del 1992, in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa
del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum
damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale,
spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la
persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.
1 della medesima legge”.
Ciò si desume: “- dal fatto che la legge parla di “aventi diritto”, e non di eredi;
- dal fatto
che tra gli aventi diritto la legge prevede un ordine successivo (la presenza del coniuge esclude il
beneficio per i figli, quella dei figli esclude il beneficio per i fratelli, e così via), incompatibile con
le previsioni degli artt. 571 e 581 c.c.; - dal fatto che il beneficio è accordato ai soli familiari
viventi a carico, requisito non necessario per l'acquisto della qualità di erede;
- dal fatto che
l'assegno una tantum è accordato “anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia, precisazione inspiegabile se davvero l'indennizzo
di cui si discorre fosse attribuito ai superstiti iure hereditario;
- dal fatto, infine (ma è quel che più
rileva), che l'indennizzo una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della L. 210/92, spetta agli aventi
diritto ivi elencati anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il
riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della suddetta legge, come già affermato da questa
Corte” (Cass., n. 8773/2022 e n. 25827/2022).
Conseguentemente, va operata la detrazione in parola.
19 A tal fine occorre omogeneizzare le due poste testé indicate, attualizzando l'importo già
erogato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 210/1992.
Per individuare il dies a quo in vista della rivalutazione dell'importo di € 77.468,00, in mancanza di allegazione del correlato mandato di pagamento e di puntualizzazione in ordine all'epoca in cui il pagamento è intervenuto, deve ritenersi che l'importo sia stato corrisposto in epoca prossima al 20.6.2022, allorché gli attori, per la prima volta, hanno dichiarato di aver percepito entrambi gli indennizzi ex L. n. 210/1992.
L'importo di specie va, quindi, rivalutato da giugno 2022 all'attualità.
Sicché, operato questo scomputo, agli attori -in qualità di eredi di per il Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale da quest'ultimo subito iure proprio- dovrà essere liquidata la somma complessiva di € 64.565,22.
3.3.4 – Sugli anzidetti importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è
stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
20 interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Trattandosi, nel caso di specie, di somme attribuite a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questo danno diventa risarcibile dal momento del decesso della
“vittima primaria”, ossia del congiunto dei ricorrenti, la cui morte – appunto – recide il legame affettivo e familiare, cagionando il danno.
21 Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 15.1.2015, data del decesso di . Persona_2
Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del decesso del dante causa degli attori (15.1.2015); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di
debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno
deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata
anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II,
03/08/2010, n. 18028)].
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
4 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Pertanto, devono essere poste a carico del . Controparte_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014),
facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 520.000,00 ad €
1.000.000,00, dunque applicando – ai sensi dell'art. 6, comma 1 – un aumento del 20%
(commisurato all'effettivo, complessivo, ammontare del decisum) sui parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00, tuttavia, con riduzione del 40% al fine di ricondurre ad equità i compensi, atteso che l'istruttoria è consistita nel solo espletamento della Ctu e in ragione della non elevata complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, che, peraltro,
22 essendo comuni a tutti gli attori, fanno sì che non venga applicato alcun aumento per l'assistenza di più soggetti.
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, e , in proprio e in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di così provvede: Persona_1
1) dichiara cessata, per le ragioni illustrate in motivazione, la materia del contendere con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta iure successionis in qualità di eredi di;
Persona_2
2) accoglie le restanti domande attoree nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, e , in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pro quota hereditatis della somma di € 64.565,22 , già rivalutata Persona_1
all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma,
devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 64.565,22 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis;
4) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 125.152,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 125.152,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
23 5) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_2
di € 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
6) condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_3
€ 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
7) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_4
di € 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
8) condanna il alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 16.169,04, oltre accessori di legge,
per compenso professionale, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
9) pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto dell'8.5.2022,
definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Bari l'11 dicembre 2025
Il Giudice
CA TI
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. CA TI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2018 vertente
tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e in qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Persona_1
NA FA ed TT NO
ATTORI
e
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1
legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.7.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20.12.2018 , e Pt_1 Pt_2 Pt_3
hanno agito in giudizio, in proprio nonché in qualità di eredi dei genitori Parte_4 [...]
(deceduta il 15.1.2015) e (deceduto il 27.3.2017), al fine di ottenere la Per_2 Persona_1
1 condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti sia iure Controparte_1
proprio sia iure hereditatis in conseguenza della morte della madre (e coniuge) Persona_2
.
[...]
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 31.5.2019, Controparte_1
eccependo preliminarmente la “inammissibilità del rito sommario di cognizione” e la prescrizione del diritto azionato;
nel merito, ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza dell'11.6.2019 il Tribunale ha disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario di cognizione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il giudizio è stato istruito con produzione documentale e Ctu medico-legale.
