TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 18.12.2025, alle ore 9,48 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 425 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Marianna MEI, in sostituzione dell'avv. Augusto NO, procuratore della parte attrice, la quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni svolte rassegnate nella nota depositata il 17.12.2025;
o cita ordinanza della Cassazione, sezione 2, n.30872/2024;
- l'avvocato Lerina LACAVA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o conferma le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o chiede la condanna della convenuta soccombente a rifondere le spese di lite allo stato;
o svolge breve discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Augusto Parte_1 C.F._1
NO (C.F. via Valsugana, 98, Cassola (VI), elettivamente C.F._2 domiciliata in presso il difensore attrice-opponente contro
(C.F. ), ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1 C.F._3
Stato con delibera prot. n. 960/2018 dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con il patrocinio dell'avv. Lerina PA LACAVA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4 in viale Diaz, 106, Cagliari, presso il difensore convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 02.02.2017, CP_1
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 7237/2016
[...] dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari) ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di dell'importo di 55.000,00 euro, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi maturati e maturandi, spese e competenze del procedimento d'ingiunzione, esponendo e sostenendo:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 a. che nel giugno 2014 versò, con cinque distinti bonifici (doc. 1 fascicolo monitorio), la somma complessiva di 55.000,00 euro su due conti correnti bancari intestati a , “titolare di una pasticceria in Cagliari”, col il Parte_1 seguente accordo: “la Sig.ra raccoglieva gratuitamente denari tra i Parte_1 suoi amici e conoscenti per investirli e assicurava loro, o un guadagno, o quantomeno la restituzione entro e non oltre qualche mese dalla datio”;
b. di non aver sottoscritto con la alcun contratto di investimento, che Parte_1 peraltro doveva avere la forma scritta a pena di nullità, ex art. 23 TUF;
c. che non avendo avuto notizie dalla e avendo necessità CP_1 Parte_1 di rientrare in possesso della sua somma di danaro – trascorso il lasso di tempo concordato, chiese indietro quanto versato e, in risposta, la debitrice gli comunicò per la prima volta di aver inviato le predette somme a una banca londinese, la
SKYDG CAPITAL LTD (doc. 2 fascicolo monitorio);
d. che, se il vesse saputo da principio come la intendeva CP_1 Parte_1 impiegare le somme versate, non avrebbe mai dato il proprio assenso all'operazione;
e. di aver inviato alla due lettere legali intimandole di restituire le Parte_1 somme da questa ricevute, ma che le stesse non avevano avuto esito positivo;
f. che la debitrice, dopo aver ricevuto le lettere legali del ricorrente, cedette parte dei suoi beni (doc. 4 fascicolo monitorio) e divenne “sostanzialmente irreperibile”.
2. ha allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: Controparte_1
“1) N. 5 ricevute di pagamento dei bonifici effettuati dal Sig. ai conti Controparte_1 intestati alla Sig.ra ; Parte_1
2) Copia delle mail che certificano le avvenute comunicazioni tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
; Parte_1
3) N. 2 raccomandate a.r. inviate e non pervenute dallo studio legale Mura alla Sig.ra
; Parte_1
4) Atto di vendita;
5) Ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 3. In data 02.10.2017 il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1737/2017 (procedimento n. 920/2017
RAC), col quale ha ordinato, a di pagare “
1. la somma di € Parte_1
55.000,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.067,50 per compensi professionali (effettuata la riduzione del
50% come per legge), in € 379,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da corrispondersi in favore dello Stato”.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14.11.2017 a . Parte_1
5. ha proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione Parte_1 notificato il 20.09.2021, col quale:
a. ha ammesso di aver ricevuto le somme del ell'ambito di operazioni di CP_1
“networkmarketing”, precisando di aver “fatto provvisoriamente transitare sul suo conto, gratuitamente somme di danaro che sono poi state utilizzate in alcuni progetti ed in particolare quelli attinenti all'acquisto di Alberi e Terreni per la coltivazione degli stessi”;
b. ha esposto che l'operazione era avvenuta nei seguenti contesto e termini:
- un “gruppo costituito da circa 10 amici, stava costituendo una società a
Londra per operare più facilmente con i progetti ed i finanziamenti a livello internazionale. Ogni componente della società poteva partecipare con le proprie idee ed anche in base alle proprie risorse economiche”;
- con queste modalità erano nati:
o “il progetto di Riforestazione per la coltivazione di alberi cloni che in 3 anni avrebbe portato anche lo sviluppo e la ripresa di piccolo attività artigianali come la produzione di legname di lusso o di biomassa e di miele”;
o “il progetto Umanitario, (che) avrebbe aiutato anche imprenditori italiani in difficoltà a creare progetti di abbondanza condivisa, affinché tutti gli appartenenti alla società in base alle quote acquistate, avrebbero potuto avere delle rendite mensili o annuali, partecipando
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 insieme a tutti i progetti”;
- in accordo con tutti gli altri soggetti aderenti all'iniziativa, “l'intera somma necessaria per finanziare il progetto (era) transitata provvisoriamente” sul conto della “in attesa di espletare le complesse procedure, per Parte_1 poter accendere un conto corrente a nome della società” e “ciascuno dei partecipanti avrebbe poi acquisito una quota della società in base alle somme versate”;
- per accelerare i progetti era stato necessario rivolgersi a una società di consulenza finanziaria internazionale, la SKYDG CAPITAL LTD, amministrata da e , per l'“ottenimento di CP_2 CP_3 una Garanzia Bancaria che avrebbe consentito l'apertura di un finanziamento
o linea di credito che in questo modo avrebbe finanziato la realizzazione dei progetti su esposti”;
- sempre nell'accordo di tutti i componenti del gruppo, le somme sul conto della erano state, a loro volta, “interamente” versate, mediante due Parte_1 bonifici bancari, sul conto corrente della BANCA HSBC, numero 72114807, intestato alla società finanziaria SKYDG CAPITAL LTD per il pagamento della fattura n. 12 (doc. 1);
