Articolo 10 della Legge 9 novembre 1955, n. 1122
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 dicembre 1955
Art. 10.
All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1955
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