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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12532 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti RAFFA FILIPPO ANTONINO e BOVENGA CHIARA presso lo studio dei quali in Milano via Fogazzaro n. 14/A ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Parte_1 hiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di € 2.645,67 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di TFR e, conseguentemente, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.645,67 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di TFR.
Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 1.125,00 lordi, oltre l'incidenza sul TFR pari a € 83,33 lordi, o le diverse somme accertande e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.125,00 lordi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre l'incidenza sul TFR, pari
a € 83,33 lordi, o le diverse somme accertande.
Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 4.401,90 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di competenze di fine rapporto e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 4.401,90 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di competenze di fine rapporto. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 15.1.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla convenuta in data 01.10.2022 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL
Pubblici Esercizi e mansioni di cameriera di sala presso il pub 'Impronta Birraia' sito in Milano alla via Tucidide 56, sede operativa della società (doc. 2 e 3 ric);
2 - di essersi assentata per maternità a rischio dal 02.05.2023 (doc. 4 ric.) e che da quel momento il pagamento delle retribuzioni ha sempre subito ritardi, al punto che per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, la ricorrente ha depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento del dovuto e la consegna dei relativi prospetti paga (docc. 5 e 6 ric.);
- che in data 29.10.2023 è nato il figlio (doc. 7 ric.) e che dal 05.02.2024 la ricorrente, assente per maternità, ha usufruito del congedo parentale facoltativo
(doc. 8 ric.);
- che la convenuta ha sempre continuato a corrisponderle con considerevole ritardo le retribuzioni e per la retribuzione del mese di febbraio 2024 la lavoratrice si è vista costretta a depositare un altro ricorso dinanzi al Tribunale di Milano
(docc. 9 e 10 ric.);
- che le mensilità di giugno e luglio 2024 (durante le quali era assente per congedo parentale facoltativo) sono state pagate direttamente dall'INPS, stante la richiesta di pagamento diretto avanzata per il tramite dei legali a causa del protratto inadempimento della società (doc. 11 ric.);
- che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni convalidate entro l'anno di vita del bambino (e dunque durante il periodo di divieto di licenziamento) con decorrenza dal 03.08.2024 (doc. 12 ric.) e che a seguito delle dimissioni, la convenuta non ha corrisposto alla lavoratrice il TFR e le competenze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
La ricorrente ha quindi concluso come in atti.
*
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite
n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
3 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, prospetti paga, doc. 14, la
CU del 2023 relativa ai redditi del 2022, doc. 15, e le normative di legge e contrattual-collettiva.
In particolare, quanto alle spettanze di fine rapporto, la quantificazione è stata elaborata considerando che dal prospetto paga di maggio 2024, risultano un monte ferie residuo pari a n. 240,3294 ore (alla voce 'Ferie res.') e un monte ore permessi residuo pari a n. 44,9147 (alla voce 'Perm. res.), considerato che la dipendente è rimasta in congedo parentale fino alla data di dimissioni, la ricorrente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 ha maturato i ratei mensili
4 (escluso agosto ex artt. 135 e 114 CCNL, perché la frazione di mese era inferiore ai 15 giorni), come stabilito dall'art. 34 D.Lgs. 151/2001 novellato dal D.Lgs.
105/2022 (“I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”).
La contrattazione collettiva all'art. 199 rinvia al D.Lgs. 151/2001 e l'art. 134 dispone che i lavoratori hanno diritto a 26 giorni di ferie l'anno e la settimana deve essere considerata in ogni caso distribuita su 6 giorni.
La ricorrente ha poi dedotto che “mensilmente i lavoratori maturano 2,16 giorni di ferie (=26/12) che quindi, considerata la precisazione di cui all'art. 134, equivalgono a 14,38 ore di ferie (=2,16*6,66 ore); ne deriva che per il periodo giugno e luglio 2024, la ricorrente ha maturato 28,76 ore di ferie, che devono aggiungersi alle 240,3294 indicate nel prospetto paga di maggio, per un monte ferie residuo di 269,09”.
Conseguentemente l'importo dovuto a titolo di indennità per ferie non godute è stato calcolato dalla lavoratrice nell'importo di € 2.288,19 lordi (=8,50343 come da prospetto paga*269,09).
Quanto ai permessi, l'art. 114 CCNL dispone che i lavoratori maturano annualmente 104 ore e che quindi, mensilmente, ne maturano 8,66 (=104/12); per il periodo di giugno e luglio 2024 la ricorrente ha maturato 17,33 ore che devono sommarsi a quelle indicate come residue nel prospetto paga di maggio (44,9147).