c. ha eccepito di non essere più in possesso delle somme e di non averne mai usufruito per uso personale, “neanche per pagare le stesse spese dei viaggi a
Londra o di alberghi o trasferte, anzi da lei personalmente anticipate e mai recuperate per organizzare la società”;
d. ha esposto che il era “pienamente a conoscenza” dei termini CP_1 dell'operazione, in quanto:
- “già da tempo era nel campo del network marketing”;
- era stato “messo al corrente” del progetto da parte di , Persona_1 comune conoscente delle parti in causa e anch'essa appartenente al “gruppo di amici” citato, la quale “unitamente alla operava nel Parte_1 networkmarketing da diversi mesi”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 - “lui stesso stava vendendo al gruppo i terreni e le proprietà” relativi al progetto di riforestazione;
e. ha esposto che il veva deciso di partecipare al progetto “con un apporto CP_1 economico, […] bonificando le somme sul conto londinese in due tranches, effettuando l'ultimo versamento senza avvertire preventivamente la ”; Parte_1
f. ha esposto che, trascorso il tempo consentito per il rilascio della suddetta garanzia bancaria, senza ottenere risultati nonostante la fitta corrispondenza con i referenti della SKYDG CAPITAL LTD, la “subodorando gli estremi Parte_1 della truffa, provvedeva a presentare con l'espresso accordo di tutto il gruppo, la denuncia a AN RD ( numero protocollo “NRFC150701105832”) contro i sig.ri e e contro la società Skybridge Capital Ltd” CP_2 CP_3 depositando la stessa proprio grazie all'apporto di il quale l'aveva CP_1 messa in contatto con un'associazione no profit, chiamata ACTION FRAUD
REPORT;
g. ha esposto di essere stata “raggirata”, insieme ad altri imprenditori anche per il
“progetto umanitario” e di aver sporto denuncia-querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, in seguito alla quale è stato iscritto il procedimento avente numero 5152/2015 R.G.NR.;
h. ha sostenuto di non dover restituire nulla al in quanto aveva CP_1
“semplicemente svolto una attività di Crowdfunding per finanziare alcuni progetti comuni e per finanziare alcuni progetti umanitari, ben conosciuti da coloro che hanno aderito all'iniziativa come facilmente evincibile dalla indicazione della causale usata nei bonifici del sig e da altri soggetti da lui stesso coinvolti CP_1 ed invitati a partecipare e per lo più sconosciuti alla stessa ”. Parte_1
6. Nel medesimo atto di citazione l'attrice-opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1737/2017, per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
2. “Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito rideterminare l'importo eventualmente dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 dalla Sig.ra con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 26.04.0218 si è costituito in giudizio;
CP_1
l quale:
[...]
a. ha ammesso di aver conosciuto la nel 2014, per il tramite della sua Parte_1 conoscente , e che l'opponente “attraverso scambi di Persona_1 telefonate, messaggi e colloqui su Skype, illustrava al suddetto la convenienza di un fantomatico investimento su una piattaforma londinese che assicurava, dietro regolare contratto (del quale non si è mai avuta traccia), il capitale investito a prescindere dai risultati degli investimenti effettuati”;
b. ha esposto che la “dettando una notevole esperienza in materia di Parte_1 investimenti tramite piattaforme di trading, assicurava al sig. un proficuo CP_1 guadagno mensile sulle somme a lei versate sui conti correnti italiani e inglesi, garantendo in ogni caso la restituzione in qualsiasi momento della somma versata qualora decadesse il guadagno dato dalla piattaforma”;
c. ha precisato che i cinque bonifici di cui al decreto ingiuntivo (tot. 55.000,00 euro) erano stati versati seguendo le indicazioni (coordinate bancarie, luogo e causali) della e solo sulla base delle rassicurazioni di cui ai punti che Parte_1 precedono;
d. ha precisato che i bonifici eseguiti a favore della , le cui ricevute Parte_1 aveva già prodotto in sede monitoria, erano i seguenti:
1) data: 13 giugno 2014 importo: € 10.000,00 conto: 0010340275 banca: IN CT (Italia) causale: “crowdfunding3 immobili esteri”
2) data: 14 giugno 2014 importo: € 10.000,00 conto: 0010340275
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 banca: IN CT (Italia) causale: “crowdfunding3 immobili esteri”
3) data: 14 luglio 2014 importo: € 15.000,00 conto: 20717577454622 banca: CL AN PL (UK) causale: “Crowd50”
4) data: 15 luglio 2014 importo: € 15.000,00 conto: 20717577454622
Banca: CL AN PL (UK) causale: “Crowd50”
5) data: 01 agosto 2014 importo: € 5.000,00 conto: 20717577454622 banca: CL AN PL (UK) causale: “Meloni Massimo Crow5”;
e. ha contestato di essere a conoscenza degli altri dettagli riguardo ai vari progetti indicati dall'opponente nell'atto di citazione e ha esposto di non aver mai avuto interesse a partecipare ad alcuna società, ma solo a effettuare un investimento di capitale fruttifero o che, nel peggiore dei casi, garantisse la restituzione dell'importo investito.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1737/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari, in data 02.10.2017, non essendo l'opposizione fondata;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, avendo la sig.ra svolto attività in assenza di contratto e Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 abilitazione cosiccome previsto dall'art. 23 t.u.f. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie a favore dell'erario oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04.06.2018,
l'opponente ha reiterato le precedenti argomentazioni, difese e conclusioni e ha chiesto l'ammissione di prova per testi.
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 02.07.2018,
l'opposto:
a. ha contestato che la avesse “acquistato alberi e terreni (e) che il Parte_1 sig. volesse vendere terreni di sua proprietà” e ha ribadito di non essere CP_1 mai stato a conoscenza, né di avere avuto interesse ai progetti descritti dall'opponente nell'atto di citazione;
b. ha ribadito che la si fosse presentata come “esperto consulente Parte_1 finanziario” confermando quanto già anticipatogli da Persona_1 precedentemente ai primi contatti intercorsi tra le parti;
c. ha ribadito che la aveva, di fatto, svolto abusivamente attività di Parte_1 trading (“su piattaforme di alta finanza in particolare fuori sede – cfr. agli artt. 30
e 31 TUF”) senza a ciò essere abilitata;
ciò si evinceva:
- dall'assenza del suo nominativo nell'elenco dei consulenti finanziari della
Regione Sardegna iscritti all'albo unico (doc.
