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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2055 /2024 da:
L'avv. DE SIMONE LUIGI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. MAZZUCA VINCENZINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2055 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 197/2024, depositata in data 4 giugno 2024, vertente
TRA
De Simone avv. Luigi (C.F. ) rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzina Mazzuca
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'avv. De Simone ha proposto appello avverso la sentenza n. 197/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Rossano, con cui, in accoglimento dell'opposizione spiegata ha annullato i solleciti di pagamento impugnati ed ogni ulteriore atto presupposto e consequenzi ale ed ha disposto la compensazione delle spese di lite per metà, condannando parte soccombente al pagamento della metà delle spese di lite liquidate in euro 632,00 oltre spese, Iva e c.p.a.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dispo sto la compensazione della metà delle spese.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. L'appello è fondato.
1 La presente controversia è stata introdotta in primo grado in epoca successiva all'entrata in vigore del d. l. 132/2014, conv. con legge 162/2014, che, nel testo scaturente anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/18, per quanto qui interessa , ha modificato l'art. 92 c.p.c., consentendo la compensazione delle spese soltanto nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza e per gravi ed eccezionali ragioni.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano l a compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario c ontrollo)” (Cass. civ., Sez.
VI – 5, 14 luglio 2016, n. 14411).
Pertanto, considerato che alcuna delle ipotesi normativamente previste risulta sussistente (la domanda attorea è stata accolta per difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, no n rivestendo la qualità di erede del de cuius) e che la compensazione non è stata congruamente motivata (in sentenza si legge “Le spese del presente giudizio si compensano per la metà e per altra sono determinate tenuto conto della natura e valore della ca usa e della precedente sent. n.
456/2023 di questo ufficio, seguono la soccombenza”), l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla odierna parte appellante per il giudizio di primo grado.
Dette spese, tenuto conto del valore della causa e del livello di difficoltà delle questioni trattate nel giudizio di primo grado, vengono liquidate in euro 700,00 (di cui 120,00 per la fase di studio,
130,00 per la fase introduttiva, 200,00 per la fase di trattazione e 250,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
3. Le spese di lite sostenute da parte appellante per il presente giudizio di appello vengono poste a carico della parte appellata, e, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.300,00 (di cui 220,00 per la fase di studio,
220,00 per la fase introduttiva, 430,00 per la fase di trattazione e 430,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna la parte appellata al pagamento integrale delle spese di lite sostenute da parte appellante per il giudizio di primo grado, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
2 2. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellante per il presente giudizio di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
3
L'avv. DE SIMONE LUIGI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. MAZZUCA VINCENZINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2055 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 197/2024, depositata in data 4 giugno 2024, vertente
TRA
De Simone avv. Luigi (C.F. ) rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzina Mazzuca
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. L'avv. De Simone ha proposto appello avverso la sentenza n. 197/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Rossano, con cui, in accoglimento dell'opposizione spiegata ha annullato i solleciti di pagamento impugnati ed ogni ulteriore atto presupposto e consequenzi ale ed ha disposto la compensazione delle spese di lite per metà, condannando parte soccombente al pagamento della metà delle spese di lite liquidate in euro 632,00 oltre spese, Iva e c.p.a.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dispo sto la compensazione della metà delle spese.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. L'appello è fondato.
1 La presente controversia è stata introdotta in primo grado in epoca successiva all'entrata in vigore del d. l. 132/2014, conv. con legge 162/2014, che, nel testo scaturente anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/18, per quanto qui interessa , ha modificato l'art. 92 c.p.c., consentendo la compensazione delle spese soltanto nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza e per gravi ed eccezionali ragioni.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano l a compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario c ontrollo)” (Cass. civ., Sez.
VI – 5, 14 luglio 2016, n. 14411).
Pertanto, considerato che alcuna delle ipotesi normativamente previste risulta sussistente (la domanda attorea è stata accolta per difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, no n rivestendo la qualità di erede del de cuius) e che la compensazione non è stata congruamente motivata (in sentenza si legge “Le spese del presente giudizio si compensano per la metà e per altra sono determinate tenuto conto della natura e valore della ca usa e della precedente sent. n.
456/2023 di questo ufficio, seguono la soccombenza”), l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla odierna parte appellante per il giudizio di primo grado.
Dette spese, tenuto conto del valore della causa e del livello di difficoltà delle questioni trattate nel giudizio di primo grado, vengono liquidate in euro 700,00 (di cui 120,00 per la fase di studio,
130,00 per la fase introduttiva, 200,00 per la fase di trattazione e 250,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
3. Le spese di lite sostenute da parte appellante per il presente giudizio di appello vengono poste a carico della parte appellata, e, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.300,00 (di cui 220,00 per la fase di studio,
220,00 per la fase introduttiva, 430,00 per la fase di trattazione e 430,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna la parte appellata al pagamento integrale delle spese di lite sostenute da parte appellante per il giudizio di primo grado, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
2 2. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellante per il presente giudizio di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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