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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 416/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta allo spirare del termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19.05.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 416/2015 R.G. pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Dorato ed elettivamente domiciliato in San
Severino Lucano (PZ) alla Fraz. Mezzana Salice n. 202
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in San Severino Lucano (PZ) alla via Mazzini n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliata in Villa
d'Agri (PZ) alla Via Nitti n. 29
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 26.03.2015 e ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1878/2014 R.G.,
[...]
emesso dal Tribunale di Lagonegro il 21.01.2015 e notificato il 10.02.2015, col quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di €
18.329,10 di cui alla fattura n. 04/2011 del 07.02.2011 per asseriti lavori di sistemazio-
1
ne dell'area esterna presso l'abitazione sita in C.da AL (poi c.da LA) del Comu- ne di San Severino Lucano (PZ), oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di aver già contestato la fattura in questione - consegnatagli insieme alle altre solo dopo il saldo del dovuto -, dapprima, verbalmente a e, poi, con raccomandata dell'avv. Salvatore Iantoccia Persona_1 nella corrispondenza intercorsa con l'avv. Carmelo Mastropierro, contestando la deben- za della somma ingiunta in quanto afferente a lavori, a suo avviso, già integralmente saldati.
Deduceva che i lavori eseguiti dall'opposta, consistenti nella ristrutturazione della pro- pria abitazione e nella sistemazione dell'area esterna, erano stati concordati verbalmente tra le parti ed interamente pagati mediante assegni e versamenti in contanti per il com- plessivo importo di € 93.500,00, a fronte del quale la società aveva emesso le seguenti cinque fatture: n. 06/09 del 09.02.2009, n. 08/09 del 15.02.2009, n. 09/09 del
20.02.2009; n. 23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010.
Rappresentava, in particolare, che la somma di € 10.000,00 era stata versata a mezzo due assegni di € 5.000,00 cadauno (n. 1002611922-00 e n. 1002611923), come da rice- vuta firmata da , padre del titolare della società ( e Persona_2 Persona_1
con il quale erano intercorsi gli accordi verbali e i rapporti di pagamento, e che il ver- samento di € 20.500,00 del 29.07.2009 era stato eseguito dalla propria moglie,
[...]
. Per_3
Riteneva ingiustificata e pretestuosa la pretesa economica della parte avversa eviden- ziando che, in assenza di un previo accordo scritto da cui desumere l'esatto costo delle opere ed a fronte della maggior somma richiesta con la citata fattura, era stata eseguita una stima dei lavori eseguiti sia all'interno che all'esterno della propria abitazione me- diante la redazione del relativo computo metrico da un tecnico di propria fiducia, il qua- le, sulla base dei prezzi di mercato utilizzati in quella determinata area regionale, aveva verosimilmente indicato i costi di € 20.591,44 per lavori interni e di € 72.716,97 per la- vori esterni e, dunque, un importo complessivo corrispondente all'incirca a quello ver- sato e (già) fatturato.
Inoltre, lamentava che la fattura n. 52/10 del 29.10.2010 riportava erroneamente la dici- tura “in acconto” anziché quella “a saldo” e che nelle fatture n. 23/10 del 30.06.2010, n.
52 del 29.10.2010 e 04/11 del 07.02.2011 l'Iva era stata erroneamente calcolata al 10% anziché al 4%.
2
Deduceva, infine, la presenza di vizi e difetti dell'opera realizzata (già contestati all'inizio del 2011 con la raccomandata riscontrata dall'avv. Mastropierro con la nota scritta del 09.03.2011), lamentandone l'esecuzione non a regola d'arte e spiegava do- manda riconvenzionale di risarcimento del danno economico e patrimoniale asserita- mente subito per il ripristino delle opere eseguite, quantificandolo nella somma di €
29.603,00.
Sulla base di tali premesse, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “In via pre- liminare: Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1878/2014 del Tribunale di Lagonegro, e ciò per insussistenza del credito azionato, essendo l'importo richiesto di euro 18.329,10, di cui alla fattura n.
04/11 del 07/02/2011, non dovuto, stante l'avvenuto integrale pagamento dei lavori eseguiti, nonché lo svolgimento non a regola d'arte degli stessi, ed il danno subito dal sig. , ammontante ad euro 29.603,00. Con refusione di spese, di- Parte_1
ritti ed onorari. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed Controparte_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro. In via riconven- zionale -Accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno economico e Parte_1
patrimoniale per dover necessariamente provvedere al ripristino di quanto eseguito dalla ciò anche per evitare un ulteriore aggravio dei danni, Controparte_1 condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di euro
29.603,00, o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
- accertato
l'erroneo calcolo dell'iva al 10% anziché al 4% nelle due fatture indicate in premessa, attesa anche la dichiarazione di iva ridotta dell'opponente, condannarsi la
[...]
a rifondere la differenza pari ad euro 3.398,19. Con refusione di spe- Controparte_1 se, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.2016, si costituiva in giudizio la società opposta contestando la valutazione economica dei lavori eseguiti contenuta nella perizia per non avere il tecnico di parte utilizzato alcun criterio oggetti- vo di stima.
In particolare, l'opposta esponeva che aveva affidato alla Parte_1 [...]
l'esecuzione di lavori edili per un importo complessivo di € Controparte_1
106.494,91 - e, più precisamente, lavori a misura per € 96.587,94, lavori eseguiti in
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economia per € 5.937,00 e lavori a corpo per € 3.970,00 - ed evidenziava che, pur in as- senza di contratto scritto, il valore economico dei lavori, sia a misura che in economia, poteva ottenersi moltiplicando la misura dei lavori effettivamente eseguiti per il prezzo indicato nel prezziario della regione Basilicata.
Evidenziava poi l'assenza di prova circa la presunta non regolare esecuzione della pa- vimentazione esterna realizzata con pietra locale, contestando la valenza probatoria del- la perizia giurata depositata dalla controparte ed osservando che gli eventuali vizi e di- fetti erano addebitabili a chi aveva precedentemente realizzato il massetto e, dunque, così concludeva: “1. In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non
è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e perché l'opponente nelle more del giudizio potrebbe compiere azioni atte a disperdere i propri beni, per evitare un even- tuale pignoramento, concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 16/2015- R.G.1874/2014 emesso in data 21/01/2015 dal Tri- bunale di Lagonegro- Giudice: Dr. Alfredo Maffei.