1 - II mem. 183/6 opposto);
- dalle conversazioni tra questa e la Polizia di Londra (doc.
2 - II mem. 183/6 opposto) nelle quali i soggetti che, come il avevano versato soldi CP_1 alla venivano appellati come “clienti”; Parte_1
- dalle fatture n. 11 del 28.07.2014 e n. 12 del 04.08.2014, emesse dalla SKY
DG LO dalle quali emergeva che le somme versate dalla sarebbero state utilizzate per acquisto di strumenti finanziari Parte_1
(docc. 3 e 4 - II mem. 183/6 opposto);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 d. ha esposto per la prima volta che, come risultava dalle già citate conversazioni tra la e la Polizia di Londra, risultava che l'opponente aveva ottenuto Parte_1 un rimborso di 98.200,00 euro (doc.
2 - II mem. 183/6 opposto) e ha aggiunto che, nonostante ciò, comunque non aveva mai restituito i soldi all'opposto;
e. ha prodotto nuovi documenti e chiesto l'ammissione di prova per testi.
11. Nell'udienza del 09.06.2021 la giudice allora assegnataria della causa ha ammesso la prova per testi richiesta dall'opposto nella seconda memoria 183/6 c.p.c., «con esclusione dell'inciso di cui al capo 4 “perché gli investimenti del suo capitale venissero effettuati nel modo corretto”, in quanto contenente giudizi non consentiti».
12. Con comparsa depositata in data 08.11.2022 l'avv. Augusto NO si è costituito in giudizio quale nuovo avvocato di , in sostituzione (revoca mandato) Parte_1 del precedente difensore, avv. Pietro MAZZEI.
13. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi (ud. 15.06.2023).
14. Con ordinanza presidenziale del 21.07.2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente.
15. Con ordinanza resa nell'udienza del 28.09.2023, a fronte della reiterazione delle richieste istruttorie delle parti, il giudice ha disposto quanto segue:
“
1. Non ammette la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice nella memoria depositata in data 04/06/2018, perché formulata in modo generico e non rispondente ai criteri dettati dall'articolo 244 del codice di procedura civile e come tale è inidonea ad assicurare alla controparte l'esercizio del diritto di prova contraria.
2. Rigetta l'istanza di esibizione ex articolo 210 cpc formulata dalla parte convenuta, perché superflua, considerato che la dazione del denaro non è contestata.
3. Si riserva di fissare nuova udienza per la precisazione delle conclusioni la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc”.
16. Con decreto del 11.11.2025 il giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
17. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni e la parte convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 ha anche svolto breve discussione orale, all'esito della quale il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta per i seguenti motivi.
18.1 È pacifico che l'attrice-opponente abbia ricevuto 55.000,00 Parte_1 euro da per impiegarli in investimenti di tipo mobiliare mentre le Controparte_1 parti non sono d'accordo sulla esatta destinazione dell'investimento, perché:
- il fferma che la aveva parlato genericamente di investimenti CP_1 Parte_1 che gli avrebbero assicurato un rendimento e in difetto la restituzione del capitale;
- la ha parlato di investimenti attività imprenditoriali produttive. Parte_1
18.2 È altresì pacifico che la abbia “interamente” versato, mediante due Parte_1 bonifici bancari, le somme ricevute dal (insieme a quelle ricevute da altri CP_1 soggetti) sul conto corrente della BANCA HSBC, numero 72114807, intestato alla società finanziaria SKYDG CAPITAL LTD per il pagamento della fattura n. 12 dell'08.08.2014.
18.3 L'art. 1, comma 5, T.U.F. dispone che: “Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione”.
Come chiarito dalla CONSOB, “Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria”, inoltre “I servizi di investimento, appunto perché coinvolgono un tema importante come il risparmio, non possono essere prestati da chiunque, ma solo da soggetti dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, per quanto concerne le entità di diritto italiano, a seconda dei casi, dalla
Consob o dalla Banca d'Italia.
Non tutti i soggetti possono essere autorizzati. L'autorizzazione può essere rilasciata a:
- società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;
- banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento;
- società di gestione del risparmio: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli, dell'attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario tenuto dalla Banca d'Italia: possono essere autorizzati alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini dei clienti (limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscrizione o collocamento;
- banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla
Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze: possono svolgere l'attività di esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 consulenza”.
Infine, l'art. 23 T.U.F. stabilisce che: “
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. […] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
18.4 L'attività in concreto svolta dalla svolta dalla deve essere qualificata Parte_1 come contratto di prestazione di servizi di investimento, in quanto rientra senz'altro tra quelle previste dall'art. 1, comma 5, T.U.F.; infatti:
- come unico documento, l'opponente ha prodotto (doc. 1 – citazione in opposizione) la ricevuta di pagamento della fattura n. 12 del 08.08.2014 in favore della SKYDG
CAPITAL, sostenendo di aver interamente versato le somme ricevute dal e CP_1 da altri soggetti appartenenti al “gruppo di amici”, alla società di consulenza finanziaria londinese “per l'ottenimento di una garanzia bancaria”;
- dal contenuto della citata fattura n. 12 del 08.08.2014 (doc. 4 – seconda memoria
183/6 c.p.c. opposto – documento non contestato dall'opponente), si evince che la stessa è stata emessa per l'acquisto di “two financial instrument”, ossia di strumenti finanziari;
- dallo scambio di e-mail tra e , quest'ultima Parte_1 CP_4 indicata come agente di polizia londinese che si è occupata di gestire la denuncia di truffa menzionata dalla nell'atto di citazione in opposizione, a causa Parte_1 della quale l'opponente avrebbe perso i soldi versati alla SKYDG (doc. 2 – seconda memoria 183/6 c.p.c. opposto – intitolato: “TRADUZIONE MAIL INVIATE
DA CASTANGIA A MELONI PER INFORMARLO SU QUELLO CHE STAVA
FACENDO LA MEDESIMA CASTANGIA A LONDRA” – documento non contestato dall'opponente), si evince che l'opponente si è occupata di un'operazione ben più complessa di una mera raccolta fondi;
seguono alcune citazioni del documento, a titolo di esempio:
o “(poliziotta)
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 Quali sono i guadagni che hai detto che avresti ricevuto?
