Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 21.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3433 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
n. a Melendugno il 30.4.1969, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Anna Maria De Pascali;
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Valeria Campobasso;
Resistente
OGGETTO: indennità chilometrica.
*******
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 , impiegato Parte_1
forestale di 3° livello (assunta in data 12.2.2018 con contratto a termine, prorogato nel luglio 2021), esponeva di essere stata assegnata presso la
Struttura Periferica Irrigua di Brindisi - località Restinco - e di aver inutilmente richiesto il trasferimento al Cantiere di Lavoro di Lecce.
Ciò posto, esponeva che la parte datoriale non le aveva riconosciuto la indennità di percorrenza prevista dalla contrattazione collettiva, per
Evidenziava, a questo proposito, di aver ottenuto già una sentenza favorevole del Tribunale di Bari, confermata anche in grado d'appello.
Ripercorse le previsioni rilevanti a fondamento della propria pretesa, richiamava, quale parametro di commisurazione del dovuto, la distanza tra il
Centro di Raccolta sito a Lecce e la Struttura Periferica sita a Restinco, in relazione a 90 giornate di lavoro in presenza per l'anno 2021 (a partire da maggio 2021) e 30 giornate lavorative in presenza per l'anno 2022.
Chiedeva che, pertanto, parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma complessiva di € 3.963,70.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e, CP_1
in via preliminare, eccepiva come la ricorrente non avesse mai svolto la propria attività lavorativa in un “Cantiere”, bensì presso una struttura periferica dell'Agenzia.
Invocava, a tal fine, la stessa documentazione prodotta dalla lavoratrice ricorrente “dove non vi è mai la dicitura <
<
In punto di diritto, argomentava circa la non operatività della contrattazione collettiva di diritto privato, trattandosi di rapporto alle dipendenze di un ente pubblico non economico, con conseguente necessità del rispetto delle previsioni contenute negli artt. 2, 40 e 40bis D.Lgs. 165/2001.
In ogni caso, sosteneva che alcunchè potesse essere erogato, in base al disposto dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010.
In via subordinata, poneva in rilievo come l'indennità chilometrica di percorrenza fosse astrattamente applicabile solo alla categoria degli operai forestali (“non anche a chi riveste ruoli da impiegato come la sig.ra ”), Pt_1
come desumibile sia dalla collocazione delle relative previsioni (art. 54) nella
Pag. 2 di 10 parte del C.C.N.L. dedicata agli operai, sia in ragione dell'impossibilità di qualificare la struttura di Restinco alla stregua di un cantiere.
Concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande proposte.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come agevolmente desumibile dalla parte ricostruttiva della presente pronuncia, assume rilievo centrale, poiché potenzialmente dirimente, la questione relativa alla configurabilità o meno di un cantiere.
Per inciso, tale profilo era già stato sollevato nel giudizio di appello riguardante crediti risalenti a periodi pregressi rispetto a quelli oggetto della presente causa (“si contesta altresì … v. pag. 4 dell'appello … che non ricorre, nell' ipotesi che ci occupa, neanche l'indicazione necessaria di detto luogo di lavoro … struttura irrigua in Brindisi, località Restinco… come
<
Brindisi località Restinco - si possa definire come un cantiere, dato assolutamente insussistente ove si consideri che l'attività lavorativa della non potrebbe certamente svolgersi in un <
La Corte d'Appello di Bari, pur prendendo atto che, “in effetti la citata disposizione di cui all'art. 15 del CCNL del 7.12.2010 attribuisce la cennata indennità agli impiegati che <<prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto lavoro dal centro raccolta>>”, non ha potuto tuttavia affrontare la tematica, poiché l' CP_1
nel giudizio di primo grado, non aveva sollevato specifiche contestazioni circa l'allegazione della lavoratrice “di essere stata assegnata alla sede lavorativa <<sita nel cantiere di lavoro presso la struttura periferica irrigua>
Brindisi>>” e, dunque, l' appellante aveva introdotto, “in modo CP_1
Pag. 3 di 10 inammissibile”, “un nuovo tema d'indagine” che si prestava “ad ampliare, appunto in modo irrituale, il thema decidendum qual devoluto al primo giudice”.
Ciò posto, il primo fondamentale riferimento è rappresentato, come ben noto alle parti, dalla previsioni contenute nel C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico agraria del 1°.1.2010.
In base alle relative disposizioni, un'indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso compete anche agli impiegati ma solo qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (art. 15).
Dunque, ogni sforzo argomentativo della giurisprudenza di questo Tribunale
(e, quindi, della difesa attorea), rivolto alla valorizzazione del superamento della distinzione tra categoria di operaio e categoria di quadro, non tiene conto di una precisa scelta operata dalla contrattazione collettiva applicabile nella presente controversia, ossia quella di attribuire espressamente rilevanza all'appartenenza o meno al gruppo impiegatizio dell'Agenzia, anche specificamente ai fini della spettanza dell'indennità chilometrica.
Per chiarezza, l'art. 23 del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto in data 10.6.2014, nella parte in cui a riferimento agli impiegati “che prestano la loro attività lavorativa negli uffici indicati dalla come sedi CP_2 disagiate”, non riguarda l'indennità chilometrica, bensì quella di cui “al precedente comma” e, dunque, “al fine di ridurre il disagio”, il rimborso forfetario giornaliero pari ad € 1,00 -in caso di distanza oltre i 15 km tra la residenza ed il centro di raccolta- ed € 2,00 -in caso di distanza oltre i 30 km tra la residenza ed il centro di raccolta-.
Restando, perciò, indispensabile l'indagine circa la necessità di configurare la sede di lavoro come cantiere, occorre innanzitutto porre in evidenza che l'art. 89 D.Lgs. 81/2008 riguarda precisamente i lavori di ingegneria ed i lavori edili. Non a caso, il richiamato allegato X testualmente annovera, nel
Pag. 4 di 10 proprio elenco, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
“solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile”.
Piuttosto, risulta decisivo che la ricorrente, nell'ordine:
- sia stata inizialmente impiegata, contestualmente alla sua assunzione, presso una struttura periferica irrigua, quale quella di
Brindisi/Restinco;
- di seguito, ossia dal febbraio 2018, abbia avuto quale assegnazione un'altra struttura periferica irrigua, quale quella di Lecce;
- con missiva del 7 settembre 2018, sottoscritta anche dalla ricorrente, sia transitata presso il settore foreste e, di conseguenza, sia nuovamente stata assegnata presso la sede di Brindisi/Restinco.
Risulta, a questo proposito, decisiva la disposizione di servizio del
15.2.2018, prodotta dalla lavoratrice unitamente al ricorso (rispetto alla quale, quindi, non v'è neppure questione di mancato rispetto delle preclusioni e decadenze del processo del lavoro), sub allegato 3.
Se ne ricava, infatti la strumentalità della posizione lavorativa dell'odierna istante rispetto all'operatività del vivaio che, pacificamente si trova a
Restinco.
In altri termini, può dirsi che, ai fini che interessano le previsioni della contrattazione collettiva, abbia prestato la propria opera in Parte_1
un cantiere, poiché - allo stato degli elementi istruttori offerti dalle parti ed in mancanza di altri utili parametri normativi o di generale definizione del concetto di cantiere - la stessa lavoratrice risulta essere stata occupata, in relazione al periodo oggetto di causa, di attività impiegatizie correlate alla funzionalità del vivaio.
Ne costituisce riprova la circostanza che, a fronte delle successive richieste di , di ritorno presso la sede lavorativa di Lecce, il rifiuto Parte_1 dell'Agenzia si sia basato sulla saturazione della struttura forestale di Lecce,
Pag. 5 di 10 al punto che parte datoriale precisava (allegato 5 prod. attorea) di aver dovuto assegnare 3 nuove unità di personale presso il settore irriguo.
Accanto a tale profilo, occorre ulteriormente considerare gli esiti della CP_ deposizione resa da , in distacco presso l' fino al 20 Testimone_1 maggio del 2022 e responsabile degli impianti irrigui di Brindisi-Restinco “nel periodo di causa, ossia maggio 2021- febbraio 2022”.
Esibito al teste l'ordine di servizio prot. n. 27012 del 7 maggio 2020,
ha confermato trattarsi del documento mediante il quale Testimone_1
“fu disposto il passaggio della ricorrente dal settore forestale al settore irriguo” ed ha riferito che la ricorrente si è occupata dei contratti con l'utenza
(“registrati questi contratti, riceveva poi le richieste di acqua Parte_1 dagli utenti e le comunicava ai responsabili dei cantieri”).
La medesima fonte di prova ha però anche precisato di aver concesso al signor la possibilità di “avvalersi delle attività amministrative della Pt_2 signora per la gestione del vivaio”, “laddove ne avesse avuto bisogno” Pt_1
(“ed è effettivamente capitato”). Ciò, in quanto l'attività irrigua copre un periodo circoscritto dell'anno, “ossia da giugno fino alla raccolta delle olive”, sicchè la ricorrente “non poteva occuparsi solo del versante irriguo ma si è occupata anche di quello forestale, dove l'attività invece, copriva l'intero anno”.
Tanto chiarito, devono altresì ritenersi pienamente applicabili le previsioni di cui alla contrattazione collettiva invocate dalla difesa della ricorrente.
In via di premessa, è certamente condivisibile l'affermazione contenuta nella memoria difensiva dell' resistente circa il contrasto tra le disposizioni CP_1 di legge regionale e l'art. 117, comma 1, lett. l), Cost., nella misura in cui lo
Stato ha, effettivamente, legislazione esclusiva nella materia dell'ordinamento civile.
Il punto è che, tuttavia, la legislazione regionale si è inserita in un contesto in cui quella statale già aveva disposto in senso conforme.
Pag. 6 di 10 Infatti, l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L.
124/1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento".
La disciplina appena richiamata, come evidenziato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva, peraltro, in continuità con le previsioni della L. 205/1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato.
Gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici,
Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (“così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa”:
Cass. civ. Sez. lav., 01/03/2023, n. 6193).
Pag. 7 di 10 Nè valgono le pronunce rese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e
Azienda Forestale della Regione Calabria), essendo state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità.
Le decisioni in esame, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto.
Dunque, il D.L. 120/2021 ha ribadito quanto già sancito dalla stessa legge nazionale, ossia che un contratto collettivo nazionale di diritto privato è abilitato a disciplinare il rapporto con l' (in questo senso, cfr. Cass. CP_1 civ. Sez. lav., 28/04/2017, n. 10574: “il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 2010, come già in precedenza il CCNL 2006, delimita il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica ... pertanto la disciplina contrattuale applicabile alla categoria professionale cui appartiene il ricorrente non condiziona la natura del
Pag. 8 di 10 rapporto di lavoro che può intercorrere, dunque, con un ente pubblico locale, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, o con altri soggetti di natura pubblica o privata”).
In effetti, in tema di rimborso per l'uso del mezzo proprio, la stessa Corte di legittimità ha astrattamente ammesso un “contratto collettivo nazionale di diritto privato abilitato con legge regionale a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda”, a condizione che, tuttavia, a pena di nullità, le clausole della contrattazione integrativa non determinino “oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione” (Cass. civ. Sez. lav., 04/07/2014, n. 15357).
A quest'ultimo proposito, circa il profilo dei limiti di spesa pubblica, di cui alla nota prot. 62232/2016 del 25.7.2017 del Ragioniere dello Stato, occorre rimarcare che la norma di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 6 è da configurare, nei confronti delle Regioni, come norma contenente principi fondamentali nella materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" diretti all'abbattimento o almeno al contenimento della spesa pubblica regionale, senza essere immediatamente precettiva con riguardo alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche, l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119
Cost.) ed organizzativa (art. 117 Cost., comma 4 e art. 118 Cost.) della convenuta. CP_1
La menzionata disposizione, pertanto, si traduce in una "circostanza di fatto" che, come tale, non solo non incide sul piano della legittimità costituzionale
(Corte cost. sentenza n. 40 del 2010, nonchè sentenze n. 169 del 2007 e n.
36 del 2004) ma neppure poteva consentire alla datrice di lavoro, di smettere di erogare le indennità in argomento all'improvviso, limitandosi ad invocare il D.L. n. 78 cit., art. 6, comma 12, palesemente inadeguato allo scopo, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre,
Cass. civ. Sez. lav., 17/12/2018, n. 32604).
Pag. 9 di 10 Ciò posto, ai sensi dell'art. 54 del CCNL “il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.
L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare l'economicità dell'azienda”.
Dunque, traslando al caso concreto le predette coordinate ermeneutiche, la ricorrente ha diritto di ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i km
(96,40) percorsi (tra viaggio di andata e di ritorno) in ogni giornata di lavoro tra la sua residenza ed il centro lavorativo. In conclusione, il ricorso dev'essere accolto e parte resistente dev'essere condannata al pagamento della somma, non specificamente contestata, di € 3.963,70.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3433 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 3.963,70, oltre accessori a titolo di indennità chilometrica per il periodo intercorrente tra il 20.5.2021 ed il 28.2.2022;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 21.5.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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