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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Teresa Laurito Giud. Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1686/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 29.1.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f con sede in Roma il 12/9/1964 via Parte_1 P.IVA_1
Giulia n.142 in persona del LRPT, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Saverio Felice Mannino (cf ) el. Dom. presso lo C.F._1
studio del difensore in Roma via Nino Oxilia 14, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec appellante Email_1
e
(cf. con sede in Roma via Savoia n. 43/47, in persona del CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta (cf ) CP_2 C.F._2
giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio del difensore in Roma via di Santa
Costanza 39, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec appellata Email_2
1 Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 2374/2022
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
23680/2019 del Tribunale di Roma dell'importo di € 52.714,73, emesso a favore della relativamente a fatture non pagate inerenti fornitura di energia elettrica. CP_1
L'opponente contestava il calcolo degli oneri di trasporto dell'energia addebitati in quanto eccessivi, affermando di aver pagato il corrispettivo dei consumi e gli oneri accessori, compresi gli oneri di trasporto quantificati nel 15% dei consumi, in base ai valori medi del mercato nazionale, contestando altresì che non avrebbe fornito CP_1
la prova dei costi sostenuti per il trasporto dell'energia.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto in quanto le somme ingiunte non erano dovute, e in subordine, previa CTU, l'accertamento dell'esatta entità di quanto dovuto.
Si costituiva in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione, producendo CP_1
le fatture non pagate, i tabulati del distributore a riprova dell'esattezza dei consumi fatturati e copia della nota del 22/9/2019 con la quale chiariva le voci di costo CP_1
tra le quali i costi relativi al servizio di trasporto fatturati al venditore dai distributori locali e ribaltati sul cliente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo residuo ancora dovuto dalla ari ad € 11.763,52, al netto dei pagamenti Pt_1
parziali medio tempore effettuati, oltre interessi di mora dall'ultimo pagamento
(7/12/2020) al soddisfo, oltre € 406, 50 per esborsi, chiedendo altresì la condanna della al risarcimento danni ex art. 96 cpc. Pt_1
Con sentenza n. 2374/2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione della ha rigettato la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla , condannando Pt_1 CP_1
la soccombente l pagamento delle spese di lite del primo grado. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la con richiesta di Pt_1
condanna della controparte alle spese del doppio grado, deducendo:
2 1)la violazione dell'art. 2709 c.c. per avere attribuito valore probatorio pieno alle fatture prodotte dalla;
CP_1
2)l'erronea valutazione da parte del Tribunale in ordine alla omessa prova da parte di del suo diritto al rimborso da parte dell'utente finale delle spese di CP_1
dispacciamento e trasporto dell'energia, non avendo documentato i pagamenti eseguiti;
3)erronea concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto concessa nonostante l'opposizione fosse fondata su prova scritta;
4)carente motivazione della sentenza in ordine al fatto che ha ritenuto provato il pagamento da parte di degli oneri di trasporto dell'energia solo sulla base della CP_1
produzione dei tabulati del distributore locale che indicano semplicemente i costi senza esplicitare le modalità di calcolo;
5)vizio di motivazione in ordine alla circostanza della sproporzionata incidenza degli oneri di trasporto, pari al 51,37% delle somme richieste, rispetto al costo dell'energia;
6)violazione dell'art. 2697 c.c. per aver respinto l'opposizione senza che parte ingiungente abbia provato né la sussistenza né l'entità del credito;
7)erronea valutazione in ordine alla sussistenza della mora del debitore ed al riconoscimento degli interessi di mora, in considerazione del fatto che essendo il credito contestato non era né certo né esigibile e, quindi, gli interessi di mora non erano dovuti.
All'udienza del 29/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2709 c.c. per avere attribuito valore probatorio pieno alle fatture prodotte dalla . CP_1
Il motivo è infondato.
In proposito si osserva che la giurisprudenza ritiene che in materia di somministrazione di energia elettrica e contestazione dei consumi, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture insolute hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate
3 contestazioni non potendo supplire il giudice alla mancanza di allegazioni attraverso una CTU meramente esplorativa (Cass. sez. III ord. n. 7387/2024).
Nel caso in esame l'opponente non ha contestato i consumi né ha mai sollevato eccezioni di malfunzionamento del contatore, malfunzionamento di cui avrebbe dovuto richiedere la verifica in forza del principio della vicinanza della prova (ex multis
Cass.n. 22542/2024, n.28984/2023), limitandosi a contestare soltanto genericamente l'eccessività dei costi di trasporto dell'energia.
Orbene i costi per il trasporto dell'energia in quanto finalizzati a coprire, appunto, i costi del trasporto dell'energia dal punto di produzione al contatore sono stabiliti mediante tariffa dall'ARERA quale autorità regolatoria del settore e, pertanto, sono uniformi in relazione alle singole aree climatiche individuate dall'Autorità e non sono suscettibili di variazione da parte dei singoli fornitori di energia.
Trattandosi, quindi, di una voce fissa tariffata il cui pagamento è comunque dovuto anche in assenza di consumi di energia, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le fatture non pagate fornissero piena prova del credito relativo alle spese per il trasporto di energia tanto più che la stessa società opponente ammette nei propri scritti difensivi di aver corrisposto soltanto una quota delle spese di trasporto di energia indicate nelle fatture, quantificata arbitrariamente dalla parte nel 15% dei consumi, in base a non meglio precisati valori medi del mercato nazionale, in aperta violazione della determinazione tariffaria dell'Autorità di settore.
Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente atteso che censurano la decisione di primo grado sotto il profilo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che non avrebbe provato il diritto CP_1
al rimborso da parte dell'utente finale delle spese di trasporto dell'energia, non avendo fornito prova dei pagamenti eseguiti e non essendo sufficiente ai fini della prova del pagamento la semplice produzione dei tabulati del distributore locale che indicano semplicemente i costi senza esplicitare le modalità di calcolo, circostanza da cui discenderebbe la sproporzione dei costi di trasporto fatturati rispetto al costo della componente energia.
I motivi sono infondati.
4 Sul punto si ribadisce che le spese di trasporto energia sono autoritativamente stabilite dalla ARERA e sono comunque dovute dall'utente anche in mancanza di consumi di energia per il solo fatto di essere allacciati alla rete elettrica, quindi non sussiste alcun onere del distributore né di provare i pagamenti effettuati, né di esplicitare le modalità di calcolo della tariffa in quanto calcolo a lui non riferibile i cui parametri sono esplicitati nella delibera di approvazione della tariffa da parte di
ARERA, atto pubblicato consultabile e conoscibile da chiunque.
Del tutto priva di pregio è poi la censura inerente la asserita sproporzione tra il costo degli oneri di trasporto dell'energia rispetto al costo della componente energia, dovendosi tener presente che gli oneri di trasporto sono del tutto autonomi rispetto alla quantità di energia consumata ed al relativo costo ben potendosi avere fatturazioni che, in caso di mancato consumo di energia da parte dell'utente, riguardano esclusivamente il pagamento degli oneri di sistema e il costo per il trasporto dell'energia e non contengono alcun costo per la componente energia.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell' erronea concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto concessa nonostante l'opposizione fosse fondata su prova scritta.
Anche questo motivo è infondato.
L'appellante sostiene che l'opposizione era fondata su prova scritta, costituita dalla contestazione scritta del credito, ragion per cui non poteva essere concessa dal
Giudice di primo grado la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
In proposito osserva la Corte che la prova scritta idonea a non consentire la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non è la mera contestazione dell'ingiunto della debenza della somma indicata nel decreto opposto, ma deve essere costituita o da atto pubblico o comunque da documento che dimostri l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito.
Nel caso in esame nessun documento è stato prodotto al fine di dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del debito della er il pagamento dei costi di Pt_1
trasporto dell'energia costi che, si ribadisce, sono dovuti per il solo fatto dell'allaccio dell'utente alla rete elettrica.
5 Con il settimo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza della mora del debitore ed al riconoscimento degli interessi di mora, in considerazione del fatto che essendo il credito contestato non era né certo né esigibile e, quindi, gli interessi di mora non erano dovuti.
Anche questo motivo è infondato.
Privo di fondamento è l'assunto dell'appellante secondo il quale essendo il credito contestato lo stesso non poteva essere considerato né certo né esigibile.
Sul punto si ribadisce che derivando il credito per le spese di trasporto dell'energia da un provvedimento dell'autorità regolatoria del settore che ne ha stabilito l'entità e le modalità di calcolo, il credito era da considerarsi ab origine certo in quanto risultante dall'applicazione di una tariffa ed esigibile in quanto dovuto per il solo fatto che l'utente è allacciato alla rete elettrica.
Quanto poi alla debenza degli interessi di mora osserva la Corte che a fronte della dichiarazione del debitore di voler pagare a titolo di costi di trasporto dell'energia, un importo da lui arbitrariamente determinato nella misura del 15% dei consumi di energia, è evidente che lo stesso ha palesato la sua volontà di non voler pagare l'intero debito ragion per cui correttamente il Tribunale, in fase di emissione del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto che lo stesso debba corrispondere anche gli interessi di mora per ritardato pagamento.
Conclusivamente l'appello proposto dalla deve essere rigettato in Parte_1
quanto infondato con conseguente conferma della sentenza n. 2374/2022 del
Tribunale di Roma.
Ritiene infine la Corte che sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.3 cpc.
Difatti è manifesta l'inconsistenza giuridica delle censure formulate in sede di gravame da cui si evince il palese intento dilatorio dell'impugnazione atteso che il calcolo ed i parametri delle spese di trasporto dell'energia sono ben noti e conoscibili in quanto tariffati a livello nazionale dall'autorità di regolazione del settore e non sono suscettibili di modificazione da parte dei singoli distributori, quindi credito ab origine certo ed esigibile come argomentato in motivazione, non incombendo in capo al distributore alcun onere né di provare il calcolo degli oneri, in quanto derivanti
6 dall'applicazione della tariffa e dovuti per il solo allaccio dell'utente alla rete, né il pagamento degli stessi ad ARERA che avviene mediante riversamento delle somme dopo l'incasso.
Quanto sopra evidenzia la palese pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall' appellante in quanto contraria al diritto vivente ciò concretizzando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. con conseguente responsabilità aggravata dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.
1-3 c.p.c., per abuso dello strumento processuale in quanto utilizzato per fini diversi da quelli ai quali è preordinato che, in tal modo, ha prodotto effetti pregiudizievoli alla controparte per la condanna al cui ristoro non è richiesta né la domanda di parte, né la prova del danno (Cass. SS.UU
n. 22405/2018).
In conseguenza di quanto sopra, ritiene la Corte che l'appellante Controparte_3
debba essere condannata a risarcire il pregiudizio cagionato alle controparti a
[...]
titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c., pregiudizio che viene quantificato in € 7.158,50 pari al 50% delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.000,00 ad € 52.001,00 sulla base del valore della causa (€ 11.763,52).
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 2374 dell'anno 2022, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a)rigetta l'appello b)condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellata delle CP_1
spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Perrotta procuratore antistatario dell'appellata.
7 c)condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della CP_1
somma di € 3.473,00 a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata ex art.96
c. 3 c.p.c.
d)dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 4 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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