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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 83/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
SECHI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il proprio Parte_1 CP_1 diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla malattia professionale contratta durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
, regolarmente costituitosi, ha riconosciuto, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente CP_1 accordandosi in ordine alla percentuale di postumi permanenti.
Preso atto dell'ottenimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte di attesti la fondatezza della pretesa azionata, dispone che le stesse CP_1 siano poste a carico di quest'ultimo, ma nella misura della metà, compensando per il resto, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento ed alla natura della presente pronuncia.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 15.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 21.50 per esborsi ed € 932,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 10/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 83/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
SECHI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir riconoscere il proprio Parte_1 CP_1 diritto all'indennizzo per i danni conseguenti alla malattia professionale contratta durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
, regolarmente costituitosi, ha riconosciuto, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente CP_1 accordandosi in ordine alla percentuale di postumi permanenti.
Preso atto dell'ottenimento del bene della vita richiesto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto riconoscimento da parte di attesti la fondatezza della pretesa azionata, dispone che le stesse CP_1 siano poste a carico di quest'ultimo, ma nella misura della metà, compensando per il resto, avuto riguardo alla tempestività dell'intervento ed alla natura della presente pronuncia.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 15.000,00; valori minimi per la bassa complessità della causa per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che si liquida in € 21.50 per esborsi ed € 932,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 10/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2