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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 538/2021, riservata in decisione all'udienza del
12.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Mauro Ferrando
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del C.F._1 predetto avvocato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._2 [...]
, rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce all'atto introduttivo CP_2 del primo grado di giudizio, dall'avv. Raffaele Lettera (c.f. e C.F._3
dall'avv. Vincenzo Martinelli (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._4
Sant' PI (CE) alla Via De Amicis n. 17, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°538/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_1
l'atto di precetto notificatole in data 9.2.2018 dalla in forza del decreto Parte_1 ingiuntivo n.1129/2017 emesso dal Tribunale di Genova;
segnatamente, contestava l'omessa notifica del decreto ingiuntivo nonché l'invalidità della notifica del precetto opposto.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
1.3 Con sentenza n. 1351/2020 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione dichiarando l'inefficacia del precetto opposto, stante la mancata produzione, da parte della della copia del decreto ingiuntivo notificato. Parte_1
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 29.6.2020, con atto di citazione notificato il
29.1.2021 la ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova della notifica del decreto ingiuntivo, obiettando che detta notifica era stata ritualmente prodotta alla prima udienza del 5.6.2018, allorquando la deducente si costituiva cartaceamente -rappresentando di non aver potuto costituirsi telematicamente a causa di alcuni disguidi del sistema- mediante deposito del fascicolo di parte in uno ai relativi allegati, tra cui era inclusa, appunto, la copia notificata del titolo monitorio;
soggiunge che di detta costituzione il giudice aveva dato atto a verbale e che il mancato rinvenimento della documentazione prodotta al momento della decisione era evidentemente imputabile ad uno smarrimento successivo da parte della cancelleria dell'ufficio.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante denuncia che l'omessa annotazione, da parte della cancelleria, della avvenuta costituzione cartacea ha determinato la mancata comunicazione al procuratore per essa costituito di tutte le ordinanze rese in fase istruttoria, tra cui quella di assegnazione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per la produzione di ulteriori documenti.
1.7 Con il terzo motivo la lamenta la nullità assoluta della sentenza Parte_1
impugnata stante la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nonché del diritto di difesa, provocata dall'omessa comunicazione, da parte della cancelleria, al
RGn°538/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procuratore costituito, di tutti i provvedimenti successivi alla prima udienza di comparizione.
1.8 Con comparsa depositata in data 24.5.2021 si è costituita in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in subordine,
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 12.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. L'appello è inammissibile.
La presente impugnazione deve ritenersi tardiva, essendo stata proposta in forza di atto di citazione notificato in data 29.1.2021 e, dunque, oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 29.06.2020.
Trova, infatti, applicazione il principio - del tutto pacifico nella giurisprudenza della
Suprema Corte - secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario ( Cass. 4572/2024; Cass.
22484/2014)
La decadenza processuale è rilevabile d'ufficio senza necessità di una previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Cpc, che, come chiarito dalla
Suprema Corte, si riferisce solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
La tardività dell'impugnazione costituisce, invece, una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde essa non configura quello sviluppo inatteso, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. Il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette CP_3
RGn°538/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 7356/2022; 11269/2023).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1351/2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di Parte_1
lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Raffaele Lettera e Vincenzo Martinelli dichiaratisene anticipatari;
RGn°538/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°538/2021-sentenza
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 538/2021, riservata in decisione all'udienza del
12.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(p. iva , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Mauro Ferrando
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del C.F._1 predetto avvocato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._2 [...]
, rappresentata e difesa, giusta procura conferita in calce all'atto introduttivo CP_2 del primo grado di giudizio, dall'avv. Raffaele Lettera (c.f. e C.F._3
dall'avv. Vincenzo Martinelli (c.f. ), presso il cui studio, sito in C.F._4
Sant' PI (CE) alla Via De Amicis n. 17, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°538/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_1
l'atto di precetto notificatole in data 9.2.2018 dalla in forza del decreto Parte_1 ingiuntivo n.1129/2017 emesso dal Tribunale di Genova;
segnatamente, contestava l'omessa notifica del decreto ingiuntivo nonché l'invalidità della notifica del precetto opposto.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
1.3 Con sentenza n. 1351/2020 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'opposizione dichiarando l'inefficacia del precetto opposto, stante la mancata produzione, da parte della della copia del decreto ingiuntivo notificato. Parte_1
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 29.6.2020, con atto di citazione notificato il
29.1.2021 la ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante impugna la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova della notifica del decreto ingiuntivo, obiettando che detta notifica era stata ritualmente prodotta alla prima udienza del 5.6.2018, allorquando la deducente si costituiva cartaceamente -rappresentando di non aver potuto costituirsi telematicamente a causa di alcuni disguidi del sistema- mediante deposito del fascicolo di parte in uno ai relativi allegati, tra cui era inclusa, appunto, la copia notificata del titolo monitorio;
soggiunge che di detta costituzione il giudice aveva dato atto a verbale e che il mancato rinvenimento della documentazione prodotta al momento della decisione era evidentemente imputabile ad uno smarrimento successivo da parte della cancelleria dell'ufficio.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante denuncia che l'omessa annotazione, da parte della cancelleria, della avvenuta costituzione cartacea ha determinato la mancata comunicazione al procuratore per essa costituito di tutte le ordinanze rese in fase istruttoria, tra cui quella di assegnazione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per la produzione di ulteriori documenti.
1.7 Con il terzo motivo la lamenta la nullità assoluta della sentenza Parte_1
impugnata stante la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nonché del diritto di difesa, provocata dall'omessa comunicazione, da parte della cancelleria, al
RGn°538/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procuratore costituito, di tutti i provvedimenti successivi alla prima udienza di comparizione.
1.8 Con comparsa depositata in data 24.5.2021 si è costituita in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in subordine,
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 12.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. L'appello è inammissibile.
La presente impugnazione deve ritenersi tardiva, essendo stata proposta in forza di atto di citazione notificato in data 29.1.2021 e, dunque, oltre il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 29.06.2020.
Trova, infatti, applicazione il principio - del tutto pacifico nella giurisprudenza della
Suprema Corte - secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario ( Cass. 4572/2024; Cass.
22484/2014)
La decadenza processuale è rilevabile d'ufficio senza necessità di una previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Cpc, che, come chiarito dalla
Suprema Corte, si riferisce solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
La tardività dell'impugnazione costituisce, invece, una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde essa non configura quello sviluppo inatteso, per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. Il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette CP_3
RGn°538/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 7356/2022; 11269/2023).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 1351/2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese di Parte_1
lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Raffaele Lettera e Vincenzo Martinelli dichiaratisene anticipatari;
RGn°538/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°538/2021-sentenza
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