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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
269 /2025 R.G.
All'udienza del 07/05/2025 alle ore 12.08, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Agate in sostituzione dell'Avv. RUCCIONE FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
Pt_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.18, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito REM vertente tra
, nato a [...] in data [...] , codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. RUCCIONE
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste dell di restituzione CP_1
delle somme già corrisposte all'odierno ricorrente per un importo pari ad euro 3.200,00 a titolo di reddito di emergenza (REM) dal 01/06/2021 al 30/09/2021. 2) Conseguentemente, ordinare all' CP_1
CP_ l'annullamento e revoca del provvedimento con nota del 13/04/2023 con restituzione di ogni e qualunque somma trattenuta illegittimamente;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Il ricorrente impugna il provvedimento del 13/04/2023 con il quale gli è stato comunicato l'avvenuto pagamento indebito del complessivo importo di € 3.200,00 a titolo di reddito di emergenza di cui all'art 36 del DL 73/2021 non spettante per mancanza dei requisiti di Legge, relativamente al periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021.
A tal uopo eccepita la genericità del provvedimento impugnato, asserisce il possesso dei requisiti previsti dalla legge e, comunque, l'irripetibilità delle somme.
Per tali motivi chiede l'annullamento e/o comunque la revoca dell'atto amministrativo impugnato.
L'Ente assistenziale ha contestato tutti gli assunti avversari, rilevando che il provvedimento era già stato oggetto di precedente giudizio, poi dichiarato estinto.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza delle doglianze avverse, fondate sull'erroneità dei calcoli eseguiti e delle normative invocate.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnat dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente, sono da disattendere le doglianze attoree che ineriscono al difetto di motivazione della nota di indebito oggetto di controversia, avendo l'istituto previdenziale del tutto esaustivamente puntualizzato, per il tramite della memoria di costituzione in giudizio, che “l'indebito si è generato a causa dei redditi goduti dal ricorrente per il mese di aprile 2021 essendo emerso un reddito da lavoro di euro
1.262,00, evidentemente eccedente rispetto alla soglia reddituale prevista per il diritto al reddito di emergenza”.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36, D.L. n. 73/2021: “1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12. 2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
12, che è riferito al mese di aprile 2021”
Il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede: “1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio
2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo
82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020”. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, D.L. n. 34/2020, “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”.
Dovendosi, alla stregua del combinato disposto delle disposizioni legislative riepilogate, fare riferimento, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui all'art. 36, comma 1, D.L. n. 73/2021, al valore del reddito familiare riferito al mese di aprile 2021, secondo l'importo di euro 800,00, individuabile ai sensi dell'art. 82, co. 5, D.L. n. 34/2020, (tenuto conto che il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che da lui, anche dal coniuge e da tre figli minori) ed avendo il ricorrente percepito, in detto mese di aprile, redditi per un ammontare di euro 1.262,00 (per come risulta dalle stesse buste paga prodotte dal ricorrente), è giocoforza da ritenere che l'odierno ricorrente non potesse far valere i requisiti reddituali per accedere alle quote di Rem di cui si discute. Non può infatti condividersi il calcolo eseguito dal ricorrente poiché nel nucleo familiare di questi non è presente alcun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza poiché il figlio minore presenta, ai fini Isee una disabilità media e, dunque, il coefficiente da applicare è 2 e C.F._2
non 2,1; inoltre, a fronte di un canone di locazione annuo di € 3.000,00 si perviene ad una soglia limite di
€ 1.050,00.
Concludendo, il ricorrente non presentava il requisito economico per poter beneficiare della prestazione e il provvedimento impugnato è corretto e legittimo.
Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla base del regime di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52 L.n. 88/89, esulando la prestazione oggetto della presente controversia dal novero delle prestazioni pensionistiche, escludendosi infine la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, tenuto conto che uno dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione della prestazione è proprio il possesso di un reddito familiare, per il mese di aprile 2021, inferiore all'importo del REM riconosciuto al nucleo familiare del percettore;
ne consegue che il ricorrente era obbligata a comunicare correttamente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare sia ai fini dell'accesso al beneficio sia per la determinazione dell'importo dovuto.
Il ricorso va dunque rigettato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 269 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti;
Così deciso in Marsala in data 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
269 /2025 R.G.
All'udienza del 07/05/2025 alle ore 12.08, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Agate in sostituzione dell'Avv. RUCCIONE FRANCESCO per parte ricorrente
[...]
Pt_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. Rizzo per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.18, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito REM vertente tra
, nato a [...] in data [...] , codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. RUCCIONE
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale Accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste dell di restituzione CP_1
delle somme già corrisposte all'odierno ricorrente per un importo pari ad euro 3.200,00 a titolo di reddito di emergenza (REM) dal 01/06/2021 al 30/09/2021. 2) Conseguentemente, ordinare all' CP_1
CP_ l'annullamento e revoca del provvedimento con nota del 13/04/2023 con restituzione di ogni e qualunque somma trattenuta illegittimamente;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Il ricorrente impugna il provvedimento del 13/04/2023 con il quale gli è stato comunicato l'avvenuto pagamento indebito del complessivo importo di € 3.200,00 a titolo di reddito di emergenza di cui all'art 36 del DL 73/2021 non spettante per mancanza dei requisiti di Legge, relativamente al periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021.
A tal uopo eccepita la genericità del provvedimento impugnato, asserisce il possesso dei requisiti previsti dalla legge e, comunque, l'irripetibilità delle somme.
Per tali motivi chiede l'annullamento e/o comunque la revoca dell'atto amministrativo impugnato.
L'Ente assistenziale ha contestato tutti gli assunti avversari, rilevando che il provvedimento era già stato oggetto di precedente giudizio, poi dichiarato estinto.
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza delle doglianze avverse, fondate sull'erroneità dei calcoli eseguiti e delle normative invocate.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnat dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente, sono da disattendere le doglianze attoree che ineriscono al difetto di motivazione della nota di indebito oggetto di controversia, avendo l'istituto previdenziale del tutto esaustivamente puntualizzato, per il tramite della memoria di costituzione in giudizio, che “l'indebito si è generato a causa dei redditi goduti dal ricorrente per il mese di aprile 2021 essendo emerso un reddito da lavoro di euro
1.262,00, evidentemente eccedente rispetto alla soglia reddituale prevista per il diritto al reddito di emergenza”.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 36, D.L. n. 73/2021: “1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12. 2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
12, che è riferito al mese di aprile 2021”
Il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede: “1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio
2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo
82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020”. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, D.L. n. 34/2020, “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”.
Dovendosi, alla stregua del combinato disposto delle disposizioni legislative riepilogate, fare riferimento, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui all'art. 36, comma 1, D.L. n. 73/2021, al valore del reddito familiare riferito al mese di aprile 2021, secondo l'importo di euro 800,00, individuabile ai sensi dell'art. 82, co. 5, D.L. n. 34/2020, (tenuto conto che il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che da lui, anche dal coniuge e da tre figli minori) ed avendo il ricorrente percepito, in detto mese di aprile, redditi per un ammontare di euro 1.262,00 (per come risulta dalle stesse buste paga prodotte dal ricorrente), è giocoforza da ritenere che l'odierno ricorrente non potesse far valere i requisiti reddituali per accedere alle quote di Rem di cui si discute. Non può infatti condividersi il calcolo eseguito dal ricorrente poiché nel nucleo familiare di questi non è presente alcun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza poiché il figlio minore presenta, ai fini Isee una disabilità media e, dunque, il coefficiente da applicare è 2 e C.F._2
non 2,1; inoltre, a fronte di un canone di locazione annuo di € 3.000,00 si perviene ad una soglia limite di
€ 1.050,00.
Concludendo, il ricorrente non presentava il requisito economico per poter beneficiare della prestazione e il provvedimento impugnato è corretto e legittimo.
Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla base del regime di irripetibilità dell'indebito di cui all'art. 52 L.n. 88/89, esulando la prestazione oggetto della presente controversia dal novero delle prestazioni pensionistiche, escludendosi infine la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, tenuto conto che uno dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione della prestazione è proprio il possesso di un reddito familiare, per il mese di aprile 2021, inferiore all'importo del REM riconosciuto al nucleo familiare del percettore;
ne consegue che il ricorrente era obbligata a comunicare correttamente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare sia ai fini dell'accesso al beneficio sia per la determinazione dell'importo dovuto.
Il ricorso va dunque rigettato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 269 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara l'irripetibilità delle spese di lite, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti;
Così deciso in Marsala in data 07/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.