2. Nel merito in via principale: Ri- gettare l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale poiché infondata sia in fatto sia in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo Opposto. Con vittoria di spese e com- petenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfetta- rie (15%), Cap (4%) e Iva (22%), da distrarre in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.”
Con ordinanza del 16.02.2016, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Dopo alcuni rinvii per la pendenza di trattative per bonario componimento della lite, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e dell'opponente (cfr. verbale d'udienza del 24.01.2018) e l'ascolto di testimoni (cfr. verbali d'udienza del 14.09.2021 e 24.04.2023).
Nel corso del giudizio, interveniva rinuncia al mandato da parte dell'avv. RI AL
FI e, con comparsa di costituzione depositata in data 17.05.2018, si costituiva l'avv. Giuseppe Malta quale nuovo difensore della società opposta riportandosi inte- gralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore ed al- le conclusioni da costei formulate nella comparsa di costituzione e precisate nella me- moria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Con ordinanza del 26.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.04.2023, lo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, formulava alle parti
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una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata esclusivamente dalla società opposta.
Con ordinanza dell'11.12.2023 veniva disposta C.T.U. con formulazione dei relativi quesiti, con incarico conferito, da ultimo, dall'Ing. , il quale depo- Persona_4
sitava la relazione peritale in data 16.01.2025.
All'esito udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19/05/2025, so- stituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa nei se- guenti termini.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
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contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Con particolare riguardo poi all'oggetto del presente giudizio, vale ricordare che nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. n. 5915/2011).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie l'opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 16/2015 (R.G. n. 1874/2014), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 21.01.2015, in favore della società opposta, per la somma complessiva di €
18.329,10 (oltre interessi legali e spese della procedura) per il mancato pagamento della fattura n. 4/2011, emessa in data 07.02.1011 “a saldo dei lavori di sistemazione area esterna presso abitazione sita in C/da AL Comune di San Severino Lucano (PZ).
Eseguiti nell'anno 2009”, eccependo la non debenza di tale importo in ragione dell'avvenuto integrale pagamento del credito relativo ai suddetti lavoro;
la sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata e l'erroneo calcolo dell'Iva relativamente ad altre fatture.
Orbene, applicando i suesposti principi alla presente fattispecie, deve anzitutto osservar- si che risulta pacifica fra le parti e comprovata dagli esiti della prova orale la sussistenza del rapporto contrattuale intervenuto tra l'opponente, quale committente, e l'opposta, quale impresa appaltatrice, per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione e di sistema- zione dell'area esterna da eseguire in San Severino Lucano alla c.da AL (poi
[...]
. In specie, il legale rappresentante della società opposta e l'opponente in sede di CP_2
interrogatorio formale, nonché tutti i testi escussi hanno confermato che i lavori da ese- guire, coi relativi costi, sono stati concordati verbalmente fra le parti (cfr. verbali d'udienza del 24.01.2018, 14.09.2021 e 24.04.2023 in atti).
Tuttavia, in assenza di apposito contratto stipulato in forma scritta, al fine di vagliare l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente e le domande riconvenzionali pro- poste, occorre avere riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che si è reso necessario disporre nel corso del giudizio a fronte delle contestazioni fra le parti circa il prezzo pattuito, e dunque il valore economico dei lavori, e le opere concretamen- te realizzate dall'opposta, oltre che l'esecuzione a regola d'arte delle stesse.
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Al nominato C.T.U. sono stati invero formulati i seguenti quesiti: “1. Esaminati gli atti
e i documenti di causa e sentite le parti, descriva il CTU le opere che formavano ogget- to del contratto per cui è causa;
2. indichi il CTU i lavori eseguiti in concreto dalla so- cietà appaltatrice, in favore di , quanti- Controparte_1 Parte_1
ficandone il corrispondente prezzo, avuto riguardo alla fattura delle opere rese e al lo- ro stato di avanzamento;
3. dica il CTU se i lavori realizzati dall'opposta siano stati eseguiti o meno a regola d'arte;
4. in caso negativo, accerti se sussistono i danni come lamentati da parte opponente, indichi le cause di detti danni e quantifichi, con computo metrico, il costo degli interventi necessari per il ripristino;
5. determini, all'esito dei predetti accertamenti, l'entità dei compensi eventualmente ancora spettanti alla società opposta in relazione agli importi ingiunti;
6. riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.”
Quanto ai lavori (verbalmente) pattuiti (quesito n. 1), il C.T.U. incaricato, ing.
[...]
, pur rappresentando l'impossibilità di individuarli con precisione - stante Persona_5
il disaccordo tra le parti e la riscontrata assenza di apposito progetto, contratto d'appalto, preventivo descrittivo o documentazione tecnico-amministrativa relativa a pratiche edilizie e/o titoli edilizi assentiti -, ha chiarito di aver cercato di ricostruire i la- vori esaminando comparativamente le perizie di parte e i relativi computi metrici esti- mativi, evidenziandone i punti di coerenza e di disaccordo, in relazione alle parti ispe- zionabili e, poi, indicando nel dettaglio le lavorazioni raggruppandole in tre macrocate- gorie a seconda che i lavori fossero, rispettivamente, dichiarati in entrambi i computi metrici ed effettivamente rilevabili (“lavorazioni condivise”); non dichiarati in entrambi i computi metrici ed effettivamente rilevati in loco dal CTU (“lavorazioni ispezionabili non condivise”) e non dichiarati in entrambi i computi metrici e non ispezionabili (“la- vorazioni non ispezionabili non condivise”) (cfr. pagg.
5-8 della relazione in atti).
