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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1850/2024 del R.G.A.C., decisa nell'odierna udienza cartolare del 27 febbraio 2025 e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso all'Avv. Fabio ROSSI per delega in calce all'atto di citazione in opposizione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- P. Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea ORNATI e dall'avv. Raffaele ZURLO per delega in calce all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 23 aprile 2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2023 emesso dal Tribunale di Latina in data
04/01/2023 e notificato in data 12/04/2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento di €
19.323,18 in favore di deducendo: Controparte_1
a) nullità/irregolarità, inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonché inefficacia dello stesso per avvenuto tentativo di notifica oltre il termine di
60 giorni e, quindi, in violazione dell'art. 644 c.p.c. in quanto emesso in data
04/01/2023 e notificato all'opponente in data 12/04/2023;
b) infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla Controparte_1
dal momento che la dedotta cessione del presunto credito in favore della
[...]
non era mai stata notificata all'opponente; Controparte_1
c) illegittimità del decreto ingiuntivo basato su "estratti conto" e, quindi, emesso in assenza di un estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito fino all'attuale pretesa da parte della banca;
d) erroneità delle risultanze dell'estratto conto prodotto in atti con contestuale disconoscimento della firma apposta al contratto n. 9421900 del 09/08/2019 (3), per un importo al 20/10/2022 di –€ 6.576,88 ed accessori, così come indicato nel saldo di cui al documento n. 15 del fascicolo monitorio.
e) che i contratti richiamati agli allegati nn. 7) ed 11) del ricorso per decreto ingiuntivo sono lo stesso contratto (cioè il n. 9878611) e quindi gli eventuali importi non poteva essere cumulati generando così in capo all'opponente una eventuale esposizione debitoria maggiore.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiunto opposto e nel merito accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto di cui si chiedeva la vittoria delle spese di lite e rimborso del
C.U.
Si costituiva l'opposta con comparsa in data 24 giugno 2024 sostenendo:
a) la propria legittimazione b) inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge per essere regolare la notifica del decreto ingiuntivo;
c) che parte opponente contestava unicamente la tardività della notifica avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c., ma non la modalità in cui avveniva ex art. 143
c.p.c.;
b) che l'opposizione era stata notificata in data 27/04/2024 seguendo il nuovo rito ex D.L.
149/2022 (c.d. riforma Cartabia), con termine a comparire di 120 giorni ed assegnazione del termine di costituzione del convenuto settanta giorni prima dell'udienza;
c) l'infondatezza della presunta carenza di prova del credito e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
e) l'infondatezza dell'eccezione sollevata in ordine alla presunta nullità del contratto in oggetto quale conseguenza della presunta mancata o viziata sottoscrizione dello stesso;
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 il giudice, lette la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte opponente in data 07 ottobre 2024 e la memoria depositata da parte opposta in data 25 settembre 2024, sulla richiesta formulata da parte opponente di
“sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto”, rilevato che il decreto ingiuntivo opposto non era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e pertanto non vi era luogo e provvedere, rilevato che parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge, rilevato che detta eccezione può essere idonea a definire il giudizi, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla sola eccezione di parte opposta di inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 ore 9.00 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
Parte opponente depositava note conclusive in data 7 febbraio 2025 concludendo “per il rigetto dell'eccezione e comunque per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto”. Parte opposta depositava note conclusive in data 7 febbraio 2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. .
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638 del 3 aprile 2017 si è pronunciata sui doveri a carico dell'ufficiale giudiziario prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.:
“l'irreperibilità del destinatario dell'atto da notificare, quale condizione necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., deve risultare, oltre che dalle risultanze di una certificazione anagrafica, anche dal fatto che nel luogo di ultima residenza nota siano state compiute ulteriori ricerche effettive indicate dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica” così confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 14618/2009; Cass.
2976/2006; Cass. 18385/2003; Cass. 4339/2001; Cass. 3799/1997).
Nel caso di specie parte opposta in data 19.01.2023 inoltrava per la notifica a mezzo servizio postale del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo a parte intimata e, considerata l'irreperibilità del destinatario come da ricevuta di ritorno di cui agli atti, provvedeva a rinotificare l'atto tramite Ufficiale giudiziario in data 04.04.2023 a seguito della quale lo stesso Ufficiale giudiziario attestava che: “…non potuto notificare in quanto non …. Il destinatario il cui nominativo non figura in luogo ed è sconosciuto ai….. “.
Quindi, avendo adempiuto l'Ufficiale Giudiziario ai propri doveri secondo diligenza in quanto si era recato nel luogo di residenza risultante da certificazione anagrafica constatando l'assenza del nominativo del destinatario tanto sul campanello che sulla cassetta postale ed avendo lo stesso annotato sulla relata di notifica anche la mancata conoscenza del nominativo da parte dei residenti, procedeva alla notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Inoltre, come per legge, nella relata di notifica ex art. 143 c.p.c. veniva perfettamente richiamata la relazione di cui alla notifica del 04/04/2023 e pertanto la notifica ex art. 143
c.p.c. si perfezionava in data 12 aprile 2023 nei termini di legge. Alla rituale notifica ex art. 143 c.p.c. non seguiva una tempestiva opposizione nel termine di 40 giorni che doveva essere proposta dall'opponente pur essendo intervenuta la notifica del decreto ingiuntivo oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c. .
Cass. n. 17759 del 2011 ha stabilito che “Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo,
l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione;
ne consegue che il termine stabilito al terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma”)".
Lo strumento dell'opposizione tardiva è stato previsto dal legislatore per tutti i casi in cui l'intimato, per causa ad esso non imputabile, non abbia provveduto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e che, quindi, non si sia tempestivamente difeso.
L'opposizione tardiva è ammissibile solo in caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, caso fortuito e forza maggiore;
tutte ipotesi non provate da parte intimata.
Le spese debbono essere compensate poiché la notifica del decreto ingiuntivo è intervenuta oltre il termine dei 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. .
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1850/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 10/2023 del 04 gennaio 2023;
- compensa le spese del giudizio.
Lì 27 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava