Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1963, n. 225
Articolo 1Articolo 3
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2 aprile 1963
Art. 2.
Il riconoscimento dell'anzianita' di cui alla legge 8 novembre 1956, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianita' posseduta nel Corpo di provenienza.
Per il personale proveniente dalle soppresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianita' di servizio del personale stesso e' determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuita'.
Entrata in vigore il 2 aprile 1963
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