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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ LU SE VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO SE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4384/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4195/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.7.2025, depositato in data 17.7.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259022627945000, notificata in data 20.5.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320070101235525000, 29320220063917477000,
29320230071625241000, eccependone la nullità per 1) decadenza dell'amministrazione finanziaria accertata con sentenza passata in giudicato quanto alla sottesa cartella n.
29320070101235525000; 2) mancata notifica e/o nullità della notifica delle cartelle n.
29320220063917477000 e n. 29320230071625241000; 3) decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, dovuta alla mancata notifica di tali cartelle di pagamento nei termini di legge. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Con distrazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 15^, quanto alla cartella di pagamento n. 29320070101235525000, come documentato in atti, si è già pronunciata con sentenza n. 6752/2022, depositata il 4 ottobre 2022, con la quale è stata dichiarata
“maturata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute (…)”. Da ciò ne consegue che l'eccezione così come formulata è fondata.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento, l'art 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, stante che Riscossione Sicilia spa, la quale ha l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella, non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui l'atto impugnato è nullo per mancata notifica dell'atto presupposto. A ciò si aggiunge che deve ritenersi maturata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, atteso che l'art. 25, comma 1, lett. a del D.P.R. n. 602 del 1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ LU SE VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO SE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4384/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022627945000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4195/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 16.7.2025, depositato in data 17.7.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320259022627945000, notificata in data 20.5.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320070101235525000, 29320220063917477000,
29320230071625241000, eccependone la nullità per 1) decadenza dell'amministrazione finanziaria accertata con sentenza passata in giudicato quanto alla sottesa cartella n.
29320070101235525000; 2) mancata notifica e/o nullità della notifica delle cartelle n.
29320220063917477000 e n. 29320230071625241000; 3) decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, dovuta alla mancata notifica di tali cartelle di pagamento nei termini di legge. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. Con distrazione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 15^, quanto alla cartella di pagamento n. 29320070101235525000, come documentato in atti, si è già pronunciata con sentenza n. 6752/2022, depositata il 4 ottobre 2022, con la quale è stata dichiarata
“maturata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute (…)”. Da ciò ne consegue che l'eccezione così come formulata è fondata.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento, l'art 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione delle imposte, prevede espressamente che il concessionario debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La notifica al contribuente della cartella di pagamento è, quindi, atto imprescindibile al fine della produzione degli effetti giuridici del ruolo, il quale non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario se questi non ne viene portato a conoscenza con l'unico strumento abilitato a tal fine, ovverossia la cartella di pagamento ritualmente notificata.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, stante che Riscossione Sicilia spa, la quale ha l'onere di provare l'avvenuta notifica della cartella, non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui l'atto impugnato è nullo per mancata notifica dell'atto presupposto. A ciò si aggiunge che deve ritenersi maturata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute, atteso che l'art. 25, comma 1, lett. a del D.P.R. n. 602 del 1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo