Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente
-SENTENZA-
nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 3004 dell'anno 2021 promossa da:
(P.IV ), in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante rappresentata e difesa come da procura Parte_2 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
Danilo Ascari e dall'avv. Beatrice Malavasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Carpi (MO), via A. Volta n. 6
- attrice opponente- contro
(P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante , rappresentata e difesa come da procura Controparte_1 allegata alla comparsa di costituzione dall'avv. Giovanni Tisato e dall'avv.
Marco Faccin ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI), Piazza Alvise Conte n. 8
- convenuta opposta–
avente ad oggetto: agenzia
1
PARTE ATTRICE: Voglia l'On.le Tribunale
Ogni contraria istanza disattesa IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del
Tribunale Ordinario di Modena per le causali esposte in narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 697/2021 n. rg 1291/2021 emesso dal Tribunale
Ordinario di Vicenza in data 29/03/2021.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge e per somme non dovute quindi infondato in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio.
Per quanto occorra dichiara, sin da ora, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalla controparte.
PARTE CONVENUTA:
1. Sia rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e sia comunque condannata l'opponente a pagare in favore dell'opposta, per le causali di cui al ricorso monitorio, le seguenti somme:
- euro 5.289,73 quale saldo della fattura n. 219 del 21.10.2020, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 come calcolati ed esplicitati nella memoria datata
14.12.2022 (interessi moratori per euro 1.507,00);
- euro 7.076,78 di cui alla fattura n. 19 del 1.02.2021 oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 come calcolati ed esplicitati nella memoria datata 14.12.2022
(interessi moratori per euro 147,35);
- euro 6.842,44 per interessi maturati per ritardato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio oltre ad interessi maturandi dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo.
2. Compensi di causa rifusi con distrazione a favore dei procuratori del convenuto.
3. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo venisse revocato a fronte dei pagamenti eseguiti dall'opponente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, sia condannata quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate nel suddetto decreto.
2 - Ragioni in fatto e in diritto della decisione –
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato opponeva il decreto ingiuntivo n. 697/2021 R.Ing Parte_1
(R.G. 1291/2021) emesso in data 1.04.2021 dal Tribunale di Vicenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a entro Controparte_1
quaranta giorni dalla notifica, la somma risultante dalle fatture parzialmente insolute, nonché dagli interessi maturati a seguito del ritardo nei pagamenti dovuti in base al contratto di agenzia concluso tra le parti, e segnatamente (1)
euro 5.289,73 oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal 1.11.2020 al
15.2.2021 sull'intero importo della fattura di euro 64.865,35 mentre dal
15.2.2021 al saldo sulla minor somma di euro 5.289,73 a seguito del pagamento parziale;
(2) euro 7.076,78 oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal
1.2.2021 al saldo effettivo;
(3) euro 6.842,44 per interessi maturati per ritardato pagamento oltre ad interessi maturandi dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntio al saldo effettivo;
oltre alle spese di procedura e ai compensi professionali liquidati nello stesso decreto ingiuntivo. L'attrice chiedeva, quindi, in via preliminare la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito e per l'effetto quella di nullità e/o annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e di merito la declaratoria di nullità e illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge e per somme non dovute.
A fondamento delle proprie domande la società attrice evidenziava anzitutto che il contratto di agenzia concluso tra le parti conteneva una clausola che attribuiva, per tutte le controversie derivanti dal predetto contratto, demandava la competenza al Foro corrispondente alla sede legale della preponente (ovvero Modena, in quanto la sede di è a Parte_1
Carpi), e in ogni caso che lo stesso Tribunale era competente a dirimere la controversia in quanto luogo in cui era stato concluso il contratto e quindi in cui l'obbligazione era sorta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto
3 doveva essere dichiarato nullo, anche considerato che il credito per provvigioni dell'agente portato non era ancora maturato, dal momento che il contratto di agenzia subordinava tale momento all'effettivo incasso, da parte della preponente, di quanto pagato dai clienti (cfr. art. 14.2 contratto, doc. 1 attrice).
L'attrice precisava, infatti, che viste le difficoltà del mercato erano state concesse delle dilazioni di pagamento ai clienti, e che le stesse erano note anche a controparte, atteso che aveva partecipato Controparte_1
personalmente ad un incontro durante il quale uno dei clienti oggetto della fattura azionata aveva richiesto un differimento. Ad ogni modo, l'attrice dava atto che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo aveva continuato a pagare quanto dovuto nel momento in cui il credito poteva considerarsi maturato in base al contratto, riducendo pertanto l'oggetto dell'asserito credito di controparte (cfr. doc. 5 attrice). Da ultimo, l'attrice contestava la quantificazione degli interessi dovuti, evidenziando che i relativi pagamenti erano stati effettuati per intero e non era mai stato contestato il ritardo.
Analogamente, l'attrice censurava che non era possibile comprendere come la controparte avesse calcolato gli interessi dovuti, evidenziando altresì che gli stessi dovevano considerarsi comunque eccessivi, stante l'applicabilità dell'art. 7 dell'AEC che prevede la maturazione degli interessi decorsi quindi giorni dalla scadenza di effettivo pagamento.
I.
1. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo in primo luogo la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto o in subordine la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'importo risultante dalla detrazione di quanto versato nelle more dalla controparte;
in secondo luogo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna della controparte al pagamento di quanto liquidato nello stesso decreto.
4 A fondamento delle proprie domande la società convenuta evidenziava anzitutto che la clausola di deroga al foro non era esclusiva, e comunque che l'eccezione di incompetenza era inammissibile dal momento che controparte non aveva elencato le cause di esclusione di tutti i fori alternativamente competenti, quale quello vicentino che invece doveva ritenersi competente. Nel merito, la convenuta rilevava che le allegazioni prodotte da controparte circa le dilazioni di pagamento concesse ai clienti non risultavano provate, e comunque erano irrilevanti rispetto alla maturazione del compenso dovuto all'agente ai sensi dell'art. 1748 cc e parimenti in conformità con l'art. 14.3 del contratto di agenzia concluso dalle parti. Segnatamente, la convenuta rilevava che conformemente a quanto ivi pattuito la provvigione dell'agente doveva essere pagata entro un mese dall'invio dell'estratto conto da parte della controparte, infatti tutte le fatture erano state azionate unitamente all'estratto conto di Da ultimo, la convenuta dava atto che a Parte_1
seguito della notifica del decreto ingiuntivo controparte aveva pagato parte delle somme dovute in base alle fatture azionate.
II. All'udienza del 28.10.2021 le parti comparivano innanzi al giudice istruttore che rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, atteso che nelle more del giudizio l'opponente aveva pagato parte delle somme dovute a titolo di provvigione, ridimensionando la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, e parimenti che quanto ancora dovuto a titolo di interessi era desunto da un'interpretazione contestata di una clausola del contratto di agenzia. Nel corso della stessa udienza il giudice, su richiesta conforme delle parti, concedeva i termini ex art. ex art. 183 co.6 cpc.
All'udienza del 6.05.2022 il giudice ammetteva i capitoli di prova orale di parte attrice richiamati a verbale.
La causa veniva dunque istruita per mezzo delle prove documentali offerte dalle parti, e all'udienza del 26.10.2022 venivano assunte le prove orali e
5 l'interpello sui capitoli ammessi di parte attrice. Successivamente, il giudice assegnava termine a parte opposta per depositare una nota di riepilogo sulle pretese ancora dovute e a parte opponente termine per replicare.
All'udienza del 22.02.2023 parte opponente ribadiva le proprie contestazioni sul prospetto depositato dalla controparte, quindi il giudice in accoglimento dell'istanza di parte opponente disponeva ctu contabile. Alla successiva udienza del 24.03.2023 la ctu nominata prestava giuramento, quindi il giudice le assegnava l'incarico sui quesiti riportati a verbale, nonché un fondo spese posto provvisoriamente a carico di parte attrice.
