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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/07/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 682 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso, iscritta a ruolo in data 19/04/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio, quale avvocato stabilito , d'intesa con l'avv. Daniela Iacchetti ai sensi dell'art. 8 d. lgs
02.02.01 n. 96;
Atti comunicati al Pubblico Ministero e vistati senza osservazioni in data 9.10.2023
OGGETTO: adozione di maggiorenne
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.04.2023 , diva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
adottare Parte_2
Esponeva il ricorrente di avere contratto matrimonio con la madre di quest'ultima, il Persona_1
29.06.2012 e che, da allora, si era costituito un nucleo familiare. Nel tempo, evidenziava il ricorrente, aveva instaurato e consolidato con un rapporto di natura filiale che, dunque, egli Parte_2
desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Specificava che dal matrimonio con era nato il figlio , Parte_1 Persona_1 Per_2
ancora minorenne.
Il ricorrente, infine, evidenziava che la adottanda, con decreto del Prefetto della Provincia di Cremona del 1.04.2019, trascritto nei registri del Comune di Castelleone, aveva cambiato il proprio nome e assunto il cognome proprio dell'adottante.
Il Giudice fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 27.09.2023 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava l'assenso anche madre dell'adottanda e moglie dell'adottante. Tutte le Persona_1
parti dichiaravano che l'adottanda aveva sempre vissuto con il nucleo e che la medesima identificava di fatto ome un padre, considerato anche che il genitore naturale non aveva mai Parte_1
avuto contatti con lei.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, disponeva la rinnovazione della notificazione al padre dell'adottanda; a seguito di ulteriore udienza, veniva disposta la notifica ex art. 143, co. II, c.c. in quanto il soggetto risultava irreperibile e non erano noti il luogo di nascita o di ultima residenza del medesimo.
Con provvedimento del 24.04.2024, il Giudice nominava curatore speciale, nella persona dell'avv.
Elisa Savoia, per il minore al fine di valutare una effettiva convergenza di Persona_3
interessi che consentisse di superare il divieto ex art. 291 c.c.
Il curatore nominato depositava quindi memoria di costituzione del 5.06.2024 nella quale rappresentava che il minore da sempre riconosceva come sorella naturale e che, Parte_2
anche dal punto di vista economico, non sussistevano problematiche ostative all'adozione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa dinanzi al Collegio.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Infatti, l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione ed è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando. Sono inoltre stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione.
In specie, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente dinanzi al Giudice la propria volontà di addivenire alla pronuncia di adozione. Quanto alle altre persone tenute a esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., mentre la madre dell'addottanda, moglie dell'adottante, si è presentata all'udienza del 27.09.2023 prestando adesione, il padre naturale di è Parte_2
irreperibile e, pertanto, ritiene il Tribunale di poter procedere anche in assenza del suo consenso ai sensi dell'art. 297, co. II, c.c. Si evidenzia da ultimo che il p.m. è stato notiziato del ricorso e non ha formulato osservazioni.
Invero, ai sensi dell'art. 291 c.c., deve rilevarsi che l'adozione del maggiorenne è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, in ottemperanza alla funzione tradizionale attribuita dall'adozione c.d. ordinaria preordinata alla trasmissione del nome e del patrimonio. Nondimeno, è principio ormai consolidato quello secondo il quale la presenza di figli minori non preclude in assoluto la costituzione del vincolo adottivo, dovendosi operare una valutazione caso per caso in quanto l'adozione del maggiorenne ha assunto anche la funzione di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto (Cass. n. 2426/2006). L'assunto risulta tanto più vero ove il figlio dell'adottante sia nato dall'unione con il genitore dell'adottanda, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale, tenuto conto della situazione del nucleo, reputa che vi siano le condizioni per il superamento del divieto di legge, considerato che il Curatore speciale nominato in rappresentanza del minore ha espresso parere favorevole, ritenendo che nulla osti all'adozione di Persona_3
che di fatto è già parte del nucleo familiare, non emergendo alcun possibile Parte_2
pregiudizio per il minore, nemmeno in punto economico.
Orbene, soddisfatte le condizioni richieste, deve affermarsi che l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Quanto al cognome, nella sua formulazione testuale, l'art. 299 c.c. stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. L'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione e, in particolare, il solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante.
