Decreto cautelare 13 settembre 2021
Decreto presidenziale 14 settembre 2021
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Decreto cautelare 30 marzo 2022
Ordinanza cautelare 26 aprile 2022
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, decreto cautelare 30/03/2022, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2022
N. 00399/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Pini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 19;
Ordine Tsrm e Pstrp Milano-Como-Lodi-Monza-Brianza-Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piccioli, Alessio Genito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale Prot. -OMISSIS- dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, Direzione Generale ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. 44/2021 convertito nella L. 76/2021, con conseguente sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione da contagio da SARS CoV;
2) della missiva prot. n. -OMISSIS- notificata via PEC il 28.07.2021, con cui l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza-Brianza-Sondrio, a firma del presidente pro tempore, comunicava al ricorrente la sospensione di diritto immediata dall'albo professionale, con conseguente annotazione sullo stesso;
3) nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive delle parti intimate;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con atto notificato il 28 marzo 2022 e depositato il giorno successivo;
Visto il proprio decreto cautelare n. 953/2021 con il quale è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, in ragione della provvisoria compressione del diritto al lavoro dell’operatore sanitario che non intenda assoggettarsi all’obbligo vaccinale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1061/2021, che ha respinto la domanda cautelare anche in ragione di una sospensione dall’Albo e dall’attività lavorativa che all’epoca appariva rivestire efficacia limitata al 31 dicembre 2021;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., la revoca o la modifica del provvedimento cautelare presuppone l’insorgenza di mutamenti nelle circostanze di fatto e queste sono state adeguatamente rappresentate nella domanda da ultimo introdotta;
Considerato che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla fase cautelare monocratica, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso;
Considerato che l’art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l’art. 4 del d.l. 44/2021, con l’aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;
considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con validità fino al 15 luglio 2022;
ritenuto che a tale condizione corrisponda il differimento dell’obbligo vaccinale, che rende ingiustificata la perdurante sospensione dal lavoro del ricorrente;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione delle misure cautelari provvisorie, stante la condizione in cui versa il ricorrente per la perdurante privazione di ogni forma di emolumento retributivo;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza in premessa, ai fini della reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e nella retribuzione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano il giorno 30 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Domenico Giordano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.