Pertanto, alla data di dimissioni le ore di permessi residue ammontano a 62,24 con l'effetto che la lavoratrice ha calcolato l'importo spettante a titolo di rol/permessi non goduti nella somma di € 529,25 lordi.
Quanto alla 13ma mensilità, la SI.ra ha maturato n. 7 ratei (ad agosto Pt_1 non ha maturato il relativo rateo ai sensi dell'art. 183 CCNL) e, pertanto, vanta il diritto al pagamento di € 853,17 lordi (=8,50343*172/12*7).
Da ultimo, la ricorrente durante il periodo di congedo parentale (dal 05.02.2024) non ha maturato i ratei di 14ma mensilità ex art. 184 CCNL che ha maturato solo
5 fino a gennaio 2024 (durante il periodo di maternità) e quindi per 6 mesi, con l'effetto che il suo credito ammonta a € 731,29 lordi (=8,50343*172/12*7).
Tutto ciò premesso, in adesione ai conteggi formulati da parte ricorrente che appaiono esenti da vizi, la dipendente ha diritto al pagamento di complessivi €
4.401,90 lordi a titolo di competenze di fine rapporto.
*
Per quanto riguarda il TFR, la ricorrente ha dedotto di averlo calcolato come segue: quanto al TFR relativo al 2022, quello maturato ammonta, come da certificazione unica del 2023 relativa ai redditi del 2022, a € 344,77; quanto al
TFR relativo al 2023, dal prospetto paga di dicembre 2023, risulta un imponibile
TFR dell'anno (al riquadro 'Progressivi annui – Imponibile TFR', dove è indicato l'imponibile maturato in 12 mesi) pari a € 20.789,95. Dividendo l'imponibile per il coefficiente 13,5 ex art. 2120 c.c., si ottiene il TFR maturato nell'anno 2023, pari a € 1.540,00 lordi.
Quanto al TFR relativo al 2024, dal prospetto paga di maggio 2024 (l'ultimo in possesso della ricorrente), risulta un imponibile di € 7.414,99, relativo al periodo gennaio-maggio 2024.
Per i mesi successivi (giugno e luglio 2024, posto che ad agosto 2024 non ha maturato alcunché a tale titolo, poiché le dimissioni hanno decorrenza dal 3 agosto 2024 e quindi la frazione di mese è inferiore a 15 giorni ex art. 217
CCNL), parte attrice ha quindi tenuto conto dell'imponibile maturato mensilmente dalla ricorrente (€ 1.428,58), come riconosciuto dal prospetto paga di maggio
2024 alla voce 'Imponibile TFR' e, pertanto, per i mesi di giugno a luglio 2024,
l'imponibile TFR ammonta a € 2.857,16 (= € 1.428,58*2).
L'imponibile dell'anno 2024 ammonta a € 10.272,15 e, quindi, il TFR maturato in tale anno ammonta a € 760,90 lordi (= 10.272,15/13,5).
Tutto ciò premesso, in adesione ai conteggi formulati da parte ricorrente che appaiono esenti da vizi, l'importo complessivamente dovuto a titolo di TFR è quindi pari a € 2.645,67 lordi (= € 344,77+ € 1.540+ € 760,90).
*
Spetta alla ricorrente pure la indennità di preavviso.
6 Pacifico è in causa che le dimissioni siano state rassegnate dalla ricorrente prima del compimento del primo anno di età del figlio.
Occorre quindi dare continuità all'insegnamento reiteratamente ribadito dalla
Corte di Cassazione in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame (n. 16176 del 17/06/2019), secondo il quale “in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (conf. n. 4919 del 03/03/2014).
L'art. 55, co. 1 e 3 del d.l.gs. 151/2001 prevede infatti, al verificarsi delle condizioni in essa previste (dimissioni nel periodo da essa considerato), il diritto della madre a ricevere le «indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento» e quindi, per quanto qui interessa, un'indennità pari a quella prevista in sostituzione del preavviso. Ciò sulla base di un insindacabile favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono destinati a gravare sul datore di lavoro, secondo una logica di evidente stampo solidaristico
(art. 2 Cost.), finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia (art. 31 Cost.).
*
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 8.255,90 di cui € 2.645,67 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in
7 concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 lorda di € 8.255,90 di cui € 2.645,67 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- condanna al pagamento in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che determina in euro
2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti RAFFA FILIPPO ANTONINO e BOVENGA CHIARA presso lo studio dei quali in Milano via Fogazzaro n. 14/A ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 e ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Parte_1 hiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di € 2.645,67 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di TFR e, conseguentemente, condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.645,67 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di TFR.
Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 1.125,00 lordi, oltre l'incidenza sul TFR pari a € 83,33 lordi, o le diverse somme accertande e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.125,00 lordi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre l'incidenza sul TFR, pari
a € 83,33 lordi, o le diverse somme accertande.
Accertare e dichiarare per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 4.401,90 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di competenze di fine rapporto e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente di complessivi € 4.401,90 lordi, o nella diversa misura accertanda, a titolo di competenze di fine rapporto. Interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 15.1.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla convenuta in data 01.10.2022 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL
Pubblici Esercizi e mansioni di cameriera di sala presso il pub 'Impronta Birraia' sito in Milano alla via Tucidide 56, sede operativa della società (doc. 2 e 3 ric);
2 - di essersi assentata per maternità a rischio dal 02.05.2023 (doc. 4 ric.) e che da quel momento il pagamento delle retribuzioni ha sempre subito ritardi, al punto che per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, la ricorrente ha depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento del dovuto e la consegna dei relativi prospetti paga (docc. 5 e 6 ric.);
- che in data 29.10.2023 è nato il figlio (doc. 7 ric.) e che dal 05.02.2024 la ricorrente, assente per maternità, ha usufruito del congedo parentale facoltativo
(doc. 8 ric.);
- che la convenuta ha sempre continuato a corrisponderle con considerevole ritardo le retribuzioni e per la retribuzione del mese di febbraio 2024 la lavoratrice si è vista costretta a depositare un altro ricorso dinanzi al Tribunale di Milano
(docc. 9 e 10 ric.);
- che le mensilità di giugno e luglio 2024 (durante le quali era assente per congedo parentale facoltativo) sono state pagate direttamente dall'INPS, stante la richiesta di pagamento diretto avanzata per il tramite dei legali a causa del protratto inadempimento della società (doc. 11 ric.);
- che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni convalidate entro l'anno di vita del bambino (e dunque durante il periodo di divieto di licenziamento) con decorrenza dal 03.08.2024 (doc. 12 ric.) e che a seguito delle dimissioni, la convenuta non ha corrisposto alla lavoratrice il TFR e le competenze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
La ricorrente ha quindi concluso come in atti.
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Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite
n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
3 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, prospetti paga, doc. 14, la
CU del 2023 relativa ai redditi del 2022, doc. 15, e le normative di legge e contrattual-collettiva.
In particolare, quanto alle spettanze di fine rapporto, la quantificazione è stata elaborata considerando che dal prospetto paga di maggio 2024, risultano un monte ferie residuo pari a n. 240,3294 ore (alla voce 'Ferie res.') e un monte ore permessi residuo pari a n. 44,9147 (alla voce 'Perm. res.), considerato che la dipendente è rimasta in congedo parentale fino alla data di dimissioni, la ricorrente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 ha maturato i ratei mensili
4 (escluso agosto ex artt. 135 e 114 CCNL, perché la frazione di mese era inferiore ai 15 giorni), come stabilito dall'art. 34 D.Lgs. 151/2001 novellato dal D.Lgs.
105/2022 (“I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”).
La contrattazione collettiva all'art. 199 rinvia al D.Lgs. 151/2001 e l'art. 134 dispone che i lavoratori hanno diritto a 26 giorni di ferie l'anno e la settimana deve essere considerata in ogni caso distribuita su 6 giorni.
La ricorrente ha poi dedotto che “mensilmente i lavoratori maturano 2,16 giorni di ferie (=26/12) che quindi, considerata la precisazione di cui all'art. 134, equivalgono a 14,38 ore di ferie (=2,16*6,66 ore); ne deriva che per il periodo giugno e luglio 2024, la ricorrente ha maturato 28,76 ore di ferie, che devono aggiungersi alle 240,3294 indicate nel prospetto paga di maggio, per un monte ferie residuo di 269,09”.
Conseguentemente l'importo dovuto a titolo di indennità per ferie non godute è stato calcolato dalla lavoratrice nell'importo di € 2.288,19 lordi (=8,50343 come da prospetto paga*269,09).
Quanto ai permessi, l'art. 114 CCNL dispone che i lavoratori maturano annualmente 104 ore e che quindi, mensilmente, ne maturano 8,66 (=104/12); per il periodo di giugno e luglio 2024 la ricorrente ha maturato 17,33 ore che devono sommarsi a quelle indicate come residue nel prospetto paga di maggio (44,9147).
Pertanto, alla data di dimissioni le ore di permessi residue ammontano a 62,24 con l'effetto che la lavoratrice ha calcolato l'importo spettante a titolo di rol/permessi non goduti nella somma di € 529,25 lordi.
Quanto alla 13ma mensilità, la SI.ra ha maturato n. 7 ratei (ad agosto Pt_1 non ha maturato il relativo rateo ai sensi dell'art. 183 CCNL) e, pertanto, vanta il diritto al pagamento di € 853,17 lordi (=8,50343*172/12*7).
Da ultimo, la ricorrente durante il periodo di congedo parentale (dal 05.02.2024) non ha maturato i ratei di 14ma mensilità ex art. 184 CCNL che ha maturato solo
5 fino a gennaio 2024 (durante il periodo di maternità) e quindi per 6 mesi, con l'effetto che il suo credito ammonta a € 731,29 lordi (=8,50343*172/12*7).
Tutto ciò premesso, in adesione ai conteggi formulati da parte ricorrente che appaiono esenti da vizi, la dipendente ha diritto al pagamento di complessivi €
4.401,90 lordi a titolo di competenze di fine rapporto.
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Per quanto riguarda il TFR, la ricorrente ha dedotto di averlo calcolato come segue: quanto al TFR relativo al 2022, quello maturato ammonta, come da certificazione unica del 2023 relativa ai redditi del 2022, a € 344,77; quanto al
TFR relativo al 2023, dal prospetto paga di dicembre 2023, risulta un imponibile
TFR dell'anno (al riquadro 'Progressivi annui – Imponibile TFR', dove è indicato l'imponibile maturato in 12 mesi) pari a € 20.789,95. Dividendo l'imponibile per il coefficiente 13,5 ex art. 2120 c.c., si ottiene il TFR maturato nell'anno 2023, pari a € 1.540,00 lordi.
Quanto al TFR relativo al 2024, dal prospetto paga di maggio 2024 (l'ultimo in possesso della ricorrente), risulta un imponibile di € 7.414,99, relativo al periodo gennaio-maggio 2024.
Per i mesi successivi (giugno e luglio 2024, posto che ad agosto 2024 non ha maturato alcunché a tale titolo, poiché le dimissioni hanno decorrenza dal 3 agosto 2024 e quindi la frazione di mese è inferiore a 15 giorni ex art. 217
CCNL), parte attrice ha quindi tenuto conto dell'imponibile maturato mensilmente dalla ricorrente (€ 1.428,58), come riconosciuto dal prospetto paga di maggio
2024 alla voce 'Imponibile TFR' e, pertanto, per i mesi di giugno a luglio 2024,
l'imponibile TFR ammonta a € 2.857,16 (= € 1.428,58*2).
L'imponibile dell'anno 2024 ammonta a € 10.272,15 e, quindi, il TFR maturato in tale anno ammonta a € 760,90 lordi (= 10.272,15/13,5).
Tutto ciò premesso, in adesione ai conteggi formulati da parte ricorrente che appaiono esenti da vizi, l'importo complessivamente dovuto a titolo di TFR è quindi pari a € 2.645,67 lordi (= € 344,77+ € 1.540+ € 760,90).
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Spetta alla ricorrente pure la indennità di preavviso.
6 Pacifico è in causa che le dimissioni siano state rassegnate dalla ricorrente prima del compimento del primo anno di età del figlio.
Occorre quindi dare continuità all'insegnamento reiteratamente ribadito dalla
Corte di Cassazione in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame (n. 16176 del 17/06/2019), secondo il quale “in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (conf. n. 4919 del 03/03/2014).
L'art. 55, co. 1 e 3 del d.l.gs. 151/2001 prevede infatti, al verificarsi delle condizioni in essa previste (dimissioni nel periodo da essa considerato), il diritto della madre a ricevere le «indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento» e quindi, per quanto qui interessa, un'indennità pari a quella prevista in sostituzione del preavviso. Ciò sulla base di un insindacabile favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono destinati a gravare sul datore di lavoro, secondo una logica di evidente stampo solidaristico
(art. 2 Cost.), finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia (art. 31 Cost.).
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La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 8.255,90 di cui € 2.645,67 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in
7 concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 lorda di € 8.255,90 di cui € 2.645,67 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- condanna al pagamento in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che determina in euro
2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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