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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 27.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5940/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
25.2.2025 tra:
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, Avv. giusta procura speciale per atto a rogito del Controparte_2
Notaio dott. del 23 giugno 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_1 di Roma1 al n. 15840, serie 1T, quale editore del quotidiano;
CP_3
- il dott. , ( ) nella sua qualità (all'epoca dei fatti) di CP_4 CodiceFiscale_1 direttore responsabile del quotidiano;
CP_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana;
CodiceFiscale_2 pec: ; fax: 0668892688) e Alessandra Piana Email_1
( ; pec: ; fax: 0668892688) C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli, 81 ed i loro indirizzi digitali, giuste procure alle liti rilasciate in calce all' atto di appello su documento informatico separato - APPELLANTI -
CONTRO
, rapp.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Controparte_5
BIAMONTE, C.F. , presso lo stesso domiciliato all'indirizzo pec: C.F._4
Email_3
APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2541/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il e il Controparte_1
Dr. nella sua qualità di direttore responsabile all'epoca del quotidiano “La CP_4
Repubblica”, hanno impugnato la sentenza n. 2541/20 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dei medesimi dal Dr.
per la pubblicazione di un articolo apparso in data 15.12.2013 sul Controparte_5 predetto quotidiano, ritenuto diffamatorio, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di , in Controparte_5 CP_4 qualità di direttore responsabile del quotidiano , e nei confronti del CP_3 in qualità di editore, con riferimento alla Controparte_6 pubblicazione dell'articolo dal titolo: “Esposito; nessun amico indagato per fatti di mafia” (in data
15/12/2013) e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non pag. 2/11 patrimoniali in favore dell'attore, che si liquidano in euro € 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
2. dispone l'immediata pubblicazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza, una sola volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano la Repubblica”, sia nella versione cartacea che on line, a cura e spese dei convenuti, in solido;
3. rigetta la domanda di condanna dei convenuti ex art. 12 L. 47/1948;
4. condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 4.500,00 a titolo di compenso ed € 518,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
A sostegno dell'articolato gravame hanno posto i seguenti motivi:
I MOTIVO DI APPELLO: GLI ERRORI NELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
OPERATA DAL PRIMO GIUDICE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA CON SPECIFICO
RIFERIMENTO AL PARAMETRO DELLA VERITÀ/VEROSIMIGLIANZA DEI
FATTI OGGETTO DELLA CRONACA GIUDIZIARIA (ART. 51 C.P.) INTESA
QUALE RISPONDENZA ALLA FONTE - ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
II MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI
ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA (ART. 595 C.P.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
MODALITÀ DI VALUTAZIONE INTERPRETATIVA DELLA DEDOTTA
PORTATA DIFFAMATORIA DI UNO SCRITTO.
III MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRITICA, GIUDIZIARIA, POLITICA E SOCIALE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LIMITI DELLA STESSA IN PUNTO DI
CONTINENZA (ART. 51 C.P.)
pag. 3/11 IV MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2697, 2059, 2056 E 1226 COD. CIV. NONCHÈ DEI PRINCIPI ELABORATI
DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
V MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI IN
TEMA DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
VI MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1226 E 2058 C.C. E ART. 120 C.P.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ELABORATA IN TEMA DI
CONDANNA ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via preliminare istruttoria, disporre la revoca e/o la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 2541/2020 del Tribunale Civile di Roma, per tutti i motivi esposti nel paragrafo 10 del presente atto di appello;
- nel merito, in via principale, accogliere il presente appello - nei limiti e per i motivi tutti come sopra dedotti - e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2541/2020. dichiarare la assoluta liceità dell'intero articolo oggetto di causa, in quanto espressione del diritto di cronaca e critica giudiziaria, e rigettare le domande tutte avanzate dal dott. nel primo grado di giudizio, in quanto infondate in fatto e in CP_5 diritto e comunque non provate;
- nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, ridurre la somma di Euro 40.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'appellato, in una somma nettamente inferiore e/o simbolica ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento (in restituzione) in favore degli appellanti di tutto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo e pari ad €
pag. 4/11 47.084,04 (ovvero della minor somma che risulterà non dovuta nell'ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione), oltre interessi legali dalla data del pagamento
(4.03.2020) al saldo;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di appello”.
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Si conclude per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta impugnazione, con integrale conferma della sentenza gravata.
Vittoria di spese, diritti e onorari di difesa”.
