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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 90/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
AL LA, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato LA Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, ritualmente notificato, AL LA ha convenuto in giudizio l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto dalla patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare” e ha chiesto di condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato nel periodo dal 01/10/1980 al 31/08/2022, alle dipendenze della Imec Srl con mansioni di autista e magazziniere (all.to 3 estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa;
- di aver svolto mansioni di autista di camion anche CP_1 articolati, camioncini piccoli e medi, addetto alla consegna di materiali ed attrezzature nei vari canteri in attività della Imec Srl (Montedison, Cementir Guidonia, Cementir Spoleto, Himont Ferrara, AST terni, Acciaieria
Marcegaglia Ravenna, Calce san Pellegrino Narni); - di essersi occupato di trasporto carpenterie, serbatoi, manufatti in ferro, attrezzature varie tipo saldatrici, motosaldatrici, compressori, quadri elettrici, banchi da lavoro, materiale da consumo quali elettrodi, dischi da taglio o molari, vernici, diluenti, bombole di ossigeno e di acitile e carico merce nel camion sia manualmente che con l'utilizzo di un muletto;
di aver movimentato bombole di acitilene del peso di 70 Kg circa, bombole di ossigeno del peso di 60 Kg, pacchi di elettrodi del peso di 10-15 Kg cadauno, fustini di vernice o diluente del peso di 20- 25 Kg con carico e scarico presso i cantieri ove era destinata la merce;
- che la predetta attività di autista occupava circa 2 giorni su 5 della settimana lavorativa;
- di svolgere all'interno dell'officina della IMEC srl anche l'attività di magazziniere;
- l'orario di lavoro era dalle ore 4,00 di mattina alle ore 20,00; - di aver svolto anche l'attività di magazziniere all'interno dell'officina della IMEC srl distribuendo materiali e attrezzature, effettuando il carico, scarico e stoccaggio del materiale;
provvedendo a posizione il materiale sollevandolo da terra sino agli scaffali posti fino ad un'altezza di 2,5 mt e a sistemare elettrodi del peso di circa 15 Kg, dischi per mole del peso di circa 1,5 Kg cadauno, movimentando di media circa 100 Kg al giorno di elettrodi, sistemava fili di saldatura, fusti di diluenti del peso di circa 20 Kg cadauno, fusti di vernici del peso di circa 20 Kg cadauno, barre di ferro, barre di tufo del peso di dai 10 ai 20 kg cadauna;
di provvedere al carico e scarico di tutte le attrezzature quali saldatrici del peso di 120 Kg, mole 2-3 Kg, trapani demolitori del peso di 4-6 Kg, compressori del peso di 40-50 Kg che sospingeva a mano essendo dotati di ruote, sabbiatrice portatile del peso di
100-120 Kg che spostava con il muletto, trapani a colonna del peso di circa 2 quintali, anch'esse movimentate con muletto, troncatrici del peso di 3-4 quintali sempre movimentate con muletto;
riponendole in un deposito della IMEC dietro l'officina; per qualche centinaia di metri;
- l'istante ha sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 ore settimanali dalle 7,30 alle
16,30 quando svolgeva le mansioni di magazziniere e di oltre 10 ore al giorno quando effettuava le mansioni di autista;
- di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, “spondilodiscopatie del tratto lombare”; - di aver presentato, in data 28/06/2022, all' , domande per CP_1 il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate;
– che, tuttavia, l' , con nota del 22/02/23 concludeva negativamente la CP_1 pratica ritenendo, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con nota del 27/07/23 resa a seguito di opposizione (cfr. all.ti 6-9 al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge. L' Controparte_2
in persona del direttore si costituiva in
[...] giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Esaminati i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del CP_1 nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007,
n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dall'1/10/1980 al 31/08/2022, come autista e magazziniere e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e e, colleghi del ricorrente Tes_1 Testimone_2 dal dal 1980 al 2009, il primo e dal 2018 all'attualità del ricorso, il secondo, escussi all'udienza del 25/09/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste : “Posso confermare la mansione del ricorrente ed il Tes_1 datore di lavoro dal 1980 al 2009 perché poi sono andato in pensione (…)anche io un operaio della IMEC e quindi ho visto di persona il lavoro svolto dal ricorrente;
(…) fino al 1995 si caricava tutto a mano;
poi c'è stato l'aiuto di un muletto;
(…)le bombole venivano caricate con il muletto ma inizialmente venivano movimentate a mano;
(…)ogni bombola veniva movimentata manualmente sia per il carico che per lo scarico; confermo il lavoro dell'autista era questa la modalità del lavoro 5 giorni lavorativi dalle 4 di mattina alle 20,00 a volte anche con il pernottamento; si è vero questo era il lavoro del magazziniere ..sistemava le merci che andava a ritirare e poi li sistemava a seconda del tipo di elettrodo; - si è vero erano queste le mansioni che faceva ogni volta che si chiudevano i vari cantieri;
confermo l'orario di lavoro, l'ho visto personalmente. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
, anch'egli escusso all'udienza del 25/09/2024, che ha
[...] confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti). Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che AL LA è affetto da: “spondilodiscoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali L3-L4 e L5-S1 con segni clinici e strumentali di radicolopatia”.
L'ausiliario del giudice, inoltre, valutata l'anamnesi lavorativa riferita dal ricorrente e per come confermata dalle dichiarazioni testimoniali, ha qualificato le stesse aventi originale professionale, precisando, in particolare, che: AL ha avuto nel corso della sua vita lavorativa una esposizione al rischio un po' mista, in parte ha svolto la mansione di magazziniere ed in parte quella di autista e ciò non facilita la qualificazione/ quantificazione del rischio specifico… mentre come magazziniere possono essere valorizzate le azioni di trasporto in piano, spinta e traino dei pesi, in quella di autista il discorso è diverso in quanto il rischio specifico è quello delle vibrazioni sulla colonna ( rischio specifico per i conducenti di pulman ed autobus )…inoltre la qualità degli automezzi condotti (difficile pensare che la IMEC abbia già dagli anni 80' e 90' acquisito mezzi all'avanguardia nella meccanica antivibrazioni ) e che i limiti orari di guida dei conducenti sono stati imposti molto di recente ( il regolamento (UE) 2020/1054 sancisce che ad ogni autista professionista è consentito di guidare fino ad un massimo di 9 ore ) si ritiene che l'esposizione al rischio lavorativo del AL sia idonea a determinare le spondilodiscopatie del tratto lombare, come del resto si prevede nella lista 1 del DM Lavoro del 10/6/2014 nella quale al rischio MMC e Vibrazioni, si associa la predetta menomazione, raggiungendo quasi un livello di presunzione legale di causa”. Alla luce di tali considerazioni il perito ha, quindi, concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle patologie accertate, valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell' 8%, voce tabellare di riferimento ( D.Lgs.vo 38/2000 ) n° 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%) valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 10% tenuto conto delle menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute (3% per limitazione funzionale ai gradi estremi della flessione attiva del II dito della mano dxt.Ingrossamento del dito a livello dell'articolazione) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, non essendoci motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio, atteso che, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal perito, sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come causa delle patologie riscontrate
Orbene, in base al grado di invalidità cumulativamente determinato, pari al
10%, (dieci) deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AL
LA, nella causa iscritta al R.G. n. 90/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara che la patologia cui è affetto il ricorrente
“spondilodiscoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali L3-L4 e L5-S1 con segni clinici e strumentali di radicolopatia” ha origine professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 8% e complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 10% (dieci per cento);
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 27 maggio 2025 Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 90/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c:
AL LA, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente –
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1 17.12.10 rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato LA Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in CP_1
Terni, Via Turati 18/20
-resistente – OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, ritualmente notificato, AL LA ha convenuto in giudizio l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto dalla patologia
“spondilodiscopatie del tratto lombare” e ha chiesto di condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella misura di legge. A fondamento del ricorso deduceva: - di aver lavorato nel periodo dal 01/10/1980 al 31/08/2022, alle dipendenze della Imec Srl con mansioni di autista e magazziniere (all.to 3 estratto contributivo Inps e anamnesi lavorativa;
- di aver svolto mansioni di autista di camion anche CP_1 articolati, camioncini piccoli e medi, addetto alla consegna di materiali ed attrezzature nei vari canteri in attività della Imec Srl (Montedison, Cementir Guidonia, Cementir Spoleto, Himont Ferrara, AST terni, Acciaieria
Marcegaglia Ravenna, Calce san Pellegrino Narni); - di essersi occupato di trasporto carpenterie, serbatoi, manufatti in ferro, attrezzature varie tipo saldatrici, motosaldatrici, compressori, quadri elettrici, banchi da lavoro, materiale da consumo quali elettrodi, dischi da taglio o molari, vernici, diluenti, bombole di ossigeno e di acitile e carico merce nel camion sia manualmente che con l'utilizzo di un muletto;
di aver movimentato bombole di acitilene del peso di 70 Kg circa, bombole di ossigeno del peso di 60 Kg, pacchi di elettrodi del peso di 10-15 Kg cadauno, fustini di vernice o diluente del peso di 20- 25 Kg con carico e scarico presso i cantieri ove era destinata la merce;
- che la predetta attività di autista occupava circa 2 giorni su 5 della settimana lavorativa;
- di svolgere all'interno dell'officina della IMEC srl anche l'attività di magazziniere;
- l'orario di lavoro era dalle ore 4,00 di mattina alle ore 20,00; - di aver svolto anche l'attività di magazziniere all'interno dell'officina della IMEC srl distribuendo materiali e attrezzature, effettuando il carico, scarico e stoccaggio del materiale;
provvedendo a posizione il materiale sollevandolo da terra sino agli scaffali posti fino ad un'altezza di 2,5 mt e a sistemare elettrodi del peso di circa 15 Kg, dischi per mole del peso di circa 1,5 Kg cadauno, movimentando di media circa 100 Kg al giorno di elettrodi, sistemava fili di saldatura, fusti di diluenti del peso di circa 20 Kg cadauno, fusti di vernici del peso di circa 20 Kg cadauno, barre di ferro, barre di tufo del peso di dai 10 ai 20 kg cadauna;
di provvedere al carico e scarico di tutte le attrezzature quali saldatrici del peso di 120 Kg, mole 2-3 Kg, trapani demolitori del peso di 4-6 Kg, compressori del peso di 40-50 Kg che sospingeva a mano essendo dotati di ruote, sabbiatrice portatile del peso di
100-120 Kg che spostava con il muletto, trapani a colonna del peso di circa 2 quintali, anch'esse movimentate con muletto, troncatrici del peso di 3-4 quintali sempre movimentate con muletto;
riponendole in un deposito della IMEC dietro l'officina; per qualche centinaia di metri;
- l'istante ha sempre osservato un orario lavorativo di oltre 40 ore settimanali dalle 7,30 alle
16,30 quando svolgeva le mansioni di magazziniere e di oltre 10 ore al giorno quando effettuava le mansioni di autista;
- di aver contratto, in ragione di tutte le dette lavorazioni, “spondilodiscopatie del tratto lombare”; - di aver presentato, in data 28/06/2022, all' , domande per CP_1 il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie indicate;
– che, tuttavia, l' , con nota del 22/02/23 concludeva negativamente la CP_1 pratica ritenendo, il rischio lavorativo non idoneo, per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata, archiviando la pratica e confermando tali esiti con nota del 27/07/23 resa a seguito di opposizione (cfr. all.ti 6-9 al ricorso). Pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, CP_1 chiedendo il riconoscimento della natura professionale della malattia contratta e di condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, ad erogare i benefici di legge. L' Controparte_2
in persona del direttore si costituiva in
[...] giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Esaminati i testi indicati dal ricorrente ed espletata la consulenza medico legale, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del CP_1 nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007,
n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128;
25/05/2004, n. 10042).
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e anamnesi lavorativa, all. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, ovvero dall'1/10/1980 al 31/08/2022, come autista e magazziniere e di aver svolto varie mansioni manuali per come dallo stesso descritte.
Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate da elementi probatori di segno contrario. In particolare, i testimoni e e, colleghi del ricorrente Tes_1 Testimone_2 dal dal 1980 al 2009, il primo e dal 2018 all'attualità del ricorso, il secondo, escussi all'udienza del 25/09/2024 hanno confermato le mansioni svolte dal ricorrente e le modalità di esecuzione delle stesse. Il teste : “Posso confermare la mansione del ricorrente ed il Tes_1 datore di lavoro dal 1980 al 2009 perché poi sono andato in pensione (…)anche io un operaio della IMEC e quindi ho visto di persona il lavoro svolto dal ricorrente;
(…) fino al 1995 si caricava tutto a mano;
poi c'è stato l'aiuto di un muletto;
(…)le bombole venivano caricate con il muletto ma inizialmente venivano movimentate a mano;
(…)ogni bombola veniva movimentata manualmente sia per il carico che per lo scarico; confermo il lavoro dell'autista era questa la modalità del lavoro 5 giorni lavorativi dalle 4 di mattina alle 20,00 a volte anche con il pernottamento; si è vero questo era il lavoro del magazziniere ..sistemava le merci che andava a ritirare e poi li sistemava a seconda del tipo di elettrodo; - si è vero erano queste le mansioni che faceva ogni volta che si chiudevano i vari cantieri;
confermo l'orario di lavoro, l'ho visto personalmente. Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
, anch'egli escusso all'udienza del 25/09/2024, che ha
[...] confermato tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova ammessi (cfr. dichiarazioni, in atti). Confermata, quindi, dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine clinico Persona_2 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che AL LA è affetto da: “spondilodiscoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali L3-L4 e L5-S1 con segni clinici e strumentali di radicolopatia”.
L'ausiliario del giudice, inoltre, valutata l'anamnesi lavorativa riferita dal ricorrente e per come confermata dalle dichiarazioni testimoniali, ha qualificato le stesse aventi originale professionale, precisando, in particolare, che: AL ha avuto nel corso della sua vita lavorativa una esposizione al rischio un po' mista, in parte ha svolto la mansione di magazziniere ed in parte quella di autista e ciò non facilita la qualificazione/ quantificazione del rischio specifico… mentre come magazziniere possono essere valorizzate le azioni di trasporto in piano, spinta e traino dei pesi, in quella di autista il discorso è diverso in quanto il rischio specifico è quello delle vibrazioni sulla colonna ( rischio specifico per i conducenti di pulman ed autobus )…inoltre la qualità degli automezzi condotti (difficile pensare che la IMEC abbia già dagli anni 80' e 90' acquisito mezzi all'avanguardia nella meccanica antivibrazioni ) e che i limiti orari di guida dei conducenti sono stati imposti molto di recente ( il regolamento (UE) 2020/1054 sancisce che ad ogni autista professionista è consentito di guidare fino ad un massimo di 9 ore ) si ritiene che l'esposizione al rischio lavorativo del AL sia idonea a determinare le spondilodiscopatie del tratto lombare, come del resto si prevede nella lista 1 del DM Lavoro del 10/6/2014 nella quale al rischio MMC e Vibrazioni, si associa la predetta menomazione, raggiungendo quasi un livello di presunzione legale di causa”. Alla luce di tali considerazioni il perito ha, quindi, concluso ritenendo sussistente l'origine professionale delle patologie accertate, valutando il danno biologico consequenziale nella misura dell' 8%, voce tabellare di riferimento ( D.Lgs.vo 38/2000 ) n° 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12%) valutando, così, il grado complessivo di invalidità permanente pari al 10% tenuto conto delle menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute (3% per limitazione funzionale ai gradi estremi della flessione attiva del II dito della mano dxt.Ingrossamento del dito a livello dell'articolazione) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, non essendoci motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio, atteso che, dalla documentazione prodotta, dall'istruttoria espletata e dall'esame compiuto dal perito, sono emersi elementi tali da poter far ritenere le modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente come causa delle patologie riscontrate
Orbene, in base al grado di invalidità cumulativamente determinato, pari al
10%, (dieci) deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AL
LA, nella causa iscritta al R.G. n. 90/2024, disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) accerta e dichiara che la patologia cui è affetto il ricorrente
“spondilodiscoartrosi del rachide lombare con protrusioni discali L3-L4 e L5-S1 con segni clinici e strumentali di radicolopatia” ha origine professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico pari al 8% e complessivo, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate, del 10% (dieci per cento);
b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, e condanna l' ad erogare la prestazione con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativo fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto. Lì 27 maggio 2025 Il giudice
Michela Francorsi