In ordine ai lavori eseguiti ed alla quantificazione del relativo prezzo (quesito n. 2), il consulente ha elaborato i prospetti della fatturazione emessa dalla società opposta (per un totale di € 119.379,10) e dei pagamenti eseguiti dall'opponente (per un totale di €
93.500,00); dal confronto tra gli stessi, ha indicato un saldo contabile di € 25.879,10 ed ha, poi, analiticamente evidenziato le differenze contabili di fatturazione imponibile dei lavori (cfr. pag. 12), quelle derivanti dall'applicazione dell'iva (cfr. pagg. 12-14) e dai computi metrici dei CTP (cfr. pagg. 14,17).
Circa le modalità esecutive, gli eventuali danni e i costi di ripristino (quesiti nn. 4 e 5), il CTU ha rilevato la sussistenza, riscontrata all'atto del sopralluogo, di alcune difformi-
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tà esecutive e, dopo aver riportato ed analizzato le contestazioni di cui alla perizia di parte opponente concernenti la pavimentazione esterna, i muretti in calcestruzzo posti lungo la strada di accesso e la copertura della legnaia, ha rilevato la effettiva sussistenza delle lesioni nei giunti cementizie delle lastre di pietra del rivestimento della pavimenta- zione;
la presenza dei distacchi di alcune lastre di pietra nel rivestimento dei muretti e delle lesioni nelle vicinanze dei fori di alloggiamento dei paletti di recinzione;
nonché la posa invertita del tavolato ligneo con la presenza a vista della faccia grezza a spigolo vivo che usualmente va posata nel lato nascosto (cfr. pagg. 17-19 della relazione in atti).
In specie, a fronte del disaccordo tra le parti sul soggetto responsabile dell'esecuzione dei lavori di fondazione dell'ampliamento del fabbricato e sulla base dell'esame dei computi metrici estimativi delle parti, è stata esclusa la riconducibilità alla società oppo- sta delle lesioni (pur riscontrate) nelle tompagnature della parete di accesso all'ala di ampliamento del fabbricato e di alcuni tramezzi interni;
sono stati invece rilevati nel piazzale ubicato dietro al fabbricato, pacificamente “sistemato” dall'opposta, alcuni ce- dimenti da assestamento del sottofondo che hanno creato tratti in contropendenza ed aperto delle lesioni che potrebbero arrecare infiltrazioni che nel tempo potrebbero dan- neggiare le altre strutture di sostegno presenti (cfr. pag. 19 della relazione in atti). A fronte di tali danni, il consulente ha specificamente analizzato gli interventi di ripristino proposti dal CTP e quelli concretamente eseguiti dall'opponente (cfr. pagg. 20-21 della relazione), effettuando anche una stima della relativa spesa e quindi così concludendo:
“le difformità esecutive denunciate dalla parte ricorrente possono essere complessiva- mente quantificate in un importo non superiore ad Euro 6.243,84, oltre IVA al 10%
(importo al lordo IVA stimato in Euro 6.868,22).”
Riguardo, infine, ai compensi eventualmente ancora spettanti alla società opposta in re- lazione agli importi ingiunti (quesito n. 5), il CTU ha osservato quanto segue: “Con ri- ferimento ai lavori eseguiti dalla società opposta in favore del sig. Parte_2
[...
, all'esito delle operazioni peritali svolte, non è stato possibile eseguire un completo riscontro tecnico delle somme vantate a credito in giudizio, in quanto, per carenza di idonea documentazione in atti, è ragionevole ritenere che solo gli importi quantificati nel computo metrico estimativo della società appaltatrice, pari ad Euro 93.689,00 al netto dello sconto offerto del 3%, oltre IVA, possa aver trovato un adeguato riscontro anche in relazione al computo metrico estimativo della controparte interessata. Le altre somme vantate dalla società opposta, derivanti dai lavori eseguiti in economia e dagli altri lavori a corpo (scavo “eseguito dietro piazzale”) non hanno trovato in atti ade-
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guata giustificazione tecnica e contrattuale e non vi sono elementi oggettivi tali da esse- re ritenute valutabili dallo scrivente CTU. In particolare, pertanto, l'importo comples- sivo del credito dell'impresa ammonta ad Euro 101.257,90, considerata l'IVA agevola- ta applicata in modo differenziato (cfr. come da prospetto quadro economico della so- cietà opposta: per Euro 30.000 iva al 4% per importo di Euro 1.200,00, sull'eccedenza iva al 10% per l'importo di Euro 6.368,90). Considerato che dai pagamenti eseguiti ri- sultano versati dal committente acconti per Euro 93.500, ne deriva un credito certifica- to spettante a favore dell'impresa appaltatrice di Euro 7.757,90, già compreso dell'IVA, applicata con le agevolazioni e le soglie definite in atti dalla società oppo- sta/resistente nella propria fatturazione. Accanto al credito certificabile, ed effettiva- mente certificato, dell'impresa innanzi quantificato, in atti sono stati introdotti altri crediti dall'impresa appaltatrice, scaturenti da una contabilità separata rispetto al computo principale dei lavori in appalto, riferita ad alcune lavorazioni di cui nel corso delle operazioni peritali non sono stati reperiti in atti, né nel successivo sopralluogo in loco, elementi tecnici certi per un loro oggettivo riscontro in contraddittorio: A) Euro
5.937,00 x 97% (sconto 3% dell'impresa) = 5.758,89, oltre IVA, per vari lavori in eco- nomia – rendicontati dall'impresa appaltatrice in una lista delle lavorazioni in econo- mia non accettata dal committente. B) Euro 3.970,00 x 97% (sconto 3% dell'impresa) =
3.850,90, oltre IVA, per lavori a corpo di scavo di sbancamento del “piazzale superio- re”, privi di distinta analitica del “corpo”. Quindi, da A) + B) sommano, al netto dello sconto del 3% praticato dalla ditta appaltatrice al committente, odierno attore, crediti non certificabili pari ad Euro 9.609,79, oltre IVA, in quanto non riscontrabili dal CTU per carenza di documentazione tecnica di supporto in atti” (cfr. pagg. 21,22 della rela- zione in atti).
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio si presenta esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione dei lavori eseguiti dall'opposta e del credito conseguentemente vantato nei confronti dell'opponente, oltre che dei pagamenti da quest'ultimo eseguiti, delle difformità esecutive riscontrate e dei relativi costi di ripristino.
In particolare, le valutazioni e le stime svolte dal C.T.U. si ritengono condivisibili in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dai consulenti di parte (cfr. osservazioni alle pagg. 23-26 della relazione in atti).
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Pertanto, alla luce della documentazione in atti, delle risultanze della espletata C.T.U. e dei pagamenti effettuati dall'opponente, peraltro non specificamente contestati dall'opposta, la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio dalla società op- posta deve ritenersi fondata limitatamente alla somma di € 7.757,90, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 16/2015 e condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma così come rideterminata.
Con specifico riferimento alle domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente, si osserva che mentre la società opposta (attore in senso sostanziale) ha fondato la pretesa azionata in via monitoria sulla fattura n. 4/2011, il committente- opponente (convenuto in senso sostanziale), pur non contestando l'esistenza del rappor- to contrattuale e l'esecuzione dei lavori ma soltanto il valore delle opere eseguite, ha ec- cepito l'inesatto adempimento della prima ed agito in riconvenzionale per il (solo) risar- cimento dei danni subiti. Più nel dettaglio, l'opponente, al fine di ottenere il risarcimen- to del danno, ha dedotto la presenza di vizi e difetti dell'opera realizzata a causa della mancata esecuzione a regola d'arte e, precisamente, la presenza di lesioni nella pavi- mentazione esterna e la errata esecuzione dei muretti e della legnaia, quantificando il danno subito nella somma di € 29.603,00.
Sul punto, giova rilevare che la responsabilità per inadempimento contrattuale, che in via generale trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c., viene regolata nel caso dell'appalto dall'art. 1667 c.c. e che anche i rimedi previsti, in generale individuabili nelle norme di cui all'art. 1453 e ss. c.c., trovano, nel contratto di appalto, una disciplina speciale nell'art. 1668 c.c. Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera in materia di appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.) in- tegrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale. Invero, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
13533 del 30.10.2001), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di massima caratteriz- zato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzio- ne e risarcimento del danno) che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, di talché la parte che le propo- ne non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse;
incombe, invece sulla controparte l'onere di provare di aver adempiuto (cfr. Cass. nn. 98/2019; 98/2013;
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3373/2010). In applicazione dello stesso principio, vi sarà inversione dell'onere proba- torio in caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, così come in caso di inesatto adempimento: il creditore si limiterà ad allegare l'inesattezza, mentre al debitore competerà dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Giova altresì precisare che, nel contratto d'appalto, il committente che lamenti difformi- tà o difetti dell'opera può richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga ri- sarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi.
Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazio- ne, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Cass. n. 98/2019), con la preci- sazione che “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'o- pera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, verten- dosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.
Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge
a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile” (cfr. Cass. n. 21269/2009; n. 19146/2013).
Orbene, nella fattispecie in esame la perizia d'ufficio disposta in corso di causa ha con- sentito di accertare, come sopra rilevato, la sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dalla società opposta. Ne deriva, in applicazione dei principi innanzi illustrati,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del “danno economico e patrimoniale per dover necessariamente provvedere al ripristino di quanto eseguito dalla , accertato dal C.T.U. e quantificato nella somma al Controparte_1 lordo IVA pari ad € 6.868,22.
Infine, merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la re- stituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di Iva al 10% anziché al 4% sulle fatture n. 23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010, risultando provato l'avvenuto pagamento delle fatture ed il diritto dell'opponente di beneficiare dell'aliquota ridotta del 4% per i lavori in questione,
Alla luce dell'analisi peritale e della documentazione in atti (cfr., in particolare, pagg.
12-13 della relazione;
dichiarazione di IVA ridotta in produzione di parte opponente e
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copie delle fatture), la società opposta va quindi condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 3.398,19 pari alla differenza tra l'IVA versata (al
10%) e quella dovuta (al 4%) sulle fatture de quibus aventi base imponibile pari, rispet- tivamente, ad € 28.000,00 e ad € 28.636,36.
In conclusione, va operata una distinzione in punto di interessi sulle poste creditorie in parola attesa la loro diversa natura.
Più nel dettaglio, mentre il diritto dell'appaltatore al saldo sul corrispettivo ha natura di debito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo in- flattivo della moneta, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224, 2 comma, c.c. derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria dal 1 comma dell'art. 1224 c.c., di talché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto del- la liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi cor- rispettivi ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 11594/2004); la somma riconosciuta al commit- tente per i vizi accertati, in ragione della sua natura risarcitoria, integrante un debito di valore non soggetto al principio nominalistico, andrà rivalutata dalla data della domanda al soddisfo, in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca ne giustifica la integrale compensazione tra le parti.
I costi di consulenza tecnica d'ufficio, come da decreto di liquidazione del 22.01.2025, vanno definitivamente posti a carico di entrambe le parti in via solidale e in pari misura in considerazione della comune finalità di acquisizione di elementi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2015 emesso nell'ambito del procedimento n.
1874/2014 R.G. emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 21.01.2015;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., della somma di €
[...]
7.757,90, come determinata in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
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- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda ricon- venzionale di risarcimento danni formulata da e, per Parte_1
l'effetto
- condanna in persona del proprio legale rappresentan- Controparte_1 te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
6.868,22, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini specificati in parte mo- tiva;
- condanna in persona del proprio legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1
3.398,19 a titolo di differenza tra l'IVA versata e quella dovuta sulle fatture n.
23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale e in pari misu- ra, le spese di C.T.U. così come liquidate con decreto del 22.01.2025.
Così deciso in Lagonegro, il 18.06.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta allo spirare del termine perentorio ex art. 127-ter c.p.c. fissato in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19.05.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 416/2015 R.G. pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Dorato ed elettivamente domiciliato in San
Severino Lucano (PZ) alla Fraz. Mezzana Salice n. 202
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede in San Severino Lucano (PZ) alla via Mazzini n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Malta ed elettivamente domiciliata in Villa
d'Agri (PZ) alla Via Nitti n. 29
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 26.03.2015 e ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1878/2014 R.G.,
[...]
emesso dal Tribunale di Lagonegro il 21.01.2015 e notificato il 10.02.2015, col quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di €
18.329,10 di cui alla fattura n. 04/2011 del 07.02.2011 per asseriti lavori di sistemazio-
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ne dell'area esterna presso l'abitazione sita in C.da AL (poi c.da LA) del Comu- ne di San Severino Lucano (PZ), oltre interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva di aver già contestato la fattura in questione - consegnatagli insieme alle altre solo dopo il saldo del dovuto -, dapprima, verbalmente a e, poi, con raccomandata dell'avv. Salvatore Iantoccia Persona_1 nella corrispondenza intercorsa con l'avv. Carmelo Mastropierro, contestando la deben- za della somma ingiunta in quanto afferente a lavori, a suo avviso, già integralmente saldati.
Deduceva che i lavori eseguiti dall'opposta, consistenti nella ristrutturazione della pro- pria abitazione e nella sistemazione dell'area esterna, erano stati concordati verbalmente tra le parti ed interamente pagati mediante assegni e versamenti in contanti per il com- plessivo importo di € 93.500,00, a fronte del quale la società aveva emesso le seguenti cinque fatture: n. 06/09 del 09.02.2009, n. 08/09 del 15.02.2009, n. 09/09 del
20.02.2009; n. 23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010.
Rappresentava, in particolare, che la somma di € 10.000,00 era stata versata a mezzo due assegni di € 5.000,00 cadauno (n. 1002611922-00 e n. 1002611923), come da rice- vuta firmata da , padre del titolare della società ( e Persona_2 Persona_1
con il quale erano intercorsi gli accordi verbali e i rapporti di pagamento, e che il ver- samento di € 20.500,00 del 29.07.2009 era stato eseguito dalla propria moglie,
[...]
. Per_3
Riteneva ingiustificata e pretestuosa la pretesa economica della parte avversa eviden- ziando che, in assenza di un previo accordo scritto da cui desumere l'esatto costo delle opere ed a fronte della maggior somma richiesta con la citata fattura, era stata eseguita una stima dei lavori eseguiti sia all'interno che all'esterno della propria abitazione me- diante la redazione del relativo computo metrico da un tecnico di propria fiducia, il qua- le, sulla base dei prezzi di mercato utilizzati in quella determinata area regionale, aveva verosimilmente indicato i costi di € 20.591,44 per lavori interni e di € 72.716,97 per la- vori esterni e, dunque, un importo complessivo corrispondente all'incirca a quello ver- sato e (già) fatturato.
Inoltre, lamentava che la fattura n. 52/10 del 29.10.2010 riportava erroneamente la dici- tura “in acconto” anziché quella “a saldo” e che nelle fatture n. 23/10 del 30.06.2010, n.
52 del 29.10.2010 e 04/11 del 07.02.2011 l'Iva era stata erroneamente calcolata al 10% anziché al 4%.
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Deduceva, infine, la presenza di vizi e difetti dell'opera realizzata (già contestati all'inizio del 2011 con la raccomandata riscontrata dall'avv. Mastropierro con la nota scritta del 09.03.2011), lamentandone l'esecuzione non a regola d'arte e spiegava do- manda riconvenzionale di risarcimento del danno economico e patrimoniale asserita- mente subito per il ripristino delle opere eseguite, quantificandolo nella somma di €
29.603,00.
Sulla base di tali premesse, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “In via pre- liminare: Ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1878/2014 del Tribunale di Lagonegro, e ciò per insussistenza del credito azionato, essendo l'importo richiesto di euro 18.329,10, di cui alla fattura n.
04/11 del 07/02/2011, non dovuto, stante l'avvenuto integrale pagamento dei lavori eseguiti, nonché lo svolgimento non a regola d'arte degli stessi, ed il danno subito dal sig. , ammontante ad euro 29.603,00. Con refusione di spese, di- Parte_1
ritti ed onorari. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed Controparte_1 equità il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro. In via riconven- zionale -Accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno economico e Parte_1
patrimoniale per dover necessariamente provvedere al ripristino di quanto eseguito dalla ciò anche per evitare un ulteriore aggravio dei danni, Controparte_1 condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di euro
29.603,00, o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
- accertato
l'erroneo calcolo dell'iva al 10% anziché al 4% nelle due fatture indicate in premessa, attesa anche la dichiarazione di iva ridotta dell'opponente, condannarsi la
[...]
a rifondere la differenza pari ad euro 3.398,19. Con refusione di spe- Controparte_1 se, diritti ed onorari.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.2016, si costituiva in giudizio la società opposta contestando la valutazione economica dei lavori eseguiti contenuta nella perizia per non avere il tecnico di parte utilizzato alcun criterio oggetti- vo di stima.
In particolare, l'opposta esponeva che aveva affidato alla Parte_1 [...]
l'esecuzione di lavori edili per un importo complessivo di € Controparte_1
106.494,91 - e, più precisamente, lavori a misura per € 96.587,94, lavori eseguiti in
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economia per € 5.937,00 e lavori a corpo per € 3.970,00 - ed evidenziava che, pur in as- senza di contratto scritto, il valore economico dei lavori, sia a misura che in economia, poteva ottenersi moltiplicando la misura dei lavori effettivamente eseguiti per il prezzo indicato nel prezziario della regione Basilicata.
Evidenziava poi l'assenza di prova circa la presunta non regolare esecuzione della pa- vimentazione esterna realizzata con pietra locale, contestando la valenza probatoria del- la perizia giurata depositata dalla controparte ed osservando che gli eventuali vizi e di- fetti erano addebitabili a chi aveva precedentemente realizzato il massetto e, dunque, così concludeva: “1. In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non
è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e perché l'opponente nelle more del giudizio potrebbe compiere azioni atte a disperdere i propri beni, per evitare un even- tuale pignoramento, concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 16/2015- R.G.1874/2014 emesso in data 21/01/2015 dal Tri- bunale di Lagonegro- Giudice: Dr. Alfredo Maffei.
2. Nel merito in via principale: Ri- gettare l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale poiché infondata sia in fatto sia in diritto e confermare il Decreto Ingiuntivo Opposto. Con vittoria di spese e com- petenze professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfetta- rie (15%), Cap (4%) e Iva (22%), da distrarre in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.”
Con ordinanza del 16.02.2016, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Dopo alcuni rinvii per la pendenza di trattative per bonario componimento della lite, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e dell'opponente (cfr. verbale d'udienza del 24.01.2018) e l'ascolto di testimoni (cfr. verbali d'udienza del 14.09.2021 e 24.04.2023).
Nel corso del giudizio, interveniva rinuncia al mandato da parte dell'avv. RI AL
FI e, con comparsa di costituzione depositata in data 17.05.2018, si costituiva l'avv. Giuseppe Malta quale nuovo difensore della società opposta riportandosi inte- gralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore ed al- le conclusioni da costei formulate nella comparsa di costituzione e precisate nella me- moria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Con ordinanza del 26.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24.04.2023, lo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, formulava alle parti
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una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata esclusivamente dalla società opposta.
Con ordinanza dell'11.12.2023 veniva disposta C.T.U. con formulazione dei relativi quesiti, con incarico conferito, da ultimo, dall'Ing. , il quale depo- Persona_4
sitava la relazione peritale in data 16.01.2025.
All'esito udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. del 19/05/2025, so- stituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa nei se- guenti termini.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fonda- mento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di at- tore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizio- ne sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova con- cernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per ef- fetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n.
7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
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contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.,
16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su cir- costanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Con particolare riguardo poi all'oggetto del presente giudizio, vale ricordare che nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. n. 5915/2011).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie l'opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 16/2015 (R.G. n. 1874/2014), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 21.01.2015, in favore della società opposta, per la somma complessiva di €
18.329,10 (oltre interessi legali e spese della procedura) per il mancato pagamento della fattura n. 4/2011, emessa in data 07.02.1011 “a saldo dei lavori di sistemazione area esterna presso abitazione sita in C/da AL Comune di San Severino Lucano (PZ).
Eseguiti nell'anno 2009”, eccependo la non debenza di tale importo in ragione dell'avvenuto integrale pagamento del credito relativo ai suddetti lavoro;
la sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata e l'erroneo calcolo dell'Iva relativamente ad altre fatture.
Orbene, applicando i suesposti principi alla presente fattispecie, deve anzitutto osservar- si che risulta pacifica fra le parti e comprovata dagli esiti della prova orale la sussistenza del rapporto contrattuale intervenuto tra l'opponente, quale committente, e l'opposta, quale impresa appaltatrice, per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione e di sistema- zione dell'area esterna da eseguire in San Severino Lucano alla c.da AL (poi
[...]
. In specie, il legale rappresentante della società opposta e l'opponente in sede di CP_2
interrogatorio formale, nonché tutti i testi escussi hanno confermato che i lavori da ese- guire, coi relativi costi, sono stati concordati verbalmente fra le parti (cfr. verbali d'udienza del 24.01.2018, 14.09.2021 e 24.04.2023 in atti).
Tuttavia, in assenza di apposito contratto stipulato in forma scritta, al fine di vagliare l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente e le domande riconvenzionali pro- poste, occorre avere riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che si è reso necessario disporre nel corso del giudizio a fronte delle contestazioni fra le parti circa il prezzo pattuito, e dunque il valore economico dei lavori, e le opere concretamen- te realizzate dall'opposta, oltre che l'esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6
Al nominato C.T.U. sono stati invero formulati i seguenti quesiti: “1. Esaminati gli atti
e i documenti di causa e sentite le parti, descriva il CTU le opere che formavano ogget- to del contratto per cui è causa;
2. indichi il CTU i lavori eseguiti in concreto dalla so- cietà appaltatrice, in favore di , quanti- Controparte_1 Parte_1
ficandone il corrispondente prezzo, avuto riguardo alla fattura delle opere rese e al lo- ro stato di avanzamento;
3. dica il CTU se i lavori realizzati dall'opposta siano stati eseguiti o meno a regola d'arte;
4. in caso negativo, accerti se sussistono i danni come lamentati da parte opponente, indichi le cause di detti danni e quantifichi, con computo metrico, il costo degli interventi necessari per il ripristino;
5. determini, all'esito dei predetti accertamenti, l'entità dei compensi eventualmente ancora spettanti alla società opposta in relazione agli importi ingiunti;
6. riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.”
Quanto ai lavori (verbalmente) pattuiti (quesito n. 1), il C.T.U. incaricato, ing.
[...]
, pur rappresentando l'impossibilità di individuarli con precisione - stante Persona_5
il disaccordo tra le parti e la riscontrata assenza di apposito progetto, contratto d'appalto, preventivo descrittivo o documentazione tecnico-amministrativa relativa a pratiche edilizie e/o titoli edilizi assentiti -, ha chiarito di aver cercato di ricostruire i la- vori esaminando comparativamente le perizie di parte e i relativi computi metrici esti- mativi, evidenziandone i punti di coerenza e di disaccordo, in relazione alle parti ispe- zionabili e, poi, indicando nel dettaglio le lavorazioni raggruppandole in tre macrocate- gorie a seconda che i lavori fossero, rispettivamente, dichiarati in entrambi i computi metrici ed effettivamente rilevabili (“lavorazioni condivise”); non dichiarati in entrambi i computi metrici ed effettivamente rilevati in loco dal CTU (“lavorazioni ispezionabili non condivise”) e non dichiarati in entrambi i computi metrici e non ispezionabili (“la- vorazioni non ispezionabili non condivise”) (cfr. pagg.
5-8 della relazione in atti).