Ciò posto, evidenzia il Tribunale che l'adottanda ha già acquisito, nel 2019, il cognome Parte_2
nulla dovendosi dunque disporre sul punto, essendo già la persona, nel caso di specie, da tempo identificata attraverso il solo cognome dell'adottante, ossia . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. Dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
CASABLANCA (MAROCCO) il 21/12/2003, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2. Nulla dispone in ordine al cognome della adottanda;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21.06.2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso, iscritta a ruolo in data 19/04/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio, quale avvocato stabilito , d'intesa con l'avv. Daniela Iacchetti ai sensi dell'art. 8 d. lgs
02.02.01 n. 96;
Atti comunicati al Pubblico Ministero e vistati senza osservazioni in data 9.10.2023
OGGETTO: adozione di maggiorenne
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.04.2023 , diva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
adottare Parte_2
Esponeva il ricorrente di avere contratto matrimonio con la madre di quest'ultima, il Persona_1
29.06.2012 e che, da allora, si era costituito un nucleo familiare. Nel tempo, evidenziava il ricorrente, aveva instaurato e consolidato con un rapporto di natura filiale che, dunque, egli Parte_2
desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Specificava che dal matrimonio con era nato il figlio , Parte_1 Persona_1 Per_2
ancora minorenne.
Il ricorrente, infine, evidenziava che la adottanda, con decreto del Prefetto della Provincia di Cremona del 1.04.2019, trascritto nei registri del Comune di Castelleone, aveva cambiato il proprio nome e assunto il cognome proprio dell'adottante.
Il Giudice fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 27.09.2023 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava l'assenso anche madre dell'adottanda e moglie dell'adottante. Tutte le Persona_1
parti dichiaravano che l'adottanda aveva sempre vissuto con il nucleo e che la medesima identificava di fatto ome un padre, considerato anche che il genitore naturale non aveva mai Parte_1
avuto contatti con lei.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, disponeva la rinnovazione della notificazione al padre dell'adottanda; a seguito di ulteriore udienza, veniva disposta la notifica ex art. 143, co. II, c.c. in quanto il soggetto risultava irreperibile e non erano noti il luogo di nascita o di ultima residenza del medesimo.
Con provvedimento del 24.04.2024, il Giudice nominava curatore speciale, nella persona dell'avv.
Elisa Savoia, per il minore al fine di valutare una effettiva convergenza di Persona_3
interessi che consentisse di superare il divieto ex art. 291 c.c.
Il curatore nominato depositava quindi memoria di costituzione del 5.06.2024 nella quale rappresentava che il minore da sempre riconosceva come sorella naturale e che, Parte_2
anche dal punto di vista economico, non sussistevano problematiche ostative all'adozione.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa dinanzi al Collegio.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Infatti, l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione ed è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando. Sono inoltre stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione.
In specie, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente dinanzi al Giudice la propria volontà di addivenire alla pronuncia di adozione. Quanto alle altre persone tenute a esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., mentre la madre dell'addottanda, moglie dell'adottante, si è presentata all'udienza del 27.09.2023 prestando adesione, il padre naturale di è Parte_2
irreperibile e, pertanto, ritiene il Tribunale di poter procedere anche in assenza del suo consenso ai sensi dell'art. 297, co. II, c.c. Si evidenzia da ultimo che il p.m. è stato notiziato del ricorso e non ha formulato osservazioni.
Invero, ai sensi dell'art. 291 c.c., deve rilevarsi che l'adozione del maggiorenne è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, in ottemperanza alla funzione tradizionale attribuita dall'adozione c.d. ordinaria preordinata alla trasmissione del nome e del patrimonio. Nondimeno, è principio ormai consolidato quello secondo il quale la presenza di figli minori non preclude in assoluto la costituzione del vincolo adottivo, dovendosi operare una valutazione caso per caso in quanto l'adozione del maggiorenne ha assunto anche la funzione di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto (Cass. n. 2426/2006). L'assunto risulta tanto più vero ove il figlio dell'adottante sia nato dall'unione con il genitore dell'adottanda, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale, tenuto conto della situazione del nucleo, reputa che vi siano le condizioni per il superamento del divieto di legge, considerato che il Curatore speciale nominato in rappresentanza del minore ha espresso parere favorevole, ritenendo che nulla osti all'adozione di Persona_3
che di fatto è già parte del nucleo familiare, non emergendo alcun possibile Parte_2
pregiudizio per il minore, nemmeno in punto economico.
Orbene, soddisfatte le condizioni richieste, deve affermarsi che l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato.
Quanto al cognome, nella sua formulazione testuale, l'art. 299 c.c. stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. L'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione e, in particolare, il solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante.
Ciò posto, evidenzia il Tribunale che l'adottanda ha già acquisito, nel 2019, il cognome Parte_2
nulla dovendosi dunque disporre sul punto, essendo già la persona, nel caso di specie, da tempo identificata attraverso il solo cognome dell'adottante, ossia . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. Dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
CASABLANCA (MAROCCO) il 21/12/2003, da parte di (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2. Nulla dispone in ordine al cognome della adottanda;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21.06.2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori