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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6076/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Rinaldi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Controparte_1 C.F._2
Cappelluzzo che in data 9 gennaio 2025 ha rinunciato al mandato
Parte convenuta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva del ricorrente. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato il 1 aprile 2022 con e di condannare il conduttore a rilasciare l'immobile e a pagare € 2.505,17, pari Controparte_1
all'importo complessivo di canoni di locazione e spese condominiali non versati.
2. Prospettazione difensiva del convenuto. si è costituito nel procedimento per Controparte_1 convalida dell'atto di intimazione di sfratto notificato dalla locatrice (odierna ricorrente) eccependo l'inadempimento della signora delle obbligazioni da questa assunte. In particolare, il Pt_1 conduttore ha eccepito che le ingenti quantità di muffa sulle pareti dell'immobile locato hanno cagionato a danno suo e della sua famiglia una lesione del bene salute;
pertanto, ha eccepito in compensazione gli importi dovuti a titolo di risarcimento con gli importi dovuti a titolo di canone di locazione.
2.1. Nel presente giudizio di cognizione, introdotto ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il conduttore non ha depositato memorie difensive.
3. Accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente. Le domande formulate dalla ricorrente sono fondate e pertanto devono essere accolte.
3.1. Parte ricorrente ha soddisfatto sia l'onere della prova posto a suo carico dal disposto dell'art. 2697, I comma cod.civ. sia l'onere di allegazione dell'inadempimento del convenuto (in questo senso cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). La signora ha infatti offerto prova del titolo Pt_1
contrattuale, avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 1 fasc. proc.conv.sfratto.
Ha altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che ha dedotto il mancato pagamento da parte del conduttore di € 2.505,17 a titolo di canoni di locazione e a titolo di spese condominiali.
3.2. L'inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che il signor , al momento della domanda, risultava moroso nel pagamento del saldo CP_1
del canone di locazione maturato alla data del 1 ottobre 2024 e nel pagamento del canone di locazione dovuto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento del convenuto trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattosi nel corso del giudizio.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo del conduttore di restituire immediatamente l'immobile locato, libero da persone e cose.
3.4. Il convenuto deve essere altresì condannato a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (non è stata svolta la fase istruttoria), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.701,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Responsabilità aggravata di parte convenuta. La condotta processuale del convenuto, come richiesto da parte ricorrente, merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti.
In seguito all'opposizione del signor alla convalida dell'atto di intimazione di sfratto per CP_1 morosità, è stato introdotto il presente giudizio di merito nell'ambito del quale l'odierno convenuto non ha depositato alcun atto difensivo, mancando in tal modo finanche di chiedere di poter provare le circostanze in ragione delle quali ha formulato opposizione nel procedimento per convalida di sfratto e in ragione della quale opposizione è stata rigettata la domanda di convalida dello sfratto così come la domanda di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.
La postura processuale inerte assunta dal convenuto rappresenta dunque una condotta abusiva che merita di essere sanzionata. Vista la funzione punitiva dell'art. 96 c.p.c., assunte le spese di lite quale parametro per la determinazione della sanzione (cfr. ex multis Cass. 17902/2019), questo
Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte ricorrente in una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.1. Ai sensi dell'art. 96, ultimo comma (introdotto dal D.lgs n. 149/2022) il convenuto deve essere condannato a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra la ricorrente e il convenuto in data il 2 aprile 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 4 aprile 2022 al protocollo n.001311-serie 3T, codice identificativo TPH22T001311000BB, avente ad oggetto l'immobile sito in Romano di
Lombardia (BG) in Via Dante Alighieri n. 10, piano primo e censito al Catasto fabbricati del
Comune di Romano di Lombardia al foglio n. 10, particella 3712, subalterno 8, categoria
A03, rendita catastale € 336,99.
2. Accertato il diritto della locatrice alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose, dichiara che in data 11 aprile 2025 l'Ufficiale giudiziario ha immesso nel Parte_1
possesso dell'immobile oggetto del contratto di locazione, con consegna delle chiavi.
3. Condanna il convenuto a pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.505,17 a titolo di canoni di locazione e di spese condominiali non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
5. Condanna il convenuto a pagare in favore della ricorrente l'importo di € 850,50, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Condanna il convenuto a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 500,00. Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6076/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Rinaldi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Controparte_1 C.F._2
Cappelluzzo che in data 9 gennaio 2025 ha rinunciato al mandato
Parte convenuta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premessa sulla correlazione tra la cd. ragione più liquida e tecniche redazionali della sentenza. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida (Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo Nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza – a fronte dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della decisione – illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum.
1. Prospettazione difensiva del ricorrente. ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato il 1 aprile 2022 con e di condannare il conduttore a rilasciare l'immobile e a pagare € 2.505,17, pari Controparte_1
all'importo complessivo di canoni di locazione e spese condominiali non versati.
2. Prospettazione difensiva del convenuto. si è costituito nel procedimento per Controparte_1 convalida dell'atto di intimazione di sfratto notificato dalla locatrice (odierna ricorrente) eccependo l'inadempimento della signora delle obbligazioni da questa assunte. In particolare, il Pt_1 conduttore ha eccepito che le ingenti quantità di muffa sulle pareti dell'immobile locato hanno cagionato a danno suo e della sua famiglia una lesione del bene salute;
pertanto, ha eccepito in compensazione gli importi dovuti a titolo di risarcimento con gli importi dovuti a titolo di canone di locazione.
2.1. Nel presente giudizio di cognizione, introdotto ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., il conduttore non ha depositato memorie difensive.
3. Accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente. Le domande formulate dalla ricorrente sono fondate e pertanto devono essere accolte.
3.1. Parte ricorrente ha soddisfatto sia l'onere della prova posto a suo carico dal disposto dell'art. 2697, I comma cod.civ. sia l'onere di allegazione dell'inadempimento del convenuto (in questo senso cfr. Cass. Sezioni Unite n.13533/2001). La signora ha infatti offerto prova del titolo Pt_1
contrattuale, avendo prodotto il contratto di locazione sub doc. 1 fasc. proc.conv.sfratto.
Ha altresì allegato in modo puntuale l'intervenuto inadempimento atteso che ha dedotto il mancato pagamento da parte del conduttore di € 2.505,17 a titolo di canoni di locazione e a titolo di spese condominiali.
3.2. L'inadempimento del convenuto, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., deve essere dichiarato grave atteso che il signor , al momento della domanda, risultava moroso nel pagamento del saldo CP_1
del canone di locazione maturato alla data del 1 ottobre 2024 e nel pagamento del canone di locazione dovuto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025. A supporto di tale giudizio di gravità valga osservare che lo stesso legislatore della legge n. 392/1978, all'art. 5, qualifica come grave ai fini della risoluzione del contratto di locazione l'inadempimento del conduttore che per due mesi non abbia versato il canone di locazione (in ordine alla necessità che l'inadempimento grave sussista già al momento della domanda v. ex multis Cass. 26493/2022).
Il giudizio di gravità dell'inadempimento del convenuto trova ulteriore supporto nella condotta di inadempimento protrattosi nel corso del giudizio.
3.3. Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento discende l'obbligo del conduttore di restituire immediatamente l'immobile locato, libero da persone e cose.
3.4. Il convenuto deve essere altresì condannato a pagare gli importi dovuti a titolo di canoni non pagati, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, visto il valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (non è stata svolta la fase istruttoria), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.701,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
5. Responsabilità aggravata di parte convenuta. La condotta processuale del convenuto, come richiesto da parte ricorrente, merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti gravemente negligenti.
In seguito all'opposizione del signor alla convalida dell'atto di intimazione di sfratto per CP_1 morosità, è stato introdotto il presente giudizio di merito nell'ambito del quale l'odierno convenuto non ha depositato alcun atto difensivo, mancando in tal modo finanche di chiedere di poter provare le circostanze in ragione delle quali ha formulato opposizione nel procedimento per convalida di sfratto e in ragione della quale opposizione è stata rigettata la domanda di convalida dello sfratto così come la domanda di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.
La postura processuale inerte assunta dal convenuto rappresenta dunque una condotta abusiva che merita di essere sanzionata. Vista la funzione punitiva dell'art. 96 c.p.c., assunte le spese di lite quale parametro per la determinazione della sanzione (cfr. ex multis Cass. 17902/2019), questo
Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte ricorrente in una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese legali, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5.1. Ai sensi dell'art. 96, ultimo comma (introdotto dal D.lgs n. 149/2022) il convenuto deve essere condannato a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato tra la ricorrente e il convenuto in data il 2 aprile 2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo il 4 aprile 2022 al protocollo n.001311-serie 3T, codice identificativo TPH22T001311000BB, avente ad oggetto l'immobile sito in Romano di
Lombardia (BG) in Via Dante Alighieri n. 10, piano primo e censito al Catasto fabbricati del
Comune di Romano di Lombardia al foglio n. 10, particella 3712, subalterno 8, categoria
A03, rendita catastale € 336,99.
2. Accertato il diritto della locatrice alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose, dichiara che in data 11 aprile 2025 l'Ufficiale giudiziario ha immesso nel Parte_1
possesso dell'immobile oggetto del contratto di locazione, con consegna delle chiavi.
3. Condanna il convenuto a pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.505,17 a titolo di canoni di locazione e di spese condominiali non pagati sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ.
4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
5. Condanna il convenuto a pagare in favore della ricorrente l'importo di € 850,50, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Condanna il convenuto a pagare in favore della cassa delle ammende l'importo di € 500,00. Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo