CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA SS Presidente
Dr. NZ CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 novembre 2023,
da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, l (C.F. Parte_2
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso in forza di Controparte_1 C.F._1 procura rilasciata in calce al ricorso nel giudizio di primo grado, estesa anche al presente grado di appello dall'avv. Mario Chieffallo (pec:
, Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
641/2023 d.d. 25.10.2023, notificata in data 27.10.2023.-
1 In punto: graduatorie ATA.-
CONCLUSIONI
MIM:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso
l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima per le ragioni suesposte e conseguentemente rigettare la domanda proposta dal ricorrente in primo grado condannando lo stesso alla restituzione di quanto percepito per spese di lite liquidate. Con vittoria di spese con riferimento ai due gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa”.
: Controparte_1
“Voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - respingere l'appello e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia accertava il diritto del ricorrente alla valutazione integrale dei titoli di servizio indicati nella domanda riferita alla graduatoria ATA di Terza fascia per il triennio 2021/2024 ed il correlativo diritto alla ricollocazione in graduatoria in ragione dei predetti titoli con i seguenti punteggi: per il profilo di Assistente Amministrativo ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60; per il profilo di Collaboratore Scolastico ulteriori punti 2,70, per complessivi punti 9,50; per il profilo di Assistente Tecnico ulteriori punti 1,80, per complessivi punti
8,60.
Compensava per metà le spese di lite, e condannava l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le residue spese di lite liquidate in € € 1.500,00 (oltre accessori di legge).
In via preliminare, il giudice lagunare rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario.
In parte motiva, riteneva che i titoli di servizio che il ricorrente aveva dichiarato nella domanda relativa alle nuove graduatorie e in relazione ai quali è pacifica la titolarità, non venivano conteggiati dal sistema informatico, in quanto il ricorrente, aveva spuntato il tasto “conferma” e non quello “aggiornamento”, laddove “In tale situazione, come già argomentato in precedente analogo (r.g. 1710/21),
l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare l'anomalia di una domanda di conferma contenente indicazione di nuovi titoli, che tra l'altro non avrebbero neppure potuto
2 essere inseriti nella precedente domanda perché acquisti successivamente, ed assegnare al ricorrente comunque il punteggio relativo, o quantomeno interloquire con lui per verificare le ragioni di una scelta così illogica. Si ribadisce: il ricorrente pur presentando domanda di conferma ha indicato nuovi titoli di servizio con
l'evidente finalità di ottenerne un punteggio aggiuntivo. La modalità di vaglio telematica, se opportuna per una velocizzazione delle operazioni, non può fare venire meno l'obbligo, per l'Amministrazione, di rispettare il principio di collaborazione tra cittadino e amministrazione sotteso agli artt. 6 e 18 della legge
n. 241/1990, ed in generale i principi di buona fede e correttezza. Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione integrale dei titoli di servizio indicati nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di Terza fascia per il triennio
2021/2024 ed il correlativo diritto alla ricollocazione in graduatoria in ragione dei predetti titoli. In particolare il ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione, nella graduatoria ed in relazione ai singoli profili professionali ivi indicati, anche al punteggio conseguente al servizio prestato negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20, e dunque: per il profilo di Assistente Amministrativo ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60; per il profilo di Collaboratore Scolastico ulteriori punti 2,70, per complessivi punti 9,50; per il profilo di Assistente Tecnico ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60. A questo proposito va chiarito che a) i punteggi vanno correlati ai mesi lavorati, come previsto dal DM 50/21; b) il ricorrente quale docente tecnico-pratico poteva fruire in tutte e 3 le graduatorie del punteggio relativo al
“servizio svolto in diverso profilo”, in quanto relativo ad attività docente e non ad attività riservata al personale ATA;
lo stesso ricorrente in domanda aveva fatto riferimento, del resto, a tale tipologia di titolo (indicando che il servizio svolto attenere a “diverso profilo”).
2. Impugna la sentenza il , in uno con Parte_1
l' formulando tre (3) motivi di appello Parte_2 con i quali contesta sostanzialmente, sotto diversi profili, la possibilità di valorizzare in sede giudiziale titoli non dichiarati nella procedura
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 5, comma 4 e 5 del D.M.
50/2021 nonché dell'art. 6, comma 9 e comma 1, del D.M. 50/2021.
Evidenzia, in particolare, che l'errore nella compilazione dell'istanza – relativa alla
“conferma” nelle graduatorie e non all'”aggiornamento” - si evince dalla documentazione in atti e risulta incontestata laddove, peraltro, gli artt. 6 e 18 della l.
3 n. 241/1990 si applicano esclusivamente ai provvedimenti amministrativi e non agli atti aventi natura di poteri datoriali di diritto privato.
Con riferimento al principio di autoresponsabilità di cui all'art. 6, comma 1, del D.M.
50/2021 richiama conforme sentenza del TAR Veneto n. 143/2021.
2.2. Con il secondo motivo di appello denuncia l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 8 comma 1° del D.M. n. 50/2021.
Deduce, in particolare, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 1° del D.M.
n. 50/2021 il ricorrente avrebbe dovuto presentare reclamo e/o istanza di correzione materiale, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie avvenuta in data 13.07.2021.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata nella denegata ipotesi di reiezione del gravame nel merito, si duole della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 comma
2° c.p.c. nonché per omessa motivazione con riferimento alla refusione delle spese per il contributo unificato.
Sottolinea, in particolare, che tanto il comportamento processuale del ricorrente quanto l'accoglimento in via subordinata dell'eccezione svolta dall'Amministrazione (laddove il giudicante avrebbe riconosciuto solo parzialmente i punteggi relativi ai titoli vantanti) hanno determinato un soccombenza reciproca con conseguente diritto ad una compensazione integrale delle spese di lite.
3. CA il contradditorio resiste al gravame concludendo per il Controparte_1 suo rigetto.
3.1. Sul primo motivo replica che il ricorrente ha espletato il servizio presso l'istituzione statale con la conseguenza che il relativo dato è presente nel sistema informatico ministeriale ex art. 6, comma 5, D.M. 50/2021 e che il ricorrente ha riportato il dato nella domanda nell'apposita sezione “titoli di servizio” così come disposto dall'art. 6, comma 4, del suindicato D.M., con conseguente inconferenza del principio di autoresponsabilità richiamato da parte appellante.
3.2. Sul secondo motivo di appello evidenzia che il reclamo ex art. 8 D.M. 50/2021 non è né obbligatorio né propedeutico alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
3.3. Sul terzo motivo rileva che il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza e compensato per metà le spese di lite secondo prudente ed equo apprezzamento.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Osserva la Corte che la normativa di riferimento è quella contenuta nel D.M. n. 50 del
3.3.2021 che ha previsto, all'art. 1 (Graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità) comma 1, la costituzione, per i profili professionali “di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico”, di “specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430”.
Tali graduatorie sostituiscono integralmente – si legge al comma 2 – “quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22,
2022/23, 2023/24”.
Ai sensi del comma 4, “Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima
o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”.
Ai sensi dell'art. 5 (Modalità di presentazione della domanda) comma 5 “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”
L'art. 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda- Validità – Controlli) comma 9 stabilisce poi che “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo
5 riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare
l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze…
L'art. 8 (Ricorsi) comma 1°, 2°, 3° e 4° prevede poi che …. avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento….Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali…. decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
6. Quanto al soccorso istruttorio, istituto la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente, rileva l'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 che così recita:
7. “Il responsabile del procedimento:
a) …;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
8. Orbene, nel caso di specie è pacifico, come statuito dal giudice di prime cure, che il ricorrente nell'inserire la domanda on line, “aveva spuntato il tasto “conferma” e non quello riferito all'”aggiornamento” e che dunque ha allegato i titoli in relazione alla sola procedura di “conferma”.
9. Osserva la Corte che il richiamo alla l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (ex multis cfr. n. 8328/2010, C.d.A. VE n. 818/2023), appare comunque inconferente, vertendo la fattispecie su atti aventi la natura di poteri datoriali di diritto privato, laddove si disciplinano rapporti con soggetti intranei alla P.A. e non che ambiscono ad accedere dall'esterno al rapporto di lavoro.
6 Nel caso di specie le graduatorie di “aggiornamento” definitive venivano, inoltre, pubblicate dall di Mestre in data Controparte_2
30.08.2021, in difetto di reclamo alcuno.
10. Per cui l'istituto del soccorso istruttorio non rileva nella fattispecie.
11. In tutti i casi con riferimento alle procedure concorsuali o selettive l'integrazione documentale non è ammessa in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio concorsuale,
12. E pacifico che il ricorrente ha partecipato alla procedura di “conferma” e non di
“aggiornamento” laddove “i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio,…, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. C.d.S. n. 4198/2019).
13. Dunque, il richiamo all'istituto del soccorso istruttorio non appare comunque pertinente e non può operare in presenza di un errore interamente imputabile al comportamento del candidato - imputet sibi - “per un elementare e certo non sproporzionato principio di autoresponsabilità in materia, prima ancora che per il rispetto della par condicio tra i candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa”
(cfr. C.d.S. n. 4917/2021).
14. Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui al d.m. 50/2021 (cfr. punto 5) i rimedi agli errori ed omissioni anche imputabili al partecipanti sono tutti interni alla procedura, essendo prevista all'uopo anche una procedura di reclamo (art. 8), proprio al fine di evitare defatiganti contenziosi ed assicurare la continuità dell'azione della P.A. secondo i canoni di cui all'art. 97 Cost.
15. L'applicazione dei predetti principi conduce al rigetto dell'originario ricorso.
16. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali e della novità delle questioni prospettate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 04.12.2025 7 Il Consigliere estensore
CC NZ
Il Presidente
SS IA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA SS Presidente
Dr. NZ CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 novembre 2023,
da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, l (C.F. Parte_2
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso in forza di Controparte_1 C.F._1 procura rilasciata in calce al ricorso nel giudizio di primo grado, estesa anche al presente grado di appello dall'avv. Mario Chieffallo (pec:
, Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
641/2023 d.d. 25.10.2023, notificata in data 27.10.2023.-
1 In punto: graduatorie ATA.-
CONCLUSIONI
MIM:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso
l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe, riformare la medesima per le ragioni suesposte e conseguentemente rigettare la domanda proposta dal ricorrente in primo grado condannando lo stesso alla restituzione di quanto percepito per spese di lite liquidate. Con vittoria di spese con riferimento ai due gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa”.
: Controparte_1
“Voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - respingere l'appello e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia accertava il diritto del ricorrente alla valutazione integrale dei titoli di servizio indicati nella domanda riferita alla graduatoria ATA di Terza fascia per il triennio 2021/2024 ed il correlativo diritto alla ricollocazione in graduatoria in ragione dei predetti titoli con i seguenti punteggi: per il profilo di Assistente Amministrativo ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60; per il profilo di Collaboratore Scolastico ulteriori punti 2,70, per complessivi punti 9,50; per il profilo di Assistente Tecnico ulteriori punti 1,80, per complessivi punti
8,60.
Compensava per metà le spese di lite, e condannava l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le residue spese di lite liquidate in € € 1.500,00 (oltre accessori di legge).
In via preliminare, il giudice lagunare rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario.
In parte motiva, riteneva che i titoli di servizio che il ricorrente aveva dichiarato nella domanda relativa alle nuove graduatorie e in relazione ai quali è pacifica la titolarità, non venivano conteggiati dal sistema informatico, in quanto il ricorrente, aveva spuntato il tasto “conferma” e non quello “aggiornamento”, laddove “In tale situazione, come già argomentato in precedente analogo (r.g. 1710/21),
l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare l'anomalia di una domanda di conferma contenente indicazione di nuovi titoli, che tra l'altro non avrebbero neppure potuto
2 essere inseriti nella precedente domanda perché acquisti successivamente, ed assegnare al ricorrente comunque il punteggio relativo, o quantomeno interloquire con lui per verificare le ragioni di una scelta così illogica. Si ribadisce: il ricorrente pur presentando domanda di conferma ha indicato nuovi titoli di servizio con
l'evidente finalità di ottenerne un punteggio aggiuntivo. La modalità di vaglio telematica, se opportuna per una velocizzazione delle operazioni, non può fare venire meno l'obbligo, per l'Amministrazione, di rispettare il principio di collaborazione tra cittadino e amministrazione sotteso agli artt. 6 e 18 della legge
n. 241/1990, ed in generale i principi di buona fede e correttezza. Va quindi accertato il diritto del ricorrente alla valutazione integrale dei titoli di servizio indicati nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di Terza fascia per il triennio
2021/2024 ed il correlativo diritto alla ricollocazione in graduatoria in ragione dei predetti titoli. In particolare il ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione, nella graduatoria ed in relazione ai singoli profili professionali ivi indicati, anche al punteggio conseguente al servizio prestato negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20, e dunque: per il profilo di Assistente Amministrativo ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60; per il profilo di Collaboratore Scolastico ulteriori punti 2,70, per complessivi punti 9,50; per il profilo di Assistente Tecnico ulteriori punti 1,80, per complessivi punti 8,60. A questo proposito va chiarito che a) i punteggi vanno correlati ai mesi lavorati, come previsto dal DM 50/21; b) il ricorrente quale docente tecnico-pratico poteva fruire in tutte e 3 le graduatorie del punteggio relativo al
“servizio svolto in diverso profilo”, in quanto relativo ad attività docente e non ad attività riservata al personale ATA;
lo stesso ricorrente in domanda aveva fatto riferimento, del resto, a tale tipologia di titolo (indicando che il servizio svolto attenere a “diverso profilo”).
2. Impugna la sentenza il , in uno con Parte_1
l' formulando tre (3) motivi di appello Parte_2 con i quali contesta sostanzialmente, sotto diversi profili, la possibilità di valorizzare in sede giudiziale titoli non dichiarati nella procedura
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 5, comma 4 e 5 del D.M.
50/2021 nonché dell'art. 6, comma 9 e comma 1, del D.M. 50/2021.
Evidenzia, in particolare, che l'errore nella compilazione dell'istanza – relativa alla
“conferma” nelle graduatorie e non all'”aggiornamento” - si evince dalla documentazione in atti e risulta incontestata laddove, peraltro, gli artt. 6 e 18 della l.
3 n. 241/1990 si applicano esclusivamente ai provvedimenti amministrativi e non agli atti aventi natura di poteri datoriali di diritto privato.
Con riferimento al principio di autoresponsabilità di cui all'art. 6, comma 1, del D.M.
50/2021 richiama conforme sentenza del TAR Veneto n. 143/2021.
2.2. Con il secondo motivo di appello denuncia l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 8 comma 1° del D.M. n. 50/2021.
Deduce, in particolare, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 1° del D.M.
n. 50/2021 il ricorrente avrebbe dovuto presentare reclamo e/o istanza di correzione materiale, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie avvenuta in data 13.07.2021.
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via subordinata nella denegata ipotesi di reiezione del gravame nel merito, si duole della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 comma
2° c.p.c. nonché per omessa motivazione con riferimento alla refusione delle spese per il contributo unificato.
Sottolinea, in particolare, che tanto il comportamento processuale del ricorrente quanto l'accoglimento in via subordinata dell'eccezione svolta dall'Amministrazione (laddove il giudicante avrebbe riconosciuto solo parzialmente i punteggi relativi ai titoli vantanti) hanno determinato un soccombenza reciproca con conseguente diritto ad una compensazione integrale delle spese di lite.
3. CA il contradditorio resiste al gravame concludendo per il Controparte_1 suo rigetto.
3.1. Sul primo motivo replica che il ricorrente ha espletato il servizio presso l'istituzione statale con la conseguenza che il relativo dato è presente nel sistema informatico ministeriale ex art. 6, comma 5, D.M. 50/2021 e che il ricorrente ha riportato il dato nella domanda nell'apposita sezione “titoli di servizio” così come disposto dall'art. 6, comma 4, del suindicato D.M., con conseguente inconferenza del principio di autoresponsabilità richiamato da parte appellante.
3.2. Sul secondo motivo di appello evidenzia che il reclamo ex art. 8 D.M. 50/2021 non è né obbligatorio né propedeutico alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
3.3. Sul terzo motivo rileva che il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza e compensato per metà le spese di lite secondo prudente ed equo apprezzamento.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Osserva la Corte che la normativa di riferimento è quella contenuta nel D.M. n. 50 del
3.3.2021 che ha previsto, all'art. 1 (Graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità) comma 1, la costituzione, per i profili professionali “di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico”, di “specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430”.
Tali graduatorie sostituiscono integralmente – si legge al comma 2 – “quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22,
2022/23, 2023/24”.
Ai sensi del comma 4, “Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima
o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”.
Ai sensi dell'art. 5 (Modalità di presentazione della domanda) comma 5 “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”
L'art. 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda- Validità – Controlli) comma 9 stabilisce poi che “nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo
5 riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare
l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze…
L'art. 8 (Ricorsi) comma 1°, 2°, 3° e 4° prevede poi che …. avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento….Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali…. decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
6. Quanto al soccorso istruttorio, istituto la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente, rileva l'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 che così recita:
7. “Il responsabile del procedimento:
a) …;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
8. Orbene, nel caso di specie è pacifico, come statuito dal giudice di prime cure, che il ricorrente nell'inserire la domanda on line, “aveva spuntato il tasto “conferma” e non quello riferito all'”aggiornamento” e che dunque ha allegato i titoli in relazione alla sola procedura di “conferma”.
9. Osserva la Corte che il richiamo alla l. n. 241/1990, pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001 (ex multis cfr. n. 8328/2010, C.d.A. VE n. 818/2023), appare comunque inconferente, vertendo la fattispecie su atti aventi la natura di poteri datoriali di diritto privato, laddove si disciplinano rapporti con soggetti intranei alla P.A. e non che ambiscono ad accedere dall'esterno al rapporto di lavoro.
6 Nel caso di specie le graduatorie di “aggiornamento” definitive venivano, inoltre, pubblicate dall di Mestre in data Controparte_2
30.08.2021, in difetto di reclamo alcuno.
10. Per cui l'istituto del soccorso istruttorio non rileva nella fattispecie.
11. In tutti i casi con riferimento alle procedure concorsuali o selettive l'integrazione documentale non è ammessa in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio concorsuale,
12. E pacifico che il ricorrente ha partecipato alla procedura di “conferma” e non di
“aggiornamento” laddove “i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio,…, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. C.d.S. n. 4198/2019).
13. Dunque, il richiamo all'istituto del soccorso istruttorio non appare comunque pertinente e non può operare in presenza di un errore interamente imputabile al comportamento del candidato - imputet sibi - “per un elementare e certo non sproporzionato principio di autoresponsabilità in materia, prima ancora che per il rispetto della par condicio tra i candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa”
(cfr. C.d.S. n. 4917/2021).
14. Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui al d.m. 50/2021 (cfr. punto 5) i rimedi agli errori ed omissioni anche imputabili al partecipanti sono tutti interni alla procedura, essendo prevista all'uopo anche una procedura di reclamo (art. 8), proprio al fine di evitare defatiganti contenziosi ed assicurare la continuità dell'azione della P.A. secondo i canoni di cui all'art. 97 Cost.
15. L'applicazione dei predetti principi conduce al rigetto dell'originario ricorso.
16. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali e della novità delle questioni prospettate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda – in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta in primo grado;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 04.12.2025 7 Il Consigliere estensore
CC NZ
Il Presidente
SS IA
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