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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1116/2024
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 1116/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 19.01.2024 da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonino Pilusi,
-RICORRENTE- nei confronti di
, (C.F.: rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Maria Anna Pia Castellaneta,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 19.01.2024, ha domandato la Parte_1 regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali re ori e Per_1 Per_2
nati fuori dal matrimonio, richiedendo: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
[...] con collocamento esclusivo degli stessi presso la madre in Conversano (dato che il ricorrente vive in
Svizzera per lavoro), la regolamentazione degli incontri padre-figli, l'obbligo a suo carico di versare non più di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie loro relative. Il ricorrente ha dedotto di aver convissuto more uxorio con la convenuta in Svizzera sino al 16 agosto 2023 e che dalla predetta unione sono nati due figli minori: , nato il [...] a Persona_3
CH (CHE) e , nato il [...] a [...], i quali risiedono con la madre in Conversano;
Persona_2 ha evidenziato che, in costanza di convivenza e precedentemente alla nascita dei figli, le parti avevano formalizzato, presso il competente Ufficio Anagrafe svizzero e in conformità alla normativa elvetica
(segnatamente, le prescrizioni del Servizio Sociale Civile), un accordo relativo alla custodia, alle relazioni personali e al contributo al mantenimento dei futuri nascituri, stabilendo una ripartizione paritetica (50%) degli oneri tra entrambi i genitori. A seguito dell'interruzione della convivenza nell'agosto 2023, la ha abbandonando il domicilio e l'attività lavorativa in Svizzera per Pt_2 trasferirsi con i figli minori in Italia, precisamente in Conversano.
II.- Con comparsa del 23.04.2024 , si costituiva in giudizio chiedendo Parte_3 l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo degli stessi presso di lei, conferendole, tuttavia, il potere di assumere determinazioni in merito alla scelta degli istituti scolastici frequentati dai figli minori, di autorizzare la sottoscrizione di ogni atto o documento richiesto dalle istituzioni scolastiche, anche qualora la normativa o le prassi dell'istituto prevedano il consenso congiunto di entrambi i genitori, nonché il potere di adottare decisioni urgenti concernenti la salute dei minori;
ha domandato inoltre una regolamentazione più restrittiva degli incontri padre-figli e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versandole € 600,00 mensili per il figlio ed € 400,00 mensili per il figlio , oltre al 100% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie come disciplinate dal Protocollo in subiecta materia, nonché il 100% dell'assegno unico universale, con vittoria di spese. In via istruttoria ha domandato l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente dal 2023 e delle buste paga relative agli ultimi sei mesi. A sostegno delle proprie richieste, ha dedotto che la cessazione della convivenza more uxorio
e il suo conseguente rientro in Italia sono state scelte concordate con il ricorrente e determinate dalla scoperta di una relazione sentimentale clandestina del compagno intrattenuta già durante la convivenza e in un periodo in cui la RA era in attesa del secondo figlio. Pt_2 III.- Dopo alcuni rinvii per tentare un bonario componimento, all'udienza del 13.03.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. IV.- Il P.M. ha concluso in data 17.03.2025, rimettendosi alla decisione del Collegio. DIRITTO Vengono, quindi, come di seguito, sinteticamente esplicitate le ragioni della decisione. È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici, rispetto alla prole. Quanto all'individuazione del regime affidativo, che possa dirsi più consono al superiore interesse di e di , questi ultimi vanno affidati ad entrambi i genitori, in condiviso, così Per_1 Per_2 riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, i quali dovranno tuttavia continuare a risiedere in via esclusiva con la madre in ossequio ad uno stato di fatto ormai consolidato, tenuto conto della sua maggiore capacità accuditiva, della lontananza geografica del padre e dell'assenza di contrasto tra le parti sul punto. Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore dei minori deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantir loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, con obbligo da parte loro di comunicare e cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione dei minori. In merito alle modalità di svolgimento dei ridetti incontri padre-figli, in considerazione delle note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 13 marzo 2025, si prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di visita padre - figli, regolamentando inter partes gli incontri e le relazioni personali alle seguenti condizioni: “1)Per ogni mese dell'anno e per almeno due giorni consecutivi con cadenza quindicinale, e con possibilità di pernottamento anche per il figlio quando questi avrà compito i tre anni. Detti incontri Per_2 dovranno essere preventivamente concordati tra le parti al fine di evitare disguidi, malintesi e spese inutili per il viaggio e tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche delle parti in causa.
2) In merito alle festività Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si è stabilito che ad anni alterni per i giorni 24-25-26 questi verranno trascorsi con un genitore, così pure per Capodanno i giorni 30-
31 e 1, nel senso che chi terrà i figli per Natale non li avrà per Capodanno, idem per le festività
Pasquali nel senso che la vigilia di Pasqua e per il giorno di Pasqua saranno con un genitore mentre per la Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni. 3) Per le vacanze estive e segnatamente per 30 giorni l'anno i figli , e , quest'ultimo dopo il compimento del terzo anno di età, Per_1 Per_2 potranno trascorrerli con il padre anche in altra nazione, vista la non opposizione della madre al diritto di espatrio dei suddetti minori”. Pertanto, le pattuizioni così raggiunte vanno recepite nella presente sentenza, divenendo parte integrante del decisum.
Relativamente al quantum del contributo paterno al mantenimento dei minori, le parti non hanno raggiunto un'intesa; la insiste nella richiesta di fissare a carico dell' un assegno Pt_2 Per_2 mensile a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, con decorrenza dal deposito dell'avverso ricorso, quanto meno di € 1.000,00 (€ 600,00 per ed € 400,00 per ), o Per_1 Per_2 della somma maggiore o minore di giustizia, oltre al 100% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Bari ed ISTAT, come per legge, nonché al 100% dell'Assegno Unico familiare in suo favore. Di contro, parte ricorrente ha chiesto di fissare a suo carico, un contributo al mantenimento dei figli non superiore ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a loro relative.
Ebbene, si espone che la resistente, a partire dal febbraio 2025, ha intrapreso un tirocinio a tempo parziale in qualità di cuoca, con decorrenza dal 4 febbraio 2025 al 3 agosto 2025, percependo una indennità mensile di € 850,00, come da documentazione prodotta in atti;
si rileva che, fino al 31 agosto 2023, la resistente avrebbe goduto di un reddito netto considerevolmente più elevato (quando viveva in Svizzera), pari a CHF 53.439 nel 2021, CHF 57.164 nel 2022 e CHF 37.781, redditi che, tuttavia, non sono stati provati, non avendo ella prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi afferenti a tali periodi. In aggiunta, si evidenzia che la resistente non sostiene costi abitativi, in quanto dimora presso un immobile di proprietà del padre sito in Conversano. Per quanto concerne la situazione reddituale del ricorrente, in base alle dichiarazioni dei redditi dallo stesso debitamente depositate in atti, è emerso che, egli ha goduto di un salario netto di CHF 57.622 nel 2021, di CHF 58.403 nel 2022 e nel 2023 un salario netto di CHF 68.967. L' ha Per_2 dedotto e provato, inoltre, di sostenere ingenti spese mensili comprensive di 1.450,00 Franchi mensili per l'affitto della casa in cui abita, oltre a quelle relative ad acqua luce, assicurazione auto, mezzi di trasporto e quant'altro, senza contare le spese di viaggio/aereo che egli affronta per giungere in Puglia per frequentare i propri figli.
Alla luce di tali emergenze, il Tribunale, esaminate le risultanze istruttorie e le argomentazioni delle parti, ritiene di dover procedere alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, bilanciando equitativamente le capacità economiche dei genitori e le esigenze dei minori, in conformità agli artt. 337-ter c.c. e ss. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente, sebbene goda di entrate Parte_1 reddituali cospicue, come emerge dalla documentazione fiscale prodotta, è altresì gravato da rilevanti spese mensili e annuali, derivanti dalla sua residenza in Svizzera. È notorio e pacifico che il costo della vita in Svizzera è significativamente più elevato rispetto all'Italia, circostanza che incide profondamente sulla capacità di spesa del ricorrente;
d'altra parte, si rileva che la resistente, sebbene abbia interrotto la precedente attività lavorativa in Svizzera, ha recentemente intrapreso un tirocinio a tempo parziale con una indennità mensile di € 850,00. È fondamentale, inoltre, considerare che la non sopporta costi abitativi, in quanto dimora presso un immobile di proprietà del padre, Pt_2 autonomo e arredato anche grazie al contributo del ricorrente. Tale condizione esonera la resistente da una delle voci di spesa più gravose nel bilancio familiare.
Inoltre, si deve tenere conto del fatto che, vivendo i figli minori in Italia con la madre, è quest'ultima a sostenere quotidianamente la totalità dei costi relativi alla loro vita, istruzione, salute, svago e cura ordinaria. Ciò comprende tutte le spese correnti e non straordinarie che la prossimità fisica impone alla madre. Pertanto, in un'ottica di equità e proporzionalità, e tenuto conto delle complessive circostanze economiche e logistico-organizzative delle parti, questo Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del ricorrente un contributo paterno al mantenimento di ciascun figlio pari a € 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili, per un totale complessivo di € 800,00 (ottocento/00 euro) con decorrenza a partire dal mese successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (febbraio 2024). Il padre dovrà inoltre versare il 60% delle spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei minori, da individuarsi e regolarsi secondo il Protocollo d'Intesa in subiecta materia siglato con il locale C.O.A. L'assegno unico e universale, spettante ex lege per i figli minori e , va Per_1 Per_2 attribuito, per intero, al genitore collocatario esclusivo dei minori, id est alla genitrice ricorrente,
, la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente Parte_3 acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
In virtù della parziale soccombenza di entrambe le parti in merito alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori e considerata l'assenza di contrasto tra le parti in merito all'affidamento, collocamento e regolamentazione degli incontri padre-figli, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 1116/2024 proposto con ricorso del 19.01.2024 da a nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Parte_3 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede: 1. AFFIDA in forma condivisa ad entrambi i genitori i figli minori Per_3
nato il [...] e nato il [...], con collocamento esclusivo
[...] Persona_2 presso la residenza materna;
2. DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i figli minori, secondo il seguente calendario minimo, concordato tra le parti nel corso del giudizio:
a)Per ogni mese dell'anno e per almeno due giorni consecutivi con cadenza quindicinale, e con possibilità di pernottamento anche per il figlio quando questi avrà compito i Per_2 tre anni. Detti incontri dovranno essere preventivamente concordati tra le parti al fine di evitare disguidi, malintesi e spese inutili per il viaggio e tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche delle parti in causa. b) In merito alle festività Natalizie e Pasquali
e per le vacanze estive si è stabilito che ad anni alterni per i giorni 24-25-26 questi verranno trascorsi con un genitore, così pure per Capodanno i giorni 30-31 e 1, nel senso che chi terrà i figli per Natale non li avrà per Capodanno, idem per le festività Pasquali nel senso che la vigilia di Pasqua e per il giorno di Pasqua saranno con un genitore mentre per la Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni. c) Per le vacanze estive e segnatamente per 30 giorni l'anno i figli , e , quest'ultimo dopo il Per_1 Per_2 compimento del terzo anno di età, potranno trascorrerli con il padre anche in altra nazione, vista la non opposizione della madre al diritto di espatrio dei suddetti minori;
3. DA atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria esclusiva, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e i minori;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli minori, versando alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 800,00 (ottocento/00 euro) mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (febbraio 2024);
5. DISPONE che l'assegno unico e universale, spettante ex lege per i figli minori e , dovrà essere corrisposto per intero al genitore collocatario Per_1 Per_2 esclusivo dei minori, id est alla madre la quale potrà richiederne il Parte_3 pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
6. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 1116/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 19.01.2024 da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonino Pilusi,
-RICORRENTE- nei confronti di
, (C.F.: rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Maria Anna Pia Castellaneta,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 19.01.2024, ha domandato la Parte_1 regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali re ori e Per_1 Per_2
nati fuori dal matrimonio, richiedendo: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
[...] con collocamento esclusivo degli stessi presso la madre in Conversano (dato che il ricorrente vive in
Svizzera per lavoro), la regolamentazione degli incontri padre-figli, l'obbligo a suo carico di versare non più di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie loro relative. Il ricorrente ha dedotto di aver convissuto more uxorio con la convenuta in Svizzera sino al 16 agosto 2023 e che dalla predetta unione sono nati due figli minori: , nato il [...] a Persona_3
CH (CHE) e , nato il [...] a [...], i quali risiedono con la madre in Conversano;
Persona_2 ha evidenziato che, in costanza di convivenza e precedentemente alla nascita dei figli, le parti avevano formalizzato, presso il competente Ufficio Anagrafe svizzero e in conformità alla normativa elvetica
(segnatamente, le prescrizioni del Servizio Sociale Civile), un accordo relativo alla custodia, alle relazioni personali e al contributo al mantenimento dei futuri nascituri, stabilendo una ripartizione paritetica (50%) degli oneri tra entrambi i genitori. A seguito dell'interruzione della convivenza nell'agosto 2023, la ha abbandonando il domicilio e l'attività lavorativa in Svizzera per Pt_2 trasferirsi con i figli minori in Italia, precisamente in Conversano.
II.- Con comparsa del 23.04.2024 , si costituiva in giudizio chiedendo Parte_3 l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo degli stessi presso di lei, conferendole, tuttavia, il potere di assumere determinazioni in merito alla scelta degli istituti scolastici frequentati dai figli minori, di autorizzare la sottoscrizione di ogni atto o documento richiesto dalle istituzioni scolastiche, anche qualora la normativa o le prassi dell'istituto prevedano il consenso congiunto di entrambi i genitori, nonché il potere di adottare decisioni urgenti concernenti la salute dei minori;
ha domandato inoltre una regolamentazione più restrittiva degli incontri padre-figli e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versandole € 600,00 mensili per il figlio ed € 400,00 mensili per il figlio , oltre al 100% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie come disciplinate dal Protocollo in subiecta materia, nonché il 100% dell'assegno unico universale, con vittoria di spese. In via istruttoria ha domandato l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente dal 2023 e delle buste paga relative agli ultimi sei mesi. A sostegno delle proprie richieste, ha dedotto che la cessazione della convivenza more uxorio
e il suo conseguente rientro in Italia sono state scelte concordate con il ricorrente e determinate dalla scoperta di una relazione sentimentale clandestina del compagno intrattenuta già durante la convivenza e in un periodo in cui la RA era in attesa del secondo figlio. Pt_2 III.- Dopo alcuni rinvii per tentare un bonario componimento, all'udienza del 13.03.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. IV.- Il P.M. ha concluso in data 17.03.2025, rimettendosi alla decisione del Collegio. DIRITTO Vengono, quindi, come di seguito, sinteticamente esplicitate le ragioni della decisione. È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici, rispetto alla prole. Quanto all'individuazione del regime affidativo, che possa dirsi più consono al superiore interesse di e di , questi ultimi vanno affidati ad entrambi i genitori, in condiviso, così Per_1 Per_2 riconoscendo anche al padre la possibilità di concordare con la madre gli indirizzi fondamentali della vita dei figli, i quali dovranno tuttavia continuare a risiedere in via esclusiva con la madre in ossequio ad uno stato di fatto ormai consolidato, tenuto conto della sua maggiore capacità accuditiva, della lontananza geografica del padre e dell'assenza di contrasto tra le parti sul punto. Quanto al regime delle visite, occorre sottolineare che nell'interesse superiore dei minori deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantir loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, con obbligo da parte loro di comunicare e cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione dei minori. In merito alle modalità di svolgimento dei ridetti incontri padre-figli, in considerazione delle note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 13 marzo 2025, si prende atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di visita padre - figli, regolamentando inter partes gli incontri e le relazioni personali alle seguenti condizioni: “1)Per ogni mese dell'anno e per almeno due giorni consecutivi con cadenza quindicinale, e con possibilità di pernottamento anche per il figlio quando questi avrà compito i tre anni. Detti incontri Per_2 dovranno essere preventivamente concordati tra le parti al fine di evitare disguidi, malintesi e spese inutili per il viaggio e tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche delle parti in causa.
2) In merito alle festività Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si è stabilito che ad anni alterni per i giorni 24-25-26 questi verranno trascorsi con un genitore, così pure per Capodanno i giorni 30-
31 e 1, nel senso che chi terrà i figli per Natale non li avrà per Capodanno, idem per le festività
Pasquali nel senso che la vigilia di Pasqua e per il giorno di Pasqua saranno con un genitore mentre per la Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni. 3) Per le vacanze estive e segnatamente per 30 giorni l'anno i figli , e , quest'ultimo dopo il compimento del terzo anno di età, Per_1 Per_2 potranno trascorrerli con il padre anche in altra nazione, vista la non opposizione della madre al diritto di espatrio dei suddetti minori”. Pertanto, le pattuizioni così raggiunte vanno recepite nella presente sentenza, divenendo parte integrante del decisum.
Relativamente al quantum del contributo paterno al mantenimento dei minori, le parti non hanno raggiunto un'intesa; la insiste nella richiesta di fissare a carico dell' un assegno Pt_2 Per_2 mensile a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, con decorrenza dal deposito dell'avverso ricorso, quanto meno di € 1.000,00 (€ 600,00 per ed € 400,00 per ), o Per_1 Per_2 della somma maggiore o minore di giustizia, oltre al 100% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Bari ed ISTAT, come per legge, nonché al 100% dell'Assegno Unico familiare in suo favore. Di contro, parte ricorrente ha chiesto di fissare a suo carico, un contributo al mantenimento dei figli non superiore ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a loro relative.
Ebbene, si espone che la resistente, a partire dal febbraio 2025, ha intrapreso un tirocinio a tempo parziale in qualità di cuoca, con decorrenza dal 4 febbraio 2025 al 3 agosto 2025, percependo una indennità mensile di € 850,00, come da documentazione prodotta in atti;
si rileva che, fino al 31 agosto 2023, la resistente avrebbe goduto di un reddito netto considerevolmente più elevato (quando viveva in Svizzera), pari a CHF 53.439 nel 2021, CHF 57.164 nel 2022 e CHF 37.781, redditi che, tuttavia, non sono stati provati, non avendo ella prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi afferenti a tali periodi. In aggiunta, si evidenzia che la resistente non sostiene costi abitativi, in quanto dimora presso un immobile di proprietà del padre sito in Conversano. Per quanto concerne la situazione reddituale del ricorrente, in base alle dichiarazioni dei redditi dallo stesso debitamente depositate in atti, è emerso che, egli ha goduto di un salario netto di CHF 57.622 nel 2021, di CHF 58.403 nel 2022 e nel 2023 un salario netto di CHF 68.967. L' ha Per_2 dedotto e provato, inoltre, di sostenere ingenti spese mensili comprensive di 1.450,00 Franchi mensili per l'affitto della casa in cui abita, oltre a quelle relative ad acqua luce, assicurazione auto, mezzi di trasporto e quant'altro, senza contare le spese di viaggio/aereo che egli affronta per giungere in Puglia per frequentare i propri figli.
Alla luce di tali emergenze, il Tribunale, esaminate le risultanze istruttorie e le argomentazioni delle parti, ritiene di dover procedere alla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, bilanciando equitativamente le capacità economiche dei genitori e le esigenze dei minori, in conformità agli artt. 337-ter c.c. e ss. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente, sebbene goda di entrate Parte_1 reddituali cospicue, come emerge dalla documentazione fiscale prodotta, è altresì gravato da rilevanti spese mensili e annuali, derivanti dalla sua residenza in Svizzera. È notorio e pacifico che il costo della vita in Svizzera è significativamente più elevato rispetto all'Italia, circostanza che incide profondamente sulla capacità di spesa del ricorrente;
d'altra parte, si rileva che la resistente, sebbene abbia interrotto la precedente attività lavorativa in Svizzera, ha recentemente intrapreso un tirocinio a tempo parziale con una indennità mensile di € 850,00. È fondamentale, inoltre, considerare che la non sopporta costi abitativi, in quanto dimora presso un immobile di proprietà del padre, Pt_2 autonomo e arredato anche grazie al contributo del ricorrente. Tale condizione esonera la resistente da una delle voci di spesa più gravose nel bilancio familiare.
