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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1135/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 10.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.3.1997 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA CRUDELE (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in EN (PZ) alla via Appia n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
FABIO DI CIOMMO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1135/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 16.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale era nata la sola figlia Per_1
in data 30.8.2018 e che la casa coniugale, locata, era sita in EN (PZ) alla
[...] via Colonnello Maddalena n. 55, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 11.7.2025, il resistente si
è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
10.7.2025, nella quale ha contestato le avverse deduzioni e ha concluso come segue:
«
1. rigettare la richiesta di addebito della separazione coniugale in quanto completamente priva di fondamento;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del comune rispetto
3. rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra ; Pt_1
4. disporre il pagamento del contributo di mantenimento in favore della figlia minore, da parte del sig. in complessivi € 200,00 mensili;
CP_1
5. disporre il regime di visita della minore ritenuto congruo, con affido della stessa ad entrambe i genitori e collocamento prevalente presso la madre, nella su indicata abitazione;
6. condannare controparte alla integrale rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente».
Alla prima udienza, sentiti i coniugi, è stata formulata una proposta conciliativa della lite che di seguito si riporta, rinviando la causa all'udienza del
16.7.2025 per verificarne o meno l'accettazione:
2 R.G. N. 1135/2025
All'udienza del 16.7.2025, preso atto del deposito nel fascicolo telematico di accordo separativo, la causa è stata rimessa al Giudice assegnatario, il quale ha fissato udienza innanzi a sé.
All'udienza del 10.9.2025, considerato che le parti avevano accettato la proposta conciliativa della lite effettuata in prima udienza dall'organo giudicante e che avevano integrato la stessa con congruo calendario sul regime di frequentazione padre-figlia, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accettata e integrata proposta conciliativa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa in conformità al seguente accordo:
3 R.G. N. 1135/2025
4 R.G. N. 1135/2025
5 R.G. N. 1135/2025
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di cui all'accordo riportato al paragrafo precedente dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse della figlia minorenne sia in relazione all'esercizio al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
6 R.G. N. 1135/2025
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1135 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3 contratto matrimonio in EN (PZ) il 24.5.2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di EN in provincia di OT (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto N. 6, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni congiunte riportate in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in OT, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1135/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 10.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.3.1997 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA CRUDELE (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in EN (PZ) alla via Appia n. 13 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
FABIO DI CIOMMO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato in Lavello (PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1135/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 16.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale era nata la sola figlia Per_1
in data 30.8.2018 e che la casa coniugale, locata, era sita in EN (PZ) alla
[...] via Colonnello Maddalena n. 55, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 11.7.2025, il resistente si
è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
10.7.2025, nella quale ha contestato le avverse deduzioni e ha concluso come segue:
«
1. rigettare la richiesta di addebito della separazione coniugale in quanto completamente priva di fondamento;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del comune rispetto
3. rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dalla sig.ra ; Pt_1
4. disporre il pagamento del contributo di mantenimento in favore della figlia minore, da parte del sig. in complessivi € 200,00 mensili;
CP_1
5. disporre il regime di visita della minore ritenuto congruo, con affido della stessa ad entrambe i genitori e collocamento prevalente presso la madre, nella su indicata abitazione;
6. condannare controparte alla integrale rifusione delle spese di giudizio in favore di parte resistente».
Alla prima udienza, sentiti i coniugi, è stata formulata una proposta conciliativa della lite che di seguito si riporta, rinviando la causa all'udienza del
16.7.2025 per verificarne o meno l'accettazione:
2 R.G. N. 1135/2025
All'udienza del 16.7.2025, preso atto del deposito nel fascicolo telematico di accordo separativo, la causa è stata rimessa al Giudice assegnatario, il quale ha fissato udienza innanzi a sé.
All'udienza del 10.9.2025, considerato che le parti avevano accettato la proposta conciliativa della lite effettuata in prima udienza dall'organo giudicante e che avevano integrato la stessa con congruo calendario sul regime di frequentazione padre-figlia, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accettata e integrata proposta conciliativa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa in conformità al seguente accordo:
3 R.G. N. 1135/2025
4 R.G. N. 1135/2025
5 R.G. N. 1135/2025
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di cui all'accordo riportato al paragrafo precedente dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse della figlia minorenne sia in relazione all'esercizio al diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
6 R.G. N. 1135/2025
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1135 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3 contratto matrimonio in EN (PZ) il 24.5.2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di EN in provincia di OT (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto N. 6, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni congiunte riportate in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in OT, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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