Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 16.12.2023 al n. 5168 dell'anno 2023 del Ruolo Generale da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA- Parte_1 C.F._1
RIA GRAZIA AMBROSETTI, nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ANTONIO CARACCIOLO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 09.04.2025 e di seguito riportate.
Per le parti private: “confermare i provvedimenti vigenti;
spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 15.12.2023 la ricorrente ha chiesto modificare il decreto reso da questo Tribunale in data 24.09.2018 che, da ultimo, ha regolamentato la responsabilità genitoriale rispetto ai minori nato a Busto Arsizio in [...]
data 22/9/2010 (C.F: ) e nato Busto Ar- C.F._3 Persona_2
sizio il 13/12/2011 (C.F. ), entrambi residenti con il padre in C.F._4
e segg.); -la collocazione de minori presso l'abitazione del padre con visite madre/figli secondo le indica- zioni della CTU e come in concreto dettagliate dai servizi sociali;
-l'assegnazione della casa familiare all' -la prescrizione per entrambe le parti di seguire un percorso di psicoterapia individuale e CP_1
di sostegno alla genitorialità nonché di mediazione al conflitto e un sostegno psicologico a favore dei mino- ri;
-la revoca della contribuzione economica posta a carico dell' e l'obbligo per la sig. CP_1 Pt_1
di contribuire al mantenimento dei figli versando al padre dei bambini la somma mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano”. Nel det- taglio, ha chiesto revocare l'incarico affidato all'Ente, collocare i minori “a settimane alterne con passaggio da un genitore all'altro il venerdì alle ore 21 (allorché il genitore a cui spetta la settimana andrà a prenderli a casa dell'altro) prevedendo che i minori trascorrano con ciascun genitore 15 giorni durante le vacanze estive e con il criterio dell'alternanza le festività scolastiche, i ponti, i compleanni e le vacanze natalizie;
-revocare l'obbligo per la sig. di contribuire al mantenimento dei figli e Pt_1
l'assegnazione della ex casa familiare al sig. - in ragione delle differenze reddituali, auto- CP_1
rizzare la sig.a a percepire il 100% dell'assegno unico per e - autorizzare il Pt_1 Per_1 Per_2
trasferimento di residenza dei figli presso la madre in Via del Bosco 19 Busto Arsizio”. All'uopo, tra l'altro, ha rappresentato che “il sig. convive dal 2013 con una compagna, anch'elle CP_1
portalettere, da cui ha avuto altri due figli, nato nel 2017 e nel 2020 (vedasi doc. 2); -la CP_2
sig.a ha avuto un altro figlio, attualmente di 8 anni (di cui esercita in via esclusiva la responsa- Pt_1
bilità genitoriale a seguito di provvedimento del TM di Milano che ha dichiarato la decadenza del padre: doc.09 Decreto TM Milano decadenza dalla responsabilità genitoriale.pdf) ed ha una Pt_2 Pt_3
stabile relazione da quattro anni con il sig. Nel suo stato di famiglia figura anco- Parte_4
ra la madre, sig.a che però da tempo si è trasferita per lavoro alle Canarie. Nel tem- Persona_4
po sono state via via introdotte dai Servizi Sociali modifiche nel calendario di visita materno che oggi è così articolato: -a settimane alterne la sig.a prende e a casa del padre alle ore Pt_1 Per_1 Per_2
10 del sabato mattina ed ivi li riporta il martedì ad ore 21; -dopo il fine settimana paterno l'attrice prende con sé i figli il lunedì, alle 8 di mattina da casa del padre se non c'è scuola oppure all'uscita da scuola, riportandoli a casa del padre il martedì ad ore 21. Il calendario per le festività e le vacanze pre- vede ora stabilmente: - la divisione del periodo natalizio (dalla chiusura della scuola al 30 dicembre con un genitore. con un intervallo di un paio d'ore a S. Stefano per lo scambio dei regali con l'altro genitore, e dal 31 dicembre alla ripresa scolastica con l'altro) con alternanza annuale dei periodi;
- la divisione del periodo pasquale (dalla chiusura della scuola a Pasqua con un genitore e da Pasquetta alla ripresa scola- stica con l'altro) con alternanza annuale dei periodi;
- altre festività annualmente alternate, - due setti- mane di vacanza nel periodo estivo da concordare entro fine maggio [e che] recentemente e Per_1 [...]
hanno iniziato ad esprimerle le loro fatiche nel vivere presso l'abitazione paterna portandole la ri- Pt_5
chiesta di poter ampliare i giorni da trascorrere con lei”.
Costituendosi in giudizio in data 13.02.2024 il resistente, in estrema sintesi, ha replicato che “In definitiva è possibile concludere che il percorso avviato nel 2018 secondo le conclusioni della dott.ssa e le decisioni assunte dal Tribunale, caratterizzate da estrema prudenza e gradualità, Per_5
ha dimostrato e continua a dimostrare la propria adeguatezza e funzionalità nell'interesse superiore del benessere dei minori e . In questa prospettiva non si comprendono le ragio- Per_1 Persona_2
ni dell'iniziativa, la seconda in pochi anni, promossa dalla SI con l'avvio di questo proce- Pt_1
dimento di modifica delle regolamentazioni in essere” e ha chiesto “a parziale modifica e riforma del decreto 24 Settembre 2018 del Tribunale di Busto Arsizio, revocare l'affidamento dei minori e Per_1
all'Ente”. Persona_2
Alla prima udienza celebrata in data 12.03.2024 ha chiesto all'Ente affidatario “una rela- zione aggiornata sul nucleo familiare in esame e sull'opportunità di revocare l'affido dei minori all'Ente, come richiesto dai genitori”.
A mezzo della relazione depositata in data 10.04.2024 i SS del Parte_6
hanno riferito, tra l'altro, quanto segue: “Dai colloqui con i minori, sia che sem- Per_1 Per_2
brerebbero avere delle difficoltà nella gestione delle loro relazioni intra-familiari, a causa della situazione tra i genitori, i quali anche involontariamente li hanno coinvolti nelle dinamiche tra loro conflittuali;
in- fatti i minori sembrano vivere un forte conflitto di lealtà verso entrambe le figure genitoriali, specialmente il quale sembra modificare ciò che racconta e che fa in base alla paura di ferire o deludere l'uno o Per_1 l'altro genitore […] Durante i colloqui con il sig. e con la sig.ra è emerso che en- CP_1 Pt_1
trambi riconoscono la fatica dei figli ma si incolpano l'un l'altro per lo stato emotivo degli stessi, apparen- temente non percependo alcuna responsabilità personale o conseguenza dovuta al conflitto che intercorre tra loro. […] ad oggi la criticità maggiore sia concentrata nel rapporto tra le due figure adulte. Tale le- game appare ancora fortemente conflittuale, caratterizzato da una mancanza di collaborazione reciproca e da un'assenza consequenziale di attenzione al benessere dei minori, le cui caratteristiche e bisogni sca- lano in secondo piano rispetto alle accuse che il Sig. e la Sig.ra si muovono vicende- CP_1 Pt_1
volmente […] E' emerso come e vivano un pieno conflitto di lealtà tra la madre ed il Per_1 Per_2
padre e si trovino fin troppo coinvolti nelle dinamiche conflittuali dei loro genitori, le quali li portano ad uno stato di confusione e malessere che perdura da diverso tempo. Per i motivi di cui sopra e per i temi forti affrontati da (es. suicidio) in maniera fin troppo leggera nei video social, come portato dalla Per_1
mamma in sede di colloquio, appare necessario per entrambi poter accedere ad un supporto psicologico in- dividuale che li accompagni alla conoscenza di sé, alla rielaborazione di vissuti faticosi ma che possa an- che essere uno spazio dove poter chiarire il proprio stato psico-emotivo senza intromissioni da parte delle figure genitoriali. Viste le difficoltà comunicative e collaborative dei due genitori, nonostante la riluttanza esposta in passato da entrambi ad affrontare un eventuale percorso di coordinamento genitoriale, si con- ferma l'esigenza per il sig. e la sig.ra di una guida che li accompagni a definire la CP_1 Pt_1
gestione organizzativa della quotidianità di e sulla quale i due adulti mostrano delle Per_1 Per_2
avversità nel reperire compromessi anche su aspetti di minore importanza. Inoltre, il Servizio intende mantenere un monitoraggio della situazione, al fine di supportare e ed i loro nuclei fa- Per_1 Per_2
miliari nelle occasioni di maggiore disaccordo e conflitto. Con riferimento alla proposta dei genitori di re- vocare l'affido all'Ente dei minori, si ritiene che l'attuale regime di affidamento, con limitazione nell'ambito della sola gestione “in concreto il calendario di visite madre e figli, valutando i tempi di per- manenza ed eventuali ampliamenti” non sia effettivamente rispondente alle esigenze dei minori. D'altra parte, si ritiene che anche un ampliamento degli incarichi conferiti all'Ente Affidatario, non possa garan- tire un'effettiva riduzione del malessere di e . Quanto ad oggi risulta fondamentale è, Per_1 Per_2
come sopra specificato, l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale per i sig.ri e CP_1 Pt_7
e di supporto psicologico per e ”.
[...] Per_1 Per_2 All'udienza celebrata in data 10.04.2024 il giudice istruttore ha ascoltato i minori che hanno dichiarato “di non voler modificare l'attuale assetto e di trovarsi bene con il padre nonostante la madre ne parli sempre male”. Le parti si sono accordate per l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa (e per sostenerne il costo nel- Persona_6
la misura del 50% ciascuna).
In data 06.03.2025 la ricorrente ha depositato la relazione a firma della che, tra CP_3
l'altro, ha relazionato quanto segue: “Entrando nello specifico di ciascun genitore, è emerso sovente il vissuto di diffidenza e sfiducia del signor nei confronti della SI , che reputa CP_1 Pt_1
una madre poco affidabile, elogiando sé stesso per l'essersi occupato prevalentemente dei figli. E' stato im- portante a tal riguardo sollecitare nel signor una riflessione rispetto alla possibilità che la CP_1
SI , come la stessa ha rappresentato, abbia svolto nel tempo un lavoro su sé stessa mirato ad Pt_1
elaborare le sue difficoltà individuali, per cui ad oggi rimanere ancorati al passato non è un aspetto che fa progredire bensì regredire, limitando l'opportunità di considerarsi una diade genitoriale. Il signor
[...]
, sebbene fatichi tuttora a riconoscere un ruolo attivo alla madre, in quanto appunto molto con- Pt_8
dizionato dal passato, nel corso degli incontri verso la fine, è stato capace di attribuirle dei meriti, come per esempio quello di essere una mamma che sa relazionarsi con giovialità ai figli mettendoli a proprio agio. La SI , nel corso degli incontri, non ha mai negato come il vissuto di diffidenza del si- Pt_1
gnor nei suoi confronti le generi frustrazione, rivendicando il suo cambiamento e il fatto che CP_1
non è vero che si sia disinteressata dei figli. Il tema della strumentalizzazione dei minori è stato un altro argomento molto dibattuto durante gli incontri, in quanto è emerso che i genitori veicolano le comunica- zioni tramite gli stessi non confrontandosi fra loro. A tal proposito sono stati ravveduti più volte a tute- lare maggiormente i minori tenendoli al di fuori delle dinamiche comunicative e relazionali. Più precisa- mente è stato restituito alla coppia genitoriale come i movimenti che i figli attivano per cui tendono a schierarsi con l'uno e con l'altro a seconda del beneficio che possono trarne, sottendono dinamiche più pro- fonde annesse alla loro difficoltà a posizionarsi all'interno di uno scenario familiare che risulta essere
“scisso”, in considerazione del fatto che i genitori spesso non sono allineati e educano i loro figli in base a principi personali e non condivisi. Su questo punto i genitori, sebbene si siano mostrati disponibili ad ac- cogliere le riflessioni e i suggerimenti dati, manifestano tuttora fatica a gestire questa triangolazione, ca- dendo facilmente nelle manovre dei minori. Da un punto di vista degli accordi assunti, i genitori sono sta- ti accompagnati a gestire l'iscrizione scolastica di alla scuola secondaria di II° grado che è Per_1
l'Istituto alberghiero “G. Falcone” di Gallarate. A tal riguardo si sono accordati affinché potes- Per_1
se gestirsi con maggiore autonomia nello spostamento da casa a scuola, utilizzando il treno con l'obiettivo di sostenere una sua maggiore responsabilizzazione. A proposito del senso di responsabilità, ci si è con- frontati anche su alcuni comportamenti che ma anche metterebbero in atto, per esempio Per_1 Per_2
rispetto alla gestione della “paghetta” che i genitori danno settimanalmente e che a volte finisce nell'arco di un solo giorno. I genitori sono stati sostenuti nell'assumere una maggiore autorevolezza, in quanto alle volte appaiono eccessivamente indulgenti con i figli con la conseguenza di non favorire un adeguato proces- so di autonomizzazione. Un altro motivo di attrito genitoriale su cui è stato necessario soffermarsi, ri- guarda il rapporto tra in particolare e la compagna del signor con cui, come riporta Per_1 CP_1
la SI , non andrebbe d'accordo. Il signor non nega che ci siano stati Pt_1 Per_1 CP_1
momenti di scontro tra la compagna e ma rappresenta che lo stesso è stato CP_4 Per_1 Per_1
in grado nelle circostanze di riconoscere i suoi errori;
per quanto riguarda la sua posizione, ci tiene a dire che egli assume le difese del figlio accogliendo le istanze che pone attraverso il dialogo. Nel colloquio avve- nuto con si è potuto cogliere un ragazzo adultizzato e iper-adattato alla situazione familiare, Per_1
all'interno della quale in qualche modo è riuscito a posizionarsi, trovando un suo equilibrio, tuttavia, sono emersi vissuti di aggressività repressa che in condizioni di stress tendono ad attivarsi. ha Per_1
esternato le sue difficoltà relativamente al rapporto con la compagna del padre, riconoscendo CP_4
però che il papà prende le sue difese. Rispetto al rapporto con il compagno della madre invece, non ha esternato criticità, ugualmente con i fratelli anche quelli piccoli nati dalla relazione tra il papà e Per_7
. In merito all'attuale palinsesto, non ha esplicitato desideri di cambiamento, restituendo
[...] Per_1
una frequentazione regolare con entrambi i genitori a cui appare legato. Nell'incontro con la dottoressa assistente sociale, è stata fornita una restituzione sul percorso di coordinazione genitoriale e ci si è Per_8
trovate allineate rispetto alle letture relative alle dinamiche familiari e alle criticità del nucleo a lei noto.
[…] La scrivente, non avendo rilevato la necessità, per esempio, in di apportare modifiche, in Per_1
considerazione anche del fatto che entrambi i minori siano adolescenti e quindi andranno sempre più nel- la direzione di gestirsi autonomamente rispetto alla permanenza con ciascun genitore, ha condiviso con i genitori l'importanza di mantenere invariato il palinsesto, in quanto esso rappresenta un punto stabile a cui sia che si sono nel tempo abituati e adattati. La SI pur non palesan- Per_1 Per_2 Pt_1
dosi d'accordo, nell'ottica anche di poter chiudere la vertenza, ha accolto la decisione. In conclusione, re- stano diversi nodi irrisolti legati alle dinamiche relazionali che caratterizzano il rapporto tra i genitori e che incidono sulla possibilità di condividere costruttivamente la genitorialità. Sebbene il percorso svolto possa aver smosso alcune dinamiche in senso più funzionale, i genitori rimangono tuttora facilmente vul- nerabili alla riattivazione del conflitto pregresso. Altresì, le risorse individuali messe in campo da ciascu- no, che caratterizzano il rispettivo funzionamento personologico, ci restituisce un limite rispetto alla pos- sibilità che gli stessi siano effettivamente in grado di mettersi ulteriormente in discussione. Il rischio di af- fondare troppo nelle dinamiche e nei trascorsi potrebbe risultare controproducente.
Per questi motivi
, a parere della scrivente il percorso effettuato può ritenersi concluso”.
Alla successiva udienza celebrata in data 09.04.2025 le parti hanno accettato di confer- mare i provvedimenti vigenti e di compensare le spese di lite precisando che la frequen- tazione madre/figli minorenni è quella riportata dalla ricorrente a pag. 3 del ricorso, che ciascuna di esse percepisce il 50% dell'AU, che la madre versa al padre l'importo mensile di € 200,00 per entrambi i figli e che ciascun genitore sostiene il 50% delle spese straor- dinarie necessarie per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra i geni- tori di nato a [...] in data [...] e Persona_1 Parte_9
, nato Busto Arsizio il 13/12/2011, che appare conforme al superiore interesse mo-
[...]
rale e materiale della prole e idoneo a contenere i pregiudizi derivati dalla (risalente) di- sgregazione del nucleo familiare.
È necessario precisare l'oggetto del mandato conferito all'Ente.
In data 24.09.2018 questo Tribunale ha disposto, “l'affido dei minori all'ente territorialmente competente (che dovrà gestire in concreto il calendario di visite tra madre e figli, valutando i tempi di permanenza ed eventuali ampliamenti, e verificare il percorso psicoterapeutico dei genitori e il sostegno per i minori: cfr., nel dettaglio, pag. 22 e ss. della c.t.u), con collocazione dei minori prevalentemente presso l'abitazione del padre”.
A pag. 22 e ss. della c.t.u. innanzi citata/richiamata si legge: “Il Servizio di Tutela affidatario in modo specifico dovrà assumere i compiti di: • provvedere a reperire le soluzioni concrete per quanto ri- guarda la gestione concreta del calendario di visite e delle sue variazioni, in considerazione della tenera età dei bambini e del momento di grande confusione e destabilizzazione che stanno attraversando, in par- ticolare l'introduzione e il graduale aumento dei tempi di frequentazione presso la madre in considera- zione della stabilità emotiva dei minori, o suggerire le necessarie modifiche, • garantire e verificare il per- corso psicoterapeutico dei genitori e il sostegno dei minori, • garantire il percorso di sostegno genitoriale dei genitori e supportare la presa di decisioni educative comuni, • mantenere il collegamento con il servizio di
Npi e con la scuola per il necessario monitoraggio e integrazione del' intervento centrato sui minori, • ga- rantire l'accesso di ad un percorso psicoterapico, e valutare insieme al servizio di Npi, l'eventuale Per_1
futura necessità presentata anche da , • Relazionare all' autorità ogni disfunzione della situa- Per_2
zione”.
Ne consegue che è compito dell'Ente affidatario garantire ai minori il percorso di sup- porto psicologico di cui necessitano (giusta relazione depositata in data 10.04.2024).
A tutela dei minori deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno semestralmente (depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.10.2025, fatta salva l'urgenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti ovvero CONFERMA il decreto reso da questo Tribunale in data 24.09.2018 e, tra l'altro, gli incarichi ivi affidati all'Ente (attualmente il dove i minori hanno la loro residenza Parte_6
abituale e anagrafica) richiamati in parte motiva.
DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS riferiranno come in parte motiva, a favore di (C.F: Persona_1
) e (C.F. ), resi- C.F._3 Persona_2 C.F._4
denti in Busto Arsizio. PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse dei figli, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e della di mantenere un contegno di rispetto reciproco e CP_3
di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Busto Arsizio
e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa