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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Associazione Non Riconosciuta Senza Scopo Di Lucro - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROV. CESS. P.I n. 0067425.02-07-2025.U 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
voglia codesto onorevole Collegio:
dichiarare l'illegittimità ed infondatezza integrale del provvedimento impugnato per i motivi di censura esposti nel presente ricorso.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente:
Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di I^ di Teramo voglia:
- nel merito, rigettare il ricorso presentato dal Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_1), ut supra rappresentato e difeso, avverso il Provvedimento TAIT150000035_2025, prot.n.0067425 del 02.07.2025, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 5436/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con inizio attività comunicato in data 15.04.2024, al contribuente veniva attribuita la P.IVA_1
, con codice attività coltivazione di cereali (011110).
In data 19.06.2025 personale dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale, eseguiva accesso breve presso il domicilio/luogo di esercizio indicato (Indirizzo_1), redigendo processo verbale di accesso e constatazione. Nel PVC si dava atto: della richiesta di documentazione contabile e fiscale (registri, fatture, scritture ecc.), non esibita (“vengono esibiti e acquisiti i seguenti documenti: nessuna”); dell'assenza, dai dati dell'anagrafe tributaria, di dichiarazioni presentate e di fatture emesse o ricevute;
dell'assenza di contratti idonei a dimostrare il possesso di terreni/immobili per l'attività, secondo quanto verbalizzato;
delle dichiarazioni rese dal contribuente circa l'apertura della partita IVA in relazione all'acquisto di un terreno in Puglia, l'ottenimento dei PAC e la mancata coltivazione “ad oggi”.
Conclusivamente, l'Ufficio riteneva “inesistente” l'attività e affermava la sussistenza dei presupposti per la chiusura ex officio ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972.
Sulla base del PVC, la Direzione Provinciale di Teramo emetteva il provvedimento del 02.07.2025, disponendo la cessazione d'ufficio della partita IVA e l'esclusione VIES, irrogando contestualmente la sanzione di € 3.000,00.
Il contribuente presentava istanza di autotutela;
l'Ufficio non la accoglieva, confermando l'impianto del controllo (richiamato nel ricorso).
Con ricorso notificato il 29.09.2025, il Ricorrente_1 impugnava l'atto deducendo, in sintesi:
1° motivo: nullità per effettuazione del controllo oltre il termine di sei mesi previsto dal Provvedimento AdE
12.06.2017 n. 110418;
2° motivo: violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 35 d.P.R. 633/1972 e dei provvedimenti direttoriali;
difetto di prova dei requisiti di rischio ex Provvedimento 16.05.2023 n. 156803; omessa “motivazione rafforzata”; violazione dell'art.
6-bis Statuto e dell'art. 7, comma 5-ter, d.lgs. 546/1992;
3° motivo: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 6 CEDU, art. 23 Cost., art. 1 Statuto, art. 1 Prot. 1 CEDU).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Il contribuente depositava memoria di replica, insistendo per l'accoglimento.
All'udienza del 26 gennaio 2026 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, con diffuse argomentazioni,
e la causa era rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento normativo
La controversia attiene all'esercizio del potere amministrativo previsto dall'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n.
633/1972, norma che consente, a seguito di riscontri e verifiche sui dati forniti ai fini dell'identificazione IVA,
l'adozione del provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA in caso di “esito negativo”, con esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
Il provvedimento impugnato reca, inoltre, l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997, contestuale alla cessazione.
2. Sul primo motivo: preteso superamento del termine semestrale
Il ricorrente deduce che l'Ufficio avrebbe effettuato il controllo oltre sei mesi dall'attribuzione della partita
IVA, richiamando il Provvedimento direttoriale 12.06.2017 prot. 110418.
La censura non è fondata.
Dagli atti emerge che l'Ufficio ha proceduto alla cessazione ex officio ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, all'esito di un accesso breve compiuto in data 19.06.2025, a fronte di partita IVA attribuita in data 15.04.2024.
Orbene, la disciplina richiamata dal ricorrente (provvedimento 2017) attiene, per come evidenziato nelle controdeduzioni, al perimetro operativo concernente criteri e modalità di cessazione e di esclusione VIES, in relazione al sistema di scambio intracomunitario e alle fattispecie di rischio connesse a frodi IVA;
essa, comunque, non introduce una decadenza generalizzata dell'azione amministrativa per qualunque attività di verifica ex art. 35, comma 15-bis, né risulta idonea – in mancanza di una previsione normativa primaria – a comprimere in termini decadenziali l'esercizio dei poteri di controllo e verifica attribuiti dalla legge.
Inoltre, lo stesso Ufficio evidenzia che l'attività svolta si colloca nell'alveo dei controlli sulle partite IVA di
“recente attribuzione” e delle analisi di rischio, senza che sia previsto, negli atti richiamati dall'Amministrazione nel contraddittorio, un termine perentorio di sei mesi quale condizione di validità dell'atto di cessazione.
Ne consegue il rigetto del primo motivo.
3. Sul secondo motivo: difetto di istruttoria, prova e motivazione.
Con il secondo mezzo il ricorrente contesta, in sostanza, che l'Ufficio abbia desunto l'inesistenza dell'attività da elementi meramente formali (assenza fatture/dichiarazioni) senza considerare la fase di start up e gli adempimenti autorizzativi, e lamenta difetto di prova e motivazione.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato espone, sia pure sinteticamente, il nucleo motivazionale: a seguito di accesso breve, è stata “constatata” la non esistenza della ditta, evidenziandosi che alla data dell'accesso non risultavano presentate dichiarazioni né fatture emesse o ricevute.
Tali elementi trovano specifico riscontro nel PVC del data_1, ove si dà atto: (i) della richiesta di esibizione delle scritture e documentazione, rimasta priva di esito, (ii) dell'assenza di fatturazione attiva e passiva e di dichiarazioni risultanti in anagrafe tributaria, (iii) delle dichiarazioni rese dal contribuente, che hanno confermato l'assenza di coltivazione “ad oggi” e la finalità dell'apertura della partita IVA anche per l'ottenimento dei PAC.
In tale contesto, la valutazione amministrativa di “esito negativo” dei riscontri si fonda su un insieme coerente di circostanze oggettive: mancata esibizione di documentazione, assenza di operazioni documentate, assenza di adempimenti dichiarativi rilevati, nonché dichiarazioni del medesimo contribuente in ordine alla non effettiva coltivazione.
La ricostruzione difensiva del contribuente (fase di avvio, ritardi autorizzativi, progettualità futura e possesso di terreno) non risulta idonea, nella sede giurisdizionale, a scalfire la logicità della valutazione amministrativa, in mancanza di elementi documentali capaci di dimostrare – già in sede di accesso e comunque nel complesso istruttorio – un'effettiva organizzazione e operatività dell'attività dichiarata ai fini IVA, secondo i parametri richiesti dalla normativa IVA per l'identificazione e il presidio dei rischi connessi alle partite IVA.
Quanto alla pretesa “motivazione rafforzata”, si osserva che l'atto impugnato reca una motivazione essenziale ma intellegibile e concretamente verificabile mediante il PVC richiamato, che costituisce parte integrante del percorso conoscitivo. Non risulta, pertanto, un difetto assoluto di motivazione tale da integrare nullità.
Il secondo motivo va, quindi, respinto.
4. Sul terzo motivo: ragionevolezza e proporzionalità – profili CEDU e costituzionali
Il terzo motivo lamenta violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e certezza del diritto, in relazione alla cessazione d'ufficio e agli effetti connessi.
Il Collegio osserva che la misura adottata è espressamente prevista dal legislatore come presidio di prevenzione e contrasto a fenomeni evasivi, attivabile a seguito di riscontri con esito negativo, e che, nel caso di specie, l'azione amministrativa risulta fondata su elementi istruttori specifici (PVC e risultanze anagrafiche), senza che emergano profili di manifesta sproporzione o irragionevolezza.
Né risulta dimostrato che l'atto abbia inciso in modo arbitrario e svincolato da presupposti oggettivi sulla libertà di iniziativa economica, poiché la cessazione interviene all'esito di verifiche che hanno condotto – con motivazione congrua – alla constatazione di assenza di elementi minimi di operatività e di documentazione, oltre che di mancata collaborazione documentale nella sede propria dell'accesso.
Anche il terzo motivo deve, dunque, essere respinto.
5. Conclusioni
Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, inclusa la sanzione irrogata.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
L'Ufficio ha depositato nota spese parametrata al valore medio € 3.000,00, con compensi determinati ai sensi del d.m. n. 55/2014 e riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per un totale di € 1.863,00 (oltre accessori se dovuti).
