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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1222/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1222/2017 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. DE FINA TERESA (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE ATTRICE nei confronti di
), con l'avv. IANNOTTA GIUSEPPE CP_1 C.F._4
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._5
PARTE CONVENUTA
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che l'accordo di conciliazione raggiunto dalle parti in sede di mediazione il 16 aprile 2024 abbia determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 6 marzo 2020, n. 6442). Del resto, se così non fosse, la ratio della mediazione, volta a realizzare la deflazione del contenzioso giudiziale pagina 2 di 4 civile, verrebbe frustrata.
4. L'istituto in oggetto consiste infatti in un'attività finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. A d.lgs. n. 28/2010), la quale, in caso di esito positivo, si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione. Peraltro, l'accordo di conciliazione - recita l'art. 12 del predetto testo normativo - quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, come espressamente indicato nell' accordo raggiunto da tutte le parti in causa il 16 aprile 2024. Di conseguenza, la conciliazione, come espressamente definita dal legislatore all' art. 1 lett. C del d.lsg. n.
28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile.
5. Peraltro, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti — e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa
— e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi, come nel caso di specie.
6. Data la cessata materia del contendere, le spese di lite andranno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Il febbraio
2015, n. 2719). Atteso il raggiungimento del predetto accordo e le conclusioni congiunte delle parti sul punto all'udienza del 28/1/25, il
Tribunale ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente pagina 3 di 4 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. dichiara cessata la materia del contendere;
II. dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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