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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Carlo Sabatini Presidente
Gianluca Morabito Giudice est.
Roberto Colonnello Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 685 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2024, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Rieti, via Parte_1 P.IVA_1
Potenziani n. 10, presso lo studio dell'avv. Fiammetta Cicchetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio dell'Avv. Sabrina Lattanzi in Rieti, via Manzoni n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 con l'intervento del P.M.
OGGETTO: QUERELA DI FALSO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2024; il P.M. in data 09.01.2025 ha espresso “parere favorevole”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale la esponendo, tra l'altro: di Controparte_1
avere avuto conoscenza solo recentemente dell'esistenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi a suo carico iscritta al n. 33/2021 R.G.E. pendente dinanzi al
Tribunale di Rieti, perché la circostanza gli era stata riferita dal datore di lavoro nei giorni precedenti;
che il sottoscritto difensore dalla disamina del fascicolo aveva potuto verificare che nessuno degli atti dell'esecuzione, ivi incluso il titolo, era stato ritualmente notificato al “debitore”, nella sua residenza anagrafica sita nel Comune di Rieti, località Poggio Fidoni, alla Via Valle Lupetta n. 70 lettera F scala A, dove il medesimo risiedeva stabilmente sin dal 21 febbraio 2011 (all. n. 2); che, pertanto, trattandosi di notificazioni inesistenti, era stata proposta opposizione all'esecuzione forzata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione, con richiesta di sospensione dell'esecuzione iscritta al n. 33/2021 r.g.e. (all. n. 3), ma ad oggi il relativo procedimento si trovava ancora in riserva (all. n.4); che la Via Valle
Lupetta, sita in Poggio Fidoni aveva infatti la seguente peculiarità: era molto lunga e contraddistinta da tutte case isolate identificate dal medesimo numero civico (70), ma da differenti lettere alfabetiche che si dipanavano dalla lettera A alla lettera I, distanti anche centinaia di metri una dall'altra; che tutte le notificazioni relative alla procedura esecutiva sopra indicata (titolo, precetto e pignoramento) erano state pagina 2 di 9 effettuate alla Via Valle Lupetta n. 70 e non alla Via Valle Lupetta n. 70 F, dove risiedeva il “debitore” da oltre 10 anni;
che il decreto ingiuntivo n. 223/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 1-3 maggio 2018 era stato erroneamente notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Via Valle
Lupetta n. 70 Poggio Fidoni (RI) e non già al civico 70 F;
che in questo caso l'addetto aveva paradossalmente dichiarato di aver immesso in data 13 giugno 2018 l'atto nella cassetta postale del Sig. al civico 70 (e non al 70 F dove lo Parte_1
stesso risiedeva da oltre 10 anni); che, trattandosi di un luogo diverso dalla residenza del debitore, non era verosimile che l'addetto postale avesse potuto rinvenire in loco una cassetta postale riconducibile al che era, pertanto, Pt_1
evidente che il non poteva averne avuto conoscenza e che la notificazione Pt_1
doveva essere ritenuta inesistente;
che la dichiarazione dell'addetto alla notifica era nel caso di specie assolutamente falsa in quanto, come risultava dalla relata di notifica, il medesimo aveva immesso l'atto in questione in una cassetta postale sita in via Valle Lupetta 70 non riconducibile in alcun modo ad esso attore, che risiedeva in Via Valle Lupetta 70F, distante alcune centinaia di metri dal civico 70; che il successivo atto di precetto, dopo un tentativo di notifica di persona con esito negativo sempre al civico 70, e non già al civico 70 F, era stato notificato all'opponente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Rieti, ai sensi dell'art 143 c.p.c.; che in detta occasione l'Ufficiale Giudiziario aveva dichiarato di essersi recato sul posto -sempre in Via Valle Lupetta 70- in data 7 ottobre 2020, dove il debitore era risultato “sconosciuto all'esito di sommarie informazioni ivi assunte”; che era assolutamente normale che il fosse risultato sconosciuto Pt_1
ad un civico differente dal suo luogo di residenza, avendo l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Rieti nuovamente sbagliato numero civico;
che anche l'atto di pignoramento, dopo un tentativo di notifica di persona con esito negativo effettuato in data 21.12.2020 ancora al civico 70, anziché al civico 70 F, era stato notificato all'opponente ai sensi dell'art 143 c.p.c.; che nello specifico l'Ufficiale Giudiziario
pagina 3 di 9 addetto all'Unep di Rieti nella relata di notifica aveva dichiarato di essersi recato presso la residenza del debitore (Via Valle Lupetta 70 anziché 70F) dove “da informazioni assunte lo stesso risulta trasferito altrove”; che anche detta affermazione era assolutamente falsa poiché l'Ufficiale Giudiziario si era recato anche questa volta in un posto differente dalla residenza del debitore, dichiarando invece nella relata di trovarsi presso la residenza dell'odierno attore;
che tra l'altro il
21 dicembre 2020, trattandosi di un lunedì, giorno di riposo del il medesimo Pt_1
si trovava a casa unitamente alle figlie, che frequentavano entrambe le scuole superiori e nel mese di dicembre svolgevano le lezioni tramite didattica a distanza;
che, per quanto sopra esposto, il titolo esecutivo e tutti gli atti successivi della procedura dovevano ritenersi viziati da insanabile inesistenza/nullità per vizio di notifica in quanto nei riguardi dell'opponente non era mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale;
che infatti nel caso di specie sia l'addetto postale che l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di
Rieti avevano falsamente attestato di aver compiuto le operazioni di notificazione presso la residenza del “debitore”, trovandosi invece in un luogo differente, distante circa 300 metri dall'abitazione del non riconducibile in alcun modo al Pt_1
medesimo; che quanto dichiarato nelle varie relate di notifica era assolutamente falso, avendo l'Ufficiale Giudiziario e l'addetto postale notificato i tre atti sopra indicati ad un indirizzo differente da quello di residenza del debitore (civico 70 e non
70F) ed avendo invece falsamente attestato nelle relate di notificazione di essersi recati presso la residenza anagrafica del medesimo.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale di Rieti a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso: 1)
Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione apposta sull'avviso di ricevimento racc. n. 786159055610 del 8.6.2018 contenente decreto ingiuntivo n. 223/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 1-3 maggio 2018, laddove l'addetto al recapito ha dichiarato di essersi recato presso la residenza del debitore e di aver immesso in
pagina 4 di 9 cassetta al Sig. il relativo atto;
2) Accertare e dichiarare la falsità Parte_1
della dichiarazione contenuta nella relata di notificazione del 7.10.2020 contenente atto di precetto, laddove l'Ufficiale Giudiziario, dichiara di essersi recato presso la residenza del debitore (essendosi invece recato in Via Valle Lupetta n. 70) e che: “il destinatario è risultato sconosciuto all'esito di sommarie informazioni ivi assunte”; 3)
Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione apposta in calce alla relata di notificazione del 21.12.2020 contenente atto di pignoramento preso terzi, laddove
l'Ufficiale Giudiziario, dichiara di essersi recato presso la residenza del debitore
(essendosi invece recato in Via Valle Lupetta n. 70) e laddove ha dichiarato che: “il destinatario risulta trasferito altrove”; 4) dichiarare la nullità/inesistenza delle suddette relate di notifica;
5) Adottare ogni consequenziale provvedimento di legge;
6)
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1
domanda avversaria e concludendo per il rigetto della stessa.
Era espletata prova orale e all'esito la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento, non risultando sussistere la denunciata falsità, secondo quanto emerso all'esito dell'espletata istruttoria.
In particolare, alla domanda di cui al cap. 2 dell'atto di citazione “Vero in Via
Valle Lupetta oltre al civico 70, esistono i civici 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70I che distano tra loro anche diverse centinaia di metri” il teste ha risposto Testimone_1
“Confermo la circostanza. Posso riferire in quanto la strada in cui abito (attualmente
Via Giovanna Ciccalotti) è la originaria Via Valle Lupetta dove io abitavo al civico 70F.
Anzi, in realtà il civico scritto sulla Via Valle Lupetta è solo 70 e io ipotizzo che vi siano altre lettere perché so che gli abitanti hanno problemi per la ricezione della posta.
Attualmente dove io abito è scritto il civico 70; che oggi è Via Giovanna Ceccalotti io
l'ho saputo dall'ufficio anagrafico quando ho cambiato la tessera sanitaria ma sulla
pagina 5 di 9 strada sono indicati ancora la vecchia denominazione e il vecchio civico. Da quello che ho potuto capire io, ci sono più cancelli che corrispondono tutti al civico 70”. ADR: “Io abito allo stesso civico, stello cancello di entrata, del Sig. . ADR: “Io Parte_1
abito lì da circa undici anni. Ho sempre ricevuto la posta ordinaria fino allo scorso anno perché la portava la postina che mi conosceva;
successivamente è cambiato postino e non ho ricevuto alcune bollette”.
Alla stessa domanda il teste ha risposto “Via Valle Lupetta è Tes_2
quella che da alcuni mesi si chiama Via Giovanna Ciccalotti per il tratto che mi riguarda, abitando io al vecchio Via Valle Lupetta 70E, ma la lettera l'ho scritta io perché ci sono varie palazzine con diversi cancelli che corrispondono tutte al civico 70; su alcuni cancelli sono stati scritti il civico e la lettera dagli abitanti, come appunto ho fatto io”.
Alla domanda di cui al cap. 3) “Vero che tra il civico 70 e il civico 70 F ci sono almeno 300 metri e che ad ogni lettera corrispondono distinte palazzine, con diverse unità immobiliari” la teste ha risposto “Ho già risposto, non si è mai capito bene, Tes_3
non ci sono distinte lettere, ma ci sono diverse palazzine con diversi cancelli;
non posso riferire sulla distanza tra la prima e l'ultima delle palazzine che corrispondono al civico 70”.
In sostanza, è emerso che le suddette palazzine risultano tutte contrassegnate con il medesimo numero civico 70 e che, comunque, con tale numero è identificata quella in cui abita la teste da undici anni e in cui vive, altresì, lo stesso attore, Tes_1
ragion per cui la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa l'essersi egli recato, in occasione delle notifiche di cui sopra, presso l'indirizzo del destinatario Parte_1
sito in via Valle Lupetta n. 70 non può essere considerata falsa.
[...]
Si aggiunga che in tema di notifiche, per giurisprudenza costante, la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato, costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso (v. Corte
pagina 6 di 9 di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 9049/20) e che, analogamente,
l'attestazione falsa, secondo cui il contribuente risulta “sconosciuto” presso l'indirizzo di residenza, non può costituire dichiarazione avente fede privilegiata
(Tribunale di Milano – Sentenza n. 3927/2023): conseguentemente, in relazione alle citate notifiche errate è sufficiente eccepire il relativo vizio di notifica (v. anche Cass. civ. n. 25689/2022).
Ne discende che, nel caso che ci occupa, sarebbe stato necessario e sufficiente eccepire il vizio della notifica - ciò che, del resto, parte attrice ha fatto, proponendo opposizione agli atti esecutivi fondata sulla asserita inesistenza/nullità delle notifiche per cui anche oggi è causa e, così, incardinando il procedimento r.g.e. n.
33/21 (v. all. 3 al fascicolo di parte) - senza ricorrere allo strumento della querela di falso, il che porta a ritenere sussistente anche un difetto d'interesse sotto tale profilo.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice, di cui alla querela di falso proposta in via principale, dovrà essere necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata.
Ne discende l'inevitabile reiezione delle ulteriori domande di cui ai punti nn. 5)
e 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, con riguardo alle quali deve comunque, ad abundantiam, osservarsi che, costituendo la richiesta declaratoria della inesistenza/nullità delle notifiche oggetto anche dell'opposizione agli atti esecutivi sopra richiamata, si ravviserebbe un evidente ne bis in idem sul punto.
L'esito del giudizio comporta, infine, il rigetto anche della domanda ex art. 96
c.p.c. pure proposta dal Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità del contenzioso.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 685/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ respinge tutte le domande proposte da Parte_1
❖ condanna l'attore a rifondere alla le spese di lite, che Controparte_1
liquida nella somma complessiva di €1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre IVA e
CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il 15.01.2025
Il Giudice est.
Gianluca Morabito
Il Presidente
Carlo Sabatini
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SUPPLENTE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Carlo Sabatini Presidente
Gianluca Morabito Giudice est.
Roberto Colonnello Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 685 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2024, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Rieti, via Parte_1 P.IVA_1
Potenziani n. 10, presso lo studio dell'avv. Fiammetta Cicchetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio dell'Avv. Sabrina Lattanzi in Rieti, via Manzoni n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 9 con l'intervento del P.M.
OGGETTO: QUERELA DI FALSO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2024; il P.M. in data 09.01.2025 ha espresso “parere favorevole”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale la esponendo, tra l'altro: di Controparte_1
avere avuto conoscenza solo recentemente dell'esistenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi a suo carico iscritta al n. 33/2021 R.G.E. pendente dinanzi al
Tribunale di Rieti, perché la circostanza gli era stata riferita dal datore di lavoro nei giorni precedenti;
che il sottoscritto difensore dalla disamina del fascicolo aveva potuto verificare che nessuno degli atti dell'esecuzione, ivi incluso il titolo, era stato ritualmente notificato al “debitore”, nella sua residenza anagrafica sita nel Comune di Rieti, località Poggio Fidoni, alla Via Valle Lupetta n. 70 lettera F scala A, dove il medesimo risiedeva stabilmente sin dal 21 febbraio 2011 (all. n. 2); che, pertanto, trattandosi di notificazioni inesistenti, era stata proposta opposizione all'esecuzione forzata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione, con richiesta di sospensione dell'esecuzione iscritta al n. 33/2021 r.g.e. (all. n. 3), ma ad oggi il relativo procedimento si trovava ancora in riserva (all. n.4); che la Via Valle
Lupetta, sita in Poggio Fidoni aveva infatti la seguente peculiarità: era molto lunga e contraddistinta da tutte case isolate identificate dal medesimo numero civico (70), ma da differenti lettere alfabetiche che si dipanavano dalla lettera A alla lettera I, distanti anche centinaia di metri una dall'altra; che tutte le notificazioni relative alla procedura esecutiva sopra indicata (titolo, precetto e pignoramento) erano state pagina 2 di 9 effettuate alla Via Valle Lupetta n. 70 e non alla Via Valle Lupetta n. 70 F, dove risiedeva il “debitore” da oltre 10 anni;
che il decreto ingiuntivo n. 223/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 1-3 maggio 2018 era stato erroneamente notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Via Valle
Lupetta n. 70 Poggio Fidoni (RI) e non già al civico 70 F;
che in questo caso l'addetto aveva paradossalmente dichiarato di aver immesso in data 13 giugno 2018 l'atto nella cassetta postale del Sig. al civico 70 (e non al 70 F dove lo Parte_1
stesso risiedeva da oltre 10 anni); che, trattandosi di un luogo diverso dalla residenza del debitore, non era verosimile che l'addetto postale avesse potuto rinvenire in loco una cassetta postale riconducibile al che era, pertanto, Pt_1
evidente che il non poteva averne avuto conoscenza e che la notificazione Pt_1
doveva essere ritenuta inesistente;
che la dichiarazione dell'addetto alla notifica era nel caso di specie assolutamente falsa in quanto, come risultava dalla relata di notifica, il medesimo aveva immesso l'atto in questione in una cassetta postale sita in via Valle Lupetta 70 non riconducibile in alcun modo ad esso attore, che risiedeva in Via Valle Lupetta 70F, distante alcune centinaia di metri dal civico 70; che il successivo atto di precetto, dopo un tentativo di notifica di persona con esito negativo sempre al civico 70, e non già al civico 70 F, era stato notificato all'opponente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Rieti, ai sensi dell'art 143 c.p.c.; che in detta occasione l'Ufficiale Giudiziario aveva dichiarato di essersi recato sul posto -sempre in Via Valle Lupetta 70- in data 7 ottobre 2020, dove il debitore era risultato “sconosciuto all'esito di sommarie informazioni ivi assunte”; che era assolutamente normale che il fosse risultato sconosciuto Pt_1
ad un civico differente dal suo luogo di residenza, avendo l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di Rieti nuovamente sbagliato numero civico;
che anche l'atto di pignoramento, dopo un tentativo di notifica di persona con esito negativo effettuato in data 21.12.2020 ancora al civico 70, anziché al civico 70 F, era stato notificato all'opponente ai sensi dell'art 143 c.p.c.; che nello specifico l'Ufficiale Giudiziario
pagina 3 di 9 addetto all'Unep di Rieti nella relata di notifica aveva dichiarato di essersi recato presso la residenza del debitore (Via Valle Lupetta 70 anziché 70F) dove “da informazioni assunte lo stesso risulta trasferito altrove”; che anche detta affermazione era assolutamente falsa poiché l'Ufficiale Giudiziario si era recato anche questa volta in un posto differente dalla residenza del debitore, dichiarando invece nella relata di trovarsi presso la residenza dell'odierno attore;
che tra l'altro il
21 dicembre 2020, trattandosi di un lunedì, giorno di riposo del il medesimo Pt_1
si trovava a casa unitamente alle figlie, che frequentavano entrambe le scuole superiori e nel mese di dicembre svolgevano le lezioni tramite didattica a distanza;
che, per quanto sopra esposto, il titolo esecutivo e tutti gli atti successivi della procedura dovevano ritenersi viziati da insanabile inesistenza/nullità per vizio di notifica in quanto nei riguardi dell'opponente non era mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale;
che infatti nel caso di specie sia l'addetto postale che l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di
Rieti avevano falsamente attestato di aver compiuto le operazioni di notificazione presso la residenza del “debitore”, trovandosi invece in un luogo differente, distante circa 300 metri dall'abitazione del non riconducibile in alcun modo al Pt_1
medesimo; che quanto dichiarato nelle varie relate di notifica era assolutamente falso, avendo l'Ufficiale Giudiziario e l'addetto postale notificato i tre atti sopra indicati ad un indirizzo differente da quello di residenza del debitore (civico 70 e non
70F) ed avendo invece falsamente attestato nelle relate di notificazione di essersi recati presso la residenza anagrafica del medesimo.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale di Rieti a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso: 1)
Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione apposta sull'avviso di ricevimento racc. n. 786159055610 del 8.6.2018 contenente decreto ingiuntivo n. 223/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 1-3 maggio 2018, laddove l'addetto al recapito ha dichiarato di essersi recato presso la residenza del debitore e di aver immesso in
pagina 4 di 9 cassetta al Sig. il relativo atto;
2) Accertare e dichiarare la falsità Parte_1
della dichiarazione contenuta nella relata di notificazione del 7.10.2020 contenente atto di precetto, laddove l'Ufficiale Giudiziario, dichiara di essersi recato presso la residenza del debitore (essendosi invece recato in Via Valle Lupetta n. 70) e che: “il destinatario è risultato sconosciuto all'esito di sommarie informazioni ivi assunte”; 3)
Accertare e dichiarare la falsità della dichiarazione apposta in calce alla relata di notificazione del 21.12.2020 contenente atto di pignoramento preso terzi, laddove
l'Ufficiale Giudiziario, dichiara di essersi recato presso la residenza del debitore
(essendosi invece recato in Via Valle Lupetta n. 70) e laddove ha dichiarato che: “il destinatario risulta trasferito altrove”; 4) dichiarare la nullità/inesistenza delle suddette relate di notifica;
5) Adottare ogni consequenziale provvedimento di legge;
6)
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1
domanda avversaria e concludendo per il rigetto della stessa.
Era espletata prova orale e all'esito la causa veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda non può trovare accoglimento, non risultando sussistere la denunciata falsità, secondo quanto emerso all'esito dell'espletata istruttoria.
In particolare, alla domanda di cui al cap. 2 dell'atto di citazione “Vero in Via
Valle Lupetta oltre al civico 70, esistono i civici 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70I che distano tra loro anche diverse centinaia di metri” il teste ha risposto Testimone_1
“Confermo la circostanza. Posso riferire in quanto la strada in cui abito (attualmente
Via Giovanna Ciccalotti) è la originaria Via Valle Lupetta dove io abitavo al civico 70F.
Anzi, in realtà il civico scritto sulla Via Valle Lupetta è solo 70 e io ipotizzo che vi siano altre lettere perché so che gli abitanti hanno problemi per la ricezione della posta.
Attualmente dove io abito è scritto il civico 70; che oggi è Via Giovanna Ceccalotti io
l'ho saputo dall'ufficio anagrafico quando ho cambiato la tessera sanitaria ma sulla
pagina 5 di 9 strada sono indicati ancora la vecchia denominazione e il vecchio civico. Da quello che ho potuto capire io, ci sono più cancelli che corrispondono tutti al civico 70”. ADR: “Io abito allo stesso civico, stello cancello di entrata, del Sig. . ADR: “Io Parte_1
abito lì da circa undici anni. Ho sempre ricevuto la posta ordinaria fino allo scorso anno perché la portava la postina che mi conosceva;
successivamente è cambiato postino e non ho ricevuto alcune bollette”.
Alla stessa domanda il teste ha risposto “Via Valle Lupetta è Tes_2
quella che da alcuni mesi si chiama Via Giovanna Ciccalotti per il tratto che mi riguarda, abitando io al vecchio Via Valle Lupetta 70E, ma la lettera l'ho scritta io perché ci sono varie palazzine con diversi cancelli che corrispondono tutte al civico 70; su alcuni cancelli sono stati scritti il civico e la lettera dagli abitanti, come appunto ho fatto io”.
Alla domanda di cui al cap. 3) “Vero che tra il civico 70 e il civico 70 F ci sono almeno 300 metri e che ad ogni lettera corrispondono distinte palazzine, con diverse unità immobiliari” la teste ha risposto “Ho già risposto, non si è mai capito bene, Tes_3
non ci sono distinte lettere, ma ci sono diverse palazzine con diversi cancelli;
non posso riferire sulla distanza tra la prima e l'ultima delle palazzine che corrispondono al civico 70”.
In sostanza, è emerso che le suddette palazzine risultano tutte contrassegnate con il medesimo numero civico 70 e che, comunque, con tale numero è identificata quella in cui abita la teste da undici anni e in cui vive, altresì, lo stesso attore, Tes_1
ragion per cui la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa l'essersi egli recato, in occasione delle notifiche di cui sopra, presso l'indirizzo del destinatario Parte_1
sito in via Valle Lupetta n. 70 non può essere considerata falsa.
[...]
Si aggiunga che in tema di notifiche, per giurisprudenza costante, la relazione dell'ufficiale circa l'effettiva residenza (o dimora o domicilio) del destinatario dell'atto, presso l'indirizzo indicato, costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di ricorrere alla querela di falso (v. Corte
pagina 6 di 9 di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 9049/20) e che, analogamente,
l'attestazione falsa, secondo cui il contribuente risulta “sconosciuto” presso l'indirizzo di residenza, non può costituire dichiarazione avente fede privilegiata
(Tribunale di Milano – Sentenza n. 3927/2023): conseguentemente, in relazione alle citate notifiche errate è sufficiente eccepire il relativo vizio di notifica (v. anche Cass. civ. n. 25689/2022).
Ne discende che, nel caso che ci occupa, sarebbe stato necessario e sufficiente eccepire il vizio della notifica - ciò che, del resto, parte attrice ha fatto, proponendo opposizione agli atti esecutivi fondata sulla asserita inesistenza/nullità delle notifiche per cui anche oggi è causa e, così, incardinando il procedimento r.g.e. n.
33/21 (v. all. 3 al fascicolo di parte) - senza ricorrere allo strumento della querela di falso, il che porta a ritenere sussistente anche un difetto d'interesse sotto tale profilo.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice, di cui alla querela di falso proposta in via principale, dovrà essere necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata.
Ne discende l'inevitabile reiezione delle ulteriori domande di cui ai punti nn. 5)
e 6) delle conclusioni dell'atto di citazione, con riguardo alle quali deve comunque, ad abundantiam, osservarsi che, costituendo la richiesta declaratoria della inesistenza/nullità delle notifiche oggetto anche dell'opposizione agli atti esecutivi sopra richiamata, si ravviserebbe un evidente ne bis in idem sul punto.
L'esito del giudizio comporta, infine, il rigetto anche della domanda ex art. 96
c.p.c. pure proposta dal Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità del contenzioso.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 685/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ respinge tutte le domande proposte da Parte_1
❖ condanna l'attore a rifondere alla le spese di lite, che Controparte_1
liquida nella somma complessiva di €1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre IVA e
CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il 15.01.2025
Il Giudice est.
Gianluca Morabito
Il Presidente
Carlo Sabatini
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