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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8313/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8164/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F. ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Raffaele Andreozzi (C.F.
) presso il cui studio in Aversa (CE) alla Via Diaz n. 27, elettivamente C.F._2
domicilia
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata il [...] a [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Guglielmo Ventrone (C.F.: ), CodiceFiscale_4
presso il cui studio in S. Maria C. V. (Ce) al Corso Ugo de Carolis n. 46, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione recependo l'accordo alle condizioni raggiunte all'udienza dell'11 marzo 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 437/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 09/02/2022 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo l'affidamento Parte_1 CP_1
condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Persona_2 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa familiare a unitamente ai figli e, a carico di l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1 CP_1 un assegno mensile di euro € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie nell'interesse dei figli.
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni della separazione, in quanto erano mutate in peius rispetto al momento della separazione le condizioni economiche e lavorative del ricorrente;
Parte_1
Chiedeva pertanto, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione la riduzione dell'entità dell'assegno, quale contributo al mantenimento dei figli ad euro 500,00 mensili o nella minore o maggiore somma ritenuta congrua.
Disposta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in data 10 marzo 2025 la resistente la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e CP_1 chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del divorzio e l'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione per carenza di interesse;
disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di divorzio;
rigettare la domanda avanzata dal ricorrente e condannarlo al Parte_1
versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. Porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, pagina 2 di 4 alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie;
disporre altresì che l'assegno unico erogato dall'INPS a sostegno del mantenimento dei figli sia erogato nella misura del 100% alla con vittoria di spese del giudizio. CP_1
All'udienza del 11 marzo 2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni della separazione, rinunciando implicitamente alle eccezioni preliminari
Le parti concordavano :
“….una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del sig per i tre figli Parte_1
, e nella misura di euro 700,00 in luogo di euro 900,00 a decorrere dal Persona_2 Per_1 Per_3 mese di aprile 2025. Le parti confermano la volontà di ridurre l'assegno di mantenimento a carico del a favore della sig.ra nella misura di euro 700,00 mensili (euro 233,00 a Pt_1 CP_1
figlio) a titolo di mantenimento per i tre figli. La sig.ra rinuncia alla richiesta di affido CP_1 esclusivo e parte ricorrente accetta tale rinuncia”.
La causa quindi sull'accordo raggiunto veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo
Tribunale.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i
"giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di pagina 3 di 4 separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così decide a Parte_1
parziale modifica della sentenza di separazione n. 437/2022 resa da questo Tribunale il 24.01.22 e pubblicata il 09/02/2022:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, il 12 marzo 2025
Il Presidente est
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8164/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F. ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Raffaele Andreozzi (C.F.
) presso il cui studio in Aversa (CE) alla Via Diaz n. 27, elettivamente C.F._2
domicilia
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata il [...] a [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Guglielmo Ventrone (C.F.: ), CodiceFiscale_4
presso il cui studio in S. Maria C. V. (Ce) al Corso Ugo de Carolis n. 46, elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina 1 di 4 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione recependo l'accordo alle condizioni raggiunte all'udienza dell'11 marzo 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 437/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord il 09/02/2022 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo l'affidamento Parte_1 CP_1
condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Persona_2 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa familiare a unitamente ai figli e, a carico di l'obbligo di versare alla CP_1 Parte_1 CP_1 un assegno mensile di euro € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) nonché l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie nell'interesse dei figli.
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni della separazione, in quanto erano mutate in peius rispetto al momento della separazione le condizioni economiche e lavorative del ricorrente;
Parte_1
Chiedeva pertanto, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione la riduzione dell'entità dell'assegno, quale contributo al mantenimento dei figli ad euro 500,00 mensili o nella minore o maggiore somma ritenuta congrua.
Disposta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in data 10 marzo 2025 la resistente la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e CP_1 chiedeva, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del divorzio e l'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione per carenza di interesse;
disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di divorzio;
rigettare la domanda avanzata dal ricorrente e condannarlo al Parte_1
versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai. Porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, pagina 2 di 4 alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie;
disporre altresì che l'assegno unico erogato dall'INPS a sostegno del mantenimento dei figli sia erogato nella misura del 100% alla con vittoria di spese del giudizio. CP_1
All'udienza del 11 marzo 2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni della separazione, rinunciando implicitamente alle eccezioni preliminari
Le parti concordavano :
“….una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del sig per i tre figli Parte_1
, e nella misura di euro 700,00 in luogo di euro 900,00 a decorrere dal Persona_2 Per_1 Per_3 mese di aprile 2025. Le parti confermano la volontà di ridurre l'assegno di mantenimento a carico del a favore della sig.ra nella misura di euro 700,00 mensili (euro 233,00 a Pt_1 CP_1
figlio) a titolo di mantenimento per i tre figli. La sig.ra rinuncia alla richiesta di affido CP_1 esclusivo e parte ricorrente accetta tale rinuncia”.
La causa quindi sull'accordo raggiunto veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di modifica è fondata e va accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo
Tribunale.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione.
Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 ha stabilito che i
"giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di pagina 3 di 4 separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Atteso l'accordo raggiunto le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così decide a Parte_1
parziale modifica della sentenza di separazione n. 437/2022 resa da questo Tribunale il 24.01.22 e pubblicata il 09/02/2022:
- Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, il 12 marzo 2025
Il Presidente est
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4