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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott. Giulia Marzia Locati CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 199 /2025 R.G.L. promossa da:
, nata il [...] a [...] – C.F. Parte_1
– ed ivi residente in [...]C.F._1
HIPPOLYTIS 15 VALLO DE UC , rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. ZANGARI FRANCESCO PAOLO nel di lui studio sito in VIA ANDREA HIPPOLYTIS 15 VALLO DE
UC elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. Controparte_1
, in persona del e legale rappresentante pro P.IVA_1 CP_2
tempore, con sede in Roma al viale di Trastevere n. 76/A (00153 -
RM).
APPELLATO
Oggetto: altre ipotesi
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 17.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al n.ro RGL 199/2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n.266/2024 del Tribunale di
Torino, chiedendone la riforma.
All'udienza del 29.10.2025 nessuno è comparso ed il collegio ha rinviato la causa all'udienza del 05/11/2025.
All'udienza del 05/11/2025 nessuno è comparso e il collegio ha emesso sentenza ex art 436 bis cpc.
MOTIVI DE DECISIONE
1.
La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, 2° comma, c.p.c. il quale testualmente prevede che: “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema Corte affermato che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità
2 dell'appello” (Cass.
1.2.1996 n. 848; Cass. 26.10.1995 n. 11123;
Cass. S.U. 25.5.1993 n. 5839).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visti gli artt 348 e 436 bis c.p.c.,
Dichiara improcedibile l'appello.
Dichiara che sussistono le condizioni per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza dell'05.11.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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