Accolta la invocata istanza di inibitoria limitatamente al capo 2 della sentenza di primo grado, stante la dichiarazione di astensione del Cons. Dotti, all'esito della assegnazione della causa al nuovo Cons. rel., essa è stata fissata per p.c. alla udienza a trattazione scritta del
25.2.2025 ed è stata quindi assunta a decisione sulle conclusioni delle parti e previa concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della produzione della rassegna stampa pubblicata relativamente a fatti non pertinenti alla odierna vicenda processuale effettuata con l'atto di appello al sub 4).
Va, viceversa, ammessa la produzione documentale della difesa dell'appellato in quanto il documento costituisce provvedimento giudiziale relativo ai medesimi fatti, sebbene inerente terzi quotidiani.
Occorre, tuttavia, evidenziare fin da subito che la detta pronuncia di condanna di diverso quotidiano pure avente tiratura nazionale, non può in alcun modo condizionare il presente giudizio, atteso il diverso contenuto delle pubblicazioni e le modalità delle stesse.
E' evidente che ciò che interessa il giudizio di questo Collegio è solo la pubblicazione avvenuta sul quotidiano “La Repubblica” ed il comportamento tenuto dagli appellanti, onde verificare se possa o meno ritenersi condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il
Tribunale che ha appunto condannato gli stessi al risarcimento dei danni in favore del Dr.
. CP_5
pag. 5/11 Fatta tale doverosa premessa, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto certamente dirimenti e collegati tra loro.
A tal fine, occorre prendere le mosse da quanto affermato dal Primo Giudice il quale ha puntualmente richiamato i principi di diritto in tema di diffamazione a mezzo stampa ed ha ricordato come “la libertà di diffondere notizie di cui all'art. 21 Cost. regolata dalla L.
8.2.1948 n. 47 trovi i suoi presupposti legittimanti nella utilità sociale della informazione, nella verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Egli ha ritenuto mancante proprio il primo dei presupposti sopra citati, ovvero la verità oggettiva (o anche putativa) dei fatti narrati “in quanto deve ritenersi che nell'articolo oggetto di causa siano contenute chiare ed inequivoche allusioni ad una – così prospettata – collusioine tra l'odierno attore, Dr. .e alcuni soggetti indagati e poi Parte_1 condannati in inchieste giudiziarie per gravi fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso, senza che a tale (falsa) prospettazione fosse accompagnato un adeguato riscontro in merito alla oggettiva estraneità dell'attore alle predette indagini penali, non essendo lo stesso né iscritto nella lista degli indagati né indicato come semplice teste del P.M. nel processo a carico, tra gli altri, di e ”. Controparte_7 Persona_2
Ha, inoltre, ritenuto sussistere anche la equivocità delle espressioni utilizzate dall'articolista tali da indurre il lettore che vi fossero stati frequenti contatti per fini illeciti tra il Dr.
ed i predetti personaggi. CP_5
La estraneità del Dr. sarebbe poi emersa in modo chiaro dal comunicato dello CP_5 stesso Procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 20.12.2013 nella immediatezza della detta pubblicazione oggetto di causa.
Una precisazione si impone, per la verità, in ordine al successivo comportamento tenuto dal quotidiano che in data 16.12.2023 ebbe a ricevere richiesta da parte del difensore del
Dr. di rettifica dell'articolo con relativo allegato. CP_5
Il giorno 20.12.2013 effettivamente tale rettifica fu effettuata.
Il giorno stesso il Procuratore della Repubblica di Catanzaro effettuò il comunicato stampa sopra richiamato.
pag. 6/11 Può dunque convenirsi con quanto, sul punto, affermato con la memoria di costituzione dalla difesa dell'appellato, nel senso che non risulta agli atti che “la Repubblica” abbia pubblicato il comunicato medesimo.
Occorre a questo punto verificare, alla stregua dei singoli passaggi e poi della intera lettura dell'articolo in contestazione, se esso presentasse effettivamente una notizia inveritiera e se la pubblicazione della stessa, con le sue modalità potesse dirsi essere diffamatoria, fermo restando certamente l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia della intera indagine.
Per comodità del lettore appare opportuno riportane il contenuto per esteso partendo dal titolo:
“Esposito: nessun amico indagato per fatti di mafia”.
Si legge nel suo contenuto: “Si complica la vicenda del giudice della Cassazione Controparte_5 presidente del collegio che ha condannato SI LU nel processo Mediaset e ora coinvolto nell' inchiesta "Plinius" contro la 'ndrangheta. viene citato in una serie di intercettazioni con l'avvocato CP_5
Mario OC, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso insieme all' ex sindaco di Scalea,
Dalla documentazione della Dda, i contatti sarebbero piuttosto numerosi. Appuntamenti Controparte_7
a cena, richieste di informazioni varie e anche una telefonata diretta nella quale OC dice «gli sbirri sono tutti uguali» ed risponde: «Il classico comportamento dei carabinieri». Per il giudice si tratta di CP_5
«notizie false e strumentali» e minaccia azioni legali.”
Va premesso, che come risulta dalla sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del C.S.M. del 15.12.2014 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in data 19.11.2013 aveva esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Dr. , per violazione inerenti il suo CP_5 comportamento successivo alla celebrazione del noto processo che egli aveva presieduto e che si era concluso con la condanna del Senatore LU (egli fu comunque mandato assolto da tutte le incolpazioni).
Il processo contro il Sen. LU è stato oggetto di ampia eco e ciò costituisce certamente fatto assolutamente notorio, così come notorie sono tutte le vicende che hanno accompagnato il Dr. anche in conseguenza del processo da lui presieduto e delle CP_5 ampie discussioni che hanno fatto ad esso seguito, nonché del citato procedimento disciplinare.
pag. 7/11 Era, dunque, certamente naturale che la tutta seguisse le sue vicende anche CP_8 personali.
In questo contesto fu certamente ritenuta estremamente rilevante la notizia del
“coinvolgimento” del medesimo nella inchiesta “Plinius” visto che alcune telefonate con l'Avv.to OC erano state intercettate (tre a quanto risulta).
Che poi il Dr. fisse stato indicato come teste dalla difesa del OC risulta per CP_5 stessa ammissione dello stesso difensore che all'epoca ebbe a richiedere la rettifica della notizia pubblicata dal quotidiano.
Vero è altrettanto che l'attore non è in effetti risultato essere stato mai coinvolto in prima persona nella suddetta inchiesta e su tale circostanza non vi è contestazione alcuna.
Alla luce di dette precisazioni occorre, pertanto, verificare se la notizia nel suo contenuto sostanziale fosse o meno realmente falsa come sostenuto dal Tribunale che ha accolto la domanda risarcitoria attorea.
Orbene, ritiene il Collegio che il titolo dell'articolo non sia affatto lesivo della reputazione dell'appellato. Si da semplicemente atto che non vi era nell'inchiesta Plinius alcun amico indagato del Dr. per fatti di mafia. Dunque, singolarmente esaminato, esso non CP_5 presenta alcun elemento diffamatorio tale da giustificare la comminata condanna.
In ordine al contenuto dell'articolo si rileva invece quanto segue: laddove si dice “si complica la situazione del Giudice della Cassazione ”, Controparte_5 ugualmente non vi è alcun intento diffamatorio per le ragioni sopra esposte in premessa, ovvero per il fatto stesso che egli era stato fatto oggetto anche dell' esercizio di una azione disciplinare e, dunque, la sua posizione era in quel momento particolarmente attenzionata dai media che nel normale ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica hanno inteso dare risalto alla notizia della indagine “Plinius” e della telefonate che erano state intercettate e che avevano visto come interlocutore il Dr. . CP_5
Un ulteriore elemento che secondo il Giudice di primo grado sarebbe indicativo della volontà denigratoria e della falsità della notizia è il termine “coinvolto”, a significare una fattiva complicità criminosa del Dr. con la associazione criminale di cui faceva CP_5 parte il OC.
pag. 8/11 Ritiene ancora una volta il Collegio, che tale termine di per sé non sta a significare quanto sopra detto, ma piuttosto una presenza nell'indagine dell'appellato senza alcuna specificazione della sua posizione di indagato.
Quanto alle altre affermazioni riportate nell'articolo, ovvero lo specifico colloquio tra l' ed il OC e la frase ad essi attribuita, esse sono rispondenti al vero per come CP_5 emerge dalla documentazione della DDA e, in ogni caso, non costituiscono certamente circostanze aventi rilevanza diffamatoria.
Esaminati singolarmente i singoli punti dell'articolo, questo va poi correttamente esaminato nel suo insieme anche ai fini della valutazione nel suo complesso della verità della notizia e della continenza.