All'udienza del 6.12.2022 parte attrice ha rinunciato all'azione “in ordine alla domanda di
risarcimento del danno iure successionis, insistendo per l'accoglimento della ulteriore domanda
proposta di risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto ”. Persona_2
All'udienza del 15.7.2025, alla quale il convenuto non è comparso, la causa è CP_1
stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il non ha depositato né comparsa conclusionale né memoria di Controparte_1
replica.
2 – L'eccezione di prescrizione è infondata e, dunque, inaccoglibile in quanto il diritto in questa sede azionato è stato fatto valere entro il decennio dalla morte del dante causa degli attori
(intervenuta il 15.1.2015).
Infatti, la pretesa risarcitoria vantata iure proprio si fonda su una condotta integrante il reato di omicidio colposo e la stessa può essere fatta valere soltanto in conseguenza del decesso del congiunto.
In tal caso, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla morte della vittima.
2 3 – La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
3.1 – In ordine all'an debeatur, valgano le seguenti considerazioni.
Parte attrice ha correttamente prospettato la responsabilità del per Controparte_1
omessa e/o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati.
In particolare, è stata imputata al una condotta di tipo omissivo Controparte_1
consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Detta responsabilità, che s'inquadra nella fattispecie generale di cui all'art. 2043 cod. civ.
(come ribadito recentemente da Cass., S.U., 11.1.2008, n. 576), rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite nel nostro ordinamento al suddetto dicastero.
La principale fonte normativa sul punto è costituita dall'art. 1 L. n. 296/1958, che attribuisce al la competenza generale a provvedere alla tutela della salute pubblica, Controparte_2
sebbene la stessa normativa non costituisca l'unica fonte del dovere di emovigilanza gravante sul competente , il quale riveste funzioni apicali in tema di tutela della salute pubblica (cfr., in CP_1
proposito, la L. n. 592/1967, il Decreto Min. Sanità 18.6.1971, la L. n. 519/1973, la L. n. 833/1978,
la L. n. 107/1990, etc.).
D'altra parte, al di là di specifiche norme di legge, la fonte costitutiva primaria della responsabilità del è, in ogni caso, rappresentata dal principio generale del neminem CP_1
laedere, applicabile anche nei confronti della P.A.
In sostanza, la colpa ascrivibile all'Amministrazione consiste in ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse misure, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
3 Come è noto l'art. 2043 c.c. subordina il risarcimento del danno alla positiva dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta dolosa o colposa del danneggiante, l'evento,
il nesso di causalità tra la condotta e l'evento ed i danni che ne sono derivati.
In ordine al primo degli elementi costitutivi dell'illecito, al s'imputa una condotta CP_1
di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari a evitare che l'attività di emotrasfusione sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'HIV.
Sussistendo a carico del (oggi ), anche prima Controparte_2 Controparte_1
dell'entrata in vigore della L. n. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata sia l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato sia l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o CV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se CP_1
fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass., S. U., 11.1.2008, n. 576).
In ordine alla questione della delimitazione temporale della responsabilità del per CP_1
comportamento omissivo colposo va precisato che detta responsabilità è stata affermata in relazione ai casi in cui l'insorgenza delle patologie per infezioni HBV, HIV e CV, dovute ad emotrasfusioni o ad assunzioni di prodotti emoderivati, si sia verificata rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e 1988, indicati come quelli in cui per ciascuna di dette patologie furono approntati i test diagnostici e, dunque, a partire dai quali poteva accertarsi se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.
La Suprema Corte aveva inizialmente sposato l'opzione ermeneutica, secondo cui “finché
non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed CV, e, quindi i "test" di
identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, essendo l'evento
infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati,
deve ritenersi mancante il nesso causale fra la condotta omissiva del (tenuto Controparte_2
4 in base alla normativa previgente a quelle date a compiti di autorizzazione, direzione e
sorveglianza sul settore dell'importazione del sangue e degli emoderivati) e tale evento, giacché
negli illeciti aquiliani colposi mediante omissione all'interno della serie causale può darsi rilievo
solo a quelli che, nel momento in cui si verifica l'omissione, e non successivamente, non appaiono
del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale che imponeva l'attività omessa. A
maggior ragione deve escludersi la ricorrenza della colpa del atteso che l'evento non era CP_1
prevedibile, in quanto lo stesso non poteva conoscere prima ancora della comunità CP_1
scientifica la capacità infettiva dei detti virus” (Cass., Sez. III, 31.5.2005, n. 11609).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo non è stato condiviso dalla successiva giurisprudenza (Cass., S.U., nn. 576 e 581/2008), che ha, invece, ritenuto che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e CV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato)
in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del , Controparte_1
sia pure limitatamente ai danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
È stato, quindi, individuato negli anni '70 l'epoca a partire dalla quale il Controparte_1
può ritenersi responsabile per i danni all'integrità fisica prodotti in conseguenza di
[...]
emotrasfusioni: in tale contesto temporale, infatti, fu sancito l'obbligo di effettuare la ricerca dell'antigene dell'epatite B. A quell'epoca era stata già acquisita dalla comunità scientifica la consapevolezza dell'esistenza di un tipo di epatite non riconducibile a quelle fino a quel momento note (A e B), tanto che la stessa era individuata per esclusione rispetto a queste ultime (epatite non
5 A e non B): si trattava, cioè, di un'ipotizzata epatite di tipo A in quanto priva dell'antigene dell'epatite di tipo B, ma che tuttavia non presentava i marcatori tipici dell'epatite A.