In ordine ai lavori eseguiti ed alla quantificazione del relativo prezzo (quesito n. 2), il consulente ha elaborato i prospetti della fatturazione emessa dalla società opposta (per un totale di € 119.379,10) e dei pagamenti eseguiti dall'opponente (per un totale di €
93.500,00); dal confronto tra gli stessi, ha indicato un saldo contabile di € 25.879,10 ed ha, poi, analiticamente evidenziato le differenze contabili di fatturazione imponibile dei lavori (cfr. pag. 12), quelle derivanti dall'applicazione dell'iva (cfr. pagg. 12-14) e dai computi metrici dei CTP (cfr. pagg. 14,17).
Circa le modalità esecutive, gli eventuali danni e i costi di ripristino (quesiti nn. 4 e 5), il CTU ha rilevato la sussistenza, riscontrata all'atto del sopralluogo, di alcune difformi-
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tà esecutive e, dopo aver riportato ed analizzato le contestazioni di cui alla perizia di parte opponente concernenti la pavimentazione esterna, i muretti in calcestruzzo posti lungo la strada di accesso e la copertura della legnaia, ha rilevato la effettiva sussistenza delle lesioni nei giunti cementizie delle lastre di pietra del rivestimento della pavimenta- zione;
la presenza dei distacchi di alcune lastre di pietra nel rivestimento dei muretti e delle lesioni nelle vicinanze dei fori di alloggiamento dei paletti di recinzione;
nonché la posa invertita del tavolato ligneo con la presenza a vista della faccia grezza a spigolo vivo che usualmente va posata nel lato nascosto (cfr. pagg. 17-19 della relazione in atti).
In specie, a fronte del disaccordo tra le parti sul soggetto responsabile dell'esecuzione dei lavori di fondazione dell'ampliamento del fabbricato e sulla base dell'esame dei computi metrici estimativi delle parti, è stata esclusa la riconducibilità alla società oppo- sta delle lesioni (pur riscontrate) nelle tompagnature della parete di accesso all'ala di ampliamento del fabbricato e di alcuni tramezzi interni;
sono stati invece rilevati nel piazzale ubicato dietro al fabbricato, pacificamente “sistemato” dall'opposta, alcuni ce- dimenti da assestamento del sottofondo che hanno creato tratti in contropendenza ed aperto delle lesioni che potrebbero arrecare infiltrazioni che nel tempo potrebbero dan- neggiare le altre strutture di sostegno presenti (cfr. pag. 19 della relazione in atti). A fronte di tali danni, il consulente ha specificamente analizzato gli interventi di ripristino proposti dal CTP e quelli concretamente eseguiti dall'opponente (cfr. pagg. 20-21 della relazione), effettuando anche una stima della relativa spesa e quindi così concludendo:
“le difformità esecutive denunciate dalla parte ricorrente possono essere complessiva- mente quantificate in un importo non superiore ad Euro 6.243,84, oltre IVA al 10%
(importo al lordo IVA stimato in Euro 6.868,22).”
Riguardo, infine, ai compensi eventualmente ancora spettanti alla società opposta in re- lazione agli importi ingiunti (quesito n. 5), il CTU ha osservato quanto segue: “Con ri- ferimento ai lavori eseguiti dalla società opposta in favore del sig. Parte_2
[...
, all'esito delle operazioni peritali svolte, non è stato possibile eseguire un completo riscontro tecnico delle somme vantate a credito in giudizio, in quanto, per carenza di idonea documentazione in atti, è ragionevole ritenere che solo gli importi quantificati nel computo metrico estimativo della società appaltatrice, pari ad Euro 93.689,00 al netto dello sconto offerto del 3%, oltre IVA, possa aver trovato un adeguato riscontro anche in relazione al computo metrico estimativo della controparte interessata. Le altre somme vantate dalla società opposta, derivanti dai lavori eseguiti in economia e dagli altri lavori a corpo (scavo “eseguito dietro piazzale”) non hanno trovato in atti ade-
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guata giustificazione tecnica e contrattuale e non vi sono elementi oggettivi tali da esse- re ritenute valutabili dallo scrivente CTU. In particolare, pertanto, l'importo comples- sivo del credito dell'impresa ammonta ad Euro 101.257,90, considerata l'IVA agevola- ta applicata in modo differenziato (cfr. come da prospetto quadro economico della so- cietà opposta: per Euro 30.000 iva al 4% per importo di Euro 1.200,00, sull'eccedenza iva al 10% per l'importo di Euro 6.368,90). Considerato che dai pagamenti eseguiti ri- sultano versati dal committente acconti per Euro 93.500, ne deriva un credito certifica- to spettante a favore dell'impresa appaltatrice di Euro 7.757,90, già compreso dell'IVA, applicata con le agevolazioni e le soglie definite in atti dalla società oppo- sta/resistente nella propria fatturazione. Accanto al credito certificabile, ed effettiva- mente certificato, dell'impresa innanzi quantificato, in atti sono stati introdotti altri crediti dall'impresa appaltatrice, scaturenti da una contabilità separata rispetto al computo principale dei lavori in appalto, riferita ad alcune lavorazioni di cui nel corso delle operazioni peritali non sono stati reperiti in atti, né nel successivo sopralluogo in loco, elementi tecnici certi per un loro oggettivo riscontro in contraddittorio: A) Euro
5.937,00 x 97% (sconto 3% dell'impresa) = 5.758,89, oltre IVA, per vari lavori in eco- nomia – rendicontati dall'impresa appaltatrice in una lista delle lavorazioni in econo- mia non accettata dal committente. B) Euro 3.970,00 x 97% (sconto 3% dell'impresa) =
3.850,90, oltre IVA, per lavori a corpo di scavo di sbancamento del “piazzale superio- re”, privi di distinta analitica del “corpo”. Quindi, da A) + B) sommano, al netto dello sconto del 3% praticato dalla ditta appaltatrice al committente, odierno attore, crediti non certificabili pari ad Euro 9.609,79, oltre IVA, in quanto non riscontrabili dal CTU per carenza di documentazione tecnica di supporto in atti” (cfr. pagg. 21,22 della rela- zione in atti).