Al riguardo, appare utile ricordare quanto anche di recente ha affermato la S.C. (Ord. Sez.
III^ civile 23.3.2018 n. 7242) a mente della quale per stabilire se una serie di affermazioni rispettino il requisito della continenza verbale è necessario operare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente del diritto di critica.
E ancora, afferma la S.C.: “in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente non siano meramente gratuiti, ma siano pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. Pen.
27913/2023).
Ebbene, anche dalla complessiva lettura dell'articolo e proprio prendendo le mosse dallo stesso titolo nel quale si afferma (lo si ricorda) “ : nessun amico indagato per fatti CP_5 di mafia”, si comprende come la posizione dell'attore fosse del tutto estranea a fatti criminosi, restando piuttosto evidenziata la semplice circostanza che il suo nominativo era comunque emerso nel corso di intercettazioni telefoniche con l'Avv.to OC, quest'ultimo realmente invece implicato in vicende che lo avevano visto indagato per fatti gravi.
pag. 9/11 Né, può affermarsi che anche il tono ed il linguaggio utilizzati dall'articolista siano meramente gratuiti e non pertinenti alla notizia della indagine “Plinius” che di per sé rivestiva un evidente interesse pubblico.
Il fatto che poi la rettifica a chiarimento su sollecitazione del difensore del Dr. sia CP_5 stata fatta a distanza di cinque giorni e che non sia stato dato atto della nota del Procuratore della Repubblica, nulla aggiunge in ordine alla portata non diffamatoria della notizia nel suo complesso.
Per i suesposti motivi, ritiene la Corte che l'appello possa essere accolto con la conseguente riforma della sentenza appellata e condanna dell' alla restituzione della somma CP_5 percepita a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza medesima con gli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La particolarità e complessità della vicenda, fa ritenere sussistenti i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Controparte_1 CP_4
Roma, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_5
Condanna l'appellato alla restituzione in favore degli appellanti di quanto da medesimi percepito in esecuzione della sentenza appellata oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo.
Compensa per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 10/11 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 27.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5940/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
25.2.2025 tra:
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, Avv. giusta procura speciale per atto a rogito del Controparte_2
Notaio dott. del 23 giugno 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_1 di Roma1 al n. 15840, serie 1T, quale editore del quotidiano;
CP_3
- il dott. , ( ) nella sua qualità (all'epoca dei fatti) di CP_4 CodiceFiscale_1 direttore responsabile del quotidiano;
CP_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana;
CodiceFiscale_2 pec: ; fax: 0668892688) e Alessandra Piana Email_1
( ; pec: ; fax: 0668892688) C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli, 81 ed i loro indirizzi digitali, giuste procure alle liti rilasciate in calce all' atto di appello su documento informatico separato - APPELLANTI -
CONTRO
, rapp.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandro Controparte_5
BIAMONTE, C.F. , presso lo stesso domiciliato all'indirizzo pec: C.F._4
Email_3
APPELLATO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2541/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il e il Controparte_1
Dr. nella sua qualità di direttore responsabile all'epoca del quotidiano “La CP_4
Repubblica”, hanno impugnato la sentenza n. 2541/20 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dei medesimi dal Dr.
per la pubblicazione di un articolo apparso in data 15.12.2013 sul Controparte_5 predetto quotidiano, ritenuto diffamatorio, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di , in Controparte_5 CP_4 qualità di direttore responsabile del quotidiano , e nei confronti del CP_3 in qualità di editore, con riferimento alla Controparte_6 pubblicazione dell'articolo dal titolo: “Esposito; nessun amico indagato per fatti di mafia” (in data
15/12/2013) e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni non pag. 2/11 patrimoniali in favore dell'attore, che si liquidano in euro € 40.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
2. dispone l'immediata pubblicazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza, una sola volta, entro trenta giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano la Repubblica”, sia nella versione cartacea che on line, a cura e spese dei convenuti, in solido;
3. rigetta la domanda di condanna dei convenuti ex art. 12 L. 47/1948;
4. condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 4.500,00 a titolo di compenso ed € 518,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
A sostegno dell'articolato gravame hanno posto i seguenti motivi:
I MOTIVO DI APPELLO: GLI ERRORI NELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
OPERATA DAL PRIMO GIUDICE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA CON SPECIFICO
RIFERIMENTO AL PARAMETRO DELLA VERITÀ/VEROSIMIGLIANZA DEI
FATTI OGGETTO DELLA CRONACA GIUDIZIARIA (ART. 51 C.P.) INTESA
QUALE RISPONDENZA ALLA FONTE - ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
II MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI
ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA (ART. 595 C.P.) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
MODALITÀ DI VALUTAZIONE INTERPRETATIVA DELLA DEDOTTA
PORTATA DIFFAMATORIA DI UNO SCRITTO.
III MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRITICA, GIUDIZIARIA, POLITICA E SOCIALE, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LIMITI DELLA STESSA IN PUNTO DI
CONTINENZA (ART. 51 C.P.)
pag. 3/11 IV MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2697, 2059, 2056 E 1226 COD. CIV. NONCHÈ DEI PRINCIPI ELABORATI
DALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
V MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI IN
TEMA DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
VI MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 1226 E 2058 C.C. E ART. 120 C.P.C. – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ELABORATA IN TEMA DI
CONDANNA ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.
Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via preliminare istruttoria, disporre la revoca e/o la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 2541/2020 del Tribunale Civile di Roma, per tutti i motivi esposti nel paragrafo 10 del presente atto di appello;
- nel merito, in via principale, accogliere il presente appello - nei limiti e per i motivi tutti come sopra dedotti - e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2541/2020. dichiarare la assoluta liceità dell'intero articolo oggetto di causa, in quanto espressione del diritto di cronaca e critica giudiziaria, e rigettare le domande tutte avanzate dal dott. nel primo grado di giudizio, in quanto infondate in fatto e in CP_5 diritto e comunque non provate;
- nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, ridurre la somma di Euro 40.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'appellato, in una somma nettamente inferiore e/o simbolica ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento (in restituzione) in favore degli appellanti di tutto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo e pari ad €
pag. 4/11 47.084,04 (ovvero della minor somma che risulterà non dovuta nell'ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione), oltre interessi legali dalla data del pagamento
(4.03.2020) al saldo;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di appello”.
Si è costituito l'appellato il quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Si conclude per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta impugnazione, con integrale conferma della sentenza gravata.
Vittoria di spese, diritti e onorari di difesa”.
Accolta la invocata istanza di inibitoria limitatamente al capo 2 della sentenza di primo grado, stante la dichiarazione di astensione del Cons. Dotti, all'esito della assegnazione della causa al nuovo Cons. rel., essa è stata fissata per p.c. alla udienza a trattazione scritta del
25.2.2025 ed è stata quindi assunta a decisione sulle conclusioni delle parti e previa concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della produzione della rassegna stampa pubblicata relativamente a fatti non pertinenti alla odierna vicenda processuale effettuata con l'atto di appello al sub 4).
Va, viceversa, ammessa la produzione documentale della difesa dell'appellato in quanto il documento costituisce provvedimento giudiziale relativo ai medesimi fatti, sebbene inerente terzi quotidiani.
Occorre, tuttavia, evidenziare fin da subito che la detta pronuncia di condanna di diverso quotidiano pure avente tiratura nazionale, non può in alcun modo condizionare il presente giudizio, atteso il diverso contenuto delle pubblicazioni e le modalità delle stesse.
E' evidente che ciò che interessa il giudizio di questo Collegio è solo la pubblicazione avvenuta sul quotidiano “La Repubblica” ed il comportamento tenuto dagli appellanti, onde verificare se possa o meno ritenersi condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il
Tribunale che ha appunto condannato gli stessi al risarcimento dei danni in favore del Dr.
. CP_5
pag. 5/11 Fatta tale doverosa premessa, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto certamente dirimenti e collegati tra loro.
A tal fine, occorre prendere le mosse da quanto affermato dal Primo Giudice il quale ha puntualmente richiamato i principi di diritto in tema di diffamazione a mezzo stampa ed ha ricordato come “la libertà di diffondere notizie di cui all'art. 21 Cost. regolata dalla L.
8.2.1948 n. 47 trovi i suoi presupposti legittimanti nella utilità sociale della informazione, nella verità (oggettiva o anche soltanto putativa purchè, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Egli ha ritenuto mancante proprio il primo dei presupposti sopra citati, ovvero la verità oggettiva (o anche putativa) dei fatti narrati “in quanto deve ritenersi che nell'articolo oggetto di causa siano contenute chiare ed inequivoche allusioni ad una – così prospettata – collusioine tra l'odierno attore, Dr. .e alcuni soggetti indagati e poi Parte_1 condannati in inchieste giudiziarie per gravi fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso, senza che a tale (falsa) prospettazione fosse accompagnato un adeguato riscontro in merito alla oggettiva estraneità dell'attore alle predette indagini penali, non essendo lo stesso né iscritto nella lista degli indagati né indicato come semplice teste del P.M. nel processo a carico, tra gli altri, di e ”. Controparte_7 Persona_2
Ha, inoltre, ritenuto sussistere anche la equivocità delle espressioni utilizzate dall'articolista tali da indurre il lettore che vi fossero stati frequenti contatti per fini illeciti tra il Dr.
ed i predetti personaggi. CP_5
La estraneità del Dr. sarebbe poi emersa in modo chiaro dal comunicato dello CP_5 stesso Procuratore della Repubblica di Catanzaro in data 20.12.2013 nella immediatezza della detta pubblicazione oggetto di causa.
Una precisazione si impone, per la verità, in ordine al successivo comportamento tenuto dal quotidiano che in data 16.12.2023 ebbe a ricevere richiesta da parte del difensore del
Dr. di rettifica dell'articolo con relativo allegato. CP_5
Il giorno 20.12.2013 effettivamente tale rettifica fu effettuata.
Il giorno stesso il Procuratore della Repubblica di Catanzaro effettuò il comunicato stampa sopra richiamato.
pag. 6/11 Può dunque convenirsi con quanto, sul punto, affermato con la memoria di costituzione dalla difesa dell'appellato, nel senso che non risulta agli atti che “la Repubblica” abbia pubblicato il comunicato medesimo.
Occorre a questo punto verificare, alla stregua dei singoli passaggi e poi della intera lettura dell'articolo in contestazione, se esso presentasse effettivamente una notizia inveritiera e se la pubblicazione della stessa, con le sue modalità potesse dirsi essere diffamatoria, fermo restando certamente l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia della intera indagine.
Per comodità del lettore appare opportuno riportane il contenuto per esteso partendo dal titolo:
“Esposito: nessun amico indagato per fatti di mafia”.
Si legge nel suo contenuto: “Si complica la vicenda del giudice della Cassazione Controparte_5 presidente del collegio che ha condannato SI LU nel processo Mediaset e ora coinvolto nell' inchiesta "Plinius" contro la 'ndrangheta. viene citato in una serie di intercettazioni con l'avvocato CP_5
Mario OC, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso insieme all' ex sindaco di Scalea,
Dalla documentazione della Dda, i contatti sarebbero piuttosto numerosi. Appuntamenti Controparte_7
a cena, richieste di informazioni varie e anche una telefonata diretta nella quale OC dice «gli sbirri sono tutti uguali» ed risponde: «Il classico comportamento dei carabinieri». Per il giudice si tratta di CP_5
«notizie false e strumentali» e minaccia azioni legali.”
Va premesso, che come risulta dalla sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del C.S.M. del 15.12.2014 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in data 19.11.2013 aveva esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Dr. , per violazione inerenti il suo CP_5 comportamento successivo alla celebrazione del noto processo che egli aveva presieduto e che si era concluso con la condanna del Senatore LU (egli fu comunque mandato assolto da tutte le incolpazioni).
Il processo contro il Sen. LU è stato oggetto di ampia eco e ciò costituisce certamente fatto assolutamente notorio, così come notorie sono tutte le vicende che hanno accompagnato il Dr. anche in conseguenza del processo da lui presieduto e delle CP_5 ampie discussioni che hanno fatto ad esso seguito, nonché del citato procedimento disciplinare.
pag. 7/11 Era, dunque, certamente naturale che la tutta seguisse le sue vicende anche CP_8 personali.
In questo contesto fu certamente ritenuta estremamente rilevante la notizia del
“coinvolgimento” del medesimo nella inchiesta “Plinius” visto che alcune telefonate con l'Avv.to OC erano state intercettate (tre a quanto risulta).
Che poi il Dr. fisse stato indicato come teste dalla difesa del OC risulta per CP_5 stessa ammissione dello stesso difensore che all'epoca ebbe a richiedere la rettifica della notizia pubblicata dal quotidiano.
Vero è altrettanto che l'attore non è in effetti risultato essere stato mai coinvolto in prima persona nella suddetta inchiesta e su tale circostanza non vi è contestazione alcuna.
Alla luce di dette precisazioni occorre, pertanto, verificare se la notizia nel suo contenuto sostanziale fosse o meno realmente falsa come sostenuto dal Tribunale che ha accolto la domanda risarcitoria attorea.
Orbene, ritiene il Collegio che il titolo dell'articolo non sia affatto lesivo della reputazione dell'appellato. Si da semplicemente atto che non vi era nell'inchiesta Plinius alcun amico indagato del Dr. per fatti di mafia. Dunque, singolarmente esaminato, esso non CP_5 presenta alcun elemento diffamatorio tale da giustificare la comminata condanna.
In ordine al contenuto dell'articolo si rileva invece quanto segue: laddove si dice “si complica la situazione del Giudice della Cassazione ”, Controparte_5 ugualmente non vi è alcun intento diffamatorio per le ragioni sopra esposte in premessa, ovvero per il fatto stesso che egli era stato fatto oggetto anche dell' esercizio di una azione disciplinare e, dunque, la sua posizione era in quel momento particolarmente attenzionata dai media che nel normale ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica hanno inteso dare risalto alla notizia della indagine “Plinius” e della telefonate che erano state intercettate e che avevano visto come interlocutore il Dr. . CP_5
Un ulteriore elemento che secondo il Giudice di primo grado sarebbe indicativo della volontà denigratoria e della falsità della notizia è il termine “coinvolto”, a significare una fattiva complicità criminosa del Dr. con la associazione criminale di cui faceva CP_5 parte il OC.
pag. 8/11 Ritiene ancora una volta il Collegio, che tale termine di per sé non sta a significare quanto sopra detto, ma piuttosto una presenza nell'indagine dell'appellato senza alcuna specificazione della sua posizione di indagato.
Quanto alle altre affermazioni riportate nell'articolo, ovvero lo specifico colloquio tra l' ed il OC e la frase ad essi attribuita, esse sono rispondenti al vero per come CP_5 emerge dalla documentazione della DDA e, in ogni caso, non costituiscono certamente circostanze aventi rilevanza diffamatoria.
Esaminati singolarmente i singoli punti dell'articolo, questo va poi correttamente esaminato nel suo insieme anche ai fini della valutazione nel suo complesso della verità della notizia e della continenza.
Al riguardo, appare utile ricordare quanto anche di recente ha affermato la S.C. (Ord. Sez.
III^ civile 23.3.2018 n. 7242) a mente della quale per stabilire se una serie di affermazioni rispettino il requisito della continenza verbale è necessario operare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente del diritto di critica.
E ancora, afferma la S.C.: “in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente non siano meramente gratuiti, ma siano pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Cass. Pen.
27913/2023).
Ebbene, anche dalla complessiva lettura dell'articolo e proprio prendendo le mosse dallo stesso titolo nel quale si afferma (lo si ricorda) “ : nessun amico indagato per fatti CP_5 di mafia”, si comprende come la posizione dell'attore fosse del tutto estranea a fatti criminosi, restando piuttosto evidenziata la semplice circostanza che il suo nominativo era comunque emerso nel corso di intercettazioni telefoniche con l'Avv.to OC, quest'ultimo realmente invece implicato in vicende che lo avevano visto indagato per fatti gravi.
pag. 9/11 Né, può affermarsi che anche il tono ed il linguaggio utilizzati dall'articolista siano meramente gratuiti e non pertinenti alla notizia della indagine “Plinius” che di per sé rivestiva un evidente interesse pubblico.
Il fatto che poi la rettifica a chiarimento su sollecitazione del difensore del Dr. sia CP_5 stata fatta a distanza di cinque giorni e che non sia stato dato atto della nota del Procuratore della Repubblica, nulla aggiunge in ordine alla portata non diffamatoria della notizia nel suo complesso.
Per i suesposti motivi, ritiene la Corte che l'appello possa essere accolto con la conseguente riforma della sentenza appellata e condanna dell' alla restituzione della somma CP_5 percepita a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza medesima con gli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La particolarità e complessità della vicenda, fa ritenere sussistenti i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Controparte_1 CP_4
Roma, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_5
Condanna l'appellato alla restituzione in favore degli appellanti di quanto da medesimi percepito in esecuzione della sentenza appellata oltre interessi al tasso legale dalla data del versamento al saldo.
Compensa per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 10/11 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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