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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1348/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210001908571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso la Regione Calabria ed il concessionario per la riscossione, la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 15.10.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per l'annualità d'imposta 2016.
A sostegno del ricorso ha dedotto la non debenza dell'imposta per intervenuta sua prescrizione (con implicita negazione della ricezione di previ atti).
Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
La Regione Calabria si è opposta chiedendo dichiararsi inammissibile l'opposizione perché non provata la data di ricezione dell'atto impugnato (e dunque la tempestività del ricorso) e priva di dichiarazione di conformità la procura alle liti. Nel merito ha chiesto respingersi il ricorso e condannare controparte al pagamento delle spese.
Il concessionario si è anch'esso costituito in giudizio deducendo quanto segue:
<
DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART 25 COMMA 1, LETT. A D.P.R. N. 602/1973 - ISTANZA DI APPLICAZIONE
DELLA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE EX ART 46 DEL DLGS. 546/92.
In via preliminare ed assorbente, l'Ente della NE deducente intende affrontare l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione proposta dalla parte ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n. 13920210001908571000.
Con riguardo a tale doglianza l'odierna resistente – compiute le opportune verifiche - deve, in effetti, ammettere che la pretesa in questione appare interessata da decadenza per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, in effetti, dovuto dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'agente della riscossione tanto dichiara affinchè il Giudice adito possa – sulla pretesa sopra indicata – dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite sul punto, tanto in applicazione delle previsioni di cui all'art 46 del dlgs 546/92. Al riguardo si invoca il principio affermato dal Supremo Collegio nell'ordinanza n. 3950/2017, nella quale è stato specificato che nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex articolo 46, comma
1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del medesimo decreto, purché intervenuta “all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. ha rappresentato di aver proceduto in autotutela allo sgravio del carico tributario (e della conseguente cartella) come da provvedimento allegato in atti (da cui risulta, quale indicazione della causale, “cessata materia del contendere”)>>.
Ha quindi concluso per dichiararsi estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che non è stata provata, e tale onere incombeva sulla parte ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato la tempestività del ricorso;
dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività dell'opposizione, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla sopra richiamata disposizione, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”. Detta disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia irrefutabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale. A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n.
546/1992. Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese vengono compensate con riferimento al concessionario;
condanna parte ricorrente a rifondere quelle sostenute dalla Regione Calabria che liquida come da dispositivo tenendo conto della difesa tramite funzionario e di quanto sancito dall'art. 15 comma 9 – nonies del d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della Regione Calabria, in complessivi € 91,52. Spese compensate per Ader.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1348/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210001908571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso la Regione Calabria ed il concessionario per la riscossione, la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 15.10.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per l'annualità d'imposta 2016.
A sostegno del ricorso ha dedotto la non debenza dell'imposta per intervenuta sua prescrizione (con implicita negazione della ricezione di previ atti).
Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
La Regione Calabria si è opposta chiedendo dichiararsi inammissibile l'opposizione perché non provata la data di ricezione dell'atto impugnato (e dunque la tempestività del ricorso) e priva di dichiarazione di conformità la procura alle liti. Nel merito ha chiesto respingersi il ricorso e condannare controparte al pagamento delle spese.
Il concessionario si è anch'esso costituito in giudizio deducendo quanto segue:
<
DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART 25 COMMA 1, LETT. A D.P.R. N. 602/1973 - ISTANZA DI APPLICAZIONE
DELLA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE EX ART 46 DEL DLGS. 546/92.
In via preliminare ed assorbente, l'Ente della NE deducente intende affrontare l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione proposta dalla parte ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n. 13920210001908571000.
Con riguardo a tale doglianza l'odierna resistente – compiute le opportune verifiche - deve, in effetti, ammettere che la pretesa in questione appare interessata da decadenza per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella sopra indicata nulla è, in effetti, dovuto dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'agente della riscossione tanto dichiara affinchè il Giudice adito possa – sulla pretesa sopra indicata – dichiarare la cessazione della materia del contendere con correlata pronuncia di compensazione delle spese di lite sul punto, tanto in applicazione delle previsioni di cui all'art 46 del dlgs 546/92. Al riguardo si invoca il principio affermato dal Supremo Collegio nell'ordinanza n. 3950/2017, nella quale è stato specificato che nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex articolo 46, comma
1, D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 15, comma
1, del medesimo decreto, purché intervenuta “all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. ha rappresentato di aver proceduto in autotutela allo sgravio del carico tributario (e della conseguente cartella) come da provvedimento allegato in atti (da cui risulta, quale indicazione della causale, “cessata materia del contendere”)>>.
Ha quindi concluso per dichiararsi estinto il giudizio perché è cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che non è stata provata, e tale onere incombeva sulla parte ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato la tempestività del ricorso;
dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività dell'opposizione, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla sopra richiamata disposizione, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”. Detta disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia irrefutabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale. A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n.
546/1992. Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese vengono compensate con riferimento al concessionario;
condanna parte ricorrente a rifondere quelle sostenute dalla Regione Calabria che liquida come da dispositivo tenendo conto della difesa tramite funzionario e di quanto sancito dall'art. 15 comma 9 – nonies del d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore della Regione Calabria, in complessivi € 91,52. Spese compensate per Ader.