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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 646 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Parte_1
Valentina Vinci e Gregorio Carnovale (PEC: e Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo ( e Email_3
t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4392024000005344000, notificato il
15.02.202024, relativo a contributi IVS, pretesi a titolo di Gestione Commercianti per il periodo intercorrente fra gennaio 2022 e dicembre 2023. Il ricorrente deduceva di essere socio accomandatario della senza partecipare personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e Parte_2 prevalenza.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per decreto, sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, significando a tal proposito che il fumus è nei motivi addotti alla luce della palese insussistenza del presupposto impositivo/contributivo a carico del ricorrente, mentre il periculum è agevolmente desumibile, dato
l'ammontare della somma ingiunta pari ad € 3.417,46 e l'impossibilità del ricorrente di farvi fronte con le ordinarie risorse e la conseguente soggezione a una riscossione coattiva che comporterebbe pregiudizi irreparabili, tenuto conto delle facoltà che la normativa vigente consente al concessionario.
1 Ciò anche in relazione al notevole carico dei ruoli di lavoro e previdenza presso il Tribunale adito, che non consentono una soluzione rapida ed immediata della controversia. IN VIA DEFINITIVA: voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito impugnato e ritenendo anche degli atti presupposti, conseguentemente, dichiarare la insussistenza della obbligazione contributiva vantata dall' ovvero, in via gradata, CP_1 dichiararne la illegittimità e/o l'inefficacia parziale, secondo le risultanze di causa. Con ogni statuizione connessa e/o conseguente, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo che venisse CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha documentato di aver provveduto ad annullare, con conseguente sgravio del credito, la pretesa contributiva.
3. Si considera, pertanto, cessata la materia del contendere.
4. in base al principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell' . CP_1
Tenuto in ogni caso conto della condotta processuale e del disposto sgravio prima della prima udienza di comparizione, le spese possono essere compensate per la metà ponendo a carico dell' la residua CP_1 parte nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara le cessata materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l al pagamento della residua parte CP_1 liquidata in complessivi euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Parte_1
Valentina Vinci e Gregorio Carnovale (PEC: e Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo ( e Email_3
t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 4392024000005344000, notificato il
15.02.202024, relativo a contributi IVS, pretesi a titolo di Gestione Commercianti per il periodo intercorrente fra gennaio 2022 e dicembre 2023. Il ricorrente deduceva di essere socio accomandatario della senza partecipare personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e Parte_2 prevalenza.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per decreto, sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato, significando a tal proposito che il fumus è nei motivi addotti alla luce della palese insussistenza del presupposto impositivo/contributivo a carico del ricorrente, mentre il periculum è agevolmente desumibile, dato
l'ammontare della somma ingiunta pari ad € 3.417,46 e l'impossibilità del ricorrente di farvi fronte con le ordinarie risorse e la conseguente soggezione a una riscossione coattiva che comporterebbe pregiudizi irreparabili, tenuto conto delle facoltà che la normativa vigente consente al concessionario.
1 Ciò anche in relazione al notevole carico dei ruoli di lavoro e previdenza presso il Tribunale adito, che non consentono una soluzione rapida ed immediata della controversia. IN VIA DEFINITIVA: voglia dichiarare, previo accertamento della sua illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, dell'avviso di addebito impugnato e ritenendo anche degli atti presupposti, conseguentemente, dichiarare la insussistenza della obbligazione contributiva vantata dall' ovvero, in via gradata, CP_1 dichiararne la illegittimità e/o l'inefficacia parziale, secondo le risultanze di causa. Con ogni statuizione connessa e/o conseguente, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo che venisse CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha documentato di aver provveduto ad annullare, con conseguente sgravio del credito, la pretesa contributiva.
3. Si considera, pertanto, cessata la materia del contendere.
4. in base al principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell' . CP_1
Tenuto in ogni caso conto della condotta processuale e del disposto sgravio prima della prima udienza di comparizione, le spese possono essere compensate per la metà ponendo a carico dell' la residua CP_1 parte nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara le cessata materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l al pagamento della residua parte CP_1 liquidata in complessivi euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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