Ordinanza cautelare 17 novembre 2023
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2023, proposto da
IS , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore IS, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Astrid Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marco Greppi n. 10;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per OM, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Fondazione Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a;
per l'annullamento
1) del verbale n. 7 di scrutinio finale del consiglio di classe della classe prima sezione Liceo Scientifico della Fondazione Sacro Cuore, svoltosi in data 5 settembre 2023, relativo all''a.s. 2022-2023, per la valutazione dei debiti formativi, assegnati all''alunno IS, in occasione dello scrutinio finale del 9 giugno 2023, attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso la Fondazione Sacro Cuore di Milano;
2) del giudizio e/o della valutazione finale di mancata ammissione dell''alunno IS alla frequenza della classe successiva (seconda Liceo Scientifico), formulato in data 5 settembre 2023 dal Liceo Scientifico Paritario Fondazione Sacro Cuore di Milano (MI);
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del verbale n. 6 del 9 giugno 2023 del Consiglio di Classe della Classe 1 Sezione Liceo Scientifico della Fondazione Sacro Cuore, convocato con circolare 19-5cl/sc dell’08 febbraio 2023, in cui si attribuiva, con relativa motivazione, all’alunno IS il debito formativo/ripasso estivo in lingua e letteratura italiana con valutazione di 4/10, in lingua e cultura inglese con valutazione di 5/10 e in lingua e cultura latina con valutazione di 4/10, nonché dei verbali di verifica finale delle prove di italiano e latino, svolte rispettivamente il 1 settembre 2023 e il 4 settembre 2023;
4) nonché, per il conseguimento, in capo al minore IS dell’ammissione alla frequenza del secondo anno del Liceo Scientifico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per OM e della Fondazione Sacro Cuore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento di non ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva del Liceo Scientifico presso la Fondazione Sacro Cuore di Milano;
- che con ordinanza n. 1041 del 17 novembre 2023, è stata respinta la domanda cautelare con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Fondazione Sacro Cuore di Milano;
- che la parte ricorrente con memoria depositata in giudizio in prossimità della pubblica udienza ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che pertanto è necessario dichiarare il ricorso estinto per rinuncia;
- che le spese della presente fase di giudizio, fermo restando quanto già liquidato nell’ordinanza cautelare, devono essere compensate tenuto conto del mancato svolgimento di ulteriore attività defensionale delle parti resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese della presente fase di giudizio compensate, fermo restando quanto già liquidato nell’ordinanza cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.