All'udienza del 5.03.2023 le parti discutevano oralmente l'istanza di inutilizzabilità dei partitari acquisiti dalla ctu proposta da parte convenuta. Con
successiva ordinanza del 14.09.2023 il giudice accertava la correttezza dell'operato della ctu e rigettava l'istanza di inutilizzabilità di parte convenuta.
All'udienza del 12.10.2023 le parti discutevano oralmente gli esiti della ctu depositata in data 20.09.2023.
Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., all'udienza del 24.10.2024, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli e il giudice tratteneva la causa in decisione,
assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
III. L'opposizione al decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondata.
III.
1. Preliminarmente, occorre chiarire che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente non può essere accolta, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sull'interpretazione delle clausole convenzionali di elezione del foro.
Sul punto si ricorda, infatti, che la competenza esclusiva di un foro deve essere prevista espressamente e in maniera non equivoca, senza che la stessa possa essere desunta in via interpretativa. Per poter considerare la clausola contrattuale come designante un foro esclusivo, inoltre, nella stessa le parti devono escludere la competenza dei fori ordinari concorrenti, pena la necessità
6 di argomentare sull'incompetenza di questi ultimi. In questi termini si è
espressa anche recentemente la giurisprudenza di legittimità:
“preliminarmente va ricordato il principio - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n.
21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); (…) ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente
("esclusivo") oppure adottando espressioni (ad es.: "in ogni caso", necessariamente", "senza possibilità di altri fori", ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere” (Cass civ, sez III, ord.
18.12.2024, n. 33203).
Ciò posto, nel contratto in esame le parti hanno pattuito che: “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto allo stesso collegate, verranno demandate al Foro corrispondente alla sede legale del Preponente” (cfr. art 22 doc. 1 attrice).
Applicando i criteri interpretativi esposti appare evidente che il foro designato dalle parti non può essere considerato esclusivo, dal momento che nella clausola riportata non si evince alcun elemento idoneo ad escludere la
7 competenza dei fori alternativi concorrenti. L'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale risulta in ogni caso inammissibile, in quanto la parte opponente non ha formulato argomenti per escludere gli altri fori concorrenti, tra cui quello vicentino quale forum destinatae solutionis a fronte di un credito liquido ed esigibile in quanto determinabile attraverso semplici operazioni aritmetiche.
III.
2. Posto che le parti danno atto dell'avvenuto pagamento integrale delle provvigioni il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e parimenti l'oggetto del presente giudizio deve essere perimetrato all'eventuale debenza degli interessi per il ritardo nei pagamenti effettuati dall'attrice opponente.
A tal proposito, il contratto concluso tra le parti dispone segnatamente che: “Il diritto al pagamento della provvigione e la sua maturazione sorgono alla scadenza di ogni trimestre sugli importi effettivamente incassati in tale periodo” (art. 14.2 cit. doc. 1 attrice).
La disposizione richiamata, tuttavia, in conformità con quanto disposto dall'art. 1363 cc non può essere interpretata isolatamente, ma deve essere correttamente intesa in base al significato complessivo risultante dall'intero negozio. A questi fini appare particolarmente significativo quanto concordato nella successiva clausola, attinente alle modalità di pagamento, e segnatamente che: “Il PREPONENTE determina le provvigioni dovute all'AGENTE per ogni trimestre di calendario, indicando tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è dovuta. La provvigione verrà corrisposta entro il mese successivo” (art. 14.3 cit. doc. 1 attrice).
Alla luce della lettura combinata delle clausole proposte, il pagamento delle provvigioni contenute nei singoli estratti conto inviati dall'opponente all'opposta non può essere posticipato al successivo momento in cui la stessa abbia effettivamente percepito quanto dovuto dai clienti che ritardino nei pagamenti dovuti, ovvero a cui sia stata concessa una dilazione di pagamento.