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio si presenta esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione dei lavori eseguiti dall'opposta e del credito conseguentemente vantato nei confronti dell'opponente, oltre che dei pagamenti da quest'ultimo eseguiti, delle difformità esecutive riscontrate e dei relativi costi di ripristino.
In particolare, le valutazioni e le stime svolte dal C.T.U. si ritengono condivisibili in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dai consulenti di parte (cfr. osservazioni alle pagg. 23-26 della relazione in atti).
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Pertanto, alla luce della documentazione in atti, delle risultanze della espletata C.T.U. e dei pagamenti effettuati dall'opponente, peraltro non specificamente contestati dall'opposta, la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio dalla società op- posta deve ritenersi fondata limitatamente alla somma di € 7.757,90, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 16/2015 e condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma così come rideterminata.
Con specifico riferimento alle domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente, si osserva che mentre la società opposta (attore in senso sostanziale) ha fondato la pretesa azionata in via monitoria sulla fattura n. 4/2011, il committente- opponente (convenuto in senso sostanziale), pur non contestando l'esistenza del rappor- to contrattuale e l'esecuzione dei lavori ma soltanto il valore delle opere eseguite, ha ec- cepito l'inesatto adempimento della prima ed agito in riconvenzionale per il (solo) risar- cimento dei danni subiti. Più nel dettaglio, l'opponente, al fine di ottenere il risarcimen- to del danno, ha dedotto la presenza di vizi e difetti dell'opera realizzata a causa della mancata esecuzione a regola d'arte e, precisamente, la presenza di lesioni nella pavi- mentazione esterna e la errata esecuzione dei muretti e della legnaia, quantificando il danno subito nella somma di € 29.603,00.
Sul punto, giova rilevare che la responsabilità per inadempimento contrattuale, che in via generale trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c., viene regolata nel caso dell'appalto dall'art. 1667 c.c. e che anche i rimedi previsti, in generale individuabili nelle norme di cui all'art. 1453 e ss. c.c., trovano, nel contratto di appalto, una disciplina speciale nell'art. 1668 c.c. Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera in materia di appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.) in- tegrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale. Invero, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
13533 del 30.10.2001), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di massima caratteriz- zato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzio- ne e risarcimento del danno) che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, di talché la parte che le propo- ne non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse;
incombe, invece sulla controparte l'onere di provare di aver adempiuto (cfr. Cass. nn. 98/2019; 98/2013;
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3373/2010). In applicazione dello stesso principio, vi sarà inversione dell'onere proba- torio in caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, così come in caso di inesatto adempimento: il creditore si limiterà ad allegare l'inesattezza, mentre al debitore competerà dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Giova altresì precisare che, nel contratto d'appalto, il committente che lamenti difformi- tà o difetti dell'opera può richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga ri- sarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi.
Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazio- ne, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Cass. n. 98/2019), con la preci- sazione che “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'o- pera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, verten- dosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.
Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge
a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile” (cfr. Cass. n. 21269/2009; n. 19146/2013).
Orbene, nella fattispecie in esame la perizia d'ufficio disposta in corso di causa ha con- sentito di accertare, come sopra rilevato, la sussistenza di vizi e difformità nelle opere eseguite dalla società opposta. Ne deriva, in applicazione dei principi innanzi illustrati,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del “danno economico e patrimoniale per dover necessariamente provvedere al ripristino di quanto eseguito dalla , accertato dal C.T.U. e quantificato nella somma al Controparte_1 lordo IVA pari ad € 6.868,22.
Infine, merita accoglimento anche la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la re- stituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di Iva al 10% anziché al 4% sulle fatture n. 23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010, risultando provato l'avvenuto pagamento delle fatture ed il diritto dell'opponente di beneficiare dell'aliquota ridotta del 4% per i lavori in questione,
Alla luce dell'analisi peritale e della documentazione in atti (cfr., in particolare, pagg.
12-13 della relazione;
dichiarazione di IVA ridotta in produzione di parte opponente e
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copie delle fatture), la società opposta va quindi condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 3.398,19 pari alla differenza tra l'IVA versata (al
10%) e quella dovuta (al 4%) sulle fatture de quibus aventi base imponibile pari, rispet- tivamente, ad € 28.000,00 e ad € 28.636,36.
In conclusione, va operata una distinzione in punto di interessi sulle poste creditorie in parola attesa la loro diversa natura.
Più nel dettaglio, mentre il diritto dell'appaltatore al saldo sul corrispettivo ha natura di debito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo in- flattivo della moneta, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224, 2 comma, c.c. derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria dal 1 comma dell'art. 1224 c.c., di talché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto del- la liquidazione, il credito - essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi cor- rispettivi ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 11594/2004); la somma riconosciuta al commit- tente per i vizi accertati, in ragione della sua natura risarcitoria, integrante un debito di valore non soggetto al principio nominalistico, andrà rivalutata dalla data della domanda al soddisfo, in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca ne giustifica la integrale compensazione tra le parti.
I costi di consulenza tecnica d'ufficio, come da decreto di liquidazione del 22.01.2025, vanno definitivamente posti a carico di entrambe le parti in via solidale e in pari misura in considerazione della comune finalità di acquisizione di elementi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2015 emesso nell'ambito del procedimento n.
1874/2014 R.G. emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 21.01.2015;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante p.t., della somma di €
[...]
7.757,90, come determinata in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
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- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda ricon- venzionale di risarcimento danni formulata da e, per Parte_1
l'effetto
- condanna in persona del proprio legale rappresentan- Controparte_1 te p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
6.868,22, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini specificati in parte mo- tiva;
- condanna in persona del proprio legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., alla restituzione, in favore di , della somma di € Parte_1
3.398,19 a titolo di differenza tra l'IVA versata e quella dovuta sulle fatture n.
23/10 del 30.06.2010 e n. 52/10 del 29.10.2010;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale e in pari misu- ra, le spese di C.T.U. così come liquidate con decreto del 22.01.2025.
Così deciso in Lagonegro, il 18.06.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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