Ho spedito l'e‐mail scritta da e (n.d.r. referenti CP_2 CP_3 della SKYDG CAPITALI), per sicurezza ti ho incollato sotto.
a Londra, è un'altra società che Controparte_5 collabora con loro.
(La poliziotta di Londra allega alla una mail di un ufficio di Londra Parte_1 per conto del sig. dove lei operava, indirizzata alla CP_2 Parte_1 stessa ed all'altro suo contatto per le operazioni di trading, il sig. ) CP_3
14/9/2016 Gmail Fwd:
Action Fraud Report NRFC150701105832
[…]
Office London < > Email_1
Date: 15 ottobre 2014 17:13
Oggetto: Fwd: operazione granier mtn 330 mln
A: (n.d.r. contatto e-mail della ) Email_2 Parte_1
Cc: "mirko.boagno" < Email_3
Ciao PA tali accordi invieranno il programma di profitti MTN Granier 330 mln
Testimone_1
[...] come concordato telefonicamente, ho indicato gli utili per l'MTN Granier, a condizione che il beneficiario sia cambiato in SKYDG CAPITAL LTD
Titolo bloccato con MT760 a spese del Trader, blocco pagamento immediato dell'1%.
Dopo 48 ore di pagamento 10%
Profitti settimanali del 20% su base settimanale da 300 milioni in contanti inseriti in trading.
Tutti i pagamenti sopra saranno divisi per il 65% investitore, 35% lato
Piattaforma.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 65% parte investitori, da dividere il 50% tra
[...]
” (pag. 1); Controparte_6
o “( ): Ho capito che finora hai investito 161.500 euro in una Parte_2 esposizione a medio termine offerta a te da e da CP_3 CP_2
Precisamente 2 garanzie Bg o bancarie. Poi li hanno trasformato in Mtn, visto che i primi non erano disponibili e poi hanno continuato a cambiare versione, ma i soldi non sono mai stati restituiti, né c'è stato guadagno” (pag. 2);
o “(police) Quali servizi dovevi pagare?
( ) Dovevamo comprare 4 strumenti bancari, per fare trading, e Parte_1 questo doveva dare guadagni” (pag. 3);
18.5 Il contratto di prestazione di servizi di investimento così inquadrato non può che essere nullo, non essendo stato stipulato con la richiesta forma scritta ad substantiam e, peraltro, non avendo la provato di essere soggetto autorizzato dalla Parte_1
Consob o dalla Banca d'Italia a svolgere tali operazioni.
18.6 Alla luce di quanto detto, l'opponente è tenuta a restituire all'opposto le somme da quest'ultimo versate in esecuzione di un contratto nullo, e quindi da essa trattenute in assenza di titolo giustificativo, oltre interessi legali dal momento della dazione del denaro al saldo.
18.7 Quand'anche non si volesse inquadrare la fattispecie delineata dall'opposto come contratto di prestazione di servizi di investimento, l'opposizione non sarebbe comunque accoglibile in quanto l'accordo tra e andrebbe Controparte_1 Parte_1 qualificato come contratto di mandato, del quale il a lamentato: CP_1
- la violazione dell'obbligo di rendiconto gravante sulla mandataria, sostenendo che la stessa non lo avesse informato su come intendeva investire il capitale affidatole;
- l'inadempimento da parte della , sostenendo che quest'ultima non abbia Parte_1 investito le somme da lui affidatele (con specifiche causali) nel modo richiesto, ma le abbia versate alla SKYDG CAPITAL senza il suo consenso.
18.8 Seguendo la logica di tale qualificazione giuridica, l'opponente, Parte_1
, convenuta in senso sostanziale, non avrebbe assolto l'onere della prova di
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 avere adempiuto all'obbligazione assunta quale mandataria, non avendo provato:
- né che il mandato consistesse nella “raccolta fondi” allo scopo di realizzare i progetti menzionati nell'atto di citazione in opposizione, assunto contestato dal CP_1
- né di aver informato il mandante, o di avergli reso il conto ex art. 1713 c.c., riguardo alle operazioni da essa effettuate in esecuzione del mandato;
- né che le operazioni in questione (versamento del denaro di e di altri CP_1 soggetti appartenenti al “gruppo di amici”, alla SKYDG CAPITAL) corrispondessero all'esecuzione del mandato ricavabile dalle causali dei bonifici del
CP_1
18.9 Di conseguenza, a causa del suo inadempimento contrattuale, l'opponente sarebbe comunque tenuta a restituire al e somme da lui versate con i cinque bonifici, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
19. Nonostante l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato, perché la liquidazione dei compensi che è tenuta a pagare Parte_1
a favore dello Stato per il patrocinio reso dal difensore di nella fase Controparte_1 monitoria non debbono essere dimidiati (sentenza 64/2024 della Corte Costituzionale) come invece è stato fatto nel decreto ingiuntivo.
20. La liquidazione delle spese del procedimento monitorio deve essere effettuata applicando l'importo tabellare previsto dal decreto ministeriale numero 55/2014 voi per cause di valore compreso fra 52.001 e 260.000 euro.