Il Collegio liquida le spese in euro 1.065,00 diminuite del 20% e cioè pari a euro 852,00 importo, ritenuto congruo in relazione al valore della controversia e alla complessità della causa.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1; 2. conferma il provvedimento impugnato prot. 0067425 del 02.07.2025, con cessazione d'ufficio della P.IVA_1 ed irrogazione della sanzione di
€ 3.000,00; 3. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 852,00. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Associazione Non Riconosciuta Senza Scopo Di Lucro - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROV. CESS. P.I n. 0067425.02-07-2025.U 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
voglia codesto onorevole Collegio:
dichiarare l'illegittimità ed infondatezza integrale del provvedimento impugnato per i motivi di censura esposti nel presente ricorso.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente:
Chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di I^ di Teramo voglia:
- nel merito, rigettare il ricorso presentato dal Ricorrente_1, (C.F.: CF_Ricorrente_1), ut supra rappresentato e difeso, avverso il Provvedimento TAIT150000035_2025, prot.n.0067425 del 02.07.2025, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 5436/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con inizio attività comunicato in data 15.04.2024, al contribuente veniva attribuita la P.IVA_1
, con codice attività coltivazione di cereali (011110).
In data 19.06.2025 personale dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale, eseguiva accesso breve presso il domicilio/luogo di esercizio indicato (Indirizzo_1), redigendo processo verbale di accesso e constatazione. Nel PVC si dava atto: della richiesta di documentazione contabile e fiscale (registri, fatture, scritture ecc.), non esibita (“vengono esibiti e acquisiti i seguenti documenti: nessuna”); dell'assenza, dai dati dell'anagrafe tributaria, di dichiarazioni presentate e di fatture emesse o ricevute;
dell'assenza di contratti idonei a dimostrare il possesso di terreni/immobili per l'attività, secondo quanto verbalizzato;
delle dichiarazioni rese dal contribuente circa l'apertura della partita IVA in relazione all'acquisto di un terreno in Puglia, l'ottenimento dei PAC e la mancata coltivazione “ad oggi”.
Conclusivamente, l'Ufficio riteneva “inesistente” l'attività e affermava la sussistenza dei presupposti per la chiusura ex officio ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972.
Sulla base del PVC, la Direzione Provinciale di Teramo emetteva il provvedimento del 02.07.2025, disponendo la cessazione d'ufficio della partita IVA e l'esclusione VIES, irrogando contestualmente la sanzione di € 3.000,00.
Il contribuente presentava istanza di autotutela;
l'Ufficio non la accoglieva, confermando l'impianto del controllo (richiamato nel ricorso).
Con ricorso notificato il 29.09.2025, il Ricorrente_1 impugnava l'atto deducendo, in sintesi:
1° motivo: nullità per effettuazione del controllo oltre il termine di sei mesi previsto dal Provvedimento AdE
12.06.2017 n. 110418;
2° motivo: violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 35 d.P.R. 633/1972 e dei provvedimenti direttoriali;
difetto di prova dei requisiti di rischio ex Provvedimento 16.05.2023 n. 156803; omessa “motivazione rafforzata”; violazione dell'art.
6-bis Statuto e dell'art. 7, comma 5-ter, d.lgs. 546/1992;
3° motivo: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 6 CEDU, art. 23 Cost., art. 1 Statuto, art. 1 Prot. 1 CEDU).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Il contribuente depositava memoria di replica, insistendo per l'accoglimento.
All'udienza del 26 gennaio 2026 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, con diffuse argomentazioni,
e la causa era rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento normativo
La controversia attiene all'esercizio del potere amministrativo previsto dall'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n.
633/1972, norma che consente, a seguito di riscontri e verifiche sui dati forniti ai fini dell'identificazione IVA,
l'adozione del provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA in caso di “esito negativo”, con esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
Il provvedimento impugnato reca, inoltre, l'irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997, contestuale alla cessazione.
2. Sul primo motivo: preteso superamento del termine semestrale
Il ricorrente deduce che l'Ufficio avrebbe effettuato il controllo oltre sei mesi dall'attribuzione della partita
IVA, richiamando il Provvedimento direttoriale 12.06.2017 prot. 110418.
La censura non è fondata.
Dagli atti emerge che l'Ufficio ha proceduto alla cessazione ex officio ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, all'esito di un accesso breve compiuto in data 19.06.2025, a fronte di partita IVA attribuita in data 15.04.2024.
Orbene, la disciplina richiamata dal ricorrente (provvedimento 2017) attiene, per come evidenziato nelle controdeduzioni, al perimetro operativo concernente criteri e modalità di cessazione e di esclusione VIES, in relazione al sistema di scambio intracomunitario e alle fattispecie di rischio connesse a frodi IVA;
essa, comunque, non introduce una decadenza generalizzata dell'azione amministrativa per qualunque attività di verifica ex art. 35, comma 15-bis, né risulta idonea – in mancanza di una previsione normativa primaria – a comprimere in termini decadenziali l'esercizio dei poteri di controllo e verifica attribuiti dalla legge.
Inoltre, lo stesso Ufficio evidenzia che l'attività svolta si colloca nell'alveo dei controlli sulle partite IVA di
“recente attribuzione” e delle analisi di rischio, senza che sia previsto, negli atti richiamati dall'Amministrazione nel contraddittorio, un termine perentorio di sei mesi quale condizione di validità dell'atto di cessazione.
Ne consegue il rigetto del primo motivo.
3. Sul secondo motivo: difetto di istruttoria, prova e motivazione.
Con il secondo mezzo il ricorrente contesta, in sostanza, che l'Ufficio abbia desunto l'inesistenza dell'attività da elementi meramente formali (assenza fatture/dichiarazioni) senza considerare la fase di start up e gli adempimenti autorizzativi, e lamenta difetto di prova e motivazione.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato espone, sia pure sinteticamente, il nucleo motivazionale: a seguito di accesso breve, è stata “constatata” la non esistenza della ditta, evidenziandosi che alla data dell'accesso non risultavano presentate dichiarazioni né fatture emesse o ricevute.
Tali elementi trovano specifico riscontro nel PVC del data_1, ove si dà atto: (i) della richiesta di esibizione delle scritture e documentazione, rimasta priva di esito, (ii) dell'assenza di fatturazione attiva e passiva e di dichiarazioni risultanti in anagrafe tributaria, (iii) delle dichiarazioni rese dal contribuente, che hanno confermato l'assenza di coltivazione “ad oggi” e la finalità dell'apertura della partita IVA anche per l'ottenimento dei PAC.
In tale contesto, la valutazione amministrativa di “esito negativo” dei riscontri si fonda su un insieme coerente di circostanze oggettive: mancata esibizione di documentazione, assenza di operazioni documentate, assenza di adempimenti dichiarativi rilevati, nonché dichiarazioni del medesimo contribuente in ordine alla non effettiva coltivazione.
La ricostruzione difensiva del contribuente (fase di avvio, ritardi autorizzativi, progettualità futura e possesso di terreno) non risulta idonea, nella sede giurisdizionale, a scalfire la logicità della valutazione amministrativa, in mancanza di elementi documentali capaci di dimostrare – già in sede di accesso e comunque nel complesso istruttorio – un'effettiva organizzazione e operatività dell'attività dichiarata ai fini IVA, secondo i parametri richiesti dalla normativa IVA per l'identificazione e il presidio dei rischi connessi alle partite IVA.
Quanto alla pretesa “motivazione rafforzata”, si osserva che l'atto impugnato reca una motivazione essenziale ma intellegibile e concretamente verificabile mediante il PVC richiamato, che costituisce parte integrante del percorso conoscitivo. Non risulta, pertanto, un difetto assoluto di motivazione tale da integrare nullità.
Il secondo motivo va, quindi, respinto.
4. Sul terzo motivo: ragionevolezza e proporzionalità – profili CEDU e costituzionali
Il terzo motivo lamenta violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e certezza del diritto, in relazione alla cessazione d'ufficio e agli effetti connessi.
Il Collegio osserva che la misura adottata è espressamente prevista dal legislatore come presidio di prevenzione e contrasto a fenomeni evasivi, attivabile a seguito di riscontri con esito negativo, e che, nel caso di specie, l'azione amministrativa risulta fondata su elementi istruttori specifici (PVC e risultanze anagrafiche), senza che emergano profili di manifesta sproporzione o irragionevolezza.
Né risulta dimostrato che l'atto abbia inciso in modo arbitrario e svincolato da presupposti oggettivi sulla libertà di iniziativa economica, poiché la cessazione interviene all'esito di verifiche che hanno condotto – con motivazione congrua – alla constatazione di assenza di elementi minimi di operatività e di documentazione, oltre che di mancata collaborazione documentale nella sede propria dell'accesso.
Anche il terzo motivo deve, dunque, essere respinto.
5. Conclusioni
Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, inclusa la sanzione irrogata.
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
L'Ufficio ha depositato nota spese parametrata al valore medio € 3.000,00, con compensi determinati ai sensi del d.m. n. 55/2014 e riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, per un totale di € 1.863,00 (oltre accessori se dovuti).
Il Collegio liquida le spese in euro 1.065,00 diminuite del 20% e cioè pari a euro 852,00 importo, ritenuto congruo in relazione al valore della controversia e alla complessità della causa.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1; 2. conferma il provvedimento impugnato prot. 0067425 del 02.07.2025, con cessazione d'ufficio della P.IVA_1 ed irrogazione della sanzione di
€ 3.000,00; 3. condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 852,00. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 26/01/2026.
Il Giudice monocratico