8 La presente conclusione, infatti, contrasta con quanto specificamente pattuito dalle parti in merito alle modalità di pagamento, ossia alla circostanza che lo stesso debba avvenire nel mese successivo all'invio della determinazione da parte dell'opponente. Dalla lettura complessiva del regolamento contrattuale,
infatti, sembra doversi desumere che le parti abbiano considerato il pagamento,
e il necessario presupposto rappresentato dall'invio dell'estratto conto, quale momento logicamente successivo alla maturazione del diritto alla provvigione,
regolata dalla clausola precedente. Da ciò si desume, pertanto, che le singole determinazioni inviate dall'opponente all'opposto contenevano somme che, nel comune intendimento delle parti, dovevano considerarsi già dovute. A ben vedere, conferma di ciò si può desumere dalla stessa clausola contrattuale che dispone che la determinazione inviata dall'opponente all'opposta contenga l'elenco delle “provvigioni dovute”, ossia di quelle per cui la stessa parte considera già maturato il diritto.
Tale interpretazione, oltretutto, si ritiene maggiormente coerente altresì con i riflessi pratici della vicenda in esame che, ordinariamente, portano ad escludere che l'agente possa venire a conoscenza delle specifiche tempistiche di pagamento dei clienti finali, ovvero delle dilazioni di pagamento concesse dalla controparte. È pur vero che nel caso di cui trattasi ha Controparte_1
confermato in sede di interpello di essere a conoscenza della dilazione di pagamento concessa ad uno specifico cliente, ma considerato l'elevato numero di clienti coinvolti nelle fatture azionate, non si ritiene tale elemento sufficiente ad elidere l'argomento esposto.
Al contrario, occorre tenere in debita considerazione che l'opponente si relazionava direttamente con i clienti e ben poteva conoscere gli eventuali ritardi, ovvero le dilazioni di pagamento concesse, così da attribuire rilievo a questo profilo nella stesura dell'estratto conto inviato a controparte, anche alla luce del contratto di agenzia stipulato, che prevede espressamente il pagamento nel mese successivo all'invio di tale determinazione.
9 Da ultimo, ulteriore conferma della debenza delle provvigioni come complessivamente desumibili dai singoli estratti conto, sembra potersi ricavare dai pagamenti effettuati dall'opponente nel corso del rapporto. Gli stessi pagamenti, infatti, non risultano scomposti nelle singole voci, bensì
raggruppati negli importi complessivi portati dagli estratti conto e conformemente riprodotti nelle fatture dell'opposto. Appare, infatti, evidente che se le parti avessero considerato prevalente l'opposto criterio, in base al quale il pagamento dell'agente era dovuto solo successivamente a quello dei clienti, sarebbero dovuti emergere dei pagamenti frazionati, ma ciò non accade quanto meno per le fatture azionate dal secondo trimestre 2018 al secondo trimestre 2020 (cfr. doc.
8-17 fascicolo monitorio).
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma complessiva desumibile da ogni singolo estratto conto dell'opponente e dalla corrispettiva fattura dell'opposto, senza che sia necessario scomputare le singole voci in base a quando sia stato effettuato il pagamento da parte del cliente, atteso che le provvigioni sono dovute dall'invio della stessa determinazione. Ciò posto, si rileva che a questi fini la consulenza tecnica disposta dal precedente giudice istruttore non appare utile, dal momento la stessa effettua i calcoli a partire da una premessa non condivisibile in diritto.
Per quanto attiene agli interessi moratori, coerentemente con quanto disposto dall'art. 4 dlgs 231/2002, gli stessi sono dovuti, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, a partire dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura. Tuttavia, in ambito di contratti di agenzia occorre parimenti considerare quanto disposto dall'art. 7
dell'Accordo Economico Collettivo del 2014, applicabile anche al contratto di cui trattasi. Sul punto, infatti, basti rilevare che attesi i diversi rinvii contenuti nel contratto alla relativa contrattazione collettiva e in assenza di una deroga
10 esplicita delle parti, non si può escludere l'applicazione della disposizione richiamata.
Segnatamente l'art. 7 AEC per quanto qui rileva dispone che: “Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 cosi come modificata dal decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012”.