21. Le spese del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1 compensazione neppure parziale tra le parti.
22. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposto, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e per quelli delle fase istruttoria, nella quale è stata espletata anche prova per testi, e con riduzione del 50% di quelli della fase decisionale, nella quale i difensori si sono limitati a richiamare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1737/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari il
02.10.2017 nel procedimento n. 920/2017 RAC;
b. condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
55.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalle date in cui i singoli importi, indicati al punto 7.d che precede, sono stati accreditati nei conti correnti bancari della
, fino al saldo;
Parte_1
c. condanna a rifondere lo Stato delle spese processuali del Parte_1 procedimento per decreto ingiuntivo n. 1737/2017, liquidate in 2.135,00 euro per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito, alle spese generali 15%, alla CPA 4% e all'IVA di legge;
d. condanna a rifondere lo Stato delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.977,00 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, alle spese generali
15%, alla CPA 4% e all'IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 18.12.2025, alle ore 9,48 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 425 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2018, sono comparsi:
- l'avvocato Marianna MEI, in sostituzione dell'avv. Augusto NO, procuratore della parte attrice, la quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni svolte rassegnate nella nota depositata il 17.12.2025;
o cita ordinanza della Cassazione, sezione 2, n.30872/2024;
- l'avvocato Lerina LACAVA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o conferma le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
o chiede la condanna della convenuta soccombente a rifondere le spese di lite allo stato;
o svolge breve discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 425 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Augusto Parte_1 C.F._1
NO (C.F. via Valsugana, 98, Cassola (VI), elettivamente C.F._2 domiciliata in presso il difensore attrice-opponente contro
(C.F. ), ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_1 C.F._3
Stato con delibera prot. n. 960/2018 dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, con il patrocinio dell'avv. Lerina PA LACAVA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._4 in viale Diaz, 106, Cagliari, presso il difensore convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 02.02.2017, CP_1
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 7237/2016
[...] dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari) ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di dell'importo di 55.000,00 euro, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi maturati e maturandi, spese e competenze del procedimento d'ingiunzione, esponendo e sostenendo:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 a. che nel giugno 2014 versò, con cinque distinti bonifici (doc. 1 fascicolo monitorio), la somma complessiva di 55.000,00 euro su due conti correnti bancari intestati a , “titolare di una pasticceria in Cagliari”, col il Parte_1 seguente accordo: “la Sig.ra raccoglieva gratuitamente denari tra i Parte_1 suoi amici e conoscenti per investirli e assicurava loro, o un guadagno, o quantomeno la restituzione entro e non oltre qualche mese dalla datio”;
b. di non aver sottoscritto con la alcun contratto di investimento, che Parte_1 peraltro doveva avere la forma scritta a pena di nullità, ex art. 23 TUF;
c. che non avendo avuto notizie dalla e avendo necessità CP_1 Parte_1 di rientrare in possesso della sua somma di danaro – trascorso il lasso di tempo concordato, chiese indietro quanto versato e, in risposta, la debitrice gli comunicò per la prima volta di aver inviato le predette somme a una banca londinese, la
SKYDG CAPITAL LTD (doc. 2 fascicolo monitorio);
d. che, se il vesse saputo da principio come la intendeva CP_1 Parte_1 impiegare le somme versate, non avrebbe mai dato il proprio assenso all'operazione;
e. di aver inviato alla due lettere legali intimandole di restituire le Parte_1 somme da questa ricevute, ma che le stesse non avevano avuto esito positivo;
f. che la debitrice, dopo aver ricevuto le lettere legali del ricorrente, cedette parte dei suoi beni (doc. 4 fascicolo monitorio) e divenne “sostanzialmente irreperibile”.
2. ha allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: Controparte_1
“1) N. 5 ricevute di pagamento dei bonifici effettuati dal Sig. ai conti Controparte_1 intestati alla Sig.ra ; Parte_1
2) Copia delle mail che certificano le avvenute comunicazioni tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
; Parte_1
3) N. 2 raccomandate a.r. inviate e non pervenute dallo studio legale Mura alla Sig.ra
; Parte_1
4) Atto di vendita;
5) Ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 3. In data 02.10.2017 il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1737/2017 (procedimento n. 920/2017
RAC), col quale ha ordinato, a di pagare “
1. la somma di € Parte_1
55.000,00; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.067,50 per compensi professionali (effettuata la riduzione del
50% come per legge), in € 379,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, da corrispondersi in favore dello Stato”.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 14.11.2017 a . Parte_1
5. ha proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione Parte_1 notificato il 20.09.2021, col quale:
a. ha ammesso di aver ricevuto le somme del ell'ambito di operazioni di CP_1
“networkmarketing”, precisando di aver “fatto provvisoriamente transitare sul suo conto, gratuitamente somme di danaro che sono poi state utilizzate in alcuni progetti ed in particolare quelli attinenti all'acquisto di Alberi e Terreni per la coltivazione degli stessi”;
b. ha esposto che l'operazione era avvenuta nei seguenti contesto e termini:
- un “gruppo costituito da circa 10 amici, stava costituendo una società a
Londra per operare più facilmente con i progetti ed i finanziamenti a livello internazionale. Ogni componente della società poteva partecipare con le proprie idee ed anche in base alle proprie risorse economiche”;
- con queste modalità erano nati:
o “il progetto di Riforestazione per la coltivazione di alberi cloni che in 3 anni avrebbe portato anche lo sviluppo e la ripresa di piccolo attività artigianali come la produzione di legname di lusso o di biomassa e di miele”;
o “il progetto Umanitario, (che) avrebbe aiutato anche imprenditori italiani in difficoltà a creare progetti di abbondanza condivisa, affinché tutti gli appartenenti alla società in base alle quote acquistate, avrebbero potuto avere delle rendite mensili o annuali, partecipando
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 insieme a tutti i progetti”;
- in accordo con tutti gli altri soggetti aderenti all'iniziativa, “l'intera somma necessaria per finanziare il progetto (era) transitata provvisoriamente” sul conto della “in attesa di espletare le complesse procedure, per Parte_1 poter accendere un conto corrente a nome della società” e “ciascuno dei partecipanti avrebbe poi acquisito una quota della società in base alle somme versate”;
- per accelerare i progetti era stato necessario rivolgersi a una società di consulenza finanziaria internazionale, la SKYDG CAPITAL LTD, amministrata da e , per l'“ottenimento di CP_2 CP_3 una Garanzia Bancaria che avrebbe consentito l'apertura di un finanziamento
o linea di credito che in questo modo avrebbe finanziato la realizzazione dei progetti su esposti”;
- sempre nell'accordo di tutti i componenti del gruppo, le somme sul conto della erano state, a loro volta, “interamente” versate, mediante due Parte_1 bonifici bancari, sul conto corrente della BANCA HSBC, numero 72114807, intestato alla società finanziaria SKYDG CAPITAL LTD per il pagamento della fattura n. 12 (doc. 1);
c. ha eccepito di non essere più in possesso delle somme e di non averne mai usufruito per uso personale, “neanche per pagare le stesse spese dei viaggi a
Londra o di alberghi o trasferte, anzi da lei personalmente anticipate e mai recuperate per organizzare la società”;
d. ha esposto che il era “pienamente a conoscenza” dei termini CP_1 dell'operazione, in quanto:
- “già da tempo era nel campo del network marketing”;
- era stato “messo al corrente” del progetto da parte di , Persona_1 comune conoscente delle parti in causa e anch'essa appartenente al “gruppo di amici” citato, la quale “unitamente alla operava nel Parte_1 networkmarketing da diversi mesi”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 - “lui stesso stava vendendo al gruppo i terreni e le proprietà” relativi al progetto di riforestazione;
e. ha esposto che il veva deciso di partecipare al progetto “con un apporto CP_1 economico, […] bonificando le somme sul conto londinese in due tranches, effettuando l'ultimo versamento senza avvertire preventivamente la ”; Parte_1
f. ha esposto che, trascorso il tempo consentito per il rilascio della suddetta garanzia bancaria, senza ottenere risultati nonostante la fitta corrispondenza con i referenti della SKYDG CAPITAL LTD, la “subodorando gli estremi Parte_1 della truffa, provvedeva a presentare con l'espresso accordo di tutto il gruppo, la denuncia a AN RD ( numero protocollo “NRFC150701105832”) contro i sig.ri e e contro la società Skybridge Capital Ltd” CP_2 CP_3 depositando la stessa proprio grazie all'apporto di il quale l'aveva CP_1 messa in contatto con un'associazione no profit, chiamata ACTION FRAUD
REPORT;
g. ha esposto di essere stata “raggirata”, insieme ad altri imprenditori anche per il
“progetto umanitario” e di aver sporto denuncia-querela alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, in seguito alla quale è stato iscritto il procedimento avente numero 5152/2015 R.G.NR.;
h. ha sostenuto di non dover restituire nulla al in quanto aveva CP_1
“semplicemente svolto una attività di Crowdfunding per finanziare alcuni progetti comuni e per finanziare alcuni progetti umanitari, ben conosciuti da coloro che hanno aderito all'iniziativa come facilmente evincibile dalla indicazione della causale usata nei bonifici del sig e da altri soggetti da lui stesso coinvolti CP_1 ed invitati a partecipare e per lo più sconosciuti alla stessa ”. Parte_1
6. Nel medesimo atto di citazione l'attrice-opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1737/2017, per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
2. “Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale adito rideterminare l'importo eventualmente dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 dalla Sig.ra con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1 giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 26.04.0218 si è costituito in giudizio;
CP_1
l quale:
[...]
a. ha ammesso di aver conosciuto la nel 2014, per il tramite della sua Parte_1 conoscente , e che l'opponente “attraverso scambi di Persona_1 telefonate, messaggi e colloqui su Skype, illustrava al suddetto la convenienza di un fantomatico investimento su una piattaforma londinese che assicurava, dietro regolare contratto (del quale non si è mai avuta traccia), il capitale investito a prescindere dai risultati degli investimenti effettuati”;
b. ha esposto che la “dettando una notevole esperienza in materia di Parte_1 investimenti tramite piattaforme di trading, assicurava al sig. un proficuo CP_1 guadagno mensile sulle somme a lei versate sui conti correnti italiani e inglesi, garantendo in ogni caso la restituzione in qualsiasi momento della somma versata qualora decadesse il guadagno dato dalla piattaforma”;
c. ha precisato che i cinque bonifici di cui al decreto ingiuntivo (tot. 55.000,00 euro) erano stati versati seguendo le indicazioni (coordinate bancarie, luogo e causali) della e solo sulla base delle rassicurazioni di cui ai punti che Parte_1 precedono;
d. ha precisato che i bonifici eseguiti a favore della , le cui ricevute Parte_1 aveva già prodotto in sede monitoria, erano i seguenti:
1) data: 13 giugno 2014 importo: € 10.000,00 conto: 0010340275 banca: IN CT (Italia) causale: “crowdfunding3 immobili esteri”
2) data: 14 giugno 2014 importo: € 10.000,00 conto: 0010340275
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 banca: IN CT (Italia) causale: “crowdfunding3 immobili esteri”
3) data: 14 luglio 2014 importo: € 15.000,00 conto: 20717577454622 banca: CL AN PL (UK) causale: “Crowd50”
4) data: 15 luglio 2014 importo: € 15.000,00 conto: 20717577454622
Banca: CL AN PL (UK) causale: “Crowd50”
5) data: 01 agosto 2014 importo: € 5.000,00 conto: 20717577454622 banca: CL AN PL (UK) causale: “Meloni Massimo Crow5”;
e. ha contestato di essere a conoscenza degli altri dettagli riguardo ai vari progetti indicati dall'opponente nell'atto di citazione e ha esposto di non aver mai avuto interesse a partecipare ad alcuna società, ma solo a effettuare un investimento di capitale fruttifero o che, nel peggiore dei casi, garantisse la restituzione dell'importo investito.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1737/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari, in data 02.10.2017, non essendo l'opposizione fondata;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, avendo la sig.ra svolto attività in assenza di contratto e Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 abilitazione cosiccome previsto dall'art. 23 t.u.f. e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie a favore dell'erario oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio”.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04.06.2018,
l'opponente ha reiterato le precedenti argomentazioni, difese e conclusioni e ha chiesto l'ammissione di prova per testi.
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 02.07.2018,
l'opposto:
a. ha contestato che la avesse “acquistato alberi e terreni (e) che il Parte_1 sig. volesse vendere terreni di sua proprietà” e ha ribadito di non essere CP_1 mai stato a conoscenza, né di avere avuto interesse ai progetti descritti dall'opponente nell'atto di citazione;
b. ha ribadito che la si fosse presentata come “esperto consulente Parte_1 finanziario” confermando quanto già anticipatogli da Persona_1 precedentemente ai primi contatti intercorsi tra le parti;
c. ha ribadito che la aveva, di fatto, svolto abusivamente attività di Parte_1 trading (“su piattaforme di alta finanza in particolare fuori sede – cfr. agli artt. 30
e 31 TUF”) senza a ciò essere abilitata;
ciò si evinceva:
- dall'assenza del suo nominativo nell'elenco dei consulenti finanziari della
Regione Sardegna iscritti all'albo unico (doc.
1 - II mem. 183/6 opposto);
- dalle conversazioni tra questa e la Polizia di Londra (doc.
2 - II mem. 183/6 opposto) nelle quali i soggetti che, come il avevano versato soldi CP_1 alla venivano appellati come “clienti”; Parte_1
- dalle fatture n. 11 del 28.07.2014 e n. 12 del 04.08.2014, emesse dalla SKY
DG LO dalle quali emergeva che le somme versate dalla sarebbero state utilizzate per acquisto di strumenti finanziari Parte_1
(docc. 3 e 4 - II mem. 183/6 opposto);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 d. ha esposto per la prima volta che, come risultava dalle già citate conversazioni tra la e la Polizia di Londra, risultava che l'opponente aveva ottenuto Parte_1 un rimborso di 98.200,00 euro (doc.
2 - II mem. 183/6 opposto) e ha aggiunto che, nonostante ciò, comunque non aveva mai restituito i soldi all'opposto;
e. ha prodotto nuovi documenti e chiesto l'ammissione di prova per testi.
11. Nell'udienza del 09.06.2021 la giudice allora assegnataria della causa ha ammesso la prova per testi richiesta dall'opposto nella seconda memoria 183/6 c.p.c., «con esclusione dell'inciso di cui al capo 4 “perché gli investimenti del suo capitale venissero effettuati nel modo corretto”, in quanto contenente giudizi non consentiti».
12. Con comparsa depositata in data 08.11.2022 l'avv. Augusto NO si è costituito in giudizio quale nuovo avvocato di , in sostituzione (revoca mandato) Parte_1 del precedente difensore, avv. Pietro MAZZEI.
13. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi (ud. 15.06.2023).
14. Con ordinanza presidenziale del 21.07.2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente.
15. Con ordinanza resa nell'udienza del 28.09.2023, a fronte della reiterazione delle richieste istruttorie delle parti, il giudice ha disposto quanto segue:
“
1. Non ammette la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice nella memoria depositata in data 04/06/2018, perché formulata in modo generico e non rispondente ai criteri dettati dall'articolo 244 del codice di procedura civile e come tale è inidonea ad assicurare alla controparte l'esercizio del diritto di prova contraria.
2. Rigetta l'istanza di esibizione ex articolo 210 cpc formulata dalla parte convenuta, perché superflua, considerato che la dazione del denaro non è contestata.
3. Si riserva di fissare nuova udienza per la precisazione delle conclusioni la discussione orale e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc”.
16. Con decreto del 11.11.2025 il giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
17. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni e la parte convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 ha anche svolto breve discussione orale, all'esito della quale il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta per i seguenti motivi.
18.1 È pacifico che l'attrice-opponente abbia ricevuto 55.000,00 Parte_1 euro da per impiegarli in investimenti di tipo mobiliare mentre le Controparte_1 parti non sono d'accordo sulla esatta destinazione dell'investimento, perché:
- il fferma che la aveva parlato genericamente di investimenti CP_1 Parte_1 che gli avrebbero assicurato un rendimento e in difetto la restituzione del capitale;
- la ha parlato di investimenti attività imprenditoriali produttive. Parte_1
18.2 È altresì pacifico che la abbia “interamente” versato, mediante due Parte_1 bonifici bancari, le somme ricevute dal (insieme a quelle ricevute da altri CP_1 soggetti) sul conto corrente della BANCA HSBC, numero 72114807, intestato alla società finanziaria SKYDG CAPITAL LTD per il pagamento della fattura n. 12 dell'08.08.2014.
18.3 L'art. 1, comma 5, T.U.F. dispone che: “Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione”.
Come chiarito dalla CONSOB, “Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria”, inoltre “I servizi di investimento, appunto perché coinvolgono un tema importante come il risparmio, non possono essere prestati da chiunque, ma solo da soggetti dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, per quanto concerne le entità di diritto italiano, a seconda dei casi, dalla
Consob o dalla Banca d'Italia.
Non tutti i soggetti possono essere autorizzati. L'autorizzazione può essere rilasciata a:
- società di intermediazione mobiliare (sim) italiane: possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;
- banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire tutti i servizi di investimento;
- società di gestione del risparmio: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli, dell'attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario tenuto dalla Banca d'Italia: possono essere autorizzati alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini dei clienti (limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscrizione o collocamento;
- banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- imprese di investimento extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla
Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze: possono svolgere l'attività di esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 consulenza”.
Infine, l'art. 23 T.U.F. stabilisce che: “
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. […] Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
18.4 L'attività in concreto svolta dalla svolta dalla deve essere qualificata Parte_1 come contratto di prestazione di servizi di investimento, in quanto rientra senz'altro tra quelle previste dall'art. 1, comma 5, T.U.F.; infatti:
- come unico documento, l'opponente ha prodotto (doc. 1 – citazione in opposizione) la ricevuta di pagamento della fattura n. 12 del 08.08.2014 in favore della SKYDG
CAPITAL, sostenendo di aver interamente versato le somme ricevute dal e CP_1 da altri soggetti appartenenti al “gruppo di amici”, alla società di consulenza finanziaria londinese “per l'ottenimento di una garanzia bancaria”;
- dal contenuto della citata fattura n. 12 del 08.08.2014 (doc. 4 – seconda memoria
183/6 c.p.c. opposto – documento non contestato dall'opponente), si evince che la stessa è stata emessa per l'acquisto di “two financial instrument”, ossia di strumenti finanziari;
- dallo scambio di e-mail tra e , quest'ultima Parte_1 CP_4 indicata come agente di polizia londinese che si è occupata di gestire la denuncia di truffa menzionata dalla nell'atto di citazione in opposizione, a causa Parte_1 della quale l'opponente avrebbe perso i soldi versati alla SKYDG (doc. 2 – seconda memoria 183/6 c.p.c. opposto – intitolato: “TRADUZIONE MAIL INVIATE
DA CASTANGIA A MELONI PER INFORMARLO SU QUELLO CHE STAVA
FACENDO LA MEDESIMA CASTANGIA A LONDRA” – documento non contestato dall'opponente), si evince che l'opponente si è occupata di un'operazione ben più complessa di una mera raccolta fondi;
seguono alcune citazioni del documento, a titolo di esempio:
o “(poliziotta)
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 Quali sono i guadagni che hai detto che avresti ricevuto?