Inoltre, si deve tenere conto del fatto che, vivendo i figli minori in Italia con la madre, è quest'ultima a sostenere quotidianamente la totalità dei costi relativi alla loro vita, istruzione, salute, svago e cura ordinaria. Ciò comprende tutte le spese correnti e non straordinarie che la prossimità fisica impone alla madre. Pertanto, in un'ottica di equità e proporzionalità, e tenuto conto delle complessive circostanze economiche e logistico-organizzative delle parti, questo Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del ricorrente un contributo paterno al mantenimento di ciascun figlio pari a € 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili, per un totale complessivo di € 800,00 (ottocento/00 euro) con decorrenza a partire dal mese successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (febbraio 2024). Il padre dovrà inoltre versare il 60% delle spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse dei minori, da individuarsi e regolarsi secondo il Protocollo d'Intesa in subiecta materia siglato con il locale C.O.A. L'assegno unico e universale, spettante ex lege per i figli minori e , va Per_1 Per_2 attribuito, per intero, al genitore collocatario esclusivo dei minori, id est alla genitrice ricorrente,
, la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente Parte_3 acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
In virtù della parziale soccombenza di entrambe le parti in merito alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei due figli minori e considerata l'assenza di contrasto tra le parti in merito all'affidamento, collocamento e regolamentazione degli incontri padre-figli, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 1116/2024 proposto con ricorso del 19.01.2024 da a nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Parte_3 del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede: 1. AFFIDA in forma condivisa ad entrambi i genitori i figli minori Per_3
nato il [...] e nato il [...], con collocamento esclusivo
[...] Persona_2 presso la residenza materna;
2. DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé i figli minori, secondo il seguente calendario minimo, concordato tra le parti nel corso del giudizio:
a)Per ogni mese dell'anno e per almeno due giorni consecutivi con cadenza quindicinale, e con possibilità di pernottamento anche per il figlio quando questi avrà compito i Per_2 tre anni. Detti incontri dovranno essere preventivamente concordati tra le parti al fine di evitare disguidi, malintesi e spese inutili per il viaggio e tenuto conto anche delle esigenze lavorative e scolastiche delle parti in causa. b) In merito alle festività Natalizie e Pasquali
e per le vacanze estive si è stabilito che ad anni alterni per i giorni 24-25-26 questi verranno trascorsi con un genitore, così pure per Capodanno i giorni 30-31 e 1, nel senso che chi terrà i figli per Natale non li avrà per Capodanno, idem per le festività Pasquali nel senso che la vigilia di Pasqua e per il giorno di Pasqua saranno con un genitore mentre per la Pasquetta con l'altro sempre ad anni alterni. c) Per le vacanze estive e segnatamente per 30 giorni l'anno i figli , e , quest'ultimo dopo il Per_1 Per_2 compimento del terzo anno di età, potranno trascorrerli con il padre anche in altra nazione, vista la non opposizione della madre al diritto di espatrio dei suddetti minori;
3. DA atto che il presente regolamento degli incontri è puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria esclusiva, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre e i minori;
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli minori, versando alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 800,00 (ottocento/00 euro) mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat-Foi, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa siglato con il locale C.O.A, con decorrenza a partire dal mese successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (febbraio 2024);
5. DISPONE che l'assegno unico e universale, spettante ex lege per i figli minori e , dovrà essere corrisposto per intero al genitore collocatario Per_1 Per_2 esclusivo dei minori, id est alla madre la quale potrà richiederne il Parte_3 pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
6. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 17 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato