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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 835/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cro, elettivamente domiciliate nel suo studio, in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/C
APPELLANTI
CONTRO
- (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti,
dall'avvocato Cesare Gervasi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Siracusa, via Basento 16/A
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI - in persona del suo Controparte_2
Legale Rappresentante (P.I. ); P.IVA_2
- nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_3 C.F._3
- , nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 931/2023 pubblicata il 15.5.2023, resa nel procedimento n. 7105/2017 R.G., definitivamente pronunciando nel giudizio relativo al risarcimento dei danni incardinato sia nei confronti della compagnia assicurativa che dell , a seguito del decesso del Controparte_1
congiunto , così disponeva: Persona_1
1) dichiarava ed accertava la responsabilità al 50% di nel sinistro Controparte_3
stradale verificatosi in danno di , successivamente deceduto;
2) Persona_1
Contr rigettava la domanda di parte attrice proposta nei confronti della convenuta di
Siracusa per responsabilità sanitaria;
3) condannava, per l'effetto, i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
pagamento: a) di euro 152.003,85 per danno non patrimoniale in favore di Pt_2
oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo
[...]
effettivo; b) di euro 93.163,65 per danno non patrimoniale in favore di
[...]
, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo Pt_1
effettivo; 4) rigettava per il resto;
5) condannava in solido le parti convenute al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali;
6) compensava le spese tra
2 e;
7) condannava gli attori in Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
Contr solido alla rifusione delle spese di lite in favore di di Siracusa;
9) poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Hanno proposto appello e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 12.6.2023.
Si è costituita l ed ha chiesto dichiararsi inammissibile, in quanto Controparte_7
domanda nuova, quella relativa alla c.d. “perdita di chance di sopravvivenza”, nel merito il rigetto dell'appello, spese vinte.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di Controparte_8
e , regolarmente citati e
[...] Controparte_3 Controparte_4
non comparsi.
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ricostruito e valutato la dinamica del sinistro e quindi la responsabilità
del sinistro.
Sub a) le appellanti contestano la ripartizione della responsabilità in ordine al sinistro stradale, effettuata in applicazione dell'art. 2054 c.c.
Sostiene parte appellante che, in realtà, vi è agli atti la prova in ordine ad una maggiore o minore responsabilità di uno dei conducenti nella causazione del sinistro.
3 Il Giudice di primo grado, dopo avere premesso i contenuti della giurisprudenza sui limiti probatori del rapporto di polizia ha posto in essere un ragionamento logico-
giuridico del tutto differente.
Invero, proseguono gli appellanti, il verbale redatto dai Vigili Urbani di Siracusa
evidenzia la responsabilità esclusiva del tant'è che gli agenti provvedevano CP_3
ad elevargli un verbale di accertamento per violazione dell'art. 145, commi 4 e 10
del C.d.s., con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Con detto verbale i vigili rappresentano che non rispettava il cartello “Dare Controparte_3
Precedenza” e quindi entrava in urto dinamico con il motociclo condotto dal , Per_1
proveniente da destra. noltre la Polizia Municipale descriveva il sinistro con rara chiarezza, non rilevava alcuna violazione delle norme del C.d.S. a carico di Per_1
ed allegava al verbale uno “schizzo planimetrico”.
[...]
Quindi non può non concludersi per una responsabilità integrale del signor CP_3
Proseguono ancora e nel senso che il predetto verbale è stato Per_1 Pt_2
considerato l'unica prova ammissibile avendo il Tribunale correttamente ritenuto incapaci a testimoniare due persone indicate dal ed inattendibili le CP_3
dichiarazioni rese dal terzo. Non è quindi dato comprendere perché, in assenza di qualsivoglia prova contraria, il primo Giudice ha ritenuto di non attribuire al detto verbale redatto dalla polizia municipale il valore di piena prova in riferimento alla dinamica e alla responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_3
optando invece per l'applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c. Ciò, tenuto conto della ricostruzione a posteriori del sinistro, delle dichiarazioni rese
4 nell'immediatezza del fatto dallo stesso e della posizione dei mezzi nonché CP_3
dei punti d'urto quali risultano nel verbale medesimo.
Evidenziano ulteriormente le appellanti che, nonostante il teste sia Testimone_1
da considerarsi portatore di un interesse concreto ed attuale nel procedimento e che le sue dichiarazioni siano state considerate inammissibili, egli ha dichiarato la circostanza che l'impatto tra l'autovettura Alfa 147, sulla quale viaggiava quale terzo trasportato, e il motociclo condotto dal signor si verificava sullo Persona_1
sportello “anteriore” destro dell'autovettura, e non “sulla fiancata destra”, come invece affermato dalla difesa del Ciò conferma, per come ricostruito nel CP_3
verbale, che l'autovettura condotta da quest'ultimo “non aveva di già impegnato l'incrocio e non era giunta al centro dello stesso” ma che sopraggiungendo ad una certa velocità dalla Via Ragusa, incurante del segnale verticale che imponeva di dare la precedenza, impegnava il crocevia mentre sopraggiungeva con il Persona_1
motociclo, al quale veniva tagliata la strada.
Quindi le appellanti affermano che la responsabilità del sinistro è conseguenza esclusiva della condotta negligente di che non ha dato la precedenza ed ha CP_3
proseguito nell'impegnare l'incrocio ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Non vi è la prova che abbia tenuto una condotta imprudente accingendosi ad Per_1
attraversare l'incrocio, come invece ha presunto il primo giudice.
Quindi le appellanti concludono nel senso che la responsabilità deve essere attribuita per intero al ovvero quella del deve essere ridotta. CP_3 Per_1
5 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il non aver concesso la precedenza costituisce l'automobilista in colpa, ma non esonera il motociclista dal fornire la prova liberatoria, quale presupposto del superamento della presunzione di pari colpa dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2. Difatti il giudice non è
dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente." (Cass., VI, Ordinanza
16/9/2013 n. 21130; III, 12/6/2012 n. 9528 e 9/3/2004 n. 4755).
Ancora, il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (Cass. penale, IV, 13/12/2017, n. 7669; Cass. civ.,
VI, 20/6/2013, n. 15504).
Nel caso a mani risulta chiaramente dal rilievo della P.M. che l'impatto è avvenuto nella seconda metà del crocevia, che il motociclo condotto dal ha lasciato sul Per_1
terreno una frenata di quasi 9 metri, che è stato scarrocciato a seguito dell'impatto e che questo è avvenuto non già con la parte frontale dall'autovettura condotta dal bensì nel pieno della portiera anteriore lato passeggero, gravemente CP_3
danneggiata siccome la parte frontale del motociclo del . Per_1
6 Da ciò è più che lecito desumere che l'auto del avesse già impegnato CP_3
l'incrocio e lo avesse per buona parte percorso allorquando è sopraggiunto il , Per_1
la cui velocità, così è dato modo di evincere dagli elementi sopra rassegnati, non era adeguata né ai luoghi (incrocio) né alle circostanze di tempo (fine dicembre alle ore
19,30 circa).
Quindi, osserva ancora la Corte, poiché nel caso a mani non è possibile sostenere per un verso la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al e per l'altro una CP_3
condotta irreprensibile da parte del , né si può determinare la percentuale Per_1
esatta di responsabilità in capo a quest'ultimo, si ritiene che il ricorso operato dal primo giudice all'art. 2054 c.c., comma 2, è condivisibile (sul punto, ex multis,
Cass., III, 24/1/2025, n.1785 e 19/12/2024, n.33483; VI, 21/5/2019, n.13672; III,
20/10/2016, n.21228).
Dunque, il sopra esteso motivo di appello deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha escluso la responsabilità dei sanitari e sub b), che la C.T.U. disposta dal primo decidente ha Controparte_9 Pt_2
chiarito che è deceduto a seguito del trauma subito e delle gravi Persona_1
complicazioni successivamente insorte. Il collegio peritale ha inoltre evidenziato la condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di Siracusa e concludeva la relazione affermando che “le condizioni cliniche del periziando non presentavano la risoluzione di problemi di particolare difficoltà” e che “in conclusione, i consulenti tecnici ritengono che i medici incorsero in errore professionale sia sotto il profilo
7 diagnosticato che sotto il profilo terapeutico……Lo stato patologico del periziando avrebbe richiesto un'adeguata profilassi del Tromboembolismo con la prescrizione di eparina a basso peso molecolare, già dal 30/12/2012 e un'attenta valutazione clinica e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri vitali mediante ricovero ospedaliero (a partire dal 2° ricovero del 7/01/2013). L'oggettiva gravità e severità della prognosi dell'affezione che ha complicato il decorso clinico del politrauma patito dal (fascite necrotizzante, embolia polmonare) e le Per_1
comorbilità (obesità e diabete mellito), fanno ritenere che un adeguato e corretto approccio diagnostico e terapeutico posto in essere già in occasione del primo accesso del al Pronto Soccorso e successivamente in occasione del secondo Per_1
accesso avrebbero potuto evitare il decesso. Nel caso in esame, considerate le circostanze concrete, le comorbidità: obesità, diabete e la manifestazione clinica della patologia il collegio degli ausiliari ha stimato la percentuale di sopravvivenza nella misura del 30%”.
Nonostante le suddette conclusioni il primo giudice ha ritenuto di escludere qualsivoglia responsabilità dei sanitari nella causazione del decesso.
Né le appellanti condividono la sentenza laddove si legge che una probabilità di sopravvivenza del 30% è bassa: al contrario si deve ritenere che il negligente comportamento dei sanitari ha contribuito quale concausa al decesso di Per_1
Contr
mentre la loro diligenza avrebbe evitato il decesso. Pertanto all deve
[...]
essere imputata una corresponsabilità nel determinismo causale del decesso pari alla detta misura del 30%.
8 Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di domanda nuova sub “chance di
Contr sopravvivenza” formulata dall che deve ritenersi infondata in quanto si evince dagli atti, in particolare dalla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, che è
stata sporta denuncia querela da nell'immediatezza del decesso, che Parte_1
gli odierni appellanti hanno affermato la responsabilità colposa dei sanitari, che nel giudizio penale incardinato, seppure conclusosi con l'assoluzione degli imputati, il consulente del P.M. ha accertato la continuità fenomenologica e clinica tra sinistro e le lesioni riportate, che non venne tempestivamente diagnosticata una frattura alla scapola sx, che al secondo accesso in Ospedale (7.1.2013), nonostante fosse evidente la presenza di un edema all'arto superiore sinistro, il paziente venne dimesso e che in occasione del terzo accesso in ospedale vi fu un vistoso errore nel triage di pronto soccorso.
Sempre in citazione del primo grado gli odierni appellanti hanno affermato, anche, la responsabilità solidale dell che ha avuto in cura Controparte_1 Persona_1
per omessa diagnosi e cura, anche con riferimento agli esiti della citata consulenza del dott. , il quale ha rilevato che la fascite necrotizzante si può scatenare anche Per_2
a seguito di un trauma (nella specie frattura all'acromion spalla destra non tempestivamente diagnosticato), che la fascite non è facilmente curabile laddove la diagnosi non è tempestiva e che il quadro clinico ha poi determinato un deficit sistemico multi-organo con la trombo embolia che infine ha condotto a morte il
9 . Le odierne appellanti hanno chiesto quindi un risarcimento di 300.000,00 Per_1
euro ciascuno.
Disposta in prime cure la CTU con un collegio di tre periti è emersa una perdita da
“chance di sopravvivenza” pari al 30% dovuta ai lamentati e riscontati errori di omessa e/o tardiva diagnosi e cura, che peraltro richiedeva il ricovero ed un'attenta vigilanza e controllo del paziente, non verificatosi se non in occasione del decesso avvenuto il 9.1.2013, lo stesso giorno del terzo consecutivo ricovero.
Dell'esito del tutto coerente della CTU rispetto alla domanda ab origine avanzata le odierne appellanti hanno fatto menzione nel prosieguo del giudizio, in specie nella comparsa conclusionale, riportandosi espressamente sia alla consulenza disposta dalla Procura della repubblica sia da quella in sede civile, di analogo tenore sia sulle concause che sulla possibilità di sopravvivenza, nonché con l'atto di appello,
lamentando che il giudice ha errato nel ritenere la detta percentuale non rilevante e comunque bassa.
Dunque, osserva ulteriormente la Corte, contrariamente a quanto asserito dall'appellata, non è in dubbio che e abbiano avanzato una domanda Per_1 Pt_2
Contr risarcitoria anche nei confronti dell per responsabilità sanitaria che, nel caso che ci occupa, è stata determinata con la CTU, coerentemente alla giurisprudenza in materia, quale perdita della “chance di sopravvivenza” nella misura del 30%.
In ogni caso, osserva la Corte, ammesso e non concesso, per pura ipotesi di scuola,
che ricorra nel caso a mani una specificazione della domanda con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado,
10 essa non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello, il potere-dovere di qualificazione delle richieste delle parti, con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato (Cass.,
II, 25/04/2025, n.10914; in termini, II, Ordinanza 2 marzo 2023 n. 6292).
A ciò si aggiunga che, sempre a mente degli insegnamenti della Suprema Corte, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado,
a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo (identica causa petendi) incorrendo, altrimenti,
nella violazione del divieto di ultrapetizione. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla a Pt_3
fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,
concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato (Cass., III, 17/12/2024, n. 32932, 17/4/2024, n.10402 e
28/12/2023, n.36272).
E non è dubbio che la domanda degli odierni appellanti fosse univoca e ben determinata.
11 Tanto precisato in punto di diritto, la Corte osserva nel merito che la CTU medico-
legale esperita in prime cure, datata 4.2.2022, in ordine al seguente quesito: “dica se condizioni della signora presentassero la risoluzione di problemi di particolare difficoltà” rispondeva nel senso che “Le condizioni cliniche del periziando non presentavano la risoluzione di problemi di particolare difficoltà”.
Al quesito “dica quindi se le prestazioni fornite dalla struttura sanitaria siano state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale loro addebitabili sia sotto il profilo diagnosticato sia sotto il profilo terapeutico;
” il collegio peritale rispondeva nel senso che “Dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti, si evidenzia che al primo accesso il paziente fu trattato per lesione al perone di sinistra, valutazione specialistica ortopedica e dimesso, con prescrizioni terapeutiche e controllo ortopedico già programmato. Al secondo accesso
(07.01.2013), il paziente lamentava dispnea, edema arto superiore sinistro, ematuria;
eseguito un rx torace, che non evidenzia aspetti patologici rilevanti, consulenza ortopedica ed una emogasanalisi;
era prescritta “SELEPARINA” e previsto ricontrollo dopo 3 giorni. Al terzo accesso al P.S. 00,14 del 09.01.2013 il , Per_1
classificato in codice verde di triage, osservazione medica alle ore 01,32 e riclassificato rosso il paziente è sottoposto ad una serie di procedure diagnostiche e
12 consulenze specialistiche che portano al ricovero in Rianimazione alle ore 04,33,
dove, nonostante le terapie intensive rianimatorie messe in atto il paziente si costata il decesso alle ore 16,40. Va segnalato che seppure nei primi accertamenti non fu accertata la lesione alla spalla di destra, l'Ortopedico che effettuò la consulenza al
Pronto Soccorso applicò il tutore alla spalla e l'apparecchio gessato all'arto inferiore.
In occasione dell'accesso del Sig. il 07.01.2013, fu sottoposto a Per_1
valutazione clinica dal Medico di Pronto Soccorso e dal Consulente Ortopedico, e a valutazione radiografica dal Medico Radiologo. L'Ortopedico descrisse le lesioni scheletriche in trattamento, evidenziò l'edema all'arto superiore e rinviò il paziente ad ulteriore controllo dopo tre giorni, come già programmato. Il Controparte_10
rinviava al domicilio il paziente. Non si condivide la condotta del sanitario che procedette a rinviare al proprio domicilio il paziente in presenza di edema all'arto superiore sinistro (lamentato dal paziente e riscontrato dallo specialista Ortopedico),
senza approfondirne la causa. Il medico di P.S. dimise il paziente sulla base di una valutazione clinica inadeguata e sui dati rilevati “Paziente vigile, eupnoico, orientato.
Al torace MV fisiologico in assenza di rumori aggiunti”. Le dimissioni furono eseguite senza accertare le cause dell'edema e con una valutazione incompleta e inadeguata. In occasione del terzo accesso al P.S. 09.01.2013, si fa rilevare che, dopo l'errore di classificazione del triage con ritardo nell'inizio della prestazione, la situazione clinica sin dal primo accertamento è risultata grave e nonostante le terapie e i trattamenti, non è stato possibile evitare il decesso”.
13 In conclusione, i Consulenti tecnici ritengono “che i medici incorsero in errore professionale sia sotto il profilo diagnosticato che sotto il profilo terapeutico”.
Al quesito posto dal primo giudice, a mente del quale “dica quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia e la percentuale di sopravvivenza del sig. ” gli ausiliari così Persona_1
rispondono: “Lo stato patologico del periziando avrebbe richiesto un'adeguata profilassi del Tromboembolismo con la prescrizione di eparina a basso peso molecolare, già dal 30.12.2012 e una attenta valutazione clinica e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri vitali mediante ricovero ospedaliero (a partire dal 2° ricovero del 07/01/2013). La oggettiva gravità e severità
della prognosi della affezione che ha complicato il decorso clinico del politrauma patito dal FRASCA (fascite necrotizzante, embolia polmonare) e le comorbilità
(obesità e diabete mellito), fanno ritenere che un adeguato e corretto approccio diagnostico e terapeutico posto in essere già in occasione del primo accesso del
FRASCA al Pronto Soccorso e successivamente in occasione del secondo accesso avrebbero potuto evitare il decesso. Nel caso in esame, considerate le circostanze concrete, le comorbilità: obesità, diabete e la manifestazione clinica della patologia i
CC.TT.UU. stimano la percentuale di sopravvivenza nella misura del 30%.”.
14 I periti medico-legali, siccome nel corpo della relazione tutta, rispondono quindi (cfr.
pp. 33/36) alle osservazioni di parte dell con motivazioni Controparte_7
scientificamente prive di mende logiche, quindi condivisibili.
Accertato che la condotta dei sanitari che ebbero in cura il non venne Per_1
espletata secondo le più aggiornate conoscenze mediche che la scienza metteva a disposizione, con perdita di “chance di sopravvivenza” nella misura del 30%, questa
Corte deve adesso quantificare il danno.
Soccorre al riguardo una decisione della Suprema Corte (Cass., III, 5/2/2025, n.
2861), la quale dopo avere precisato, sotto il profilo sistematico, che in “subiecta materia” si tratta di danno “iure hereditario” ove ricorrano i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo (punto 8.1.1. della sentenza), convalida i criteri applicati dalla corte territoriale (punti 9.1. e 9.2.) nel peculiare caso di specie alla sua attenzione.
Questa Corte, adattando al caso a mani il criterio convalidato dalla Suprema Corte,
quantifica il risarcimento tenendo conto degli elementi e della procedura che segue:
età di al momento del decesso anni 36, danno biologico permanente Persona_1
al 100% per siffatta età calcolato sulla base delle tabelle di Milano del 2024 euro
1.185.377,00, anni 81,8 di vita massimi per un uomo secondo le ultime tabelle
ISTAT, anni 45,8 (81,8 - 36) di vita potenzialmente residui tenuto conto dell'età del al momento del sinistro, euro 25,881,00 per anno di risarcimento Per_1
(1.185.377,00 diviso 45,8 pari agli anni di vita potenzialmente residui), anni 13,7
15 corrispondenti alla “chance di sopravvivenza” perduta siccome determinata in sede di CC.TT.UU. (il 30% di 45,8 anni), euro 354.570,00 risarcimento intero pari ad euro
25.881,00 moltiplicato per 13,7 anni, euro 177.285,00 risarcimento complessivo spettante agli eredi in ragione del 50% di corresponsabilità del de cuius nella causazione dell'incidente stradale.
Su detta somma, già attualizzata secondo le tabelle indicate, devono essere corrisposti i soli interessi nella misura di legge dalla data della sentenza al soddisfo.
In questi termini, dunque, è accolto il secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha statuito in ordine alle spese di lite.
e , sub c), impugnano specificamente la condanna al pagamento delle Pt_2 Per_1
spese legali in favore dell , in quanto il diverso esito della domanda Controparte_7
proposta contro la stessa avrebbe determinato un regime delle spese comunque favorevole ad esse appellanti.
Il motivo rimane assorbito dal regime delle spese, che segue, rideterminato a seguito degli esiti del presente grado di lite.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite dei due gradi tra le odierne parti costituite che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico dell ed a favore delle appellanti. Nulla per i contumaci. Controparte_7
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di
16 valore, determinata dal decisum, tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, compensi minimi, tenuto conto della non complessità della vicenda e dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
7.052,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per quella introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 2.127,00 per quella decisionale e, per il secondo, in complessivi euro 9.010,00 di cui euro
1.850,00 per esborsi, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per quella introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 2.552,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU del primo grado a carico dell . Controparte_7
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 835/2023 RG
sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siracusa, n. 931/2023 pubblicata il 15.5.2023, nella dichiarata contumacia di Controparte_2 CP_3
e , lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, in riforma
[...] Controparte_4
dell'impugnata sentenza così dispone:
1) condanna l a pagare a e Controparte_11 Parte_1
euro 177.285,00, oltre agli interessi nella misura di legge dalla data Parte_2
della sentenza al soddisfo;
17 2) condanna l a pagare a e le Controparte_7 Parte_1 Parte_2
spese dei due gradi di giudizio, sopra quantificati in complessivi euro 7.052,00 per il primo grado ed euro 9.010,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali
(15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi. Nulla per i contumaci.
Spese della CTU del primo grado a carico dell . Controparte_7
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 835/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cro, elettivamente domiciliate nel suo studio, in Siracusa, Via Unione Sovietica n. 6/C
APPELLANTI
CONTRO
- (P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti,
dall'avvocato Cesare Gervasi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Siracusa, via Basento 16/A
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI - in persona del suo Controparte_2
Legale Rappresentante (P.I. ); P.IVA_2
- nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_3 C.F._3
- , nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 931/2023 pubblicata il 15.5.2023, resa nel procedimento n. 7105/2017 R.G., definitivamente pronunciando nel giudizio relativo al risarcimento dei danni incardinato sia nei confronti della compagnia assicurativa che dell , a seguito del decesso del Controparte_1
congiunto , così disponeva: Persona_1
1) dichiarava ed accertava la responsabilità al 50% di nel sinistro Controparte_3
stradale verificatosi in danno di , successivamente deceduto;
2) Persona_1
Contr rigettava la domanda di parte attrice proposta nei confronti della convenuta di
Siracusa per responsabilità sanitaria;
3) condannava, per l'effetto, i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
pagamento: a) di euro 152.003,85 per danno non patrimoniale in favore di Pt_2
oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo
[...]
effettivo; b) di euro 93.163,65 per danno non patrimoniale in favore di
[...]
, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo Pt_1
effettivo; 4) rigettava per il resto;
5) condannava in solido le parti convenute al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali;
6) compensava le spese tra
2 e;
7) condannava gli attori in Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
Contr solido alla rifusione delle spese di lite in favore di di Siracusa;
9) poneva definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Hanno proposto appello e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 12.6.2023.
Si è costituita l ed ha chiesto dichiararsi inammissibile, in quanto Controparte_7
domanda nuova, quella relativa alla c.d. “perdita di chance di sopravvivenza”, nel merito il rigetto dell'appello, spese vinte.
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di Controparte_8
e , regolarmente citati e
[...] Controparte_3 Controparte_4
non comparsi.
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ricostruito e valutato la dinamica del sinistro e quindi la responsabilità
del sinistro.
Sub a) le appellanti contestano la ripartizione della responsabilità in ordine al sinistro stradale, effettuata in applicazione dell'art. 2054 c.c.
Sostiene parte appellante che, in realtà, vi è agli atti la prova in ordine ad una maggiore o minore responsabilità di uno dei conducenti nella causazione del sinistro.
3 Il Giudice di primo grado, dopo avere premesso i contenuti della giurisprudenza sui limiti probatori del rapporto di polizia ha posto in essere un ragionamento logico-
giuridico del tutto differente.
Invero, proseguono gli appellanti, il verbale redatto dai Vigili Urbani di Siracusa
evidenzia la responsabilità esclusiva del tant'è che gli agenti provvedevano CP_3
ad elevargli un verbale di accertamento per violazione dell'art. 145, commi 4 e 10
del C.d.s., con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida. Con detto verbale i vigili rappresentano che non rispettava il cartello “Dare Controparte_3
Precedenza” e quindi entrava in urto dinamico con il motociclo condotto dal , Per_1
proveniente da destra. noltre la Polizia Municipale descriveva il sinistro con rara chiarezza, non rilevava alcuna violazione delle norme del C.d.S. a carico di Per_1
ed allegava al verbale uno “schizzo planimetrico”.
[...]
Quindi non può non concludersi per una responsabilità integrale del signor CP_3
Proseguono ancora e nel senso che il predetto verbale è stato Per_1 Pt_2
considerato l'unica prova ammissibile avendo il Tribunale correttamente ritenuto incapaci a testimoniare due persone indicate dal ed inattendibili le CP_3
dichiarazioni rese dal terzo. Non è quindi dato comprendere perché, in assenza di qualsivoglia prova contraria, il primo Giudice ha ritenuto di non attribuire al detto verbale redatto dalla polizia municipale il valore di piena prova in riferimento alla dinamica e alla responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_3
optando invece per l'applicazione del comma 2 dell'art. 2054 c.c. Ciò, tenuto conto della ricostruzione a posteriori del sinistro, delle dichiarazioni rese
4 nell'immediatezza del fatto dallo stesso e della posizione dei mezzi nonché CP_3
dei punti d'urto quali risultano nel verbale medesimo.
Evidenziano ulteriormente le appellanti che, nonostante il teste sia Testimone_1
da considerarsi portatore di un interesse concreto ed attuale nel procedimento e che le sue dichiarazioni siano state considerate inammissibili, egli ha dichiarato la circostanza che l'impatto tra l'autovettura Alfa 147, sulla quale viaggiava quale terzo trasportato, e il motociclo condotto dal signor si verificava sullo Persona_1
sportello “anteriore” destro dell'autovettura, e non “sulla fiancata destra”, come invece affermato dalla difesa del Ciò conferma, per come ricostruito nel CP_3
verbale, che l'autovettura condotta da quest'ultimo “non aveva di già impegnato l'incrocio e non era giunta al centro dello stesso” ma che sopraggiungendo ad una certa velocità dalla Via Ragusa, incurante del segnale verticale che imponeva di dare la precedenza, impegnava il crocevia mentre sopraggiungeva con il Persona_1
motociclo, al quale veniva tagliata la strada.
Quindi le appellanti affermano che la responsabilità del sinistro è conseguenza esclusiva della condotta negligente di che non ha dato la precedenza ed ha CP_3
proseguito nell'impegnare l'incrocio ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Non vi è la prova che abbia tenuto una condotta imprudente accingendosi ad Per_1
attraversare l'incrocio, come invece ha presunto il primo giudice.
Quindi le appellanti concludono nel senso che la responsabilità deve essere attribuita per intero al ovvero quella del deve essere ridotta. CP_3 Per_1
5 Il motivo è infondato.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il non aver concesso la precedenza costituisce l'automobilista in colpa, ma non esonera il motociclista dal fornire la prova liberatoria, quale presupposto del superamento della presunzione di pari colpa dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2. Difatti il giudice non è
dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente." (Cass., VI, Ordinanza
16/9/2013 n. 21130; III, 12/6/2012 n. 9528 e 9/3/2004 n. 4755).
Ancora, il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell'altro veicolo incidentato non abbia rispettato l'obbligo di precedenza (Cass. penale, IV, 13/12/2017, n. 7669; Cass. civ.,
VI, 20/6/2013, n. 15504).
Nel caso a mani risulta chiaramente dal rilievo della P.M. che l'impatto è avvenuto nella seconda metà del crocevia, che il motociclo condotto dal ha lasciato sul Per_1
terreno una frenata di quasi 9 metri, che è stato scarrocciato a seguito dell'impatto e che questo è avvenuto non già con la parte frontale dall'autovettura condotta dal bensì nel pieno della portiera anteriore lato passeggero, gravemente CP_3
danneggiata siccome la parte frontale del motociclo del . Per_1
6 Da ciò è più che lecito desumere che l'auto del avesse già impegnato CP_3
l'incrocio e lo avesse per buona parte percorso allorquando è sopraggiunto il , Per_1
la cui velocità, così è dato modo di evincere dagli elementi sopra rassegnati, non era adeguata né ai luoghi (incrocio) né alle circostanze di tempo (fine dicembre alle ore
19,30 circa).
Quindi, osserva ancora la Corte, poiché nel caso a mani non è possibile sostenere per un verso la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al e per l'altro una CP_3
condotta irreprensibile da parte del , né si può determinare la percentuale Per_1
esatta di responsabilità in capo a quest'ultimo, si ritiene che il ricorso operato dal primo giudice all'art. 2054 c.c., comma 2, è condivisibile (sul punto, ex multis,
Cass., III, 24/1/2025, n.1785 e 19/12/2024, n.33483; VI, 21/5/2019, n.13672; III,
20/10/2016, n.21228).
Dunque, il sopra esteso motivo di appello deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha escluso la responsabilità dei sanitari e sub b), che la C.T.U. disposta dal primo decidente ha Controparte_9 Pt_2
chiarito che è deceduto a seguito del trauma subito e delle gravi Persona_1
complicazioni successivamente insorte. Il collegio peritale ha inoltre evidenziato la condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di Siracusa e concludeva la relazione affermando che “le condizioni cliniche del periziando non presentavano la risoluzione di problemi di particolare difficoltà” e che “in conclusione, i consulenti tecnici ritengono che i medici incorsero in errore professionale sia sotto il profilo
7 diagnosticato che sotto il profilo terapeutico……Lo stato patologico del periziando avrebbe richiesto un'adeguata profilassi del Tromboembolismo con la prescrizione di eparina a basso peso molecolare, già dal 30/12/2012 e un'attenta valutazione clinica e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri vitali mediante ricovero ospedaliero (a partire dal 2° ricovero del 7/01/2013). L'oggettiva gravità e severità della prognosi dell'affezione che ha complicato il decorso clinico del politrauma patito dal (fascite necrotizzante, embolia polmonare) e le Per_1
comorbilità (obesità e diabete mellito), fanno ritenere che un adeguato e corretto approccio diagnostico e terapeutico posto in essere già in occasione del primo accesso del al Pronto Soccorso e successivamente in occasione del secondo Per_1
accesso avrebbero potuto evitare il decesso. Nel caso in esame, considerate le circostanze concrete, le comorbidità: obesità, diabete e la manifestazione clinica della patologia il collegio degli ausiliari ha stimato la percentuale di sopravvivenza nella misura del 30%”.
Nonostante le suddette conclusioni il primo giudice ha ritenuto di escludere qualsivoglia responsabilità dei sanitari nella causazione del decesso.
Né le appellanti condividono la sentenza laddove si legge che una probabilità di sopravvivenza del 30% è bassa: al contrario si deve ritenere che il negligente comportamento dei sanitari ha contribuito quale concausa al decesso di Per_1
Contr
mentre la loro diligenza avrebbe evitato il decesso. Pertanto all deve
[...]
essere imputata una corresponsabilità nel determinismo causale del decesso pari alla detta misura del 30%.
8 Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di domanda nuova sub “chance di
Contr sopravvivenza” formulata dall che deve ritenersi infondata in quanto si evince dagli atti, in particolare dalla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, che è
stata sporta denuncia querela da nell'immediatezza del decesso, che Parte_1
gli odierni appellanti hanno affermato la responsabilità colposa dei sanitari, che nel giudizio penale incardinato, seppure conclusosi con l'assoluzione degli imputati, il consulente del P.M. ha accertato la continuità fenomenologica e clinica tra sinistro e le lesioni riportate, che non venne tempestivamente diagnosticata una frattura alla scapola sx, che al secondo accesso in Ospedale (7.1.2013), nonostante fosse evidente la presenza di un edema all'arto superiore sinistro, il paziente venne dimesso e che in occasione del terzo accesso in ospedale vi fu un vistoso errore nel triage di pronto soccorso.
Sempre in citazione del primo grado gli odierni appellanti hanno affermato, anche, la responsabilità solidale dell che ha avuto in cura Controparte_1 Persona_1
per omessa diagnosi e cura, anche con riferimento agli esiti della citata consulenza del dott. , il quale ha rilevato che la fascite necrotizzante si può scatenare anche Per_2
a seguito di un trauma (nella specie frattura all'acromion spalla destra non tempestivamente diagnosticato), che la fascite non è facilmente curabile laddove la diagnosi non è tempestiva e che il quadro clinico ha poi determinato un deficit sistemico multi-organo con la trombo embolia che infine ha condotto a morte il
9 . Le odierne appellanti hanno chiesto quindi un risarcimento di 300.000,00 Per_1
euro ciascuno.
Disposta in prime cure la CTU con un collegio di tre periti è emersa una perdita da
“chance di sopravvivenza” pari al 30% dovuta ai lamentati e riscontati errori di omessa e/o tardiva diagnosi e cura, che peraltro richiedeva il ricovero ed un'attenta vigilanza e controllo del paziente, non verificatosi se non in occasione del decesso avvenuto il 9.1.2013, lo stesso giorno del terzo consecutivo ricovero.
Dell'esito del tutto coerente della CTU rispetto alla domanda ab origine avanzata le odierne appellanti hanno fatto menzione nel prosieguo del giudizio, in specie nella comparsa conclusionale, riportandosi espressamente sia alla consulenza disposta dalla Procura della repubblica sia da quella in sede civile, di analogo tenore sia sulle concause che sulla possibilità di sopravvivenza, nonché con l'atto di appello,
lamentando che il giudice ha errato nel ritenere la detta percentuale non rilevante e comunque bassa.
Dunque, osserva ulteriormente la Corte, contrariamente a quanto asserito dall'appellata, non è in dubbio che e abbiano avanzato una domanda Per_1 Pt_2
Contr risarcitoria anche nei confronti dell per responsabilità sanitaria che, nel caso che ci occupa, è stata determinata con la CTU, coerentemente alla giurisprudenza in materia, quale perdita della “chance di sopravvivenza” nella misura del 30%.
In ogni caso, osserva la Corte, ammesso e non concesso, per pura ipotesi di scuola,
che ricorra nel caso a mani una specificazione della domanda con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado,
10 essa non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello, il potere-dovere di qualificazione delle richieste delle parti, con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato (Cass.,
II, 25/04/2025, n.10914; in termini, II, Ordinanza 2 marzo 2023 n. 6292).
A ciò si aggiunga che, sempre a mente degli insegnamenti della Suprema Corte, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado,
a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo (identica causa petendi) incorrendo, altrimenti,
nella violazione del divieto di ultrapetizione. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla morte di una donna a seguito di un incidente occorso nell'utilizzo di un montascale fornito alla vittima dalla a Pt_3
fronte della domanda risarcitoria del congiunto, nella quale l'incidente veniva ascritto a vizi di funzionamento e/o di manutenzione del bene dato in comodato, aveva accolto la domanda in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,
concernente la fornitura di un dispositivo di per sé funzionante ma inidoneo all'uso nel luogo a cui era destinato (Cass., III, 17/12/2024, n. 32932, 17/4/2024, n.10402 e
28/12/2023, n.36272).
E non è dubbio che la domanda degli odierni appellanti fosse univoca e ben determinata.
11 Tanto precisato in punto di diritto, la Corte osserva nel merito che la CTU medico-
legale esperita in prime cure, datata 4.2.2022, in ordine al seguente quesito: “dica se condizioni della signora presentassero la risoluzione di problemi di particolare difficoltà” rispondeva nel senso che “Le condizioni cliniche del periziando non presentavano la risoluzione di problemi di particolare difficoltà”.
Al quesito “dica quindi se le prestazioni fornite dalla struttura sanitaria siano state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale loro addebitabili sia sotto il profilo diagnosticato sia sotto il profilo terapeutico;
” il collegio peritale rispondeva nel senso che “Dalla disamina della documentazione sanitaria agli atti, si evidenzia che al primo accesso il paziente fu trattato per lesione al perone di sinistra, valutazione specialistica ortopedica e dimesso, con prescrizioni terapeutiche e controllo ortopedico già programmato. Al secondo accesso
(07.01.2013), il paziente lamentava dispnea, edema arto superiore sinistro, ematuria;
eseguito un rx torace, che non evidenzia aspetti patologici rilevanti, consulenza ortopedica ed una emogasanalisi;
era prescritta “SELEPARINA” e previsto ricontrollo dopo 3 giorni. Al terzo accesso al P.S. 00,14 del 09.01.2013 il , Per_1
classificato in codice verde di triage, osservazione medica alle ore 01,32 e riclassificato rosso il paziente è sottoposto ad una serie di procedure diagnostiche e
12 consulenze specialistiche che portano al ricovero in Rianimazione alle ore 04,33,
dove, nonostante le terapie intensive rianimatorie messe in atto il paziente si costata il decesso alle ore 16,40. Va segnalato che seppure nei primi accertamenti non fu accertata la lesione alla spalla di destra, l'Ortopedico che effettuò la consulenza al
Pronto Soccorso applicò il tutore alla spalla e l'apparecchio gessato all'arto inferiore.
In occasione dell'accesso del Sig. il 07.01.2013, fu sottoposto a Per_1
valutazione clinica dal Medico di Pronto Soccorso e dal Consulente Ortopedico, e a valutazione radiografica dal Medico Radiologo. L'Ortopedico descrisse le lesioni scheletriche in trattamento, evidenziò l'edema all'arto superiore e rinviò il paziente ad ulteriore controllo dopo tre giorni, come già programmato. Il Controparte_10
rinviava al domicilio il paziente. Non si condivide la condotta del sanitario che procedette a rinviare al proprio domicilio il paziente in presenza di edema all'arto superiore sinistro (lamentato dal paziente e riscontrato dallo specialista Ortopedico),
senza approfondirne la causa. Il medico di P.S. dimise il paziente sulla base di una valutazione clinica inadeguata e sui dati rilevati “Paziente vigile, eupnoico, orientato.
Al torace MV fisiologico in assenza di rumori aggiunti”. Le dimissioni furono eseguite senza accertare le cause dell'edema e con una valutazione incompleta e inadeguata. In occasione del terzo accesso al P.S. 09.01.2013, si fa rilevare che, dopo l'errore di classificazione del triage con ritardo nell'inizio della prestazione, la situazione clinica sin dal primo accertamento è risultata grave e nonostante le terapie e i trattamenti, non è stato possibile evitare il decesso”.
13 In conclusione, i Consulenti tecnici ritengono “che i medici incorsero in errore professionale sia sotto il profilo diagnosticato che sotto il profilo terapeutico”.
Al quesito posto dal primo giudice, a mente del quale “dica quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia e la percentuale di sopravvivenza del sig. ” gli ausiliari così Persona_1
rispondono: “Lo stato patologico del periziando avrebbe richiesto un'adeguata profilassi del Tromboembolismo con la prescrizione di eparina a basso peso molecolare, già dal 30.12.2012 e una attenta valutazione clinica e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri vitali mediante ricovero ospedaliero (a partire dal 2° ricovero del 07/01/2013). La oggettiva gravità e severità
della prognosi della affezione che ha complicato il decorso clinico del politrauma patito dal FRASCA (fascite necrotizzante, embolia polmonare) e le comorbilità
(obesità e diabete mellito), fanno ritenere che un adeguato e corretto approccio diagnostico e terapeutico posto in essere già in occasione del primo accesso del
FRASCA al Pronto Soccorso e successivamente in occasione del secondo accesso avrebbero potuto evitare il decesso. Nel caso in esame, considerate le circostanze concrete, le comorbilità: obesità, diabete e la manifestazione clinica della patologia i
CC.TT.UU. stimano la percentuale di sopravvivenza nella misura del 30%.”.
14 I periti medico-legali, siccome nel corpo della relazione tutta, rispondono quindi (cfr.
pp. 33/36) alle osservazioni di parte dell con motivazioni Controparte_7
scientificamente prive di mende logiche, quindi condivisibili.
Accertato che la condotta dei sanitari che ebbero in cura il non venne Per_1
espletata secondo le più aggiornate conoscenze mediche che la scienza metteva a disposizione, con perdita di “chance di sopravvivenza” nella misura del 30%, questa
Corte deve adesso quantificare il danno.
Soccorre al riguardo una decisione della Suprema Corte (Cass., III, 5/2/2025, n.
2861), la quale dopo avere precisato, sotto il profilo sistematico, che in “subiecta materia” si tratta di danno “iure hereditario” ove ricorrano i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo (punto 8.1.1. della sentenza), convalida i criteri applicati dalla corte territoriale (punti 9.1. e 9.2.) nel peculiare caso di specie alla sua attenzione.
Questa Corte, adattando al caso a mani il criterio convalidato dalla Suprema Corte,
quantifica il risarcimento tenendo conto degli elementi e della procedura che segue:
età di al momento del decesso anni 36, danno biologico permanente Persona_1
al 100% per siffatta età calcolato sulla base delle tabelle di Milano del 2024 euro
1.185.377,00, anni 81,8 di vita massimi per un uomo secondo le ultime tabelle
ISTAT, anni 45,8 (81,8 - 36) di vita potenzialmente residui tenuto conto dell'età del al momento del sinistro, euro 25,881,00 per anno di risarcimento Per_1
(1.185.377,00 diviso 45,8 pari agli anni di vita potenzialmente residui), anni 13,7
15 corrispondenti alla “chance di sopravvivenza” perduta siccome determinata in sede di CC.TT.UU. (il 30% di 45,8 anni), euro 354.570,00 risarcimento intero pari ad euro
25.881,00 moltiplicato per 13,7 anni, euro 177.285,00 risarcimento complessivo spettante agli eredi in ragione del 50% di corresponsabilità del de cuius nella causazione dell'incidente stradale.
Su detta somma, già attualizzata secondo le tabelle indicate, devono essere corrisposti i soli interessi nella misura di legge dalla data della sentenza al soddisfo.
In questi termini, dunque, è accolto il secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha statuito in ordine alle spese di lite.
e , sub c), impugnano specificamente la condanna al pagamento delle Pt_2 Per_1
spese legali in favore dell , in quanto il diverso esito della domanda Controparte_7
proposta contro la stessa avrebbe determinato un regime delle spese comunque favorevole ad esse appellanti.
Il motivo rimane assorbito dal regime delle spese, che segue, rideterminato a seguito degli esiti del presente grado di lite.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite dei due gradi tra le odierne parti costituite che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico dell ed a favore delle appellanti. Nulla per i contumaci. Controparte_7
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di
16 valore, determinata dal decisum, tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, compensi minimi, tenuto conto della non complessità della vicenda e dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
7.052,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per quella introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 2.127,00 per quella decisionale e, per il secondo, in complessivi euro 9.010,00 di cui euro
1.850,00 per esborsi, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per quella introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 2.552,00 per quella decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Spese di CTU del primo grado a carico dell . Controparte_7
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 835/2023 RG
sull'appello proposto da e , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siracusa, n. 931/2023 pubblicata il 15.5.2023, nella dichiarata contumacia di Controparte_2 CP_3
e , lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, in riforma
[...] Controparte_4
dell'impugnata sentenza così dispone:
1) condanna l a pagare a e Controparte_11 Parte_1
euro 177.285,00, oltre agli interessi nella misura di legge dalla data Parte_2
della sentenza al soddisfo;
17 2) condanna l a pagare a e le Controparte_7 Parte_1 Parte_2
spese dei due gradi di giudizio, sopra quantificati in complessivi euro 7.052,00 per il primo grado ed euro 9.010,00 per il secondo, oltre il rimborso per spese generali
(15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi. Nulla per i contumaci.
Spese della CTU del primo grado a carico dell . Controparte_7
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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