Articolo 11 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 aprile 1959
Art. 11.
I ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge.
Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.
Entrata in vigore il 25 aprile 1959