Ho spedito l'e‐mail scritta da e (n.d.r. referenti CP_2 CP_3 della SKYDG CAPITALI), per sicurezza ti ho incollato sotto.
a Londra, è un'altra società che Controparte_5 collabora con loro.
(La poliziotta di Londra allega alla una mail di un ufficio di Londra Parte_1 per conto del sig. dove lei operava, indirizzata alla CP_2 Parte_1 stessa ed all'altro suo contatto per le operazioni di trading, il sig. ) CP_3
14/9/2016 Gmail Fwd:
Action Fraud Report NRFC150701105832
[…]
Office London < > Email_1
Date: 15 ottobre 2014 17:13
Oggetto: Fwd: operazione granier mtn 330 mln
A: (n.d.r. contatto e-mail della ) Email_2 Parte_1
Cc: "mirko.boagno" < Email_3
Ciao PA tali accordi invieranno il programma di profitti MTN Granier 330 mln
Testimone_1
[...] come concordato telefonicamente, ho indicato gli utili per l'MTN Granier, a condizione che il beneficiario sia cambiato in SKYDG CAPITAL LTD
Titolo bloccato con MT760 a spese del Trader, blocco pagamento immediato dell'1%.
Dopo 48 ore di pagamento 10%
Profitti settimanali del 20% su base settimanale da 300 milioni in contanti inseriti in trading.
Tutti i pagamenti sopra saranno divisi per il 65% investitore, 35% lato
Piattaforma.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 65% parte investitori, da dividere il 50% tra
[...]
” (pag. 1); Controparte_6
o “( ): Ho capito che finora hai investito 161.500 euro in una Parte_2 esposizione a medio termine offerta a te da e da CP_3 CP_2
Precisamente 2 garanzie Bg o bancarie. Poi li hanno trasformato in Mtn, visto che i primi non erano disponibili e poi hanno continuato a cambiare versione, ma i soldi non sono mai stati restituiti, né c'è stato guadagno” (pag. 2);
o “(police) Quali servizi dovevi pagare?
( ) Dovevamo comprare 4 strumenti bancari, per fare trading, e Parte_1 questo doveva dare guadagni” (pag. 3);
18.5 Il contratto di prestazione di servizi di investimento così inquadrato non può che essere nullo, non essendo stato stipulato con la richiesta forma scritta ad substantiam e, peraltro, non avendo la provato di essere soggetto autorizzato dalla Parte_1
Consob o dalla Banca d'Italia a svolgere tali operazioni.
18.6 Alla luce di quanto detto, l'opponente è tenuta a restituire all'opposto le somme da quest'ultimo versate in esecuzione di un contratto nullo, e quindi da essa trattenute in assenza di titolo giustificativo, oltre interessi legali dal momento della dazione del denaro al saldo.
18.7 Quand'anche non si volesse inquadrare la fattispecie delineata dall'opposto come contratto di prestazione di servizi di investimento, l'opposizione non sarebbe comunque accoglibile in quanto l'accordo tra e andrebbe Controparte_1 Parte_1 qualificato come contratto di mandato, del quale il a lamentato: CP_1
- la violazione dell'obbligo di rendiconto gravante sulla mandataria, sostenendo che la stessa non lo avesse informato su come intendeva investire il capitale affidatole;
- l'inadempimento da parte della , sostenendo che quest'ultima non abbia Parte_1 investito le somme da lui affidatele (con specifiche causali) nel modo richiesto, ma le abbia versate alla SKYDG CAPITAL senza il suo consenso.
18.8 Seguendo la logica di tale qualificazione giuridica, l'opponente, Parte_1
, convenuta in senso sostanziale, non avrebbe assolto l'onere della prova di
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 avere adempiuto all'obbligazione assunta quale mandataria, non avendo provato:
- né che il mandato consistesse nella “raccolta fondi” allo scopo di realizzare i progetti menzionati nell'atto di citazione in opposizione, assunto contestato dal CP_1
- né di aver informato il mandante, o di avergli reso il conto ex art. 1713 c.c., riguardo alle operazioni da essa effettuate in esecuzione del mandato;
- né che le operazioni in questione (versamento del denaro di e di altri CP_1 soggetti appartenenti al “gruppo di amici”, alla SKYDG CAPITAL) corrispondessero all'esecuzione del mandato ricavabile dalle causali dei bonifici del
CP_1
18.9 Di conseguenza, a causa del suo inadempimento contrattuale, l'opponente sarebbe comunque tenuta a restituire al e somme da lui versate con i cinque bonifici, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
19. Nonostante l'infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato, perché la liquidazione dei compensi che è tenuta a pagare Parte_1
a favore dello Stato per il patrocinio reso dal difensore di nella fase Controparte_1 monitoria non debbono essere dimidiati (sentenza 64/2024 della Corte Costituzionale) come invece è stato fatto nel decreto ingiuntivo.
20. La liquidazione delle spese del procedimento monitorio deve essere effettuata applicando l'importo tabellare previsto dal decreto ministeriale numero 55/2014 voi per cause di valore compreso fra 52.001 e 260.000 euro.
21. Le spese del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1 compensazione neppure parziale tra le parti.
22. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposto, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e per quelli delle fase istruttoria, nella quale è stata espletata anche prova per testi, e con riduzione del 50% di quelli della fase decisionale, nella quale i difensori si sono limitati a richiamare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
23. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 1737/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari il
02.10.2017 nel procedimento n. 920/2017 RAC;
b. condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
55.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalle date in cui i singoli importi, indicati al punto 7.d che precede, sono stati accreditati nei conti correnti bancari della
, fino al saldo;
Parte_1
c. condanna a rifondere lo Stato delle spese processuali del Parte_1 procedimento per decreto ingiuntivo n. 1737/2017, liquidate in 2.135,00 euro per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito, alle spese generali 15%, alla CPA 4% e all'IVA di legge;
d. condanna a rifondere lo Stato delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 5.670,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 11.977,00 complessivi, oltre alle spese prenotate a debito, alle spese generali
15%, alla CPA 4% e all'IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 425/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17