Da ciò si evince che l'applicazione della disciplina dei ritardi nei pagamenti opera solamente per i ritardi superiori ai quindici giorni, cosicché per questi deve essere applicato il tasso di interesse di cui all'art. 5 dlgs 231/2002, mentre per i ritardi inferiori opera il tasso di interesse legale.
Con specifico riguardo alle ipotesi in cui debba essere applicato il tasso di mora si evidenzia parimenti che lo stesso deve essere applicato per tutti i giorni di ritardo, non solo per quelli successivi al quindicesimo giorno, dal momento che una volta individuato un ritardo superiore alla soglia opera la disciplina contenuta nel dlgs 231/2002.
Con riguardo all'asserita sospensione della maturazione degli interessi durante il periodo di emergenza pandemica, si evidenzia che l'art. 91 dl 18/2020 citato non implica alcun automatismo, ma al contrario dispone che il rispetto delle misure di contenimento possa essere valutato per escludere la responsabilità del debitore “anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse ai ritardati o omessi adempimenti”. Pertanto, si ritiene che attesa la lettera della norma e i frequenti ritardi dell'opponente, le allegazioni e le relative prove sul punto avrebbero dovuto essere più specifiche al fine di rendere operante la suddetta norma.
Tanto premesso, la somma dovuta a titolo di interessi deve essere calcolata considerando in ritardo il pagamento effettuato oltre il termine mensile indicato nel contratto con decorrenza dalla data della fattura (ossia da quando il pagamento poteva essere concretamente effettuato). Quindi, deve essere
11 applicato il tasso di mora ai pagamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni, mentre deve essere applicato il tasso legale a quelli di durata inferiore. In ogni caso i giorni di ritardo per il calcolo sono computati dal giorno successivo alla scadenza della fattura fino all'incasso effettivo di quanto dovuto, ossia alla data di valuta dei rispettivi bonifici, in conformità con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità oramai consolidata (“il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” cfr. Cass civ, sez. III, ord. 20.09.2023, n.
26901)
Seguendo i criteri enunciati, per la fattura n. 219 del 20.10.2020 sono dovuti interessi al tasso di mora pari ad € 1.236,88 (calcolati sull'importo dell'intera fattura dal 20.11.2020 al 15.02.2020); mentre per la fattura n. 19 del 1.02.2021 sono dovuti interessi al tasso di mora pari ad € 99,27 (calcolati sull'importo dell'intera fattura dal 4.03.2021 al 7.05.2021).
Non sono dovuti interessi per la fattura 10/18 del 10.05.2018, atteso che la stessa è stata pagata nei termini, mentre per le restanti fatture azionate dal secondo trimestre 2018 al secondo trimestre 2020 sono dovuti complessivamente interessi moratori e legali come sopra calcolati per €
3.229,91.
IV. In conclusione, accolta l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'attrice opponente deve essere condannata a versare alla controparte la somma complessiva di €
4.566,06, a titolo di interessi per i ritardi nei pagamenti delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, oltre i successivi interessi ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
12 V. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'attrice e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii sulla base del valore di causa,
al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
tenuto conto che la maggiore differenza tra il valore disputato e quello accordato si sostanzia nella somma pagata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo (pari ad € 12.366,41) e che comunque si rientra nel medesimo scaglione di valore.
Attesa la prevalente soccombenza di parte attrice anche le spese di ctu, come già liquidate in corso di causa, deve essere definitivamente posta a carico di parte attrice.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 697/2021 R. Ing - R.G. 1291/2021, emesso in data
1.04.2021 dal Tribunale di Vicenza)
2) ACCERTA la sussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto CONDANNA l'attrice a versare alla convenuta € 4.566,06, oltre successivi interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) CONDANNA l'attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.077 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, con distrazione a favore dei legali della convenuta opposta dichiaratisi antistatari;
4) PONE definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di ctu già
liquidate con separato decreto.
13 Vicenza, 24 marzo 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
14