In particolare, negli anni 1965-1967 fu identificato l'antigene ” quale marcatore Per_3
dell'epatite virale di tipo B e la comunità scientifica era a conoscenza dell'importanza dell'alterazione delle transaminasi come segno di possibile infezione epatica.
Inoltre, fin dal 1966 il Ministero della Sanità prescrisse la valutazione del valore delle transaminasi, indicatori indiretti di epatopatia, per selezionare ed escludere i donatori di sangue con alterazioni epatiche in atto.
Nel 1970 (circolare n. 95 del 9 giugno) e nel 1971 (circolare n. 118 del 30 giugno) il prescrisse altresì la ricerca dell'antigene ” per lo screening dei donatori di CP_1 Per_3
sangue, in aggiunta alle transaminasi.
D'altra parte, sul piano normativo, la circostanza che la consapevolezza del rischio di veicolare patologie virali per via parenterale (ossia attraverso lo scambio di sangue infetto) fosse emersa fin dai primi anni '70 appare dimostrata dall'emanazione del D.P.R. n. 1256/1971, che esclude dalla donazione il soggetto affetto da epatite virale o che negli ultimi sei mesi abbia ricevuto un'emotrasfusione potenzialmente idonea a trasmettere l'epatite ovvero abbia avuto contatti con persone a rischio (cfr. sul punto Corte App. Roma, Sez. I, 8.2.2010, r.g.n. 590/2006).
Sicché, a decorrere dal suddetto periodo di tempo la condotta omissiva ministeriale può
qualificarsi come causa efficiente del contagio in quanto era prevedibile, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, che l'emotrasfusione proveniente da soggetto non controllato potesse veicolare l'epatite e tale evento era evitabile con l'esclusione dal circuito emotrasfusionale delle unità di sangue non sottoposte ad alcun tipo di verifica (anche se il virus dell'epatite C fu in concreto identificato soltanto nel 1988).
Tale principio è stato riaffermato da Cass., Sez. III, 20.4.2010, n. 9315, a tenore della quale
“è ius receptum (S.U. nn. 576, 581, 582 e 584/2008) che già a decorrere dagli anni. '60/'70
sussistevano obblighi normativi (legge n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971 che all'art. 44
6 prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in
tal caso la trasfusione ad altri;
legge n. 519 del 1973; legge n. 833 del 1973) di controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla
metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle
transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B - 1978 - era
obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o
plasma[…]” (in tema, cfr. anche Cass., Sez. III, 29.8.2011, n. 17685).
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ulteriormente puntualizzato gli assunti in parola,
chiarendo “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di
trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la
determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n.
6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib.
Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967;
D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 dcl 1973) in ordine a controlli volti ad
impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano
infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle
GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, lo stesso , ben a CP_1
conoscenza del fenomeno, ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre
1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene (cui fu dato poi il nome di antigene di Per_3
superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la
ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”
(Cass., Sez. III, n. 8495/2020).
Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il Controparte_1
(già ) è invero tenuto già alla stregua di obblighi di fonte codicistica, prima ancora
[...] CP_2
7 che in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già l'art. 1 L. n. 296/1958 attribuì al il compito di CP_1
provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
Dunque, all'epoca in cui fu sottoposta a emotrasfusione (ossia nel Persona_2
1980), il virus dell'epatite C era già stato identificato e, di conseguenza, sul convenuto CP_1
gravavano senza alcun dubbio doveri di controllo e prevenzione nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti.
3.2 – Sempre in punto di an debeatur, occorre ricostruire brevemente -sulla scorta della documentazione in atti- la vicenda da cui il presente giudizio trae origine: - il 12.3.1980 Persona_2
fu ricoverata presso la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale Generale di Zona “S. Nicola
[...]
Pellegrino” di Trani con la diagnosi di “ematemesi e melema da ulcera gastrica”; - nel corso di tale ricovero fu sottoposta a più d'una trasfusione di sangue (cfr. all. n. 11 al fascicolo di parte attrice); -
nell'anno 2012, a seguito di esami ematochimici eseguiti presso il P.O. di Bisceglie-Trani, fu riscontrata per la prima volta la positività ad CV (cfr. all. n. 12 al fascicolo di parte attrice); - per tale ragione, in data 15.6.2012 propose istanza di indennizzo ex Legge n. 210/1992, in Per_2
quanto soggetto danneggiato da epatite post-trasfusionale (cfr. all. n. 18 al fascicolo di parte attrice);
- con sentenza n. 1782/14 del 17.6.2014 (passata in giudicato il 21.1.2015), il Tribunale di Trani,
acclarata -sulla scorta dell'espletata Ctu- “l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni subite
dalla ricorrente e l'infezione da CV poi evoluta in “Epatite Virale Cronica Hcv correlata”, in accoglimento della domanda proposta da , condannò il a Per_2 Controparte_1
corrispondere alla ricorrente “l'indennità di cui alla 5° categoria della Tab. A alleg. dpr n. 834/81
dal mese di luglio 2012 e fino al soddisfo”; - a seguito dell'aggravamento della patologia, il
9.1.2014 fu ricoverata d'urgenza presso l' dell'Ospedale di Andria Controparte_3
8 per febbre settica di origine polmonare in cirrotica CV+ con anasarca da crioglobulinemia;
- il
20.1.2014 fu dimessa con diagnosi di “Cirrosi epatica da CV – Anasarca – Crioglobulinemia –
Fibrillazione atriale cronica – BCO Riacutizzata – Cisti renali bilaterali – Insufficienza renale
cronica – Ipertensione arteriosa”; - il 15.1.2015 decedeva;
- con sentenza n. 1170/18 Per_2
del 5.6.2018 (passata in giudicato il 12.12.2018), il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda proposta da in qualità di erede di , ha condannato il Persona_1 Persona_2
a corrispondere al ricorrente l'assegno una tantum di cui all'art. 2 comma 3 Controparte_1
Legge n. 210/1992.
Le circostanze fattuali innanzi illustrate non hanno costituito oggetto di contestazione e, in ogni caso, si evincono chiaramente dalla documentazione in atti, peraltro esaminata dal Ctu
nominato in corso di causa, che ne ha dato atto nell'elaborato consulenziale depositato il 25.2.2022.
Come anticipato, le allegazioni attoree hanno trovato conferma nell'espletata Ctu.
In particolare, l'ausiliare del Giudice, esaminata la documentazione medico-sanitaria in atti e ricostruita la storia clinica della de cuius, ha formulato le seguenti considerazioni e rassegnato le seguenti conclusioni: - “Nel caso in esame, la prima diagnosi di epatite cronica CV+ avviene in
data 11/05/2012 a seguito di Esame ematochimico presso la Asl Bat Ospedale di Trani: “CV-
RNA quantitativo (PCR real-time) 163111””; - “La diagnosi di epatopatia cronica evoluta CV
correlata veniva confermata dai successivi accertamenti già descritti”; - “Nella fattispecie, gli
attori denunciano una possibile fonte di contagio da virus C della epatite, nel corso del ricovero in
data 12.03.1980 presso l'Ospedale Civile San Nicola Pellegrino di Trani Sezione Chirurgia con
diagnosi di “ematemesi e melena da ulcera gastrica. Polipo angiomatoso dell'orifizio pilorico”,
per cui durante il ricovero veniva sottoposta ad emotrasfusioni ben documentate in cartella
clinica”; - “Tali emotrasfusioni possono potenzialmente risultare idonei a determinare un contagio
di epatite C, che all'epoca non era conosciuta come tale (veniva denominata epatite non-A non-B),
né erano disponibili test di laboratorio specifici, solo successivamente predisposti, a partire dalla
seconda metà del 1989”; - “In base ai criteri classici adottati in medicina legale in materia di nesso
9 di causalità, è possibile sostenere una correlazione, anche se il lasso di tempo piuttosto ampio fino
alla prima diagnosi, impone una certa cautela”; - “Infatti, il criterio di esclusione di altra casa
appare adeguatamente rispettato (mai effettuato, anteriormente la diagnosi di epatopatia CV+,
altre trasfusioni o assunto emoderivati;
non si tratta di tossicodipendente, né di emofilica, né di
positiva per l'HIV, né di soggetto sottoposto ad altri interventi chirurgici anche minori, come quelli
odontoiatrici, non presenta positività parentale per l'CV)”; - “Anche il criterio cronologico e di
continuità fenomenologica sono rispettati, visto che la evoluzione verso la cronicizzazione è silente,
quasi sempre manca una forma iniziale acuta dopo il contatto, la evolutività può impiegare anche
molti anni prima che si manifesti clinicamente in maniera evidente una epatopatia cronica o una
cirrosi”; - “Tali considerazioni, sia pur non in chiave di certezza assoluta, soddisfano quella
impostazione medico-legale più attuale, supportata anche sul piano Giurisprudenziale, che
ammette, nella valutazione del nesso di causalità materiale, oltre alla causa unica ed esclusiva,
anche una concausalità qualificata, sostenuta da elementi fondati su criteri di elevata probabilità,
così come nella fattispecie”.
Inoltre, come visto, la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di sangue del 1980,
l'epatopatia e il decesso di è stata positivamente acclarata e affermata anche nell'ambito Per_2
dei succitati giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Trani dal dante causa degli odierni attori e dal coniuge di quest'ultima, definiti con sentenze ormai passate in giudicato che Persona_1
hanno integralmente recepito le risultanze delle espletate Ctu.
Conseguentemente, acclarato che risultano soddisfatti i criteri (i) di esclusione di altra causa di contagio, (ii) cronologico e (ii) di continuità fenomenologica, risulta, dunque, provato, in ossequio agli standard probatori propri del giudizio civile, il nesso di causa tra le trasfusioni di sangue cui fu sottoposta nel 1980 presso l'Ospedale di Trani e il decesso della stessa, Per_2
cagionato dalla cirrosi epatica CV scompensata da cui era affetta.
3.3 – S'impone, a questo punto, di scrutinare i pregiudizi, non patrimoniali, di cui gli attori hanno chiesto il ristoro.
10 3.3.1 – Preliminarmente, va ribadito che, all'udienza del 6.12.2022, il procuratore di parte attrice, munito di mandato speciale ad hoc rilasciato dai germani in data 7.11.2022, ha Per_1
formalizzato la rinuncia degli attori all'azione in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta iure successionis in qualità di eredi di , ossia di ristoro dei pregiudizi Persona_2
sofferti da in conseguenza dei fatti di causa. Persona_2
Come noto, sia la rinuncia agli atti del giudizio che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia,
per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ne ha bisogno, perché
produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti,
estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte:
“La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue
l'azione” (ex multis, Cass. n. 33761/2019).
Pertanto, preso atto di quanto innanzi, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla sola domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, ossia dei pregiudizi sofferti da in conseguenza dei fatti di causa, essendo venuta meno Persona_2
ogni ragione di contrasto tra le parti, posto, peraltro, che il convenuto nulla ha osservato CP_1
al riguardo e lo scrutinio del Tribunale dev'essere circoscritto all'accertamento e alla determinazione dei danni da perdita del rapporto parentale patiti dai germani e dal loro Per_1
genitore defunto in conseguenza della morte della madre e moglie. Persona_1
Conseguentemente, non facendosi più questione di danno alla salute patito dalla c.d. vittima primaria non va neanche operato alcuno scomputo dell'indennizzo percepito da Persona_2
ex L. n. 210/1992.
11 3.3.2 – Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. Cass. n.
4571/2023).
Più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un criterio di regolarità
logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa (v.
Cass. n. 25486/2016).
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle Tabelle
milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10579/2021), secondo cui “in tema di liquidazione equitativa
del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze
del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del
rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che
preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei
correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale
tabella”.
Come chiarito dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (che le dette
Tabelle ha elaborato e poi costantemente aggiornato), la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima “secondaria” è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima
“primaria”.
12 Ciò in quanto, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità
del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e dell'intensità del legame tra vittime “secondarie” e vittima “primaria”
(nonché, a seconda delle fattispecie, della quantità e della qualità dell'alterazione della vita familiare).
La sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è
assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo
"nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto,
anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Cass. n. 9010/2022).
“Il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se,
infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il
diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il
primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da
una eventuale prova contraria allegata da controparte” (Cass. n. 25541/2022).
Dunque, se il danno in re ipsa spiega effetti iuris et de iure, insuscettibili di essere superati dalla prova contraria, il danno presuntivo, di contro, rende “sempre possibile per il convenuto
dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite” (v. Cass. Civ. 15 febbraio 2018, n. 3767).
Com'è agevole intendere, la prova presuntiva è tanto più efficace quanto più stretto è il vincolo parentale spezzato: allontanandosi dalla famiglia nucleare tradizionale, la prova dell'affettività concreta e dell'intensità del legame familiare dev'essere più specifica, occorrendo allegare le circostanze di fatto da cui possa emergere tale qualità.
13 3.3.3 – Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno posto a fondamento delle proprie pretese il legame parentale che intercorreva con , coniugata con nato Persona_2 Persona_1
ad Andria il 6.2.1931 e deceduto in Trani il 27.3.2017 (dunque, in epoca successiva alla morte della moglie), e madre, appunto, degli istanti , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
A sostegno dei propri assunti, essi hanno dedotto che: - “gli attori […] lamentano l'avvenuto
stravolgimento in peius della loro vita quotidiana, privata della presenza della madre, in vita
sempre presente nella loro quotidianità, quale fondamentale punto di riferimento”; - “per quanto
concerne la situazione di convivenza, si producono i certificati storici di residenza di tutti i n. 6
componenti del nucleo familiare originario”; - “i coniugi e ” Persona_2 Persona_1
“hanno convissuto per tutta la vita, dapprima in Roma, poi in Andria, e a far data dal 03.11.1971 e
sino al momento del loro decesso presso la loro abitazione in Trani a via Cecoslovacchia”; - “gli
odierni ricorrenti hanno convissuto per tutta la vita con la madre presso l'abitazione del nucleo
familiare d'origine e, quando alcuni di loro per periodi più o meno lunghi se ne sono allontanati,
hanno poi lì sempre fatto ritorno”; - “tutti gli odierni ricorrenti sono cresciuti in una famiglia molto
unita, rapportandosi continuamente per tutta la vita con la madre, ed avendo dunque detta figura
materna come imprescindibile punto di riferimento nello svolgimento di tutti gli accadimenti della
vita quotidiana”; - “tale intensità di rapporto si è ancor più accresciuta durante gli anni di malattia
della madre, che ne hanno preceduto il decesso;
durante tale periodo (e dunque, sostanzialmente
dal 2012 in poi), tutti gli odierni ricorrenti si sono presi cura delle necessità della madre, anche se,
fra loro, colei che maggiormente si è fatta carico di assisterla ogni giorno è stata la figlia Parte_3
poiché, al contrario dei fratelli, non aveva attività lavorativa che la impegnasse”.
[...]
In primo luogo, va rimarcato che il convenuto non ha in alcun modo contestato le CP_1
poste risarcitorie ex adverso invocate e le circostanze fattuali afferenti al rapporto parentale intercorrente tra la de cuius e i propri familiari e ai pregiudizi lamentati, patiti in conseguenza della recisione di tale legame.
14 Nulla ha osservato sul punto nella comparsa di costituzione e, a seguito del mutamento di rito, non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Giova, infatti, rammentare che sussiste in capo al convenuto l'onere di specifica contestazione, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che questi ha l'onere di contestare specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, i fatti costitutivi della pretesa azionata, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati. Solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contradditorio (in tal senso, Cass. n. 10860/2011).
D'altronde, se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i requisiti positivi e negativi previsti dalla legge, dovremmo concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva. Onere che, al di là dell'art. 167
c.p.c. (e art. 416 per il processo del lavoro), oggi ha trovato definitiva consacrazione nell'art. 115
c.p.c. (per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69) e si fonda su tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano: il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità
posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).
Inoltre, l'attore che non volesse correre il concreto rischio del rigetto della domanda allegherebbe la sussistenza di tutti i requisiti e articolerebbe sugli stessi le relative prove, con conseguente incidenza sulla rapida definizione del giudizio, indipendentemente da una effettiva contestazione della controparte.
Tanto premesso, ai fini della determinazione del quantum debeatur, devono essere prese in considerazione e valorizzate le seguenti circostanze, emerse dagli scritti difensivi attorei e dalla documentazione in atti.
15 Gli attori, unitamente, s'intende, al loro padre, facevano parte della “famiglia nucleare tradizionale” della vittima.
, al momento del decesso (15.1.2015), aveva settantotto anni, essendo nata il Per_2
18.12.1936.
Quando è deceduta, il marito aveva ottantatré anni (essendo nato il [...]), il Per_2
figlio aveva cinquantadue anni (essendo nato il [...]), il figlio aveva Pt_1 Pt_2
cinquant'anni (essendo nato il [...]), la figlia aveva quarantanove anni (essendo nata il Pt_3
17.12.1965) e il figlio aveva quarantatré anni (essendo nato il [...]). Pt_4
Pertanto, , essendo deceduta all'età di settantotto anni (compiuti il mese Per_2
precedente), è venuta a mancare a un'età senz'altro ormai avanzata;
dal canto loro, il marito aveva superato gli ottant'anni, due figli avevano superato il cinquantesimo anno d'età (un'altra lo avrebbe raggiunto in quell'anno 2015) e, in ogni caso, tutti i figli avevano superato i quarant'anni
Sicché, non può ritenersi che i legami parentali in parola siano stati recisi anzitempo.
Ancora, le allegazioni attoree appaiono alquanto generiche in ordine alle conseguenze negative e pregiudizievoli sofferte dai congiunti a causa dell'evento luttuoso e, nello specifico,
relativamente allo stravolgimento delle abitudini di vita dei componenti del nucleo familiare sia nella fase della malattia sia a seguito della morte del dante causa
Né sono stati a tal fine articolati mezzi istruttori (ad esempio, prove testimoniali) aventi ad oggetto quest'ultimo aspetto.
D'altro canto, va evidenziato che: - i genitori degli odierni attori sono stati sposati e hanno convissuto per oltre cinquant'anni, fino al momento della morte di , alla quale il marito è Per_2
sopravvissuto all'incirca due anni;
- come comprovato dalla documentazione medico-sanitaria allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, negli ultimi anni di vita e, in particolare, negli ultimi dodici mesi, a seguito del ricovero d'urgenza del 9.1.2014 presso il reparto “Malattie
Infettive” dell'Ospedale di Bisceglie, le condizioni di salute di si sono Persona_2
16 sensibilmente e progressivamente aggravate;
- infatti, già nel gennaio del 2014, Per_2
risultava affetta non solo da cirrosi epatica da CV ma anche, tra l'altro, da cisti renali bilaterali,
insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, all'epoca del decesso di Persona_2
, tutti gli attori convivevano con la vittima, con la sola eccezione di il
[...] Parte_1
quale risiedeva altrove da oltre un biennio e, peraltro, non risultava a quel tempo risiedere o,
comunque, abitare nemmeno nello stesso stabile o complesso condominiale dei genitori e dei fratelli.
Quindi, nessun punto può essere attribuito a con riguardo alla convivenza Parte_1
(di cui alla lett. C delle Tabelle).
Infatti, l'elemento “convivenza”, nella sua oggettività, non afferisce alla “intensità del legame genitore/figlio”, aspetto, quest'ultimo, che può essere valorizzato, semmai, ai fini dell'attribuzione dei punti di cui alla lett. E delle Tabelle (“qualità ed intensità della relazione
affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”).
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria, età della vittima secondaria,
convivenza e sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario del de cuius) hanno,
infatti, natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e, come illustrato, deve essere allegata,
potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Può, quindi, procedersi alla seguente “distribuzione”: - dodici punti per ciascun figlio e per il marito in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (settantotto anni); - in base all'età - al momento del decesso di - di ciascuna delle vittime secondarie, otto Persona_2
punti per diciotto punti per e venti punti per ciascuno degli altri Persona_1 Parte_1
figli; - in ragione della convivenza con la vittima primaria, sedici punti per ciascuno degli attori, con
17 la sola eccezione, come visto, di cui non deve essere attribuito alcun punto;
- Parte_1
nessuno punto dev'essere attribuito in riferimento alla lett. D, atteso che gli attori non lo hanno chiesto (cfr. comparsa conclusionale depositata il 23.10.2025) e che i superstiti, per ciascun istante,
sono più di tre (ossia i quattro figli per il coniuge di e il genitore e gli altri tre germani Per_2
per ciascuno degli odierni attori); - due punti per ciascun figlio e per il marito per il parametro di cui alla lett. E.
Conseguentemente, tenendo conto del “valore punto” della tabella integrata a punti 2024
(pari ad € 3.911,00), vanno riconosciute le seguenti somme: a) per l'importo di € Persona_1
148.618,00; b) per l'importo di € 125.152,00; c) per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 195.550,00; d) per l'importo di € 195.550,00; e) per l'importo di Parte_3 Parte_4
€ 195.550,00.
Dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno in capo a ossia Persona_1
€ 148.618,00, dev'essere scomputato l'ammontare di € 77.468,00, riconosciutogli quale indennizzo
una tantum ex art. 2, comma 3, L. n. 210/1992.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “quando in conseguenza di un
fatto illecito la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va
defalcato dal risarcimento allorché ricorrano due ipotesi alternative: a) quando il medesimo
soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio
economico a favore della vittima (Sez. U., sent. n. 584 del 11/01/2008); b) oppure quando il
vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione latu sensu risarcitoria, a
condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperare l'importo dal responsabile” (Cass.
ord. n. 8773/2022).
Nel caso de quo, il , tenuto a risarcire il danno subito (anche) da Controparte_1
in quanto coniuge superstite della vittima, è lo stesso soggetto passivo della Persona_1
domanda di indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, che, come si è detto, è stato liquidato.
18 Il risarcimento del danno e l'indennizzo sono, quindi, posti a carico del medesimo soggetto,
il appunto, ragion per cui deve trovare applicazione la compensazione, Controparte_1
richiesta, d'altronde, dagli stessi attori.
Ancora, sempre in sede di legittimità è stato chiarito che l'indennizzo previsto dall'art. 2
della L. n. 210/1992 va riconosciuto agli aventi diritto iure proprio e non iure hereditario.
In altri termini, “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio
a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2
comma 3 della l. n. 210 del 1992, in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa
del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum
damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale,
spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la
persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.
1 della medesima legge”.
Ciò si desume: “- dal fatto che la legge parla di “aventi diritto”, e non di eredi;
- dal fatto
che tra gli aventi diritto la legge prevede un ordine successivo (la presenza del coniuge esclude il
beneficio per i figli, quella dei figli esclude il beneficio per i fratelli, e così via), incompatibile con
le previsioni degli artt. 571 e 581 c.c.; - dal fatto che il beneficio è accordato ai soli familiari
viventi a carico, requisito non necessario per l'acquisto della qualità di erede;
- dal fatto che
l'assegno una tantum è accordato “anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia, precisazione inspiegabile se davvero l'indennizzo
di cui si discorre fosse attribuito ai superstiti iure hereditario;
- dal fatto, infine (ma è quel che più
rileva), che l'indennizzo una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della L. 210/92, spetta agli aventi
diritto ivi elencati anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il
riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della suddetta legge, come già affermato da questa
Corte” (Cass., n. 8773/2022 e n. 25827/2022).
Conseguentemente, va operata la detrazione in parola.
19 A tal fine occorre omogeneizzare le due poste testé indicate, attualizzando l'importo già
erogato ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 210/1992.
Per individuare il dies a quo in vista della rivalutazione dell'importo di € 77.468,00, in mancanza di allegazione del correlato mandato di pagamento e di puntualizzazione in ordine all'epoca in cui il pagamento è intervenuto, deve ritenersi che l'importo sia stato corrisposto in epoca prossima al 20.6.2022, allorché gli attori, per la prima volta, hanno dichiarato di aver percepito entrambi gli indennizzi ex L. n. 210/1992.
L'importo di specie va, quindi, rivalutato da giugno 2022 all'attualità.
Sicché, operato questo scomputo, agli attori -in qualità di eredi di per il Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale da quest'ultimo subito iure proprio- dovrà essere liquidata la somma complessiva di € 64.565,22.
3.3.4 – Sugli anzidetti importi non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Devono, per converso, essere riconosciuti gli interessi compensativi, la cui corresponsione è
stata domandata da parte attrice, con le modalità stabilite dalla Suprema Corte con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1712/1995, potendo infatti desumersi la prova del lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata immediatamente) in via presuntiva dall'ammontare stesso del risarcimento (cfr. CdA Bari, sent. n. 1599/2023).
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. n. 16012/2023).
In tema, giova rammentare che “poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
20 interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la
funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, sent. n. 5234 del
10.03.2006; conf. Sez. 3, sent. n. 5054 del 3.03.2009; sez. 1, ordinanza n. 8766 del 10.04.2018).
Ancora più in particolare, sulle modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi,
dev'essere evidenziato che “in tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato” (Cass. Sez. 3, ord. n. 7267 del 23.03.18; n. 3931 del 2010; n. 20472 del 2004; ecc.)”.
Trattandosi, nel caso di specie, di somme attribuite a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, questo danno diventa risarcibile dal momento del decesso della
“vittima primaria”, ossia del congiunto dei ricorrenti, la cui morte – appunto – recide il legame affettivo e familiare, cagionando il danno.
21 Sicché, gli interessi compensativi andranno riconosciuti a partire dal 15.1.2015, data del decesso di . Persona_2
Ne consegue che le anzidette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno devalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del decesso del dante causa degli attori (15.1.2015); sugli importi così devalutati devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata anno per anno in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza [il calcolo degli interessi compensativi effettuato sulla somma originaria rivalutata anno per anno è, infatti, uno dei criteri designati dalla Corte di Cassazione: “In tema di
debiti di valore, il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno
deve essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata
anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. Civ., Sez. II,
03/08/2010, n. 18028)].
Trasformato in tal modo il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli ulteriori interessi a far data dalla pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo.
4 – La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
Pertanto, devono essere poste a carico del . Controparte_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n. 147/2022), in base al valore della controversia, desumibile dal decisum (Cass., S.U., 11.9.2007, n. 19014),
facendo applicazione degli onorari medi previsti per lo scaglione da € 520.000,00 ad €
1.000.000,00, dunque applicando – ai sensi dell'art. 6, comma 1 – un aumento del 20%
(commisurato all'effettivo, complessivo, ammontare del decisum) sui parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad € 520.000,00, tuttavia, con riduzione del 40% al fine di ricondurre ad equità i compensi, atteso che l'istruttoria è consistita nel solo espletamento della Ctu e in ragione della non elevata complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, che, peraltro,
22 essendo comuni a tutti gli attori, fanno sì che non venga applicato alcun aumento per l'assistenza di più soggetti.
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, e , in proprio e in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di così provvede: Persona_1
1) dichiara cessata, per le ragioni illustrate in motivazione, la materia del contendere con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta iure successionis in qualità di eredi di;
Persona_2
2) accoglie le restanti domande attoree nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
3) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, e , in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4
pro quota hereditatis della somma di € 64.565,22 , già rivalutata Persona_1
all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici Istat sulla anzidetta somma,
devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 64.565,22 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis;
4) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 125.152,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 125.152,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
23 5) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_2
di € 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
6) condanna il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_3
€ 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
7) condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_4
di € 195.550,00, già rivalutata all'attualità, oltre (i) interessi al tasso legale secondo gli indici
Istat sulla anzidetta somma, devalutata al 15.1.2015 e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e (ii) interessi al tasso legale sull'anzidetta somma di € 195.550,00 dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
iure proprio;
8) condanna il alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 16.169,04, oltre accessori di legge,
per compenso professionale, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
9) pone le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa con decreto dell'8.5.2022,
definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Bari l'11 dicembre 2025
Il Giudice
CA TI
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