Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 22/01/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05378/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5378 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
provvedimento emesso dalla Prefettura della Provincia di -OMISSIS- in data 7.2.2020, recante la inammissibilità della istanza volta alla concessione della cittadinanza, presentata dalla ricorrente in data 18.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18.10.2019 la ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto del 7 febbraio 2020 ha dichiarato la inammissibilità della ridetta domanda volta alla concessione della cittadinanza, stante la carenza del requisito della residenza legale continuativa per almeno dieci anni, essendo emerso dagli atti istruttori che la richiedente risulta cancellata dall’anagrafe del Comune di -OMISSIS- per irreperibilità, in data 15.12.2014 e reiscritta presso lo stesso Comune in data 11.3.2016.
1.1. Avverso il predetto decreto ha quindi proposto ricorso la interessata avanti questo TAR, deducendone l’illegittimità sulla scorta di due motivi, a mezzo dei quali lamenta, essenzialmente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 572/1993, rubricato “ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” , nonché la errata valutazione dei documenti allegati alla domanda, atteso che la dictio “legalmente residente” atterrebbe preliminarmente al rispetto delle condizioni e degli adempimenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e, in secondo luogo, al rispetto delle norme in materia di iscrizione anagrafica; nella fattispecie essa ricorrente, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo, sarebbe sostanzialmente titolare del requisito in parola, avendo comunque regolarmente soggiornato in Italia –ad onta della cancellazione anagrafica- siccome attestato dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi emesse dal datore di lavoro per cui l’istante avrebbe lavorato regolarmente in quegli anni; in ogni caso, la reiscrizione anagrafica avvenuta nel 2016 integrerebbe una sorta di implicito annullamento della precedente cancellazione, di cui varrebbe a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuità dell’iscrizione anagrafica.
1.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, instando preliminarmente per la irricevibilità per intempestività e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
1.3. All’udienza straordinaria del 13 dicembre 2024, al fine, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Va, in via liminare, esaminata la eccezione di irricevibilità per intempestività, sollevata dalla Amministrazione resistente, al fine di disvelarne la infondatezza atteso che:
- alla allegazione relativa alla data di notificazione del provvedimento gravato –benchè riferibile anche alla epigrafe del gravame- non è poscia seguito qualsivoglia conforto probatorio, cui la parte pubblica eccipiente era irremissibilmente tenuta in assolvimento dell’onere probatorio in capo ad essa parte eccipiente gravante;
- costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale, al fine della declaratoria di irricevibilità del ricorso, la prova della piena conoscenza dell'atto impugnato in un momento precedente e la conseguente tardività della notifica del gravame deve essere dimostrata dalla parte che la eccepisce e deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza della conoscenza stessa (cfr., tra le tante, CdS, I, 26.2.2024, n. 260; Id., IV, 16.11.2021, n. 7046).
2.2. Il gravame, nondimeno, benchè ricevibile, non è fondato.
2.3. Si rende necessario premettere (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. V- bis , 18.09.2023, n. 13815) che il requisito della residenza almeno decennale nel territorio della Repubblica italiana costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, non solo sulla base della chiara formulazione letterale delle disposizioni che lo prevedono, ma anche alla luce della ratio delle relative prescrizioni.
Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “ da almeno ” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che « la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento » (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “ devono permanere sino alla prestazione del giuramento” .
Tale requisito è necessario in quanto rilevante “criterio di collegamento” che costituisce la “causa” dell’attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza, evidenziando come la “durata” della permanenza sul suolo nazionale assuma una particolare rilevanza, nel procedimento del riconoscimento dello status di lungosoggiornante, ai sensi dell’art. 9 TUI, che è finalizzato a “stabilizzare” la presenza in Italia dello straniero, sottraendolo a quello stato di incertezza di dover ripetutamente chiedere e ottenere ogni volta il rinnovo del titolo autorizzatorio cui è soggetto lo straniero in possesso di mero permesso di soggiorno.
La “durata” della permanenza sul suolo nazionale assume, a maggior ragione, rilevanza anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto è indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione” (cfr. Cons. St., n. 6143/2011).
In tale prospettiva e tenendo conto della ratio della normativa in materia, va distinta la posizione di chi può vantare una posizione di soggiornante di “mero fatto” (straniero privo di permesso di soggiorno), in cui la durata della permanenza in Italia resta nell’ambito del giuridicamente irrilevante, da chi, pur partendo da un’analoga situazione di fatto, abbia poi conseguito il “riconoscimento”, da parte dell’ordinamento giuridico, della medesima circostanza (del soggiorno “di fatto” protratto per una determinata durata), quale condizione legittimante per chiedere ed ottenere un “titolo”.
L’anzidetta ratio va tenuta in considerazione nell’interpretazione ed applicazione della normativa in materia, incluse quelle disposizioni dettate dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/93) che prescrive i requisiti della “continuità” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 22.2.1995 n. 2800 e 1.3.1995 n. 363, nonchè TAR Lazio, -OMISSIS-, sez. I ter, 08/05/2020, n. 4843, secondo cui « le disposizioni succitate non esigono la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ») e della “legalità”, atteso che l’art. 1, comma 2, lett. a) del menzionato d.P.R. n. 572/93 dispone che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica ”.
Dalle coordinate che precedono emerge che, ai fini della concessione della cittadinanza, non assume rilievo il tempo trascorso dallo straniero sul nostro territorio in posizione di mera “residenza abituale”, ma solo quello in “posizione di legalità” nel senso sopra delineato, in quanto “ indicativo della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino ” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 30.11.92 n. 2482).
Ne consegue che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, proprio perché il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, l'art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza di una precisa definizione della nozione di residenza legale ai sensi della disposizione regolamentare innanzi richiamata, tale elemento possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22/11/2011, n.6143; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I,
Talchè, “ l'iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta un requisito ineludibile ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza ” (cfr. Consiglio di Stato n. 6143/2011 cit.).
Peraltro, come già statuito da questo TAR in fattispecie analoga (TAR Lazio, -OMISSIS-, sez. V- bis , n. 13815/2023 cit.), non appare manifestamente illogica o irragionevole - tenuto anche conto dell’elevatissimo numero delle richieste di cittadinanza - una previsione che disponga di ancorare la nozione di residenza legale, a tali fini, ad un dato formale di immediato accertamento quale, appunto, le risultanze delle certificazioni anagrafiche, e ciò anche al fine di salvaguardare la speditezza e, più in generale, il buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. (ancora da ultimo, TAR Lazio, V, 2 dicembre 2024, n. 21587).
D’altronde, tale conclusione non appare neanche irrazionale o sproporzionata considerato che, sul punto, l’interessato non è affatto sprovvisto di strumenti di tutela, avendo egli l’onere di attivare - come ribadito a più riprese anche da questa Sezione (cfr., di recente, T.A.R. -OMISSIS-, sez. V-bis, 03/02/2023, n.1939) - gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle cancellazioni anagrafiche (ed in caso di esito positivo presentare un'eventuale istanza di riesame) presso i competenti uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi a disposizione di tutela giustiziali o giurisdizionali presso le autorità competenti.
2.4. Nella fattispecie che ne occupa, peraltro, la “soluzione di continuità” nella iscrizione anagrafica, è rivenuta da fatto –assenza di regolare contratto di locazione, registrato e, indi, impossibilità di chiedere la mutazione di residenza- che ex se depone, ad un tempo:
- per la legittimità della cancellazione anagrafica;
- per la rilevanza di tale circostanza -proprio al lume della “irregolarità alloggiativa” apertamente riconosciuta dalla stessa ricorrente- ai fini del giudizio relativo alla insussistenza del requisito condizionante il conseguimento del bene della vita agognato, e per cui quivi ancora si insta.
D’altra parte, “ il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro Paese ” (T.A.R. Lazio, -OMISSIS-, sez. I ter, 8/0/2020, n. 4843).
2.5. Nè può accedersi alla tesi di parte ricorrente circa una sorta di valenza “retroattiva” della reiscrizione: ciò che quivi spolo viene in rilievo, invero, è la cesura temporale, indiscutibilmente incrinante la continuità della residenza “anagraficamente regolare”, siccome richiesta ai fini della concessione della cittadinanza.
2.6. In conclusione, nella vicenda in esame l’Amministrazione ha motivato il diniego in ragione dell’irregolarità della posizione del ricorrente, in quanto dalle risultanze anagrafiche è emerso che il richiedente è stato cancellato dai registri anagrafici nel 2014, per poi esservi nuovamente iscritto nel 2016.
Tale circostanza di fatto, pertanto, vale ex se ad escludere i requisiti della “continuità” e della “legalità” che devono indefettibilmente connotare, in virtù di quanto sinora chiarito, il presupposto della residenza legale ultradecennale nel territorio della Repubblica – che deve perdurare sino al momento del giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” ) - ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del ridetto art. 9, lett. f) legge n. 91/1992.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO