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29 ottobre 2003
29 ottobre 2003
Art. 1. 1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente".
Nota a1 titolo.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- I1 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materie di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell' art 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 "; per il testo dell'art 70, si rinvia alla nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- I1 testo dell' art 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ", come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 70 (Indennita' di maternita' per le libere professioniste). - 1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscale come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente.".
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente".
Nota a1 titolo.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- I1 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materie di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell' art 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 "; per il testo dell'art 70, si rinvia alla nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- I1 testo dell' art 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ", come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 70 (Indennita' di maternita' per le libere professioniste). - 1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscale come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 , e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente.".
Commentario • 1
- 1. Tutele e dirittiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.93129045
Questa voce è stata curata da Barbara Fezzi e aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica La legge tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino. Innanzitutto viene tutelata la salute della lavoratrice, vietando che la stessa venga adibita a lavori ritenuti pericolosi, dall'inizio della gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, nonché a lavori notturni (dalle 24 alle 6). La legge prevede poi l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice da due mesi prima la data presunta del parto, sino a tre mesi dopo (è però prevista la possibilità di astenersi in un momento antecedente i due mesi precedenti la data presunta …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/09/2008, n. 23090Provvedimento: […] la misura della indennità è determinata dalla entità del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda (come statuiva l'art. 1 della legge n. 379 del 1990 e l'art. 70 del d. leg.vo n. 151 del 2001 nel testo iniziale) o 5 precedente a quello dell'evento (come statuisce l'art. 70 citato dopo le modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 289 del 2003). […]Leggi di più...
- parametro del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel periodo considerato·
- esclusione·
- questione di legittimità costituzionale·
- indennità di maternità·
- misura·
- libere professioniste·
- configurabilità·
- fondamento·
- manifesta infondatezza·
- fattispecie·
- compensi percepiti·
- utile derivato dall'attività professionale·
- nozione·
- assicurazione contro le malattie·
- notariato